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I soggetti coperti: i lavoratori. Art. 38 comma 2 Cost.:
E N D
1. RIFORME DELLE PENSIONI(1992,1995,2004, 2007)
2. I soggetti coperti: i lavoratori Art. 38 comma 2 Cost.: “I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invaliditŕ e vecchiaia, disoccupazione involontaria”
La vecchiaia č una situazione generatrice di bisogno: genera una riduzione della capacitŕ di produrre reddito. Tuttavia, l’etŕ anagrafica, che un tempo corrispondeva a una “presunta”condizione di inabilitŕ, con l’aumento della speranza di vita e l’abbassamento dell’etŕ pensionabile č diventata una sorta di “diritto al riposo”.
3. SCALETTA DELLA LEZIONE 1) La raccolta delle risorse: come si finanziano i trattamenti pensionistici ?
2) Come si calcola l’ammontare della pensione ? Le due modalitŕ di calcolo del trattamento pensionistico: metodo retributivo e metodo contributivo
3) A quali condizioni ho diritto alla pensione ?
I requisiti della pensione di anzianitŕ
I requisiti della pensione di vecchiaia e della pensione di “vecchiaia unificata” (post. riforma del 1995)
4) Scheda riassuntiva
4. 1) La raccolta delle risorse: come si finanziano i trattamenti pensionistici ? REGIME DI BASE (ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA)
Le pensioni di base si finanziano attraverso il meccanismo della RIPARTIZIONE: i lavoratori (attivi) pagano i contributi per finanziare il trattamento dei pensionati ==> Solidarietŕ intergenerazionale
E’ il principio introdotto nel 1969 (l. n. 153/1969).
I contributi attualmente versati per il lavoro dipendente ammontano al 33% della retribuzione. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il finanziamento dei “fondi pensione” privati si basa sul principio della CAPITALIZZAZIONE
==> Accantonamento individuale delle risorse per finanziare il proprio trattamento pensionistico
5. 2) COME SI CALCOLA L’AMMONTARE DELLA PENSIONE ?DUE MODALITŔ DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
METODO RETRIBUTIVO
Il metodo retributivo si basa sulla
retribuzione media: la pensione si
calcola applicando una percentuale
(detta “aliquota di rendimento”) alla
retribuzione media per ogni anno
lavorato (2%). Nel 1992 č stata prevista
l’aumento del periodo di riferimento per
stabilire la retribuzione media (non piů
riferita agli ultimi anni di lavoro quando lo
stipendio č piů alto).
Vantaggio: mantenimento del potere
d’acquisto per chi ha lavorato piů a lungo
(2% per 40 anni di lavoro permettano di
mantenere l’80% della retribuzione)
Svantaggio: se aumenta la speranza di vita
e si abbassa il numero di occupati, non ci
sono piů abbastanza contributi per pagare
il trattamento dei lavoratori in pensione
=> Crisi finanziaria del sistema METODO CONTRIBUTIVO
L’importo della pensione viene determinato
in base all’insieme dei contributi (montante
individuale contributivo) che vengono
convertiti in rendita in ragione di un
coefficiente di trasformazione correlato
all’etŕ (e quindi alla speranza di vita del
soggetto): piů va in pensione tardi, piů il
coefficiente č elevato (e quindi anche la
pensione).
Vantaggio: Equilibrio finanziario del sistema.
L’ammontare della pensione č legata alla
speranza di vita del soggetto al momento
della pensione.
Svantaggio: l’ammontare della pensione non
č piů correlato alla retribuzione e mantiene
meno il tenore di vita (perdita media del 40%
rispetto al metodo retributivo) ==> problema
adeguatezza alle esigenze di vita (art. 38 co. 2
Cost.)
6. Il contributi (33% della retribuzione) sommati anno per anno e rivalutati in base alla variazione del PIL costituiscono il “montante contributivo individuale” che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, consente di ottenere l’importo annuo della pensione
Etŕ della pensione
Da 57 anni a 61
A 62 anni
Da 63 a 65 anni
Coefficiente di
trasformazione
da 4,72% a 5,33%
5,51%
da 5,70 a 6,13%
7. ATTENZIONE Piů la retribuzione č alta, piů si versano contributi (33% della retribuzione). Tuttavia, nel sistema contributivo, il montante contributivo individuale ha solo una funzione contabile: č un parametro valido ai fini del calcolo della pensione, ma al quale non corrisponde un effettivo accumulo individuale di fondi riservati all'assicurato, giacché le risorse finanziarie destinate al pagamento delle pensioni continuano ad essere gestite con il criterio della ripartizione.
Quando il soggetto va in pensione, l’ammontare del trattamento non consiste nell’insieme dei contributi versati: la somma dei contributi va moltiplicata per un coefficiente che dipende prevalentemente della durata della vita media al momento in cui il soggetto matura i requisiti per andare in pensione giacché solo allora li viene calcolato il trattamento pensionistico che avrŕ per il resto della vita.
8. LA RIFORMA DEL 1995 HA CAMBIATO IL METODO DI CALCOLO. ==> per mantenere i “diritti quesiti”, la riforma ha un’applicazione differita nel tempo: dovrebbe iniziare ad essere applicato non prima del 2010 ed essere generalizzato alle soglie del 2030 “Assicurati vecchi”
Almeno 18 anni di
Anzianitŕ
alla data del
31/12/1995
Il metodo
retributivo
continua ad
applicarsi ==>
pensione liquidata
integralmente in
base al sistema
retributivo “Assicurati nuovi”
Soggetti che hanno
Cominciato
a lavorare dal
01/01/1996
La loro pensione sarŕ
totalmente calcolata
in base al metodo
contributivo
9. 3) A QUALI CONDIZIONI HO IL DIRITTO DI ANDARE IN PENSIONE ? VI SONO DUE TRATTAMENTI PENSIONISTICI PARZIALMENTE DIVERSI QUANTO AI REQUISITI DI ACCESSO (PENSIONE “DI ANZIANITA’ ” E PENSIONE “DI VECCHIAIA”) CHE FANNO RIFERIMENTO PREVALENTEMENTE A UNO DEI DUE REQUISITI POSSIBILI Etŕ anagrafica
Il legislatore fissa una “etŕ
pensionabile” necessaria per
andare in pensione => č il
requisito di base della Pensione
di Vecchiaia, anche se si
prevede comunque un minimo
di contributi
Anzianitŕ di servizio
Il diritto alla pensione matura dopo
un certo numero di anni di servizio
(indipendentemente dall’etŕ) ? č il
requisito originariamente utilizzato
per le Pensioni di Anzianitŕ (35anni).
In seguito il legislatore ha aggiunto un
condizione cumulativa di etŕ (57 anni)
che aumenterŕ nei prossimi anni per
dei recenti interventi legislativi.
10. EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA SULLEPENSIONI DI ANZIANITA’REQUISITI PREVIGENTI PER I LAVORATORI PRE-RIFORMA (Assunti prima del 1996) LEGGE 153/1969:
Anzianitŕ contributiva di 35 anni qualunque sia l’etŕ anagrafica del soggetto
RIFORMA l. 335/1995:
- Anzianitŕ contributiva di 35 anni di contributi se il lavoratore a una etŕ anagrafica di 57 anni.
- A qualunque etŕ, in base all’anzianitŕ contributiva: la legge prevedeva l’aumento progressivo dell’anzianitŕ contributiva:
38 anni 2004-2005
39 anni 2006-2007
40 anni 2008
Quindi, chi nel 2008 maturi 40 anni di
contributi potrŕ andare in pensione a
prescindere dell’etŕ anagrafica. Delega previdenziale
L. n. 243/2004: il c.d.
“Scalone”
La riforma Maroni aveva previsto dal
1° gennaio del 2008, l’accesso
alla pensione di anzianitŕ con 35 anni
di anzianitŕ dovrebbe essere
posticipato di 3 anni ? L’etŕ
anagrafica doveva passare dai 57 a
60 anni (“scalone” di 3 anni) dal 1°
gennaio 2008.
La legge n. 247/2007 di attuazione del
Protocollo sul Welfare č intervenuta
prima del 2008 per trasformare lo
“scalone” in “scalini”
11. LEGGE N. 247/2007 DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO SUL WELFARE: TRASFORMAZIONE DELLO SCALONE PREVISTO PER IL 2008 IN UNE SISTEMA DI SCALINI CON ALZAMENTO GRADUALE DEI REQUISITI MEDIANTE UN SISTEMA DI “QUOTE” (MIX DI REQUISITI TRA ETA’ E CONTRIBUTI)
12. TRA I VARI CASI PARTICOLARI: I LAVORI USURANTI ? La Legge N. 247/2007
di Attuazione del
Protocollo Sul Welfare
prevede un abbassamento
fino a 3 anni del
requisito di etŕ
anagrafica per chi ha
effettuato nel corso
della carriera (almeno 7
anni su 10) lavori usuranti
13. EVOLUZIONE STORICA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATORI PRE-RIFORMA (rapporti instaurati fino al 31/12/1995) ETA’ PENSIONABILE
Nel 1992 č stato previsto un
innalzamento graduale di 5
anni: dai 55 per le donne e 60
per gli uomini a 60
anni di etŕ per le donne e 65
anni per gli uomini (entrato in
regime nel 2000).
Opzione: vi č la la facoltŕ di andare in
pensione a 57 anni (invece di 60 per le
donne) ma il trattamento verrŕ
calcolato integralmente con il sistema
contributivo. REQUISITI CONTRIBUTIVI
Nel 1992 vi era stato previsto
un innalzamento progressivo di
5 anni.
==> da 15 a 20 anni di
contributi sono necessari
(entrato in regime nel 2001).
14. PENSIONE DI “VECCHIAIA UNIFICATA” Per i rapporti instaurati dal 01/01/1996, la riforma del 1995 sostituisce, la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianitŕ con la pensione di “vecchiaia unificata”. Inoltre introduceva “l’etŕ flessibile” (ormai non piů prevista)
Ma la scelta č possibile solo
se il calcolo del trattamento
pensionistico, integralmente
con il metodo contributivo,
raggiunge una cifra superiore
del 20% dell’Assegno
sociale.
REQUISITI DELLA RIFORMA DEL 1995 (L’ETA’ FLESSIBILE)
Etŕ anagrafica “a
scelta”tra i 57 e 65 anni
Solo 5 anni di anzianitŕ contributiva
Oppure s i prescinde dal
requisito di etŕ in presenza di
un’anzianitŕ contributiva di
40 anni
15. LA RIFORMA MARONI (L. N. 243/2004) PREVEDE UN RITORNO ALL’ETŔ FISSA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA “UNIFICATA” (SEMPRE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO POICHE’ ASSUNTI DAL 1996) Etŕ anagrafica
Abbandono dell’etŕ
flessibile ? etŕ fissa
differenziata tra i
due sessi:
65 anni per gli uomini
60 per le donne
Oppure, indipendentemente
dall’etŕ, con 40 anni di
contributi
16. SCHEDA SINTETICA Pensione di
Vecchiaia
Requisiti di
accesso :
- Raggiungimento
graduale dell’etŕ
pensionabile (65
per Uomini e 60 per
le donne )
- 20 anni di
contributi
(facoltŕ di partire a
57 anni ma passando
totalmente al
contributivo) Pensione di
Anzianitŕ
(protocollo sul Welfare)
- 40 anni di
contributi
-oppure in base a
un“Mix” in graduale
aumento di
contributi + etŕ
(nel 2008: 35 di
contributi + 58 di
etŕ, nel 2013
61 di etŕ+ 36 anni di
contributi)