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GESTORE AMBIENTALE NEL SETTORE VENDITA E POST-VENDITA AUTO

GESTORE AMBIENTALE NEL SETTORE VENDITA E POST-VENDITA AUTO. MODULO 1 – ELEMENTI DI GESTIONE AMBIENTALE. Unità Didattica 1.1 – Analisi ambientale Unità Didattica 1.2 – Le fonti del diritto e le prescrizioni legislative ambientali. Unità didattica 1.1 Analisi ambientale.

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GESTORE AMBIENTALE NEL SETTORE VENDITA E POST-VENDITA AUTO

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Presentation Transcript


  1. GESTORE AMBIENTALE NEL SETTORE VENDITA E POST-VENDITA AUTO MODULO 1 – ELEMENTI DI GESTIONE AMBIENTALE Unità Didattica 1.1 – Analisi ambientale Unità Didattica 1.2 – Le fonti del diritto e le prescrizioni legislative ambientali

  2. Unità didattica 1.1 Analisi ambientale

  3. Aspetto ambientale – Definizione (ISO 14001:2004) Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente [Un aspetto ambientale significativo è un aspetto che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo]

  4. Sono aspetti ambientali • Emissioni in atmosfera • Scarichi in un corpo idrico • Produzione di rifiuti • Stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose • Utilizzo di risorse naturali, combustibili ed energia • Emissioni di rumore

  5. Impatto /effetto ambientale - Definizione (ISO 14001.2004) Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione

  6. Sono effetti / impatti ambientali • Inquinamento dell’aria • Inquinamento del suolo e del sottosuolo • Impoverimento di risorse naturali • Inquinamento acustico • Impatto visivo e paesaggistico

  7. Metodologia di analisi • Per individuare correttamente aspetti ed impatti ambientali significativi relativi al servizio erogato presso le concessionarie è opportuno: • Individuare e suddividere gli aspetti ambientali che caratterizzano le attività della concessionaria • Considerare gli aspetti nelle condizioni normali, anormali e di emergenza • Definire criteri quantitativi per pesare la significatività degli impatti

  8. Aree / processi aziendali che originano impatti ambientali • Uffici • Piazzali • Officine • Magazzino • Stazione verniciatura • Stazione di autolavaggio • Impianto di riscaldamento e climatizzazione • Impianto di depurazione • Impianto antincendio • Mensa • Servizi pulizie

  9. Aspetti ambientali significativi Riguardano i valori dei parametri che caratterizzano: Produzione di rifiuti Consumo di energia Emissioni nel sottosuolo Scarichi idrici Emissioni in aria Emissioni acustiche

  10. E’ opportuno considerare gli aspetti nelle condizioni • Normali: esercizio dell’impianto/servizio secondo la prassi • operativa e nei limiti di legge • Anormali: avvio e fermo degli impianti, manutenzione • Di emergenza: rotture, perdite, inquinamenti, consumi fuori • norma, conduzione fuori dalla prassi operativa e dai limiti di • legge

  11. Criteri quantitativi per la valutazione del rischio ambientale • Vastità degli impatti ambientali • Severità • Durata dell’impatto (in condizioni anormali) • Aspetti economici correlati quali per esempio sanzioni • penali / amministrative

  12. Criteri quantitativi di valutazione della significatività degli impatti • Norme e/o limiti di legge applicabili • Peso quantitativo dell’impatto (rilevanza) • Evidenza di incidenti, superamento limiti e/o multe • Sistemi di prevenzione, monitoraggio, procedure/istruzioni per la gestione ambientale • Competenza del personale La valutazione degli aspetti ambientali RAAS La valutazione degli aspetti ambientali RAAS La valutazione degli aspetti ambientali RAAS

  13. Unità didattica 1.2 Le fonti del diritto e le prescrizioni Legislative ambientali

  14. Provvedimenti normativi dell’Unione Europea (continua) • Regolamento • E’ l’atto normativo più importante dell’UE. Caratteristiche: • Portata generale, sancisce lo stesso diritto ed è uniformemente valido in tutti gli Stati membri; • Obbligatorietà ed efficacia diretta, non deve essere recepito dal diritto nazionale ma attribuisce immediatamente diritti e impone doveri ai cittadini dell’UE al paridelle rispettive norme nazionali; • Viene pubblicato sulla GUCE ed entra in vigore alla data stabilita o, in mancanza,il 20° giorno successivo alla sua pubblicazione.

  15. Provvedimenti normativi dell’Unione Europea (continua) Direttiva “Vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere,salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”. La direttiva lascia, quindi ad ogni Stato membro il compito di decidere le forme miglioriper l’attuazione. Attuazione, all’interno dello Stato, che si realizza con il recepimento, cioè la trasposizione attraverso normative nazionali di adozione della direttiva. La direttiva rivolta a tutti gli Stati membri, viene pubblicata nella GUCE ed entra in vigore alla data stabilita o, in mancanza, il 20° giorno successivo alla sua pubblicazione. Le altre direttive devono essere notificate allo Stato o agli Stati cui si indirizzano ed hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

  16. Provvedimenti normativi dell’Unione Europea (continua) Decisione Atto giuridico vincolante: Può indirizzarsi sia ad uno Stato membro che ad un individuo o ad una impresa operante nella UE. Non acquista efficacia con la pubblicazione nella GUCE ma in seguito alla notifica ai destinatari.

  17. Provvedimenti normativi dell’Unione Europea Raccomandazione Provvedimento non vincolante. Gli organi dell’UE consigliano, raccomandano appunto, agli Stati membri e/o cittadini l’adozione di determinati comportamenti. Parere Provvedimento non vincolante. Costituisce un giudizio emesso dagli organi dell’UE su una situazione oggettiva o su determinati comportamenti nell’UEo in uno Stato membro.

  18. Provvedimenti normativi nazionali (continua) Legge ordinaria dello Stato Provvedimento normativo approvato dai due rami del Parlamento. Entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

  19. Provvedimenti normativi nazionali (continua) • Decreto legislativo • Atto normativo emanato dal Governo, in deroga al principio della divisione dei poteri • secondo il quale la funzione legislativa è riservata al Parlamento. • Per emanare tale atto il Governo deve essere espressamente delegato dalle Camere • per mezzo di legge delega. • La legge delega a norma dell’art. 76 della Costituzione deve contenere: • - La determinazione dei principi e dei criteri direttivi che devono guidare il Governo nel predisporre i decreti legislativi; • - L’indicazione del limite di tempo entro il quale il Governo dovrà emanare il decreto(trascorso tale termine infruttuosamente, il Governo decade dalla relativa potestà, salvo che una nuova legge delega proroghi il termine); • L’oggetto della delega specificatamente determinato. • Si ricorre al decreto legislativo, che ha la stessa forza delle leggi ordinarie del • Parlamento, quando la complessità della materia, il tecnicismo della • regolamentazione o la lunghezza del tempo necessario per l’approvazione di una • data legge, rendono opportuno che sia il Governo ad esercitare la funzione legislativa • per i tecnici di cui si può avvalere e per la maggiore rapidità d’azione.

  20. Provvedimenti normativi nazionali (continua) Decreto legge Atto giuridico con forza di legge emanato dal Governo, in casi straordinari di necessità e urgenza, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione. Il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori aventi forza di legge che deve il giorno stesso presentare alla Camera per la loro conversione in legge. A tal fine le Camere, anche se sciolte sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 gg. I decreti legge perdono efficacia sin dall’entrata in vigore se non sono convertiti in legge entro 60 gg. dalla loro pubblicazione sulla G.U., nondimeno le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti.

  21. Provvedimenti normativi nazionali (continua) Decreto del Presidente della Repubblica Serve per ratificare atti dovuti (accordi internazionali) e per validare documenti di carattere amministrativo (nomina capo della Polizia, nomina Sottosegretari, concessione cittadinanza italiana ecc.). Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Atto amministrativo che ha per oggetto la regolamentazione di materie già disciplinateda leggi.

  22. Provvedimenti normativi nazionali Decreto ministeriale Atto emanato da un Ministro per regolare una determinata materia nel campo di sua competenza; incontra dei limiti negli atti di forza superiore, quali le leggi e i regolamenti emanati con Decreto del Presidente della Repubblica, nei confronti dei quali è subordinato. Circolare ministeriale Atto amministrativo emanato da un Dicastero per la risoluzione di problemi connessi alla gestione dell’ufficio od all’applicazione pratica di provvedimenti normativi. E’ vincolante solo per gli organi dell’Amministrazione dello stato.

  23. Indice del Testo Unico Ambientale Decreto legislativo 3 aprile 2006 n: 152 Il registro delle prescrizioni ambientali PRES

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