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RIFORME DELLE PENSIONI 1992,1995,2004, 2007

I soggetti coperti: i lavoratori. Art. 38 comma 2 Cost.:

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RIFORME DELLE PENSIONI 1992,1995,2004, 2007

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Presentation Transcript


    1. RIFORME DELLE PENSIONI (1992,1995,2004, 2007)

    2. I soggetti coperti: i lavoratori Art. 38 comma 2 Cost.: “I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invaliditŕ e vecchiaia, disoccupazione involontaria” La vecchiaia č una situazione generatrice di bisogno: genera una riduzione della capacitŕ di produrre reddito. Tuttavia, l’etŕ anagrafica, che un tempo corrispondeva a una “presunta”condizione di inabilitŕ, con l’aumento della speranza di vita e l’abbassamento dell’etŕ pensionabile č diventata una sorta di “diritto al riposo”.

    3. SCALETTA DELLA LEZIONE 1) La raccolta delle risorse: come si finanziano i trattamenti pensionistici ? 2) Come si calcola l’ammontare della pensione ? Le due modalitŕ di calcolo del trattamento pensionistico: metodo retributivo e metodo contributivo 3) A quali condizioni ho diritto alla pensione ? I requisiti della pensione di anzianitŕ I requisiti della pensione di vecchiaia e della pensione di “vecchiaia unificata” (post. riforma del 1995) 4) Scheda riassuntiva

    4. 1) La raccolta delle risorse: come si finanziano i trattamenti pensionistici ? REGIME DI BASE (ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA) Le pensioni di base si finanziano attraverso il meccanismo della RIPARTIZIONE: i lavoratori (attivi) pagano i contributi per finanziare il trattamento dei pensionati ==> Solidarietŕ intergenerazionale E’ il principio introdotto nel 1969 (l. n. 153/1969). I contributi attualmente versati per il lavoro dipendente ammontano al 33% della retribuzione. PREVIDENZA COMPLEMENTARE Il finanziamento dei “fondi pensione” privati si basa sul principio della CAPITALIZZAZIONE ==> Accantonamento individuale delle risorse per finanziare il proprio trattamento pensionistico

    5. 2) COME SI CALCOLA L’AMMONTARE DELLA PENSIONE ? DUE MODALITŔ DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO METODO RETRIBUTIVO Il metodo retributivo si basa sulla retribuzione media: la pensione si calcola applicando una percentuale (detta “aliquota di rendimento”) alla retribuzione media per ogni anno lavorato (2%). Nel 1992 č stata prevista l’aumento del periodo di riferimento per stabilire la retribuzione media (non piů riferita agli ultimi anni di lavoro quando lo stipendio č piů alto). Vantaggio: mantenimento del potere d’acquisto per chi ha lavorato piů a lungo (2% per 40 anni di lavoro permettano di mantenere l’80% della retribuzione) Svantaggio: se aumenta la speranza di vita e si abbassa il numero di occupati, non ci sono piů abbastanza contributi per pagare il trattamento dei lavoratori in pensione => Crisi finanziaria del sistema METODO CONTRIBUTIVO L’importo della pensione viene determinato in base all’insieme dei contributi (montante individuale contributivo) che vengono convertiti in rendita in ragione di un coefficiente di trasformazione correlato all’etŕ (e quindi alla speranza di vita del soggetto): piů va in pensione tardi, piů il coefficiente č elevato (e quindi anche la pensione). Vantaggio: Equilibrio finanziario del sistema. L’ammontare della pensione č legata alla speranza di vita del soggetto al momento della pensione. Svantaggio: l’ammontare della pensione non č piů correlato alla retribuzione e mantiene meno il tenore di vita (perdita media del 40% rispetto al metodo retributivo) ==> problema adeguatezza alle esigenze di vita (art. 38 co. 2 Cost.)

    6. Il contributi (33% della retribuzione) sommati anno per anno e rivalutati in base alla variazione del PIL costituiscono il “montante contributivo individuale” che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, consente di ottenere l’importo annuo della pensione Etŕ della pensione Da 57 anni a 61 A 62 anni Da 63 a 65 anni Coefficiente di trasformazione da 4,72% a 5,33% 5,51% da 5,70 a 6,13%

    7. ATTENZIONE Piů la retribuzione č alta, piů si versano contributi (33% della retribuzione). Tuttavia, nel sistema contributivo, il montante contributivo individuale ha solo una funzione contabile: č un parametro valido ai fini del calcolo della pensione, ma al quale non corrisponde un effettivo accumulo individuale di fondi riservati all'assicurato, giacché le risorse finanziarie destinate al pagamento delle pensioni continuano ad essere gestite con il criterio della ripartizione. Quando il soggetto va in pensione, l’ammontare del trattamento non consiste nell’insieme dei contributi versati: la somma dei contributi va moltiplicata per un coefficiente che dipende prevalentemente della durata della vita media al momento in cui il soggetto matura i requisiti per andare in pensione giacché solo allora li viene calcolato il trattamento pensionistico che avrŕ per il resto della vita.

    8. LA RIFORMA DEL 1995 HA CAMBIATO IL METODO DI CALCOLO. ==> per mantenere i “diritti quesiti”, la riforma ha un’applicazione differita nel tempo: dovrebbe iniziare ad essere applicato non prima del 2010 ed essere generalizzato alle soglie del 2030 “Assicurati vecchi” Almeno 18 anni di Anzianitŕ alla data del 31/12/1995 Il metodo retributivo continua ad applicarsi ==> pensione liquidata integralmente in base al sistema retributivo “Assicurati nuovi” Soggetti che hanno Cominciato a lavorare dal 01/01/1996 La loro pensione sarŕ totalmente calcolata in base al metodo contributivo

    9. 3) A QUALI CONDIZIONI HO IL DIRITTO DI ANDARE IN PENSIONE ? VI SONO DUE TRATTAMENTI PENSIONISTICI PARZIALMENTE DIVERSI QUANTO AI REQUISITI DI ACCESSO (PENSIONE “DI ANZIANITA’ ” E PENSIONE “DI VECCHIAIA”) CHE FANNO RIFERIMENTO PREVALENTEMENTE A UNO DEI DUE REQUISITI POSSIBILI Etŕ anagrafica Il legislatore fissa una “etŕ pensionabile” necessaria per andare in pensione => č il requisito di base della Pensione di Vecchiaia, anche se si prevede comunque un minimo di contributi Anzianitŕ di servizio Il diritto alla pensione matura dopo un certo numero di anni di servizio (indipendentemente dall’etŕ) ? č il requisito originariamente utilizzato per le Pensioni di Anzianitŕ (35anni). In seguito il legislatore ha aggiunto un condizione cumulativa di etŕ (57 anni) che aumenterŕ nei prossimi anni per dei recenti interventi legislativi.

    10. EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA SULLE PENSIONI DI ANZIANITA’ REQUISITI PREVIGENTI PER I LAVORATORI PRE-RIFORMA (Assunti prima del 1996) LEGGE 153/1969: Anzianitŕ contributiva di 35 anni qualunque sia l’etŕ anagrafica del soggetto RIFORMA l. 335/1995: - Anzianitŕ contributiva di 35 anni di contributi se il lavoratore a una etŕ anagrafica di 57 anni. - A qualunque etŕ, in base all’anzianitŕ contributiva: la legge prevedeva l’aumento progressivo dell’anzianitŕ contributiva: 38 anni 2004-2005 39 anni 2006-2007 40 anni 2008 Quindi, chi nel 2008 maturi 40 anni di contributi potrŕ andare in pensione a prescindere dell’etŕ anagrafica. Delega previdenziale L. n. 243/2004: il c.d. “Scalone” La riforma Maroni aveva previsto dal 1° gennaio del 2008, l’accesso alla pensione di anzianitŕ con 35 anni di anzianitŕ dovrebbe essere posticipato di 3 anni ? L’etŕ anagrafica doveva passare dai 57 a 60 anni (“scalone” di 3 anni) dal 1° gennaio 2008. La legge n. 247/2007 di attuazione del Protocollo sul Welfare č intervenuta prima del 2008 per trasformare lo “scalone” in “scalini”

    11. LEGGE N. 247/2007 DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO SUL WELFARE: TRASFORMAZIONE DELLO SCALONE PREVISTO PER IL 2008 IN UNE SISTEMA DI SCALINI CON ALZAMENTO GRADUALE DEI REQUISITI MEDIANTE UN SISTEMA DI “QUOTE” (MIX DI REQUISITI TRA ETA’ E CONTRIBUTI)

    12. TRA I VARI CASI PARTICOLARI: I LAVORI USURANTI ? La Legge N. 247/2007 di Attuazione del Protocollo Sul Welfare prevede un abbassamento fino a 3 anni del requisito di etŕ anagrafica per chi ha effettuato nel corso della carriera (almeno 7 anni su 10) lavori usuranti

    13. EVOLUZIONE STORICA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATORI PRE-RIFORMA (rapporti instaurati fino al 31/12/1995) ETA’ PENSIONABILE Nel 1992 č stato previsto un innalzamento graduale di 5 anni: dai 55 per le donne e 60 per gli uomini a 60 anni di etŕ per le donne e 65 anni per gli uomini (entrato in regime nel 2000). Opzione: vi č la la facoltŕ di andare in pensione a 57 anni (invece di 60 per le donne) ma il trattamento verrŕ calcolato integralmente con il sistema contributivo. REQUISITI CONTRIBUTIVI Nel 1992 vi era stato previsto un innalzamento progressivo di 5 anni. ==> da 15 a 20 anni di contributi sono necessari (entrato in regime nel 2001).

    14. PENSIONE DI “VECCHIAIA UNIFICATA” Per i rapporti instaurati dal 01/01/1996, la riforma del 1995 sostituisce, la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianitŕ con la pensione di “vecchiaia unificata”. Inoltre introduceva “l’etŕ flessibile” (ormai non piů prevista) Ma la scelta č possibile solo se il calcolo del trattamento pensionistico, integralmente con il metodo contributivo, raggiunge una cifra superiore del 20% dell’Assegno sociale. REQUISITI DELLA RIFORMA DEL 1995 (L’ETA’ FLESSIBILE) Etŕ anagrafica “a scelta”tra i 57 e 65 anni Solo 5 anni di anzianitŕ contributiva Oppure s i prescinde dal requisito di etŕ in presenza di un’anzianitŕ contributiva di 40 anni

    15. LA RIFORMA MARONI (L. N. 243/2004) PREVEDE UN RITORNO ALL’ETŔ FISSA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA “UNIFICATA” (SEMPRE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO POICHE’ ASSUNTI DAL 1996) Etŕ anagrafica Abbandono dell’etŕ flessibile ? etŕ fissa differenziata tra i due sessi: 65 anni per gli uomini 60 per le donne Oppure, indipendentemente dall’etŕ, con 40 anni di contributi

    16. SCHEDA SINTETICA Pensione di Vecchiaia Requisiti di accesso : - Raggiungimento graduale dell’etŕ pensionabile (65 per Uomini e 60 per le donne ) - 20 anni di contributi (facoltŕ di partire a 57 anni ma passando totalmente al contributivo) Pensione di Anzianitŕ (protocollo sul Welfare) - 40 anni di contributi -oppure in base a un“Mix” in graduale aumento di contributi + etŕ (nel 2008: 35 di contributi + 58 di etŕ, nel 2013 61 di etŕ+ 36 anni di contributi)

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