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Corso Formazione Professionale: La Vigilanza Edilizia. A cura del Dott. Biagio Palma Comandante Polizia Locale. Diritto di edificare. La Costituzione italiana riconosce e tutela la proprietà privata (art. 42).
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Corso Formazione Professionale: La Vigilanza Edilizia A cura del Dott. Biagio Palma Comandante Polizia Locale
Diritto di edificare • La Costituzione italiana riconosce e tutela la proprietà privata (art. 42). • Rientra nelle facoltà del proprietario anche il diritto ad edificare (ius aedificandi), il diritto cioè a realizzare sul suolo opere e strutture destinate ad usi vari.
Diritto di edificare • Il diritto ad edificare interferisce con altri diritti o altri beni sia pubblici che privati che meritano tutela adeguata (l’ambiente, il paesaggio, la salute, i diritti di terzi, ecc.). • Sorge quindi la necessità di porre delle limitazioni all’attività edilizia in modo da conciliare i vari interessi.
Prima del Testo Unico • Legge n° 1150/42: introduceva l’obbligo della licenza edilizia per costruire nei centri abitati e nelle zone di espansione; • Legge n° 765/67: ampliamento delle restrizioni; • Legge n° 10/77: introduceva l’obbligo della concessione edilizia onerosa, l’attuazione programmata del P.R.G.; • Legge n° 457/78: introduce norme specifiche sull’edilizia residenziale, individua la tipologia dei lavori rientranti nella manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo precisando il titolo abilitativo richiesto per ogni tipologia d’intervento;
Prima del Testo Unico • Legge n° 94/82: introduce l’autorizzazione gratuita per determinate opere e la qualificazione del silenzio assenso nel rilascio dell’autorizzazione; • Legge n° 47/85: dettava norme in materia di controllo prevedendo misure contro l’abusivismo ed il condono per le opere antecedenti il 1°ottobre 83; • Legge n° 724/94, art. 39 (finanziaria 95) e Legge n° 622/96: reintroduzione del condono edilizio per le opere realizzate prima del 31/12/93. Modifiche ed integrazioni alla L. 47/85.
DPR 380/01 T.U. Edilizia Con il D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 si approva il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Con l’emanazione del Testo Unico si procede a coordinare le norme preesistenti e farle confluire in un solo testo.
DPR 380/01 T.U. Edilizia Si compone di tre parti. • La prima parte riguarda la definizione degli interventi edilizi. Riunisce e coordina le norme sui titoli abilitativi, le norme in tema di agibilità ed abitabilità e la disciplina della vigilanza e delle sanzioni; • La seconda parte riguarda le norme in materia di opere in c.a. e costruzioni in zone sismiche; • La terza parte riguarda le norme abrogate e quelle non inserite nel T.U. che rimangono comunque vigenti.
Le modifiche al T.U. • L. 22 maggio 2010, n. 73: ha ampliato le fattispecie di "attività edilizia libera“ e "totalmente libere" ed attività soggette a preventiva "comunicazione di inizio lavori"; • L. 30 luglio 2010, n. 122: previsione, in luogo della D.I.A. un nuovo istituto: la "Segnalazione Certificata di inizio attività“ • Legge 12 luglio 2011 n.106: (cd. decreto per lo sviluppo per il 2011: conferma che la S.C.I.A. sostituisce la D.I.A.;
Gli interventi edilizi definizioni • Art. 3 TU DPR 380/01 • a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
Gli interventi edilizi definizioni • Art. 3 TU DPR 380/01 • b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
Gli interventi edilizi definizioni • Art. 3 TU DPR 380/01 • c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
Gli interventi edilizi definizioni • Art. 3 TU DPR 380/01 • d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
Gli interventi edilizi definizioni • Art. 3 TU DPR 380/01 • e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: • e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
Attività edilizia liberao a “comunicazione” • Attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione; la relativa disciplina è dettata dall'art 6, c.1, T. U. DPR 380/2001;
Comunicazione inizio lavori Due tipi di comuncazione • COMUNICAZIONE SEMPLICE SENZA PROGETTO • COMUNICAZIONE QUALIFICATA CON PROGETTO
Titoli abilitativi T.U. Titolo Abilitativo Formale Titolo Abilitativo Sostanziale CIL SCIA DIA Titolo abilitativo a tutti gli effetti e con lo stesso valore giuridico nei limiti imposti dalla legge anche se non è rilasciato dal dirigente incaricato. PERMESSO DI COSTRUIRE Atto tipico rilasciato dal dirigente dello specifico ufficio tecnico consente la realizzazione di opere edili o interventi diversi nella misura e limiti previsti dal medesimo atto amministrativo e dalla specifica normativa.
Titoli abilitativi formali TIPOLOGIA NORMATIVA Se previsto dagli strumenti urbanistici; Leggi regionali - Str. urban. TU DPR n° 380/2001; Leggi regionali - Str. urban. D.lgsnn° 387/03 – 28/11 TU DPR n° 380/2001; Leggi regionali - Str. urban. • Nulla osta; • Autorizzazione; (solo in alcune regioni: Sicilia; Sardegna; Trentino ) • Permesso di costruire Concessione; (solo in alcune regioni: Sicilia; Sardegna; Trentino ) • AIA; (rilasciata dalla regione o provincia se delegata)
Titoli abilitativi sostanzialida presentare allo Sportello Unico Edilizia TIPOLOGIA NORMATIVA Leggi regionali strumenti urbanistici; (man. ord. int. minori) DPR n° 380/01, art. 6; Leggi regionali, L. n° 122/10; DPR n° 380/2001, art. 22, 23, 37; Leggi regionali Str. urban.. DPR n° 380/01 – artt. 10, 22, 23, 44; Leggi regionali - Str. urban. - DPR n° 380/01, artt. 10, 22, 23, 44; D. Lgs. n°387/03, D.Lgs. n° 28/11, DPR 380/01, Leggi Regionali, Strum. Urbanistici. • CIL; com. inizio attività semplice; • CIL; com. inzio attività asseverata; • SCIA; • SCIA (SUPER); (Calabria Umbria); • DIA (SUPER); • DIA; • PAS;
C. I. L. “semplice” La comunicazione di inizio lavori semplice consente di eseguire opere di: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo - pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
C.I.L. asseverata La comunicazione di inizio lavori asseverata consente di eseguire opere di: • gli interventi di manutenzione straordinaria, ed opere interne, sempre che NON RIGUARDINO LE PARTI STRUTTURALIdell'edificio, non comportino AUMENTO del numero delle unità immobiliari e non implichino INCREMENTO dei parametri urbanistici; • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; continua……
C.I.L. asseverata La comunicazione di inizio lavori asseverata consente di eseguire opere di: • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Permesso di costruire • Attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all'art. 10 T.U. DPR 380/2001 (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento di destinazione d'uso); la relativa disciplina è dettata dagli articoli da 10 a 21 del T.U. DPR 380/2001;
La super DIA • Attività edilizia soggetta a super-D.I.A.: si tratta degli interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire (quali ad esempio gli interventi di cui all'art. 22, c.3, T.U. DPR 380/2001); la relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del T.U. DPR 380/2001 nonché dall'art. 5, c.2, lett c, D. L. 70/2011;
La S.C.I.A. • Attività edilizia soggetta a S.C.I.A.: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia soggetta a super-D.I.A.; la relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del T.U. DPR 380/2001 nonché dall'art. 5, c.2, lett. b e lett. c, D.L. 70/2011;
La Normativa Regionale • Legge Regione Campania 28 dicembre 2009, n° 19 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa. (piano casa); • Legge Regione Campania 22 dicembre 2004, n° 16 “Norme sul governo del territorio”; • Legge Regione Campania 18 novembre 2004, n° 10 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi”; continua….
La Normativa Regionale • Legge Regione Campania 10 dicembre 2003, n° 21 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi”; • Legge Regione Campania 28 novembre 2001, n° 19. «Procedure per il rilascio del permesso per costruire e per l’esercizio degli interventi sostitutivi. Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività».
Titoli abilitativi Tipici/formali Atipici/sostanziali SCIA; CIL; PAS (procedura abilitativa semplificata) • Permesso di costruire; • SuperDIA.
Attività della Polizia Locale Prende notizia di ogni abuso edilizio, ne ricerca gli autori ed impedisce che vengano portati ad ulteriore conseguenza INFORMA Il Responsabile alla vigilanza edilizia che a sua volta informa il Presidente della Provincia, eventuali titolari di particolari vincoli e competenze e la Procura della Repubblica solo per gli illeciti edilizi soggetti al regime di permesso di costruire. L’omessa denuncia di reato è punita dagli artt. 361 e 363 del c.p.. L’obbligo delle comunicazioni non esiste: - quando il reato è perseguibile a querela; - quando non si è riusciti ad individuare gli elementi essenziali del fatto; - quando è ancora in corso la verifica della tipologia dell’abuso.
Accesso al cantiere Per cantieri complessi, prima di effettuare l’accesso è opportuno avere l’ausilio di un tecnico. In caso di resistenza all’accesso, la PG può accedervi con la forza. Se il cantiere è una privata dimora si dovrà richiedere l’autorizzazione all’accesso al PM.
Controllo esterno Verifica occupazione spazio pubblico e pagamento diritti di occupazione e pubblicità Controllo dell’esposizione del cartello e dello stato della recinzione di cantiere
Cartello di cantiere • Deve essere previsto dal regolamento edilizio e deve riportare: • tipologia dell’intervento da realizzare; • estremi del titolo autorizzativo; • generalità del committente; • impresa esecutrice ed eventuali subappaltatori; • generalità del progettista architettonico; • generalità del progettista strutturale; • generalità del direttore dei lavori; • generalità del coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori; • generalità del responsabile della sicurezza; • generalità del progettista e D.L. impianto elettrico; • generalità del progettista e D.L. impianto meccanico.
Nel cantiere Chiedere di esibire i disegni tecnici; il permesso di costruire o DIA con il progetto per il contenimento energetico di cui alla legge n. 10/91. Se i disegni, la DIA o il permesso di costruire non sono in cantiere procedere alla contestazione della violazione al Reg. Edilizio. Chiedere, al responsabile della sicurezza nel cantiere, il piano di sicurezza e la documentazione relativa ai macchinari, ai mezzi individuali, all’impianto elettrico ed al ponteggio, verificare le opere provvisionali inerenti scavi o a copertura di percorsi obbligatori; verbalizzare le presunte inosservanze da segnalare all’ ASL di zona.
Controllo dei lavori • Effettuare il rilievo fotografico delle opere abusive; • se soggette a permesso di costruire diffidare di • proseguire i lavori. • redigere eventuale verbale di sopralluogo. • Si possono riscontrare: • regolarità delle opere; • l’assenza di permesso di costruire o DIA; • totale difformità; • variazioni essenziali; • parziale difformità; • varianti in corso d’opera.
Adempimenti Se si tratta di opere soggette a SCIA/CIL si informa solo il Responsabile alla vigilanza urbanistico-edilizia Se sono opere soggette a permesso di costruire si notizia il responsabile alla vigilanza edilizia, il Presidente Provincia e la Procura Repubblica Qualunque sia l’esito dell’ispezione si redige il verbale rilasciandone copia al responsabile di cantiere o altro soggetto responsabile.
Attività della Procura della Repubblica PUBBLICO MINISTERO Chiede al GIP l’eventuale proroga del termine di indagine • Chiede l’archiviazione al GIP perché: • reato estinto per avvenuta sanatoria; • reato infondato; • reato prescritto. Per le violazioni di cui all’art. 44 del DPR • 380/2001, lettera b), la prescrizione opera dopo 3 anni; mentre per le violazioni di cui alla lettera a) la prescrizione opera dopo 18 mesi. Chiede al GIP il rinvio a giudizio.
Attività dell’Autorità Giudiziaria GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI Concede la proroga di indagine, ordina la riapertura delle indagini oppure accoglie la richiesta di archiviazione. Accoglie le richieste del PM rinviando a giudizio i responsabili dell’abuso edilizio. Con il consenso del PM possono chiedere il patteggiamento o il giudizio immediato. Possono comminare sanzioni, nel massimo delle pene, con ammenda fino a € 51.645 ed arresto fino a 2 anni.
Infrazioni in materia edilizia Nell’attività edilizia le violazioni alle leggi o strumenti urbanistici che disciplinano la materia, possono essere di carattere amministrativo e di carattere penale. Nel primo caso l’infrazione comporta come sanzione, il pagamento di una somma di denaro (detta pecuniaria), mentre nel secondo (contravvenzione), la pena prevista dal codice è quella dell’ammenda e dell’arresto.
Individuazione delle violazioniNATURA DEGLI ATTI ILLECITO AMMINISTRATIVO ILLECITO PENALE Violazione alla legge penale. Il reato si classifica in delitti e contravvenzioni. Autorità competente per i reati edilizi: Procuratore della Repubblica • Violazione di una legge o di un regolamento che comporta come sanzione solo il pagamento di una somma di denaro. Autorità amministrativa competente: Dirigente incaricato
Individuazione delle violazioni Aspetti amministrativi Aspetti penali L’azione diretta all’esecuzione di lavori edili abusivi la cui realizzazione è soggetta ai titoli abilitativi: Permesso a costruire, DIA e AIA, costituisce reato e quindi riveste carattere penale. • L’azione diretta all’esecuzione di lavori edili abusivi la cui realizzazione è soggetta ai titoli abilitativi: SCIA, CIL, e PAS, costituisce illecito civile e quindi riveste carattere amministrativo.
Atti di polizia amministrativa - giudiziaria ILLECITO AMMIN.TIVO ILLECITO PENALE Notizia di Reato al Procuratore della Repubblica. Rapporto al Dirigente, alla Regione. • Relazione al dirigente (sportello unico, ufficio tecnico edilizia privata).
Tipologia lavori edili LAVORI LIBERI CONTROLLO AMM.TIVO CONTROLLO PENALE E AMM.VO RIPRISTINATORIO Manutenzione ordinaria ed altri (art. 6 TU) VIGILANZA: (nessun intervento) ( Art. 6 TU) (Salvo reg.to edilizio) Titoli: (SCIA – CIL - PAS) e DIA normale, autorizzazione In caso d’abuso: ILLECITO AMMINISTRATIVO VIGILANZA (Polizia Amm./Giudiziaria): - RELAZIONE - Al Dirigente incaricato Titoli: Permesso di costruire DIA e AIA In caso d’abuso: REATO Polizia Giudiziaria: - NOTIZIA DI REATO al P.M. - Rapporto d’abuso edilizio: - Al dirigente incaricato - Alla Regione
Attività edilizia libera • Nulla osta: per manutenzione ordinaria; • Riparazioni e rinnovamento delle finiture; lavori tesi a mantenere in efficienza gli impianti e altri interventi previsti dall’art. 6 TU.
A controllo solo amministrativo Opere ed interventi realizzabili con: SCIA, CIL e PAS. Interventi che NON possono portare modifiche: • della superficie utile; • della volumetria; • della sagoma e dei prospetti, delle distanze, della localizzazione; • dell’aumento del numero delle unità immobiliari. In caso di abuso comportano il pagamento di una sanzionepecuniaria.
A controllo penale e ripristinatorio Opere e interventi realizzabili con: Permesso a costruire, SperDIA, AIA. Che possono portare modifiche: • della superficie utile; • della sagoma e dei prospetti, delle distanze, della localizzazione; • dell’aumento del numero delle unità immobiliari. In caso di abuso costituiscono REATO EDILIZIO (art. 44 T.U.)
Costruzioni in aree sismiche Tutti i 551 comuni della Campania sono stati classificati sismici di: I^ ctg. (23%) - alto rischio II^ ctg. (65%) - medio rischio III^ ctg. (12%) - basso rischio L’ultima classificazione è stata approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 5447 del 7/11/02 COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA In zona sismica tutte le opere e i lavori a farsi presuppongono il rilascio del provvedimento di Autorizzazione/deposito sismico da parte della Regione – Uffici del Genio Civile.
Costruzioni in aree sismichenorme di riferimento NORME TITOLI ABILITATIVI AUTORIZZAZIONE SISMICAè necessaria per i titoli abilitativi; Permesso di costruire e superDIA. DEPOSITO DEL PROGETTO: è indispensabile per la presentazione del titolo abilitativo CIL qualificata e SCIA. • Artt. da 83 a 106 T.U. D.P.R. 380/01. • Ordinanza PCM n° 3724/ 03. • Legge Regione Campania n° 19/09. • Esclusi “lavori minori” elenco approvato con d.d. n° 65/10. BURC n° 55/10.
Costruzioni in aree sismicheTitolo abilitativo ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA • Nessun adempimento sismico, in tutte le zone, salvo la dichiarazione che le opere rispettano la disciplina antisismica.
Costruzioni in aree sismicheTitolo abilitativo C.I.L. SEMPLICE • Nessun adempimento sismico, in tutte le zone, salvo la dichiarazione che le opere rispettano la disciplina antisismica.
Costruzioni in aree sismicheTitolo abilitativo C.I.L. QUALIFICATA • Deposito del progetto nelle zone 1, 2 e 3. • Nella zona 4 solo la dichiarazione del progettista che le opere rispettano la disciplina sismica.