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Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2013-2014. Lezione 2 Emissione di azioni con limitazione del diritto di opzione Antonella Portalupi. -. Emissione di Azioni Contesto Aziendale. Il fatto
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Università degli studi di PaviaFacoltà di Economiaa.a. 2013-2014 Lezione 2 Emissione di azioni con limitazione del diritto di opzione Antonella Portalupi
- Emissione di AzioniContesto Aziendale • Il fatto • Consente la partecipazione al capitale di una società per azioni o in accomandita per azioni • I presupposti • Nelle società per azioni il capitale sociale sottoscritto è suddiviso in numero prestabilito di azioni, che conferiscono al possessore lo status di Socio. • Il momento • L’approvazione del bilancio di esercizio
Gli effetti Le azioni conferiscono al possessore uguali diritti e poteri di natura amministrativa e patrimoniale, tra cui: Diritto agli utili e alla quota di liquidazione (art. 2350 c.c.); Diritto di intervento e voto nelle assemblee (art. 2351 c.c.); Diritto di opzione; Diritto di recesso. L’atto Delibera dell’assemblea (emissione di azioni) Delibera dell’assemblea straordinaria (ai fini di escludere o limitare il diritto di opzione) Apposita relazione degli amministratori, da cui si deducano i motivi dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione, o, nel caso in cui l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e le modalità di determinazione del prezzo di emissione. Emissione di AzioniContesto Aziendale
Emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione • Diritto di Opzione • Il socio ha il diritto di prelazione nella sottoscrizione di azioni ed obbligazioni convertibili di nuova emissione. • Limitazioni o esclusioni L’art. 2441 c.c. definisce le fattispescie in gradodilimitare o escludereildirittodiopzione: • il diritto di opzione può essere escluso nel caso in cui le azioni di nuova emissione vengano offerte ai dipendenti della società o di società controllanti o controllate; • l’azionista può essere privato in tutto o in parte del diritto di opzione ogni qualvolta lo esiga l’interesse della società; • il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che debbano essere liberate mediante conferimento in natura.
Perché è necessaria un’Informativa Specifica • Quale informativa? • Motivi dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione; • Modalità di determinazione del prezzo di emissione nel caso in cui l’esclusione derivi da un conferimento in natura. • Valore nominale di ciascuna azione • Condizioni di emissione (diritti conferiti, sanzioni in caso di inadempimento) • Quali strumenti di informativa ? • Bilancio; • Delibera dell’assemblea (emissione delle azioni); • Delibera dell’assemblea straordinaria (ai fini di escludere o limitare il diritto di opzione); • Apposita relazione degli amministratori, da cui si deducano i motivi dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione, o, nel caso in cui l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e le modalità di determinazione del prezzo di emissione; • Comunicazione al Collegio Sindacale (o al consiglio di sorveglianza o al soggetto incaricato della revisione contabile) della relazione degli amministratori. • Quali finalità? • Trasparenza del processo decisionale • Tutela del diritto alla sottoscrizione di azioni
Disciplina Art. 2346 c.c. Emissione delle azioni. La partecipazionesociale è rappresentatadaazioni; salvo diversadisposizionedileggispeciali lo statutopuòescluderel'emissionedeirelativititoli o prevederel'utilizzazionedi diverse tecnichedilegittimazione e circolazione. Se determinatonellostatuto, ilvalorenominalediciascunaazionecorrisponde ad unafrazione del capitalesociale; tale determinazionedeveriferirsisenzaeccezioni a tutte le azioniemessedallasocietà. In mancanzadiindicazione del valorenominaledelleazioni, le disposizioniche ad essosiriferisconosiapplicano con riguardo al loronumero in rapporto al totaledelleazioniemesse.
Disciplina Art. 2346 c.c. Emissione delle azioni(cont.). A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.
Art. 2441 c.c. Diritto di opzione. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione del revisore legale o della società ncaricata della revisione legale. Disciplina
Disciplina • Art. 2441 c.c. Diritto di opzione (cont.) • Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare: • le ragioni dell'esclusione o della limitazione, • i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. • La relazione deve essere comunicata dagli amministratori • al collegio sindacale (o al consiglio di sorveglianza) • e al soggetto incaricato della revisione legale • almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. • Entro 15 gg il collegio sindacale esprime il suo parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale (e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale (nell'ipotesi di esclusione del diritto di opzione per conferimenti in natura) devono restare depositati nella sede della società durante i 15 gg che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. • La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.
Disciplina Art. 2441 c.c. Diritto di opzione (cont.) Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Consob ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.
ContabilizzazioneAumento del Capitale sociale con sovrapprezzo Si supponga che in data 1/5 l’assemblea dei soci deliberi il seguente aumento di capitale sociale a pagamento, interamente sottoscritto dagli azionisti esistenti: Aumento del capitalesociale 120.000 euro Sovrapprezzoazioni 20.000 euro Versamento del 25% da parte degliazionisti 30.000 euro Costigeneralivari 2.000 euro L’iscrizionenelRegistrodelleImpresedelladeliberadiaumentodicapitaleavviene in data 15 Luglio: fino a quella data non è possibileeffettuare la scritturacontabilediaumento del capitale.
ContabilizzazioneAumento del Capitale sociale con sovrapprezzo
Relazioni di Revisione – Disciplina di rif. TUF Art.158 - Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi RE Art.70 - Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura RE Art.72 -Altre modifiche dell’atto costitutivo ed emissione di obbligazioni RE Art.90 – Informazioni su operazioni straordinarie Codice civile - Art. 2441- Diritto di opzione
Parere della società di Revisione – Disciplina di rif. • Art. 158 – DLgs 58/98 • Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi • In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla società di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle. Il revisore legale o la società di revisione legale esprime il proprio parere entro trenta giorni. • La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della società di revisione devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. • La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore legale o della società di revisione prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile.
Parere della società di Revisione – Disciplina di rif. RE Art. 70(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura) 1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell’assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall’articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile. 2. La relazione illustrativa dell’organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-septies e 2506-ter del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3A. 3. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa dell’organo amministrativo prevista dall’articolo 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3A, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall’articolo 2440 del codice civile. 4. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest’ultima, in relazione alle caratteristiche dell’operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 3B.
RE Art. 72 - (Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni) Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori redatta in conformità all'Allegato 3A. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4,ultima parte e comma 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione degli amministratori integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Parere della società di Revisione – Disciplina di rif.
RE Art. 90- (Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura) 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob: la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea convocata per deliberare sulla fusione, sulla scissione e sull’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo; la documentazione prevista dall’articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506 -bis e 2506-ter del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea; il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall’articolo 2440 del codice civile, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea; il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l’assemblea ha deliberato;d-bis) la documentazione di cui all’articolo 70, comma 5, contestualmente alla diffusione al pubblico; copia dell’atto di fusione o di scissione con l’indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall’avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-ter del codice civile; l’atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese. 2. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, il documento informativo previsto dall’articolo 70, comma 4. Parere della società di Revisione – Disciplina di rif.
Parere di congruità sull'aumento di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione - Art. 158 c 1 Dlgs 58/98 Agli Azionisti della ABC SpA Ai sensi dell'articolo 158, 1° comma del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58 abbiamo ricevuto dalla ABC SpA in data _______ la comunicazione di aumento del capitale sociale di _______ euro mediante emissione di n° _____ azioni ordinarie con esclusione (limitazione) del diritto di opzione, ai sensi del 4° (o 5°) comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, accompagnata da apposita relazione del Consiglio di amministrazione, che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, convocata in prima convocazione per il giorno _______ e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno _______. La relazione del Consiglio di amministrazione propone che il prezzo di emissione sia (descrivere in sintesi i valori contenuti nella proposta). Ai sensi dell'articolo158 del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, esprimiamo nel seguito il nostro parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni
Il nostro esame ha fatto riferimento al bilancio da noi assoggettato a revisione per l'esercizio _________ ed ha comportato, tra l'altro: l'analisi della relazione del Consiglio di amministrazione; la valutazione della ragionevolezza dei criteri con cui sono stati predisposti i dati prospettici utilizzati; l'analisi della relazione giurata dell'esperto designato dal Presidente del Tribunale un esame critico della documentazione predisposta, delle metodologie, incluse le formule di valutazione, e dei presupposti del calcolo; l'ottenimento delle attestazioni che, per quanto a conoscenza della Direzione della società, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati contabili presi in considerazione; il riferimento all'andamento delle quotazioni, nel semestre precedente la delibera, delle azioni ordinarie della…..; (aggiungere o modificare in base ai documenti utilizzati od alle conclusioni da evidenziare). Tutto ciò premesso, esprimiamo parere favorevole, ai sensi del 6° comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni, proposto per l'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti, in _________ euro. Luogo, data Società di revisione FIRMA Parere di congruità sull'aumento di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione - Art. 158 c 1 Dlgs 58/98