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Incontro del 28 settembre 2010. NOVITA’ NORMATIVE IN CAMPO EDILIZIO - PAESAGGISTICO. Attività edilizia libera Autorizzazione Paesaggistica Semplificata Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA). Redazione: SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO. Attività edilizia libera
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Incontro del 28 settembre 2010 NOVITA’ NORMATIVE IN CAMPO EDILIZIO - PAESAGGISTICO • Attività edilizia libera • Autorizzazione Paesaggistica Semplificata • Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) Redazione: SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Attività edilizia libera Art. 6 D.P.R. 380/01
Attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/01) • Il nuovo testo dell’art. 6 del D.P.R. 380/01, nello specificare gli interventi configurabili come attività edilizia libera, articola gli stessi secondo 3 tipologie • Tipologia 1: attività edilizia libera senza alcuna comunicazione; • Tipologia 2: attività edilizia libera con la comunicazione di inizio lavori, ai sensi del comma 2 lettere b) c) d) e); • Tipologia 3: attività edilizia libera con la comunicazione di inizio lavori, ai sensi del comma 2 lettera a) unitamente ad una relazione tecnica con elaborati progettuali ed una dichiarazione di asseverazione;
Attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/01) • Tipologia 1 • Attività edilizia libera senza alcuna comunicazione • lettere a) b) c) d) e) comma 1 art. 6 D.P.R. 380/01 • Gli interventi di manutenzione ordinaria; • Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato • I movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; • Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
Attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/01) In riferimento alla tipologia 1 (comma 1 art. 6) è da specificare che non esistono nello strumento urbanistico comunale di Montelupo Fiorentino prescrizioni e quindi sia il cittadino e/o il professionista non devono effettuare alcuna verifica.
Tipologia 2 • Attività edilizia libera con sola comunicazione • lettere b) c) d) e) comma 2 art. 6 D.P.R. 380/01 • Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; • Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano sostenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; • I pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; • Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/01)
Attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/01) In riferimento alla tipologia 2, trattandosi di attività libera che può essere eseguita previa esclusivamente comunicazione di inizio lavori, questa di per sé deve escludere dichiarazioni, da parte del proprietario inerenti a specifiche conformità con lo strumento urbanistico salvo per quanto riguarda i pannelli “che questi siano realizzati al di fuori della ZTO A del D.M. 1444/68”.
Attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/01) • Tipologia 3 • Attività edilizia libera con • comunicazione • relazione tecnica con elaborati • lettera a) comma 2 art. 6 D.P.R. 380/01 • Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/01, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. Non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
Attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/01) Si prefigura una ‘‘nuova manutenzione straordinaria’’ che elimina la necessità della DIA (ora SCIA) per le opere non strutturali ivi comprese gli spostamenti delle pareti interne e le aperture delle porte. La DIA (ora SCIA) per interventi di manutenzione straordinaria permane esclusivamente per le opere strutturali, fermo restando che lo spostamento dei solai, interventi di modifiche sulle aperture esterne, una diversa articolazione degli alloggi (modifica delle superfici) o aumento delle unità immobiliari prefigurano un intervento di ristrutturazione edilizia.
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Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139)
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139) Gli interventi indicati come di ‘‘lieve entità’’ indicati nell’elenco di cui all’Allegato 1 del D.P.R. 09/07/2010 n° 139 sono assoggettati a procedimento semplificato.
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139) • Allegato 1 • Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc; • Interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti; • Interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni; • Interventi sui prospetti degli edifici esistenti; • Interventi sulle coperture degli edifici esistenti; • Modifiche che si rendono necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici; • Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe; • Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq; • Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni; • Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche; • Realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno;
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139) • Allegato 1 • Interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza; • Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti; • Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all’interno delle zone cimiteriali; • Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi; • Collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi; • Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente; • Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete; • Linee elettriche e telefoniche; • Adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe; • Interventi sistematici di arredo urbano; • Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna; • Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati;
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139) • Allegato 1 • Installazione di impianti di radiocomunicazioni; • Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL; • Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva; • Posa in opera di manufatti completamente interrati; • Pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq; • Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico; • Tombinamento parziale di corsi d’acqua per tratti fino a 4 m; • Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile; • Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque; • Taglio selettivo di vegetazione ripariale; • Riduzione di superfici boscate; • Ripristino di prati stabili; • Taglio di alberi isolati o in gruppi; • Manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli; • Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico; • Strutture stagionali non permanenti collegate ad attività da considerare come attrezzature amovibili.
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139) • Il procedimento semplificato è costituito da una • Semplificazione documentale • Semplificazione procedurale Semplificazione documentale • L’istanza ai fini del rilascio è corredata da una relazione paesaggistica semplificata costituita da • ‘‘scheda per la presentazione di richiesta di autorizzazione paesaggistiche per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata’’ che è allegata al D.P.C.M. 12/12/2005; • Conformità del progetto alla disciplina urbanistica edilizia
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139)
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Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139) Semplificazione procedurale
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) (L.N. 122/2010)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Ogni atto…. che dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla Legge …. e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo….. o specifici strumenti di programmazione è sostituito da una segnalazione a cura dell’interessato.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) La denominazione segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) deriva dal fatto che la segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici necessari.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) La novità della SCIA è che è possibile l’inizio dei lavori o dell’attività dalla data della presentazione della segnalazione all’Amministrazione competente. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti l’Amministrazione competente, nel termine di 60 giorni, adotta motivati provvedimenti salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente entro un termine fissato dall’Amministrazione non inferiore a 30 giorni.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Il campo di applicazione della SCIA, riguardando sia la Dichiarazione di Inizio Attività che la Denuncia di Inizio Attività, come specificato al comma 4 ter, investono i procedimenti SUAP compresi quelli relativi all’edilizia di sua spettanza.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Il fatto che al comma 4 ter si specifichi che il comma 4 bis “attiene alla tutela della concorrenza” e si parli di “esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale” porta anche a fondate ipotesi che la SCIA non riguarda i procedimenti edilizi del privato cittadino, creando ulteriori complicazioni sul campo di applicazione. 33
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) In attesa che si sciolgano i nodi anche sul “campo di applicazione” il vero problema non è tanto e solo a quali ‘‘campi’’ applicare la SCIA, ma come in assenza di una disciplina di gestione (adeguamento D.P.R. 380/01?) e a cascata delle Leggi Regionali (L.R. 1/2005) di riferimento.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) L’atteggiamento, anche in riferimento al parere legale predisposto da ANCI Toscana (ma che riguarda solo l’ordinamento edilizio), sarebbe quello di non innovare e quindi non ritenere operante la ‘‘SCIA’’ in assenza di un adeguamento della disciplina di settore almeno a livello statale auspicando che anche la Regione prenda una posizione.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) In sintesi, quindi, la posizione attuale sarebbe quella di affermare che il mancato richiamo nel novellato art. 19 della 241/90 (Legge Generale) del D.P.R. 380/01 (Legge Speciale) porti a considerare che il riferimento ‘‘ad ogni normativa statale e regionale’’ sia da riferirsi solo alle Leggi Generali e che quindi la sopravvenuta disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività non trova applicazione nell’edilizia in quanto questa normata da Legge Speciale
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) La posizione ha connotati solo prettamente tecnici e non vi è intenzione di contestare ‘‘politicamente’’ la portata del nuovo art. 19 della L. 241/90 ma con i testi legislativi nazionali e regionali, in vigore attualmente in campo edilizio risulta difficilmente praticabile nei fatti pretendere di gestire efficacemente le trasformazioni edilizie in assenza di un adeguamento dell’attuale disciplina di settore.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) • Non è in questa occasione che possiamo sviluppare le problematiche inerenti l’automatismo della sostituzione del termine ‘‘DIA’’ con ‘‘SCIA’’ • Varianti in corso d’opera • Sanatorie • Controlli • Sanzioni • Oneri • ecc. • Ma, rifacendosi anche alla sola nota ministeriale, emerge con chiarezza la necessità dell’adeguamento della Legge sull’Edilizia in assenza del quale lo stesso Ministero viene a prefigurare un campo di applicazione della SCIA sensibilmente ridotto rispetto all’attuale DIA che porterebbe in Toscana: • ‘‘SCIA’’ per interventi sino alla ristrutturazione edilizia leggera • ‘‘DIA’’ per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia leggera, in quanto previsti dalla L.R. 1/2005 • ‘‘SUPERDIA’’ facoltativa nei casi contemplati dal D.P.R. 380/01 • ‘‘PERMESSO DI COSTRUIRE” • in contraddizione a qualsiasi ipotesi di semplificazione.