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Alcol e altre sostanze: effetti e normative in vigore

Marco Vagnozzi Centro di Solidarietà di Genova Università di Genova. Alcol e altre sostanze: effetti e normative in vigore. Cosa sono le droghe.

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Alcol e altre sostanze: effetti e normative in vigore

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Presentation Transcript


  1. Marco Vagnozzi Centro di Solidarietà di Genova Università di Genova Alcol e altre sostanze: effetti e normative in vigore

  2. Cosa sono le droghe Le droghe possono essere definite sostanze psicotrope (letteralmente “che hanno affinità con la mente”) e psicoattive, cioè dotate di un’attività farmacologica sul sistema nervoso centrale. Sono capaci dunque di provocare attivazione, depressione o comunque alterazione dell’attività cerebrale.

  3. Una classificazione comune Distinguiamo comunemente tra 3 categorie di sostanze psicotrope (legali ed illegali): • Psicolettici o deprimenti (sedativi, anestetici) • Psicoanalettici o stimolanti • Psicodislettici (allucinogeni o inebrianti)

  4. Eroina

  5. Cocaina

  6. Cannabis

  7. Ecstasy o MDMA

  8. Allucinogeni (LSD, mescalina, psilocibina)

  9. Droghe dissociative (ketamina, PCP)

  10. “Nuove” droghe • Quando si parla di "Ice" , "Shaboo", "Shabu" (termine in uso nelle Filippine) o " Crystal meth" ci si riferisce alla forma più pura della metanfetamina, ovvero cristalli solitamente limpidi di d-metanfetamina cloridrato Spesso viene fumata o iniettata con effetti di gran lunga superiori alle altre vie di assunzione. L'effetto molto lungo è una della caratteristiche principali di questo tipo di sostanze, che dal punto di vista dell'abusatore le differenziano dalla cocaina. • Con "Speed" ci si riferisce invece a metanfetamina sale o base in forma non cristallizzata e con una percentuale variabile di taglio, che viene inalata o ingerita.

  11. “Nuove” droghe BUFO (ROSPO) Diffusa soprattutto negli Stati Uniti. Si tratta di un alcaloide estratto dal liquido delle ghiandole cutanee e paratiroidee del rospo Bufo e di alcune varieta' di pesci palla. Secondo le conoscenze scientifiche attuali il liquido secreto dal Bufo contiene ventisei principi tra cui l'adrenalina e bufotenina. Quest'ultimo componente e' di tipo allucinogeno e provoca effetti eccitanti simili all'anfetamina.

  12. “Nuove” droghe GHB o HB, liquid X, Gamma-oh, Scoop Sono solo alcuni dei nomignoli utilizzati nel mercato illecito delle sostanze stupefacenti per l’acido gammaidrossibutirrico. E’ una molecola presente naturalmente nell’organismo dei mammiferi, distribuita soprattutto nel cervello, ma anche in diversi organi e tessuti (reni, cuore, muscolatura e tessuto adiposo). La sua assunzione provoca, attraverso meccanismi ancora in gran pare sconosciuti, variazioni dei livelli di dopamina, serotonina e acetilcolina, tre molecole responsabili del trasporto degli impulsi nervosi che sono alla base del funzionamento del cervello. L’assunzione di GHB produce uno stato piacevole di rilassamento e tranquillità, aumento della sensualità, moderata euforia e tendenza alla loquacità; effetti molto simili a quelli dell’alcool, ma con il vantaggio dell’assenza del classico malessere post-sbornia. Le sensazioni piacevoli compaiono una mezz’ora dopo il consumo, scompaiono dopo circa tre ore e possono essere prolungate ripetendo l’assunzione. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio: da un effetto di piacevole stordimento si può passare inconsapevolmente e rapidamente a uno stato di incoscienza, al quale possono seguire convulsioni, vomito e depressione respiratoria, sino ad arrivare al coma e in casi estremi alla morte. Provoca dipendenza: quando si è instaurata l’abitudine ad assumere è difficile smettere e la dismissione dell’uso conduce ad una sindrome d’astinenza caratterizzata da insonnia, ansia, tremori e crampi muscolari

  13. Articolo 186 (codice della strada) • E' vietato guidare qualunque veicolo [anche una bicicletta] in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. • Ai neopatentati, ai minori di 21 anni ed ai conducenti di mezzi pubblici o di soccorso non è consentito assumere alcolici prima di mettersi alla guida: il loro tasso alcolemico deve essere pari a zero. • Per tutti gli altri conducenti di veicoli, la legge ha fissato 3 parametri di alcolemia: da 0.5 a 0.8, da 0,8 a 1,5, ed oltre 1.5 g/l (vedi pagina seguente) • Un autista professionale trovato positivo all’etilometro o al droga test può essere licenziato per giusta causa dal proprio datore di lavoro

  14. Articolo 186 (codice della strada) • Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l: ammenda da 500 a 2000 euro, patente sospesa da 3 a 6 mesi. • Se è compreso tra0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi, patente sospesa da 6 a 12 mesi • Se è superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 3 mesi ad un anno, patente sospesa da 1 a 2 anni, confisca del veicolo se di proprietà del conducente (altrimenti raddoppia il periodo di sospensione della patente)

  15. Aggravanti • Se il conducente del veicolo provoca un incidente le pene sono raddoppiate ed il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni • Il rifiuto di sottoporsi alle prove di accertamento è un reato e comporta la sanzione massima (> 1,5 g/l)

  16. Articolo 187 (codice della strada) • Ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 3 a 12 mesi. Sospensione della patente da 6 mesi ad un anno (pene analoghe a quelle dell’art.186 per valori di alcolemia superiori a 1,5 g/l). • In caso di incidente, le pene sono raddoppiate. • In questo caso non viene calcolato il livello di principio attivo della sostanza (cannabis, cocaina ecc.) presente nel sangue, ma è sufficiente la positività al test

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