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Il matrimonio. Diritto di famiglia a.a. 2012-2013. Vivere insieme. Convivenza. Matrimonio. Tutela automatica. Concordatario. Civile. Tutela convenzionale. L’analisi dei casi. La promessa di matrimonio. La promessa di matrimonio. La restituzione dei doni.
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Il matrimonio Diritto di famiglia a.a. 2012-2013
Vivere insieme Convivenza Matrimonio Tutela automatica Concordatario Civile Tutela convenzionale
La promessa di matrimonio • La promessa di matrimonio. • La restituzione dei doni. • Il risarcimento dei danni.
Art. 80 c.c. … il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto Art. 81 c.c. …“la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico (c. 2699 ) o per scrittura privata (c. 2702) (…) oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione (c. 96) obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa
Artt. 80-81 e - natura e ratio • “il comportamento del nubendo promittente che si scioglie dalla promessa, essendo espressione di quel diritto personale fondamentale che è la libertà matrimoniale, non può mai essere qualificato in termini di illiceità ex art. 2043 c.c.”, pertanto “la rottura della promessa di matrimonio, anche se fatta senza <giusto motivo>, non è mai antigiuridica, perché è non iure, e quindi non è mai produttiva di danni ingiusti”. • [1] App. Roma, 18 ottobre 2006, in Fam. e dir., 2007, p. 477, con nota di Facci, cit.
Rottura promessa matrimonio • Cass. 2 gennaio 2012, n. 8 • Essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 c.c., consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio , ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 c.c., e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale
Rottura promessa di matrimonio • Cass. 15 aprile, 2012, n. 9052 • In tema di promessa di matrimonio , l'obbligazione che consegue "ex lege" all'esercizio del diritto di recesso non può configurarsi come illecito extra-contrattuale, costituendo il recesso espressione di una libertà fondamentale, né come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti; si tratta, infatti, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento "senza giusto motivo", con la conseguenza che incombe al recedente, qualora voglia sottrarsi a sifatta obbligazione riparatoria, l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell'altra parte.
Condizioni per contrarre matrimonio Diversità di sesso Diversità di sesso Consenso L’età. L’interdizione per infermità di mente Forma Il delitto. Libertà di stato Il divieto temporaneo di nuove nozze. La parentela, l’affinità, l’adozione, l’affiliazione In caso di mancanza dei requisiti – nullità (art. 117 c.c.)
Parentela/affinità Secondo grado Zio nipote dispensabile Secondo grado Aut. Trib. Infinito Affinità- stesse regole – anche in caso di divorzio, non in caso di annullamento
L’incapacità • L’interdizione per • infermità di mente Amministrazione di sostegno Inabilitazione Ufficiale stato civile PM Incapacità naturale
Concordato Diritto canonico Diritto civile Atto invalidità Rapporto Diritti e doveri coniugali Separazione- divorzio
La celebrazione del matrimonio • Celebrazione • Atto di matrimonio – ufficiale stato civile • Contenuto eventuale. opzione per il regime patrimoniale Riconoscimento figli
Invaldità Simulazione Vizi del consenso Mancanza delle condizioni per contrarre matrimonio Incapacità età Riserva mentale timore libertà Legale Naturale Violenza capacità Errore delitto
Azioni prescrizioni decadenze Un anno di coabitazione Avvio convivenza o trascorrere di un anno da celebrazione Si, decadenza No, prescrizione 10 anni
Il matrimonio putativoart. 128 c.c. • “Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi”
Il matrimonio putativoart. 128 c.c. • 2. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti (c. 250 ss.) anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità (c. 238). • 3. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli (c. 584).
Il matrimonio putativoart. 128 c.c. • 4. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso (1), salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto. • 5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento (c. 250 ss.) è consentito (c. 68) (2).
L’art. 8, comma 2, dell’Accordo del 1984 stabilisce che le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo – cioè la Segnatura Apostolica – sono su domanda di entrambe le parti o di una di esse dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente, che sarà quella della circoscrizione a cui appartiene il comune presso il quale fu trascritto l’atto di celebrazione del matrimoni Ordinamento italiano Ordinamento canonico Riserva di giurisdizione Sentenza Corte di appello Concordato Intangibilità del giudicato Efficacia delle pronunce Ecclesisiastiche Decreto di esecutività Segnatura apostolica Ordine pubblico
Errore nel matrimonio civile Errore nel Diritto canonico Art. 122, comma 2 c.c. Malattia/anomalia - impedimento allo svolgimento vita coniugale Condanne delitti non colposi Dichiarazione delinquenza abituale Gravidanza causata da terzo Esclusione dei bona matrimonii Errore …. omissis Non ci sono limiti di tempo Coabitazione per un anno Azione non proponibile La nullità del matrimonio concordatario può giungere anche dopo molti anni .. e per causa ulteriori rispetto a quelle prevista dal codice civile
Scelta della forma matrimoniale Matrimonio civile Matrimonio concordatario Invalidità ecclesiastica NO DECADENZE Separazione Divorzio Matrimonio putativo Decadenze Art. 117, c. 2 Art. 119, c. 2 Art. 120, c. 2 Art 122, c. 4 Art. 123, c. 2 Disciplina conseguenze invalidità Art. 129 c.c. Assegno- tre anni Lacuna di tutela Sentenza di divorzio passata in giudicato Intangibilità Cass., 4202/ 2001 Cass. 712/13 Rimette SU Cass. 1343/2011 Cass. 1720/12 Cass. 8926/12
Cass. 26.5.87, n. 4707 Fidanzato non laureato Qualità oggettiva Incompatibilità solo relativa Cass. 31.5.2012, n. 8772 Incapacità assunzione oneri – cause psichiche Cass., 16.7.2003, n. 11137 Incompatibilità assoluta Nullità ecclesiastica pronunciata dopo un anno di coabitazione Cass. SU 20.7.88, n. 4700; Cass. 10.5.06, n. 10796 Cass. SU 18.7.2008, n. 19809 (obiter dictum) Cass. SU 18.7.2008, n. 19809 Infedeltà prematrimoniale Assenza di obblighi durante il fidanzamento Incompatibilità assoluta Ordine pubblico interno INCOMPATIBILITA ASSENTE RELATIVA ASSOLUTA Cass. 1343/2011 …..Ma contra Cass. 1780/2012