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Tassazione del reddito di impresa e delle società. Lezione 3 Scienza delle finanze II - CLEP a.a. 2007-2008. Tassazione e tipologie di imprese. Imprese individuali e società di persone : soggetti Irpef (in vigore dal 1974)
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Tassazione del reddito di impresa e delle società Lezione 3 Scienza delle finanze II - CLEP a.a. 2007-2008
Tassazione e tipologie di imprese • Imprese individuali e società di persone: soggetti Irpef (in vigore dal 1974) • Società di capitali: soggetti Ires (dal 2004; prima Irpeg, dal 1974) • Le Srl a ristretta base azionaria, partecipate esclusivamente da persone fisiche, in numero non superiore a 10 (20 nel caso di Coop a responsabilità limitata) e rientranti nell’ambito di applicazione degli studi di settore possono optare per il “regime di trasparenza” (quello delle società di persone) • Base imponibile: la base di partenza è in entrambi i casi l’utile civilistico, a cui vengono apportate variazioni in aumento e diminuzione che riflettono le diverse finalità della norma civilistica e di quelle fiscali • Le principali differenze fra le due tipologie di soggetti (Ires e Irpef) riguardano il trattamento di dividendi e plusvalenze. • Criterio di competenza
Aliquote e modalità di tassazione Soggetti Irpef: • Il reddito delle imprese individuali è attributo all’imprenditore; • Il reddito delle società di persone viene imputato pro-quota in capo ai soci e incluso nell’imponibile Irpef, indipendentemente dalla sua distribuzione • Non si pone problema di doppia imposizione • Aliquote Irpef (2007):
Aliquote e modalità di tassazione Soggetti Ires: • Aliquota proporzionale del 33% (dal 2004) • Possibilità di doppia imposizione in capo ai soci: • Dividendi • Plusvalenze • Tassazione dei dividendi in capo a un socio persona fisica: • Partecipazioni qualificate (2% dei diritti in assemblea ordinaria e 5% del capitale se società quotate; 20% dei diritti di volto o 25% del capitale se non quotata): inclusione del 40% dei dividendi nell’imponibile Irpef • Partecipazioni non qualificate: 12,5% • Tassazione delle plusvalenze azionarie: • Partecipazioni qualificate: inclusione del 40% delle plusvalenze realizzate nell’imponibile Irpef • Partecipazioni non qualificate: 12,5%
Regime delle perdite • Soggetti Ires: • La perdita realizzata in un certo periodo d’imposta, può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi successivi ma non oltre il quinto (art.84). Non è previsto il carry back. • Per le nuove imprese le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (v. modifiche d.l. 223/06, legge 248/06). • Soggetti Irpef: • Per quanto riguarda le società di persone, secondo l’art. 8 Tuir, la perdita realizzata dalla società è imputata ai soci per “trasparenza” ossia in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e da questi ultimi utilizzata in diminuzione del reddito.
Regime delle perdite • Soggetti Irpef: • Con decreto 223/06 (legge 248/2006) non si distingue più tra società in contabilità ordinaria e semplificata: ad entrambe è concesso l’utilizzo della perdita esclusivamente in diminuzione di redditi aventi la stessa natura con i medesimi termini previsti per le società di capitali (prima per imprese minori e lavoratori autonomi era prevista la deduzione dal reddito complessivo ma senza riporto). • Tuttavia, il d.d.l.finanziaria 2008 prevede di abrogare questa disposizione!
Evoluzione della normativa: tassazione delle società di capitali
Principali riforme • Riforma 1997-98: • Abolizione Ilor, patrimoniale, contributi sanitari, altre imposte minori (Iciap, tassa concessione partita Iva etc.) • Introduzione dell’Irap • Introduzione di un sistema di tassazione duale: Dual Income Tax (Dit) • Riforma 2001-2004 • Abolizione della Dit • Introduzione dell’Ires • Participation exemption • Consolidato fiscale • Thin capitalisation • Riforma d.d.l. finanziaria 2008 (in discussione)
Irap (1998) • Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi. • Soggetti passivi: imprenditori individuali, società enti commerciali e non commerciali, esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto nel territorio nazionale). • Base imponibile: valore aggiunto tipo reddito-netto. Per un’impresa in contabilità ordinaria: differenza fra il valore della produzione e una serie di costi di produzione (acquisto materie prime, ammortamenti). Non sono deducibili gli interessi passivi e il costo del lavoro (ad esclusione dei contratti di apprendistato e formazione lavoro, personale R&D, …). • Criteri diversi di determinazione base imponibile per banche e altri enti finanziari, imprese di assicurazione, pubblica amministrazione, esercenti arti e professioni…. • Aliquota normale: 4,25% (agevolata in agricoltura:1,9%). Possibilità da parte delle regioni di aumentare o ridurre l’aliquota fino a un punto percentuale (possibilità bloccata, nel 2003, per un periodo)
Irap • La base imponibile è calcolata per sottrazione • Si può notare però che un analogo risultato si avrebbe sommando utili, interessi e costo del lavoro (VA come somma dei redditi, invece che come differenza fra ricavi delle vendite e costi per materie prime)
Due diversi modi di calcolo del valore aggiunto • Base imponibile IRPEG = Utili = 1000-200-(300+120)-50+100-150 = 280 • Base imponibile IRAP = valore aggiunto tipo reddito netto = • per sottrazione: 1000-200-50=750 • per addizione: 280+(300+120)+150-100= 750 Ma NB in Italia è calcolata per sottrazione!
Deduzioni (non riguardano AP) • Deduzione a favore delle piccole imprese: 8000 euro per contribuenti con base imponibile fino a 180.759,91 euro, poi decresce e si azzera a 180.999,91 euro; • Due insiemi alternativi di deduzioni a favore lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: • Agevolazioni finanziaria 2007 • Agevolazioni preesistenti: 2000 euro per ogni dipendente fino a un massimo di cinque; fino al 2008 ulteriore deduzione di 20000, elevato fino a 100000 nelle zone depresse
Chi paga? Gettito complessivo: più di 37 miliardi di euro, nel 2006!
Obiettivi dell’IRAP • avvio del decentramento fiscale (Irap destinata alle regioni); • semplificazione del sistema fiscale e contributivo; • maggiore neutralità a regime del prelievo in ordine alla scelta dei fattori produttivi; • diminuzione del costo del lavoro per il complesso dell’economia; • riduzione delle imposte dirette gravanti sugli utili e sul patrimonio delle imprese; • una diminuzione del vantaggio fiscale all’indebitamento; quindi una maggiore neutralità del sistema tributario in ordine alla scelta dei mezzi di finanziamento delle imprese. L’Irap è neutrale rispetto alle scelte finanziarie.
L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (1) Situazione in assenza di imposte: • = F(L)-wL FL = cl = w
L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (2) Con imposte: P = F(L)-wL-Ts Ts = (cp+ci)wL + ts (F(L)- wL- (cp+ci) wL) + tr (F(L)-ciwL) P = [F(L)- wL(1+cp+ci)] (1-ts)- tr (F(L)-ciwL FL (1-tr -ts) = w[(1+cp+ci)(1-ts)-tr ci] NB: aggiungo e tolgo tr (1+cp+ci)
L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (3) Costo del lavoro prima del’Irap: Costo del lavoro considerando solo gli oneri diretti connessi all’Irap: Costo del lavoro considerando oneri gli oneri diretti e quelli indiretti connessi all’Irap:
Riduzione del cuneo sulle imprese (finanziaria 2007 – legge 296/2006) • Due interventi sulla base imponibile Irap • deduzione della parte di costo del lavoro rappresentata dai contributi previdenziali e assistenziali; • deduzione fissa, sempre dalla base imponibile Irap, di 5mila euro annui per lavoratore, elevata a 10mila euro per le regioni del Mezzogiorno e Isole (nell’ambito degli importi minimi previsti per gli aiuti di Stato comunitari) • Entrambe le agevolazioni spettano solo con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. • Originariamente pensata come settoriale, la disposizione ha dovuto essere estesaanche a banche, altri enti finanziari, assicurazioni a seguito di rilievi in ambito comunitario.
Irap: d.d.l. finaziaria 2008 • Ampliamento base imponibile e riduzione aliquota da 4,25% a 3,9% • Ampliamento base imponibile (riduzione di alcune deduzioni forfetarie…) • Base imponibile desunta direttamente dal bilancio (anche per chi adotta IAS/IFRS) e senza alcun legame con base Ires (pericolo controversia su corretta adozione principi contabili) • Regionalizzazione dell’imposta (dichiarazione..)
Irap: esercizio • Calcolare il cuneo di imposta sul lavoro (parte a carico del datore di lavoro), tenendo conto sia separatamente, sia delle seguenti novità normative: • Deduzione dall’imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali • Deduzione fissa (5 e 10 mila euro). In questo ipotizzate due diverse figure lavorative con reddito annuo loro rispettivamente di 15000 e 30000 euro • Riduzione dell’aliquota da 4,25% a 3,9% • Confrontare i risultati con quelli del 2005 (vedi tabella), tenendo conto sia degli oneri diretti, sia di quelli indiretti
Dual income tax (1997-2001) (1) • DIT: una quota reddito impresa pari alla remunerazione ordinaria del capitale (ROC) è tassato all’aliquota del 19%. Il rimanente alle normali aliquote (Irpef o Irpeg, a seconda della società). • ROC = r* DE96 • r* = tasso di rendimento imputato: fissato dal governo con riferimento a titoli obbligazionari + fino a 3 punti per tenere conto maggior rischio • DE96 = incrementi di capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 30.9.96 (quando fu presentata riforma con collegato LF 97). • Motivo: consentire una tassazione agevolata (al 19%, invece che al 37%, aliquota Irpeg di allora) del costo imputato del capitale proprio (costo-opportunità) per porlo su un piano di maggior parità rispetto al capitale di debito, il cui costo (IP) è deducibile!
Dual income tax (1997-2001) (1) • DIT: una quota reddito impresa pari alla remunerazione ordinaria del capitale (ROC) è tassato all’aliquota del 19%. Il rimanente alle normali aliquote (Irpef o Irpeg, a seconda della società). • ROC = r* DE96 • r* = tasso di rendimento imputato: fissato dal governo con riferimento a titoli obbligazionari + fino a 3 punti per tenere conto maggior rischio • DE96 = incrementi di capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 30.9.96 (quando fu presentata riforma con collegato LF 97). • Motivo: consentire una tassazione agevolata (al 19%, invece che al 37%, aliquota Irpeg di allora) del costo imputato del capitale proprio (costo-opportunità) per porlo su un piano di maggior parità rispetto al capitale di debito, il cui costo (IP) è deducibile!
Dual income tax (1997-2001) (2) • Perché solo incrementi? ROC = r* DE96 • Max effetti incentivanti, minimizzazione perdita di gettito. Si arriva a stock nel tempo: NB l’effetto è cumulativo! • Moltiplicatori (2000 e 2001) per accelerare il processo • Sempre per timore di perdere gettito fino al 2000 vi fu una aliquota media minima del 27%
La riforma della riforma (2001-2004) • Progressiva abolizione della Dit (attuata subito, nel 2001, sui nuovi incrementi di capitale proprio) • Legge delega n.80/2003 di riforma del sistema fiscale erariale (delega decaduta) • Introduzione dell’Ires, con aliquota del 33% in sostituzione dell’Irpeg. (d. lgs. 344/2003) • Abolizione del credito di imposta ai dividendi • Participation exemption • Thin capitalisation • Consolidato • Previsione di progressiva abolizione dell’Irap, a partire dalla riduzione del costo del lavoro (non attuata)
Costo del capitale nei diversi regimi Ipotesi: bene non ammortizzabile • Se IP deducibili e finanziamento con debito, c’è neutralità: pD = r • Ma se il finanziamento è con capitale proprio: pRE = pNSI = r/(1-ts) L’imposta (ts)è distorsiva
Costo del capitale in diverse ipotesi di finanziamento (imposte sulle società)(Investimento=100; r=r*=5%)
Il costo del capitale in Italia per fonte di finanziamentoe diversi beni capitali (tasso di interesse: 5%; tasso di inflazione: 2%)
Thin Capitalisation (Thin Cap) (1) • Forma di limitazione alla deducibilità degli interessi passivi introdotta con Ires (2004) • Scopo principale: contrastare fenomeni elusivi specifici, in particolare quelli in cui il socio, spesso con residenza estera in un paese a bassa aliquota, avendo conferito capitale di debito anziché di rischio, si fa remunerare con interessi anziché con utili, per ridurre il carico fiscale. • A seguito di contestazioni comunitarie (cfr.la causa C-324/00 Lankhorst-Hohorst, con sentenza del 12 dicembre 2002, che ha condannato il regime tedesco), la Thin Cap ha assunto in alcuni paesi UE, tra cui l’Italia, una portata generale, al fine di non discriminare fra operazioni intraprese con soggetti residenti e non residenti.
Thin Capitalisation (Thin Cap) (2) • In Italia, le norme contro la Thin Cap sono volte a penalizzare il finanziamento con debito garantito dai soci qualificati e si estendono ai casi in cui il socio (o parti correlate) offra come garanzia a un intermediario creditizio cespiti appartenenti al proprio patrimonio personale (garanzie reali) o fideiussioni. • Se il rapporto fra i finanziamenti del socio e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza dello stesso socio è maggiore di 4 a 1 (5 a 1 nel 2004), scatta l’indeducibilità degli interessi passivi (a meno che non si dimostri la capacità di credito…) • La normativa non si applica alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione degli studi di settore (fino a 5.154.569 euro di ricavi).
Thin Capitalisation (Thin Cap) (3) • Dal punto di visto del contributo che il fisco può fornire al riequilibrio nella struttura finanziaria delle imprese vi sono differenze di rilievo, tra una norma come la Thin Cap e la Dit: • con la Dit un maggiore equilibrio era raggiunto tramite una minore tassazione del capitale proprio, mentre con la ThinCap si opera aggravando il costo del debito. • la Dit operava con continuità e con progressione, mentre la Thin Cap penalizza l’indebitamento quando supera la soglia prefissata (necessariamente arbitraria) di quattro a uno tra finanziamento e patrimonio netto. In questo modo, crea discontinuità nelle convenienze fiscali.
Participation exemption (PEX) (1) • Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in società collegate o controllate. • Abolizione del credito di imposta sui dividendi infrasocietari (metodo per eliminare doppia imposizione) • Esclusione del 95% dei dividendi (altro modo, non del tutto equivalente, di eliminare la doppia imposizione) • Esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni se: • la partecipazione è tra le immobilizzazioni finanziarie • è stata detenuta per almeno un anno • la partecipata esercita una effettiva attività commerciale • la partecipata non è localizzata in un paese a fiscalità privilegiata. • Indeducibilità delle corrispondenti minusvalenze
Participation exemption (PEX) (2) • Motivazioni: • Abolizione credito ai dividendi tendenza internazionale • Esenzione plusvalenze giustificata per similitudine con esenzione dividendi, come modo per evitare doppia tassazione • Evoluzione altri paesi UE • Evitare delocalizzazione holding
Participation exemption (PEX) (3) • Problemi: • Esenzione plusvalenze più discutibile, rispetto a esenzione dividendi come modo per evitare la doppia tassazione: non tutte le plusvalenze derivano da utili già tassati o che saranno assoggettati a tassazione • Diverso trattamento partecipazioni iscritte o meno nelle immobilizzazioni finanziarie • Diverso trattamento plusvalenze da cessione partecipazioni e da cessione rami di azienda • Modifiche finanziaria 2006: progressiva limitazione nella quota di plusvalenze esenti, mentre le corrispondenti minusvalenze continuano a restare indeducibili. Ingiustificabili asimmetrie.
Consolidato fiscale (1) • Consolidato fiscale: possibilità di compensare utili e perdite del gruppo (2004) • Prima non era previsto, ma vi erano altri istituti (credito di imposta e possibilità di svalutazione delle partecipazioni) che consentivano, con notevole flessibilità, forme indirette di compensazione • Regime previsto è più diretto e trasparente. • Vi sono due regimi: • Consolidato relativo a società ed enti residenti • Consolidato relativo a società ed enti non residenti • La coesistenza di due regimi e soprattutto di una differenza in ambito UE non sembra compatibile con le norme comunitarie.
Consolidato fiscale (2) • Consolidato relativo a società ed enti residenti: • L’opzione può essere esercitata se la partecipazione diretta o indiretta della controllante supera il 50% del capitale sociale e dell’utile di bilancio della controllata • Consolidato relativo a società ed enti non residenti: • Consolidamento pro-quota • All in all out
d.d.l. finanziaria 2008: principali interventi • Riduzione aliquota Ires da 33% a 27,5! • Ampliamento base imponibile (reddito di impresa, ma soprattutto per soggetti Ires) • Abolizione ammortamenti anticipati e accelerati (tutti) • Limitazione della deducibilità interessi passivi (solo soggetti Ires) • Avvicinamento base imponibile a risultato di esercizio • Possibilità per le imprese soggetti Irpef di optare per la tassazione separata al 27,5% per utili trattenuti • Parità di gettito? (v.p. 232 RT)
D.d.l. finanziaria 2008: Obiettivi • Semplificazione, maggior certezza (vedi audizioni Commissioni Biasco..) • Maggior sintonia con sistemi europei (riduzione aliquota e ampliamento della base imponibile) • Più neutralità nel trattamento fiscale di forme organizzative diverse (?)
D.d.l.f. 2008: Ammortamenti • Abolizione ammortamenti anticipati o accelerati: • Più simile a altri paesi europei • Avrebbe dovuto riguardare anche metodi e coefficienti (tabelle troppo dettagliate e datate) • Riduce incentivo a investimenti • Effetto solo finanziario: ammortamento più diluito nel tempo • Emendamento: disciplina transitoria per società di persone
D.d.l.f. 2008: Interessi passivi • Adesso (da 2003): • Pro-rata patrimoniale • Pro-rata reddituale • Thin capitalisation • Con LF 2008 (da 2003): • Unica indeducibilità se interessi passivi, al netto di quelli attivi, superano il 30% del risultato operativo lordo (al lordo di ammortamenti e accantonamenti a fondi rischi e oneri). • Riconoscimento all’interno del gruppo (per evitare di penalizzare le holding) • Possibilità di riporto in avanti • Solo soggetti Ires (meglio soglia come in Germania?)
D.d.l.f. 2008: Altri interventi Ires • Imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali (fusioni, scissioni, conferimenti): opzionale con tassazione al 18% • Revisione Pex: esenzione plusvalenze dall’84% al 95%. • Consolidato: abolizione alcune agevolazioni; ad esempio piena esenzione dei dividendi infrasocietari… • Aumento incentivi Investimenti R&D previsti da LF 2007: credito di imposta dal 15% al 40% per contratti stipulati con università ed enti di ricerca pubblici (e aumento del tetto da 15 a 50 milioni di euro). • Dividendi in uscita (per rendere coerente normativa con norme comunitarie…) • Incentivi per formazione studi associati • White list (solo se vi è effettivo scambio di informazioni)
D.d.l.f. 2008: Tassazione dividendi e plusvalenze • Imposta sostitutiva per partecipazioni non qualificate resta al 12,5% • Per partecipazioni qualificate dividendi e plusvalenze è previsto un aumento della percentuale di inclusione in Irpef (attualmente è 40%) con l’obiettivo di mantenere invariata la tassazione complessiva. (si rinvia a decreto ministeriale) • Esempio per socio con aliquota del 43% • Adesso: 0,33+0,43*0,40*(1-0,33)= 44,5% • Dopo: 0,275+0,43*0,546*(1-0,275)= 44,5% (ma RT Hp 51,6%)
D.d.l.f. 2008: Effetti/problemi • Miglioramento della competitività (ma FDI dipendono da molti altri fattori) • Minor incentivo al profit shifting • Rischio penalizzazione PMI nella forma di società di capitale (che per crescere investono e si indebitano e che hanno soci qualificati) e a favore di imprese più grandi e/o più solide (evidenza empirica ancora scarsa..) • Disincentivo a costituzione Srl • Abolizione quadro EC introdotto da riforma 2003: non saranno più ammesse deduzioni extra-contabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti (ferma restando la deducibilità dei costi imputati al conto economico pur sempre entro i limiti massimi ammessi dalla norma fisclae. Problema: possibile reinquinamento del bilancio??
Riferimenti bibliografici • P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nell’economia italiana, Bologna Il Mulino, ed. 2007. Per saperne di più: • P.M.Panteghini, La tassazione delle società, Il Mulino, Bologna, 2005 • Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, …, Revisione della fiscalità di impresa, http://www.finanze.it/export/sites/default/finanze/Bilancio2008/revisione_fiscalita_impresa.html • Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società, http://www.finanze.gov.it/commissioneires/index.htm, • S. Giannini, M.C.Guerra, Per chi e perché si taglia il cuneo: le imprese, www.lavoce.info, 9.10.2006 • S. Giannini, M.C.Guerra, Famiglie e imprese nella manovra finanziaria 2008, www.lavoce.info 1.10.2007