1 / 49

FUNZIONI E COMPITI DELLA POLIZIA PROVINCIALE

FUNZIONI E COMPITI DELLA POLIZIA PROVINCIALE. PROGRAMMA Il quadro di riferimento normativo Gli ambiti d’azione della Polizia Provinciale Ruolo e compiti della Polizia Provinciale Le Funzioni della Polizia Provinciale Polizia Provinciale ed ispezioni amministrative

abdalla
Download Presentation

FUNZIONI E COMPITI DELLA POLIZIA PROVINCIALE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. FUNZIONI E COMPITI DELLA POLIZIA PROVINCIALE

  2. PROGRAMMA • Il quadro di riferimento normativo • Gli ambiti d’azione della Polizia Provinciale • Ruolo e compiti della Polizia Provinciale • Le Funzioni della Polizia Provinciale • Polizia Provinciale ed ispezioni amministrative • Polizia Provinciale e Polizia Giudiziaria • Polizia Provinciale e Pubblica Sicurezza

  3. LA POLIZIA PROVINCIALE NELL’ENTE PROVINCIA • D.Lgs. 267/00 art. 19 • D.Lgs. 112/98

  4. Art. 19 D.lgs. 267/00 • Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità; • Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; • Valorizzazione dei beni culturali; • Viabilità e trasporti; • Protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; • Caccia e pesca nelle acque interne; • Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; • …….

  5. Quadro di riferimento normativo Legge 7 marzo 1986 n. 65 Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale

  6. È in corso di elaborazione un testo di modifica della L. 65/86 recante “disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza”

  7. Art. 117 Costituzione c. 2 Lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: …. …. h) Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

  8. Art. 118 Costituzione c. 3 la legge statale disciplina forme di coordinamento fra lo Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) ed h) del secondo comma dell’art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

  9. Si evidenzia come nella proposta di legge relativa alla polizia amministrativa locale e sicurezza urbana vi sia una tendenza ad enfatizzare gli elementi del coordinamento, in stretta aderenza al testo costituzionale

  10. Ma cerchiamo qualche definizione …

  11. LA POLIZIA LOCALE • LA POLIZIA DI SICUREZZA La polizia di sicurezza è quella parte della polizia amministrativa volta a garantire la preservazione dell’ordine pubblico, la sicurezza personale dei singoli componenti del corpo sociale, la loro incolumità nonché l’integrità dei diritti patrimoniali (Sandulli)

  12. POLIZIA AMMINISTRATIVA Insieme di funzioni e compiti serventi all’esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione sostanziale conferiti all’ente (Cerulli Irelli)

  13. in sintesi la Polizia Locale assolve all’ insieme di quelle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, o i regolamenti locali

  14. MA RITORNIAMO ALLA L. 65/86

  15. LA POLIZIA LOCALEFUNZIONI E COMPITI Articolo 3 LEGGE 65/86 Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

  16. LA POLIZIA LOCALEFUNZIONI E COMPITI Articolo 5 LEGGE 65/86 Funzione di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 57, 2° comma. del Codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con DPR 15/6/59 n. 393 ( leggi.art 12 lett. e) D.lgs. 285/92 e succ. mod. ed integr.). c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

  17. LA POLIZIA LOCALEFUNZIONI E COMPITI Articolo 12 legge 65/86 Applicazione ad altri enti locali Gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi, a questi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

  18. LA POLIZIA LOCALEFUNZIONI E COMPITI L. n. 157/92 Art. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la QUALIFICA DI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

  19. LA POLIZIA LOCALEFUNZIONI E COMPITI Art. 12 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (prima della riforma …) L’espletamento dei servizi di Polizia stradale spetta: • In via principale alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato; • Alla polizia di stato; • All’arma dei Carabinieri; • …… • l’espletamento dei servizi di cui all’art. 11 comma 1 lett. a) e b) spetta anche agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57 commi 1 e 2 del c.p.p.. (art. 11 lett. a) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti stradali)

  20. LA POLIZIA LOCALEFUNZIONI E COMPITI Art. 12 C.d.S. (dopo la riforma …) L’espletamento dei servizi di Polizia stradale spetta: • In via principale alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato; • Alla polizia di stato; • All’arma dei Carabinieri; • Al Corpo della guardia di finanza; d-bis) Ai Corpi ed ai Servizi di polizia provinciale, nell’ambito territoriale di competenza;

  21. LA POLIZIA PROVINCIALEFUNZIONI E COMPITI GLI AMBITI D’ AZIONE • Vigilanza ambientale • d.lgs.n. 22/97 -Decreto Ronchi; • d.lgs.n. 152/99 disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; • L.R. n. 3 in materia di approvvigionamento idrico; • L.R. n. 12/79 disciplina sulla coltivazione delle cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua; • D.P.R. 203/88 norme in materia di qualità dell’aria; • d.l.gs.n. 490/99 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali; • L. 394/91 Legge quadro sulle aree protette; • L.R. individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata; • D.l.gs. N. 209/03 in materia di veicoli fuori uso….

  22. LA POLIZIA PROVINCIALEFUNZIONI E COMPITI GLI AMBITI D’ AZIONE • Vigilanza sul rispetto della normativa venatoria ed ittica • L. n. 157/92 Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio; • L.R. n. 2/95 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; • R.D. n. 1604 8 ott. 1931 Testo Unico delle leggi sulla pesca; • L.R. n. 24/2000 tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata;

  23. LA POLIZIA PROVINCIALEFUNZIONI E COMPITI GLI AMBITI D’ AZIONE • Vigilanza sulla tutela dei prodotti del sottobosco • L. 162/91 Legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi; • L. n. 352/93 Legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei funghi epigei freschi e coltivati; • L.R. n. 48/98 Disciplina sulla raccolta, l’incremento e la commercializzazione dei funghi epigei; • L.R. n. 35/95 Disciplina sulla raccolta dei funghi ipogei; • L.R. n. 28/97 Norme per la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali di colture cerealicole;

  24. LA POLIZIA PROVINCIALEFUNZIONI E COMPITI GLI AMBITI D’ AZIONE • Protezione Civile • Tutela del patrimonio stradale dell’Ente (C.d.S) • Servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone

  25. LA POLIZIA PROVINCIALE RUOLO E COMPITI ISTITUZIONALI E DI SERVIZIO

  26. I Corpi di Polizia Provinciale vengono istituiti con la legge 65/86 ristrutturando i servizi di vigilanza ittico-venatoria che unificava le attività di controllo svolte dagli ex Guardiacaccia ed ex Guardapesca. Fino ad allora le attività di controllo nei settori di competenza della Provincia erano svolte dai singoli Uffici che operavano autonomamente con proprio personale. LA POLIZIA PROVINCIALE

  27. Successivamente, sulla scorta della crescente richiesta di controllo sulle tematiche connesse alla tutela ambientale, i Servizi furono trasformati in Corpi ed incrementati con ulteriori interventi (tutela del patrimonio provinciale, smaltimento rifiuti, tutela prodotti del sottobosco, ecc…)

  28. Le guardie provinciali, in quanto organi di polizia locale, sono investiti di una serie di attribuzioni e di compiti istituzionali, di notevole estensione e di fondamentale importanza per la collettività locale anche in considerazione della estensione del territorio provinciale.Tali compiti sono di tipo estremamente vario, comprendendo attività di tipo:preventivorepressivodi vigilanza di accertamento e controllo.

  29. LA POLIZIA PROVINCIALE (LOCALE) NON E’ : • Forza di occupazione del territorio • Organizzazione strumentale di interessi di parte • Organizzazione strumentale di semplice vigilanza e/o custodia LA POLIZIA PROVINCIALE E’: • Forza di polizia civile • Polizia dei cittadini • Polizia del territorio • Polizia della autonomia

  30. LA POLIZIA PROVINCIALE E’: Attività amministrativa diretta alla tutela del tutto sociale o delle sue parti, mediante una funzione di volta in volta: • Di osservazione • Di vigilanza • Di controllo • Di informazione • Di educazione • Di prevenzione – da non confondersi con la mancata repressione • Di repressione

  31. LA POLIZIA PROVINCIALEopportunità e vincoli • Il vigile provinciale come ispettore amministrativo • Il vigile provinciale come agente di P.G. • Il vigile provinciale come agente di P.S. • Il vigile provinciale come pubblico ufficiale

  32. LA POLIZIA PROVINCIALEopportunità e vincoli • La guardia provinciale quale ispettore amministrativo

  33. L’ISPEZIONE AMMINISTRATIVA • L’ispezione amministrativa consiste nella effettuazione di attività di controllo volte a dimostrare la sussistenza di requisiti che le leggi e i regolamenti stabiliscono. • I controlli si eseguono con l'effettuazione di confronti e corrispondenze tra la condizione teorica e quella osservata oppure con l'esperimento di prove e misure nel tempo volti a rilevare uno o più parametri significativi per una matrice, processo, impianto, infrastruttura.

  34. NOZIONE DI ISPEZIONE “ Sub – procedimento amministrativo istruttorio, articolato in atti giuridici ed operazioni, non cadenzati da una rigida sequenza temporale, caratterizzato, sulla base di una potestà espressamente riconosciuta dall’ordinamento a tutela di specifici interessi primari, da incisive finalità acquisitive e di controllo amministrativo su fatti ed atti posti in essere da soggetti appartenenti all’Amministrazione procedente o estranei alla stessa e finalizzato ad acquisire elementi valutativi, di fatto e di diritto, di regola confluenti in un più ampio procedimento amministrativo, che culmina con l’adozione di ulteriori atti, di rilevanza esterna, dell’amministrazione attiva.

  35. L’ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE Gli atti di accertamento art. 13 L. 689/81 • Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica.

  36. L’ISPEZIONE AMBIENTALE L’ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE Gli atti di accertamento art. 13 L. 689/81 • Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

  37. L’ISPEZIONE AMBIENTALE Gli atti di accertamento • Acquisire informazioni; • Procedere alla ispezione di cose e luoghi diversi da privata dimora (sono escluse le ispezioni personali); • Procedere alla perquisizione in luoghi diversi da privata dimora (solo P.G.); • Eseguire rilievi ed altre operazioni tecniche; • procedere al sequestro cautelare facoltativo; • Procedere al sequestro obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

  38. L’ISPEZIONE AMBIENTALE I SOGGETTI COMPETENTI AD ESEGUIRE LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE: • Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; • Personale amministrativo addetto al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.

  39. ISPEZIONI AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA se durante una visita ispettiva amministrativa ad uno stabilimento industriale, si accerta la mancanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, (violazione punita dall’art. 24/1° comma D.P.R. 203/88 –SANZIONE PENALE) in quel dato momento dell’ispezione si è accertato un reato, quindi deve terminare l’attività ispettiva amministrativa e dare luogo all’attività di p.g. assicurando all’ispezionato tutte le garanzie difensive

  40. a questo punto termina l’ attivita’ ispettiva amministrativa e inizia quella di polizia giudiziaria

  41. LA POLIZIA PROVINCIALEopportunità e vincoli Il vigile provinciale quale agente di P.G.: • Limitazione di carattere territoriale (al di fuori del territorio della Provincia dal quale dipende perde tale qualifica) • Limitazione di carattere temporale (al di fuori del servizio perde tale qualifica) • Art. 347 c.p.p. (obbligo di informare il Procuratore della Repubblica dell’acquisizione della notizia di un qualsiasi reato) • Risponde del proprio operato direttamente ed esclusivamente alla Autorità Giudiziaria.

  42. LA POLIZIA PROVINCIALEopportunità e vincoli • Art.55 c.p.p. • Art.57 c.p.p. • Attività d’informazione (la notizia di reato) • Documentazione degli atti di indagine

  43. La polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.) • Prende notizia dei reati ( fuori dall’ufficio) • Impedisce che vengano portati a conseguenze ulteriori • Obbligo di intervento • Dovere di sovraesposizione (sia fisica che giuridica) • Ricerca degli autori • Assicura le fonti di prova (anche se la prova si forma in dibattimento) • Svolge le indagini delegate dal P.M. • Svolge le sue funzioni alle dipendenze dell’Autorità Giudiziaria ( la dipendenza funzionale è più pregnante di quella gerarchica)

  44. Attività d’informazione: • la notizia di reato è “la percezione sensoriale che un reato sia stato commesso” • modalità di acquisizione: - sensoriale - d’iniziativa - polizia amministrativa (controllo cartaceo, auto, patente, documenti…) - acquisizione per ricezione (denuncia, referto, querela, denuncia anonima-da accertare)

  45. Attività d’informazione: • art. 347 c.p.p. OBBLIGO D’INFORMATIVA - l’acquisizione della notizia di reato segna l’inizio dell’attività investigativa per la P.G.; - essa va comunicata senza ritardo all’Autorità Giudiziaria competente; - contenuto della CNR ( elementi essenziali, elementi raccolti, attività compiuta d’iniziativa, documentazione, se si conoscono l’indagato, la persona offesa, le persone informate dei fatti) L’ATTIVITA’ DI P.G. E’ COPERTA DA SEGRETO

  46. Brevi cenni di polizia giudiziaria Documentazione degli atti d’indagine: • verbale (art. 136 c.p.p.- artt. 109-110-111 c.p.p.) • relazione di servizio • annotazione di servizio

  47. LA POLIZIA PROVINCIALEopportunità e vincoli Il vigile provinciale quale agente di P.S.: • Limitazione di carattere territoriale (al di fuori del territorio della Provincia non si considera più munita della qualità di agente di P.S.) • Il Prefetto conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza. • Superiori gerarchici: Ministro dell’Interno, Prefetto, Questore, dirigente preposto al commissariato di Polizia.

  48. LA POLIZIA PROVINCIALEopportunità e vincoli Il vigile provinciale come pubblico ufficiale: • Art.357 c.p. (Essa rientra tra gli impiegati di un ente pubblico ed esercita permanentemente una funzione amministrativa, e quindi gode di una tutela più piena nei confronti delle offese poste in essere dai privati cittadini, ma è gravata da maggiore responsabilità in ordine agli atti che pongono in essere nell’esercizio delle proprie funzioni) • Limite territoriale (non è P.U. al di fuori dei confini provinciali).

  49. GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN BOCCA AL LUPO ED ARRIVEDERCI

More Related