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L’ORARIO DI LAVORO DEI CONDUCENTI

L’ORARIO DI LAVORO DEI CONDUCENTI. 1. Indice. L’orario di lavoro nel D.lgs. 08/04/2003 n.66 L’ orario di lavoro dei “lavoratori mobili” nella direttiva CE 11 marzo 2002 n.15 Lo schema di recepimento in Italia della Direttiva CE 2002/15. D.lgs. 66/2003.

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L’ORARIO DI LAVORO DEI CONDUCENTI

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  1. L’ORARIO DI LAVORO DEI CONDUCENTI 1

  2. Indice • L’orario di lavoro nel D.lgs. 08/04/2003 n.66 • L’ orario di lavoro dei “lavoratori mobili” nella direttiva CE 11 marzo 2002 n.15 • Lo schema di recepimento in Italia della Direttiva CE 2002/15

  3. D.lgs. 66/2003 Recepisce la direttiva CE 104/93 come modificata dalla direttiva CE 34/2000 Le disposizioni del D.LGS. 66/2003 si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati,comprese le imprese di autotrasporto: Non sono però soggetti alle disposizioni del d.lgs 66/2003: …..i lavoratori mobili per i profili di cui alla direttiva 2002/15/CE = i dipendenti di imprese che svolgono operazioni mobili di trasporto soggette alla disciplina di cui al Regolamento CE 3820/85 ,ora sostituito dal Regolamento CE 561/2006 ,ad es. conducenti di veicoli di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate o di veicoli adibiti al trasporto di più di 9 passeggeri compreso il conducente;

  4. D.lgs. 66/2003 Definizioni essenziali (art.1 comma 2): ORARIO DI LAVORO (1): Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro,a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue attività o funzioni ; (1) In precedenza per il legislatore italiano ( art.3 R.D.L 692/1923) l’orario di lavoro era ancorato al concetto di lavoro effettivo definito come quel lavoro "che richieda un'applicazione assidua e continuativa", La nuova definizione di orario di lavoro ha quindi una portata più ampia: nell’orario di lavoro non rientra quindi solo il tempo di guida del mezzo ma anche le operazioni accessorie quali ad es.il tempo di attesa per il carico e scarico o gli adempimenti doganali PERIODO DI RIPOSO Qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro

  5. D.lgs. 66/2003 Definizioni essenziali (art.1 comma 2): PERIODO NOTTURNO Periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la MEZZANOTTE e le CINQUE del mattino (es. tra le 22 e le 5)

  6. D.lgs. 66/2003 Orario normale di lavoro - Art.3 E’ fissato in 40 ore settimanali N.B. I contratti collettivi possono stabilire una durata minore ovvero riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni in un periodo non superiore all’anno (= orario multiperiodale)

  7. D.lgs. 66/2003 Nell’orario di lavoro rientrano esclusivamente: i periodi in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro, nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni Non si computano e non sono retribuiti, salvo diversa previsione dei contratti collettivi : – i riposi intermedi (sia all’interno che all’esterno dell’azienda); – il tempo impiegato per recarsi sul luogo di lavoro; – le soste di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e complessivamente non superiori a 2 ore (si computano invece le soste, anche di durata superiore a 15 minuti, concesse nei lavori faticosi per il recupero fisico) .

  8. D.lgs. 66/2003 • Sono escluse (art.16) dalla disciplina dell’orario normale di lavoro: • …. le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia indicate nel r.d. 2657/1923, tra cui è inclusa anche l’attività del personale adibito al trasporto di cose o persone

  9. D.lgs. 66/2003 Stabiliscono la durata massima settimanale dell’orario di lavoro I contratti collettivi (Art.4) In ogni caso la durata media settimanale dell’orario non può superarele 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario :il limite vale anche per i lavoratori discontinui; La media deve essere calcolata facendo riferimento ad un periodo di 4 mesi (elevabile a 6 mesi per decreto o dai contratti collettivio a 12 dai contratti collettivi, vedasi ad es. Ccnl tessili, legno ,edili,pelli e cuoio etc.) Nel computo della media non si considerano: - i periodi di ferie annuali; - i periodi di assenza per malattia,infortunio,gravidanza(circ.Minlavoro 8/2005); - le ore di lavoro straordinario prestate compensate con riposi,attribuiti in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive

  10. D.lgs. 66/2003 N.B. Deroghe (art.17) Al personale mobile= lavoratore impiegato come personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile o a impianto fisso non ferroviario non sono applicabili Le disposizioni in materia di riposo giornaliero (art. 7), pause (art.8), riposo settimanale (art.8) e durata del lavoro notturno (art.13).

  11. D.lgs. 66/2003 Sanzioni Superamento durata massima orario di lavoro(art.4 comma 2 d.lgs. 66/2003): Aver fatto superare al personale la durata media settimanale di 48 ore di lavoro,comprese le ore di lavoro straordinario nel periodo di riferimento (4,6 o 12 mesi) Sanzione amministrativa da € 130 a € 780 per ogni lavoratore e per ogni periodo cui si riferisce la violazione (riducibile ad € 260 se la sanzione è pagata entro 60 giorni dalla notifica di violazione)

  12. D.lgs. 66/2003 LAVORO NOTTURNO (art.13) Limitazioni : L’orario di lavoro dei lavoratori notturni Non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore I contratti collettivi possono individuare periodi temporali più ampi sui quali calcolare la media di cui sopra N.B. Il Ministero del Lavoro individuerà con decreto le lavorazioni comportanti rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali per le quali il lavoro notturno non potrà superare le 8 ore nel corso delle 24 ore

  13. D.lgs. 66/2003 LAVORO NOTTURNO (ART.13) Sanzioni: In caso di superamento del limite massimo di 8 ore di lavoro notturno in media nelle 24 ore ( o nel diverso più ampio periodo stabilito dalla disciplina collettiva ) Sanzione da Euro 51 ad Euro 154 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre il limite (sanzione diffidabile; se il datore di lavoro vi ottempera è ammesso al pagamento della sanzione minima di Euro 51)

  14. Art. 5 L.123/2007 N.B. dal 25 agosto 2007 E’ esteso a tutti I settori produttivi il potere degli ispettori del lavoro,in precedenza previsto per i cantieri edili, di sospendere l’attività imprenditoriale qualora nel corso di accertamenti essi riscontrino: …Reiterate violazioni delle norme in materia di durata massima della prestazione (48 ore settimanali medie), riposi giornalieri e riposi settimanali;

  15. Art. 5 L..123/2007 Quali sono le reiterate violazioni in materia di tempi di lavoro,riposo giornaliero e settimanale ?: superamento delle 48 ore medie di prestazione in più di uno dei periodi di riferimento previsti per legge o per contratto (4 mesi, 6 mesi, 12 mesi); ripetuta violazione dell’obbligo di concedere 11 ore di riposo giornaliero tra la fine della prestazione lavorativa e la ripresa della stessa;ripetuta violazione dell’obbligo di fare fruire di 24 ore consecutive di riposo settimanale in cumulo con le 11 ore di riposo giornaliere dopo 6 giorni di lavoro, laddove non ricorrano le eccezioni previste dalla legge.

  16. Art. 5 L.123/2007 Il personale ispettivo ha il potere discrezionale di adottare o no il provvedimento di sospensione.Il provvedimento di sospensione dei lavori deve essere di norma adottato ogniqualvolta si riscontri la sussistenza dei presupposti sopra indicati, salvo circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottare il provvedimento quali ad es.: • il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori risulta di lieve entità in relazione alla specifica attività svolta ; • l'interruzione dell'attività svolta dall'impresa può determinare a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità sia dei lavoratori che di terzi; • il provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa comporti un irrimediabile degrado degli impianti o delle attrezzature.

  17. Art. 5 L.123/2007 Se non si osserva il provvedimento di sospensione dei lavori impartito dagli ispettori si configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 cod. pen. il quale punisce "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene" con l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino ad € 206. Si è infatti in presenza di un provvedimento emanato per ragioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori che, quale bene costituzionalmente tutelato, rientra nell'ambito della nozione di sicurezza pubblica. La Direzione del lavoro è inoltre tenuta ad informare il Ministero delle infrastrutture del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di quest'ultimo di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche per una durata pari alla sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

  18. Art. 5 L.123/2007 Il provvedimento di sospensione viene revocato se: ….(omissis)… b) sono state ripristinate le condizioni regolari di lavoro in caso di violazioni in materia di tempi di lavoro e riposi giornalieri e settimanali, attraverso la concessione di riposi compensativi o la loro programmazione in un congruo periodo di tempo; c) si è ottemperato alle prescrizioni impartite in materia di sicurezza e salute; d) vi è stato il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto alle sanzioni amministrative complessivamente irrogate,sanzione amministrativa il cui importo viene determinato nella misura di 1/5 dell'importo delle sanzioni in misura ridotta relative alle violazioni immediatamente accertate dagli ispettori, importo che viene quantificato dagli stessi ispettori. La revoca avviene su richiesta dell’imprenditore che attesti l’avvenuto assolvimento delle condizioni imposte

  19. Art. 5 L.123/2007 Ricorsi contro il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale Oltre il ricorso in sede giudiziale al competente Tribunale Amministrativo Regionale per il Ministero del Lavoro è ammissibile anche un ricorso di natura gerarchica alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, secondo quanto stabilito in via generale dal D.P.R. n. 1199/1971. Resta comunque inalterata la possibilità, da parte della Direzione provinciale del lavoro, di revocare il provvedimento di sospensione dei lavori in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/1990.

  20. La Direttiva CE 2002/15 La Direttiva CE 2002/15 disciplina l’orario di lavoro dei “lavoratori mobili” : Lavoratori facenti parte del personale che effettua spostamenti, compresi apprendisti e tirocinanti, al servizio di un 'impresa che effettua operazioni di autotrasporto di passeggeri o di merci per conto proprio o di terzi già soggette al Regolamento CE 3820/85 ed oggi al Regolamento CE 561/2006, vale a dire trasporto su strada di merci effettuato con veicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate oppure trasporto di passeggeri effettuato da veicoli atti a trasportare più di 9 persone compreso il conducente L’orario di lavoro dei restanti conducenti estranei all’ambito di applicazione del Regolamento CE 561/2006 rimane disciplinato dal D.Lgs.66/2003

  21. La Direttiva CE 2002/15 • Definizioni: • ORARIO DI LAVORO(ART.3) = ogni periodo tra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro,a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue funzioni o attività .Vi rientrano quindi: • La guida; • Il carico e lo scarico; • La supervisione della salita e discesa dei passeggeri; • La pulizia e la manutenzione tecnica del mezzo; • Le operazioni volte a garantire la sicurezza del veicolo,del carico e dei passeggeri o ad adempiere ad obblighi legali o regolamentari legati al trasporto,incluse sorveglianza su carico e scarico, formalità amministrative di polizia,di dogana, di immigrazione; • I periodi di tempo nei quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del suo tempo e deve rimanere sul posto di lavoro,pronto a svolgere il lavoro normale occupato in compiti connessi al servizio,ad es. i tempi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile.

  22. La Direttiva CE 2002/15 Definizioni: TEMPI DI DISPONIBILITA’(ART.3) = i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul luogo di lavoro,deve restare a disposizione per iniziare o riprendere la guida o eseguire altri lavori:sono ad es.periodi di disponibilità quelli in cui il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di nave traghetto o di treno, i periodi di attesa alle frontiere o per divieti di circolazione e , per coloro che guidano a squadre , i periodi trascorsi a fianco del conducente o in cuccetta durante la marcia del veicolo.Tali periodi sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro SETTIMANA(ART.3)= il periodo compreso tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica NOTTE (ART.3) = un periodo di almeno 4 ore consecutive tra le ore 00.00 e le ore 07.00 LAVORO NOTTURNO (ART.3) = la prestazione espletata durante la notte RIPOSO (PER DEDUZIONE DA ART.3) = Qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro o nei tempi di disponibilità

  23. La Direttiva CE 2002/15 DURATA MASSIMA SETTIMANALE LAVORO (ART.4) = la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore;può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro (guida più altre attività) non supera le 48 ore.In caso di più datori di lavoro si tiene conto della somma di tutte le ore di lavoro effettuate, il datore di lavoro deve chiedere per iscritto le ore prestate presso altro datore di lavoro ed il lavoratore deve fornire le relative informazioni. N.B. DEROGHE (ART.8):è possibile per ragioni oggettive tecniche ed organizzative derogare alla previsione dell’art.4 a mezzo di accordi collettivi o accordi tra le parti sociali o con disposizioni di legge ,regolamentari o amministrative, emesse previa consultazione delle parti sociali,estendendo a 6 mesi il periodo di riferimento per il calcolo della durata media di 48 ore della settimana lavorativa.

  24. La Direttiva CE 2002/15 RIPOSI INTERMEDI (ART.5) = dopo 6 ore consecutive di lavoro vi è l’obbligo di fare fruire al lavoratore mobile un riposo intermedio. L’orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se le ore di lavoro totali sono fra 6 e 9; da riposi intermedi di almeno 45 minuti se le ore di lavoro superano le 9. I riposi intermedi possono venire frazionati in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno LAVORO NOTTURNO (ART.7) = l’orario di lavoro giornaliero di chi svolge lavoro notturno non può superare le 10 ore giornaliere per ogni periodo di 24 ore

  25. La Direttiva CE 2002/15 INFORMAZIONI E REGISTRI (ART.9) i lavoratori mobili devono essere informati delle disposizioni nazionali, del regolamento interno d'impresa e degli accordi tra le parti sociali, in particolare dei contratti collettivi ed aziendali stipulati sulla base della direttiva. L'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato ed i registri devono essere conservati per almeno 2 anni dopo la fine del periodo coperto.Il datore di lavoro è responsabile della registrazione.Su richiesta del lavoratore il datore di lavoro rilascia copia della registrazione,

  26. Lo schema di recepimento in Italia della direttiva 2002/15 • Definizioni: ORARIO DI LAVORO(ART.3 ) = ogni periodo tra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro,a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue funzioni o attività . Il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto;in particolare: • La guida; • Il carico e lo scarico; • La supervisione della salita e discesa dei passeggeri; • La pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo; • Le operazioni volte a garantire la sicurezza del veicolo,del carico e dei passeggeri o ad adempiere ad obblighi legali o regolamentari legati al trasporto,incluse sorveglianza su carico e scarico, formalità amministrative di polizia,di dogana, o altro ; • I periodi di tempo nei quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del suo tempo e deve rimanere sul posto di lavoro,pronto a svolgere il lavoro normale occupato in compiti connessi al servizio,ad es. i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile

  27. Lo schema di recepimento in Italia della direttiva 2002/15 Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione della guida di cui all'art.7 del Regolamento 561/2006, i riposi intermedi di cui all'art 5 del decreto di recepimento, i periodi di riposo di cui all'art.6 del decreto di recepimento, e, fatte salve le clausole di indennizzabilità o di limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) dell'articolo 3 (1) (1) tempi di disponibilità = i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul luogo di lavoro,deve restare a disposizione per iniziare o riprendere la guida o eseguire altri lavori. Sono considerati periodi di disponibilità quelli in cui il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di nave traghetto o di treno, i periodi di attesa alle frontiere o per divieti di circolazione e , per coloro che guidano a squadre , i periodi trascorsi a fianco del conducente o in cuccetta durante la marcia del veicolo

  28. Lo schema di recepimento in Italia della direttiva 2002/15 DURATA MASSIMA SETTIMANALE LAVORO (ART.4) = la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore;può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro (guida più altre attività) non supera le 48 ore. La durata della prestazione lavorativa svolta per conto di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate: Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto il numero di ore di lavoro svolte presso altro datore di lavoro ed il lavoratore deve fornire le informazioni per iscritto. N.B. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in presenza di ragioni tecniche nonchè di esigenze connesse con l'organizzazione di lavoro se oggettivamente comportano un diverso regime dell'orario di lavoro che, nel rispetto della protezione della sicurezza e salute dei lavoratori ,determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro.

  29. Lo schema di recepimento in Italia della direttiva 2002/15 RIPOSI INTERMEDI (ART.5) = Le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto non possono lavorare più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio L’orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se le ore di lavoro totali sono fra 6 e 9; da riposi intermedi di almeno 45 minuti se le ore di lavoro superano le 9. I riposi intermedi possono venire frazionati in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno LAVORO NOTTURNO (ART.7) = Qualora sia svolto lavoro notturnol’orario di lavoro giornaliero non può superare le 10 ore giornaliere per ogni periodo di 24 ore

  30. Lo schema di recepimento in Italia della direttiva 2002/15 INFORMAZIONI E REGISTRI (ART.8) i lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno d'impresa e degli accordi tra le parti sociali, in particolare dei contratti collettivi ed aziendali stipulati sulla base del decreto legislativo. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità per fornire le informazioni. L'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato ed i registri devono essere conservati per almeno 2 anni dopo la fine del relativo periodo.Il datore di lavoro è responsabile della registrazione.Su richiesta del lavoratore il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione, Ai registri da tenersi presso la sede legale dell'impresa e vidimati dalla Direzione Priovinciale del Lavoro competente territorialmente si applicano gli obblighi di tenuta e registrazione previsti per i libri matricola e paga

  31. Lo schema di recepimento in Italia della direttiva 2002/15 SANZIONI (ART.9) 1) La violazione della durata media e massima della settimana lavorativa (48/60 ore) o della diversa durata media e massima dell'orario di lavoro stabilita dai ccnl è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 Euro per ogni lavoratore e per ogni periodo cui si riferisce la violazione, se il superamento della durata massima settimanale è fino al 10% della durata consentita.; con la sanzione amministrativa da 260 a 1560 Euro per ogni lavoratore e per ogni periodo cui si riferisce la violazione, se il superamento della durata massima settimanale è oltre il 10% della durata consentita. 2) La violazione dell'obbligo di fare fruire di riposi intermedi è punita con la sanzione amministrativa da 100 a 300 Euro; 3) La mancata concessione dei periodi di riposo è punita con la sanzione amministrativa da 105 a 630 Euro

  32. Lo schema di recepimento in Italia della direttiva 2002/15 SANZIONI (ART.9) 4) Il superamento del limite di orario giornaliero di 10 ore per ciascun periodo di 24 ore in caso di prestazione di lavoro notturno è punito con la sanzione amministrativa da 300 a 900 Euro per ciascun lavoratore e per ogni giornata; 5) La violazione dell'obbligo di fornire informazioni ai lavoratori mobili e registrare e conservare per 2 anni le registrazioni dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili ,di fornirne copia su richiesta dei lavoratori è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 1500 Euro

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