110 likes | 237 Views
la VENDITA. definizione:. è il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo, (art. 1470 c.c.). obblighi dei soggetti:. Venditore: consegna la cosa Compratore: paga il prezzo. la LOCAZIONE. definizione:.
E N D
la VENDITA definizione: è il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo, (art. 1470 c.c.). obblighi dei soggetti: • Venditore: consegna la cosa • Compratore: paga il prezzo
la LOCAZIONE definizione: è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. i soggetti: • Locatore: • consegnare la cosa al conduttore; • garanzia del pacifico godimento della cosa durante la locazione • Conduttore: • pagare il canone pattuito; • si deve servire della cosa per l’uso stabilito; • restituire la cosa, alla fine della locazione, nello stesso stato in cui l’ha ricevuta;
l’AFFITTO definizione: si ha quando il contratto di locazione ha per oggetto una cosa produttiva. i soggetti: • Locatore: • deve consegnare la cosa • spese straordinarie • Affittuario: • deve curare la gestione della cosa • fa propri i frutti • paga il canone al locatore • spese ordinarie
il LEASING definizione: è un contratto con il quale una parte concede ad un’altra il godimento di un bene, dietro corrispettivo di un canone periodico, per un certo periodo di tempo. i soggetti: • Locatore: • deve mettere a disposizione dell’utilizzatore il bene • Utilizzatore: • versare il canone al locatore • alla scadenza del contratto può • restituire il bene • proseguire nel godimento • acquistarne la proprietà con il pagamento di un prezzo (riscatto)
l’APPALTO definizione: è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, dietro corrispettivo in denaro. i soggetti: • Committente: • deve pagare il prezzo • deve collaudare l’opera al suo compimento • Appaltatore: • è di norma un imprenditore, che deve compiere l’opera direttamente con la propria organizzazione; • si assume i rischi che incidono sull’opera; • il suo corrispettivo è subordinato all’accettazione dell’opera da parte del committente, l’appaltatore deve pertanto, compiuta l’opera, invitare il committente a verificare che la stessa sia stata compiuta a regola d’arte (collaudo).
il TRASPORTO di persone definizione: è il contratto mediante il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro. i soggetti: • Vettore: • il contratto è documentato nel biglietto di viaggio rilasciato al viaggiatore; • è responsabile per l’inadempimento ed il ritardo e per i sinistri che colpiscono il viaggiatore, e per la perdita delle cose che porta con se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. • Viaggiatore:
il MANDATO definizione: è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante). Può essere con rappresentanza, in questo caso il mandatario agisce non solo per conto, ma anche in nome del mandante. Può essere senza rappresentanza, quando il mandatario agisce in nome proprio i soggetti: • Mandatario: • è tenuto ad eseguire quanto il mandato gli prescrive con diligenza • Mandante: • è tenuto a fornire i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato • è tenuto a rimborsare le spese e le anticipazioni
il MUTUO definizione: è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie; di regola è un contratto oneroso. L’effetto essenziale del mutuo è il trasferimento della proprietà della cosa al mutuatario i soggetti: • Mutuatario: • ha l’obbligo di restituire il denaro alla scadenza stabilita • ha l’obbligo di corrispondere gli interessi, salvo patto contrario. • Mandante: • consegna una determinata quantità di cose
il COMODATO (o prestito d’uso) definizione: è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa affinché se ne serva per un tempo e per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. i soggetti: • Comodatario: • usa la cosa e la custodisce con diligenza, con il divieto del sub-comodato • deve restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza • Comodante: • consegna la cosa determinata
il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE definizione: è il contratto con il quale una parte (assicuratore), verso pagamento di una somma detta premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro danni) ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana (assicurazione sulla vita). Il documento in cui il contratto è consacrato si chiama polizza. La causa del contratto è il trasferimento di un rischio dalla sfera dell’assicurato all’assicuratore. • L’assicurazione sulla vita: • a differenza dell’assicurazione contro danni, l’a. sulla vita ha carattere previdenziale e non indennitario; con questo contratto, l’assicurato mira a procurarsi una somma o una rendita in relazione ad un evento sulla vita umana. Allorchè l’evento previsto si verifichi, l’assicuratore deve pagare la somma pattuita. • assicurazioni per il caso di morte • assicurazione per il caso di vita