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Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi. Criteri speciali (sia nei rapporti “b to b” che in quelli “b to c” ): Servizi relativi a immobili Trasporto passeggeri Ristorazione e catering Locazione “breve” di mezzi di trasporto
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Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi • Criteri speciali • (sia nei rapporti “b to b” che in quelli “b to c”): • Servizi relativi a immobili • Trasporto passeggeri • Ristorazione e catering • Locazione “breve” di mezzi di trasporto • Attività culturali, artistiche, ricreative, scientifiche, educative, sportive • Regola generale • nei rapporti con privati(b to c) : • PAESE DEL • PRESTATORE • Si considerano pertanto territoriali le prestazioni rese da soggetti passivi stabiliti in Italia • Deroghe per alcuni servizi (slide n. 3) • Detassazione di alcuni servizi resi a committenti extraUe(slide n. 4) Regola generale nei rapporti tra soggetti passivi(b to b): PAESE DEL COMMITTENTE Si considerano pertanto territoriali le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti in Italia LUOGO “FISICO” DELLA PRESTAZIONE
Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi • Ai fini della determinazione del luogo delle prestazioni di servizi, si considerano “soggetti passivi” per le prestazioni ricevute: • Esercenti imprese, arti e professioni (le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute nell’esercizio di tali attività) • Enti non commerciali che svolgono attività d’impresa, anche per le prestazioni ricevute per le attività istituzionali • Enti non commerciali che non svolgono attività d’impresa, se titolari di partita Iva (in quanto effettuano acquisti intracomunitari tassati in Italia)
Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi • Deroghe per alcuni servizi a privati: • Intermediazioni in nome e per conto: luogo dell’operazione principale • Trasporti non intracomunitari di beni: luogo di esecuzione, in proporzione alla distanza • Trasporti intracomunitari di beni: luogo di inizio • Lavorazioni e perizie su beni mobili materiali: luogo di esecuzione • Operazioni accessorie ai trasporti (carico, scarico, ecc.): luogo di esecuzione • Locazione “non breve” di mezzi di trasporto: luogo di utilizzazione • Servizi di e-commerce resi da imprese extraUe: paese del committente • Servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione: luogo di utilizzazione • Esemplificazioni: • la prestazione di intermediazione resa a privato si considera effettuata nel territorio dello Stato se l’operazione principale è ivi effettuata • la lavorazione di un bene mobile resa a privato si considera effettuata nel territorio dello Stato se è ivi eseguita • indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti il prestatore e il committente
Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi Detassazione di alcuni servizi a privati Le seguenti prestazioni, ancorché rese da soggetti passivi nazionali, non si considerano territoriali se il committente è stabilito fuori dell’Ue: - diritti immateriali (cessioni, concessioni e simili di diritti d’autore, marchi, brevetti, ecc.) - prestazioni pubblicitarie - consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché elaborazione e fornitura dati e simili - operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese riassicurazioni, escluse le locazioni di casseforti - messa a disposizione di personale - locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto - concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante tali sistemi e fornitura di altri servizi direttamente collegati - servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato anche se resi da soggetti esteri) - servizi prestati per via elettronica - prestazioni inerenti all’obbligo di non esercitare in tutto o in parte un’attività o un diritto di cui ai punti precedenti.
Iva 2010: il debitore dell’imposta sulle operazioni territoriali Cedente/prestatore IT: Cedente/prestatore ESTERO: Cessionario/committente soggetto passivo IT: Cessionario/committente privato, o soggetto passivo estero: Obblighi d’imposta sul cedente/prestatore Obblighi d’imposta sul cessionario/committente (inversione contabile) • Obblighi d’imposta sul cedente/prestatore, mediante: • rappresentante fiscale • identificazione diretta • stabile organizzazione
Iva 2010: adempimenti particolari per i servizi “generici” scambiati fra soggetti passivi Ue Fornitore IT Cliente altro SM • Emissione fattura non soggetta ad Iva (no volume d’affari) • Presentazione modello Intrastat cessioni (salvo che non sia dovuta l’imposta) Cliente IT Fornitore altro SM • Integrazione e registrazione della fatturadel fornitore (imponibile, non imponibile, esente) (*) • Presentazione modello Intrastat acquisti (salvo che non sia dovuta l’imposta) (*) Se il fornitore è extraUe va emessa autofattura.
Iva 2010: momento impositivo per i servizi “generici” scambiati con soggetti esteri Art. 6, sesto comma, DPR 633/72 In deroga al terzo e al quarto comma: - Le prestazioni di servizi “generiche” scambiate (rese o ricevute) con soggetti passivi esteri si considerano effettuate al momento della ultimazione o, se antecedente, a quello di pagamento. - Se si tratta di prestazioni continuative di durata ultrannuale, fatto salvo il pagamento, le prestazioni si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare.