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LE DINAMICHE DELLA COSTITUZIONE. Andrea Marchini, Lucia Dal Negro. Nei momenti di crisi e di rifondazione dello stato, il potere costituente genera la Costituzione. Quest’ultima si proietta nel tempo regolando i rapporti tra governanti
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LE DINAMICHE DELLA COSTITUZIONE Andrea Marchini, Lucia Dal Negro
Nei momenti di crisi e di rifondazione dello stato, il potere costituente genera la Costituzione. Quest’ultima si proietta nel tempo regolando i rapporti tra governanti e tra governanti e cittadini. La costituzione esprime un carattere di stabilità … MA Non è mai assoluta La Costituzione si può modificare tramite REVISIONE Così come postulato dall’art. 23 della Costituzione francese dell’anno 3°, 1793: “Un popolo ha sempre diritto di rivedere, riformare, cambiare la Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future”.
Le Costituzioni flessibili • Gli strumenti per modificare le norme supreme sono gli organi dello stato • La revisione avviene tramite legge ordinaria • Non esiste differenza tra potere costituente e potere costituito • Esempi: • Cost. francese del 1799 • Statuto Albertino • Cost. spagnola del 1845 e 1876
La Costituzione francese del 13 Dicembre1799: • Costituzione dell’anno 8°: legalizzò il colpo di stato del 18 Brumaio che portò alla formazione di un consolato dotato di pieni poteri (Sieyès, Ducos e Napoleone Bonaparte come primo console). • Forte accentramento del potere e rafforzamento dell'esecutivo • I prefetti nominavano i sindaci. • Le nuove normative costituzionali tutelavano profondamente i borghesi e per raggiungere tale obiettivo si introdussero numerose norme in materia economica e soprattutto si deliberò un accentramento del sistema fiscale.
Costituzioni rigide: Esiste una specifica procedura aggravata di revisione che prevede: LIMITI Sostanziali: • Di tempo • Di circostanza • Di contenuto Procedurali
LIMITE DI TEMPO • In un certo periodo è vietata la revisione della Costituzione • Cost. francese del 1791: intoccabile per i successivi 10 anni • dalla sua approvazione • Cost. portoghese (1976): devono passare 5 anni tra una • revisione e l’altra • LIMITE DI CIRCOSTANZA • No alla revisione in situazioni di emergenza e di tensione e nel caso in cui sia violata la serenità del costituente • Stato di guerra 1: Art. 169 Cost. spagnola • Stato d’assedio 2: Art. 89 Cost. francese • Reggenza
Art. 284 Cost. portoghese: • “ A Assembleia da República pode rever a Constituição decorridos cinco anos sobre a data da publicação da última lei de revisão ordinária”. • Art. 169 Cost. spagnola: • “ Non potrà iniziarsi la Riforma Costituzionale in tempo di guerra o durante la vigenza di uno degli stati previsti dall’articolo 116”. • Art. 116 Cost. spagnola: “Una legge organica regolerà gli stati di allarme, di eccezione e di assedio, le competenze e le limitazioni corrispondenti”. Art. 89 Costituzione francese • “Nessuna procedura di revisione può essere iniziata o continuata quando è stata violata l'integrità del territorio (dello Stato)”.
LIMITE DI CONTENUTO • Non tutte le parti della Costituzione sono modificabili: • LIMITI ESPLICITI: espressi nella stessa Costituzione • Art. 139 Costituzione italiana • Art. 60 Costituzione brasiliana • LIMITI IMPLICITI: Non espressi dichiaratamente … • … ma allora, quali sono? • Generalmente si parla di NORME CHIAVE: • quei principi supremi e caratterizzanti attorno ai quali si è sviluppato il potere costituente • Art. 139 Costituzione Italiana (rappresentatività, partecipazione politica …)
Art 139 Costituzione italiana: • “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. • Art 60 Costituzione brasiliana: • “No será objeto de deliberación la propuesta • de enmienda tendiente a abolir: • I. forma federal del Estado; • II.el voto directo, secreto, universal y periódico; • III. la separación de los poderes; • IV. los derechos y garantías individuales”;
LA REVISIONE NELLE COSTITUZIONI RIGIDE • Avviene tramite procedure aggravate, al fine di conseguire un consenso più vasto e meditato • ESISTONO DIVERSE PROCEDURE: • Potere di revisione affidato ad un’assemblea ad hoc • 2) Potere di revisione affidato all’ ordinaria assemblea legislativa • 3) Potere revisionale affidato all’ assemblea legislativa con 2 approvazioni ad intervallo di tempo • 4) Potere di revisione dato ad un organo, nel contesto di organi già esistenti
Art 5 Cost. Stati Uniti: “Il Congresso, quando i due terzi di ciascuna Camera lo ritengano necessario, potrà proporre emendamenti a questa Costituzione o, su richiesta dei Legislativi dei due terzi dei vari Stati, potrà convocare una Convenzione per proporre emendamenti, che, in entrambi i casi, saranno validi ad ogni intento e proposito come parte di questa Costituzione quando ratificati dai Legislativi dei tre quarti dei diversi Stati, o da apposite Convenzioni nei tre quarti di essi, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia proposto dal Congresso” • 2) Art 138 Cost. italiana: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione[…]. • 3) Art 60 Cost. brasiliana: “La propuesta será discutida y votada en cada Cámara del Congreso Nacional dos veces,considerándose aprobada si obtuviera enambas tres quintos de los votos de los respectivos miembros”. • 4) Art 8 Cost. francese 1875
5)Potere di revisione all’assemblea legislativa in fase di iniziativa , segue scioglimento delle camere 6)Revisione con partecipazione degli stati membri 7) Revisione fatta dall’assemblea legislativa ma sanzionata con referendum obbligatorio 8) Revisione fatta dall’assemblea legislativa con referendum eventuale 9)Revisione con procedure diverse Le procedure di revisione si differenziano dalla legislazione ordinaria sotto il profilo della titolarità del potere legislativo
5) Art 15 Cost. svedese: “Fundamental law shall be enacted by means of two decision of identical wording. The second decision may not be taken until elections for the Riksdag have been held throughout the whole of the Realm following the first decision and the newly-elected Riksdag has convened”. 6) Art 5 Cost. Stati Uniti:“Il Congresso, quando i due terzi di ciascuna Camera lo ritengano necessario, potrà proporre emendamenti a questa Costituzione […] quando ratificati dai Legislativi dei tre quarti dei diversi Stati, o da apposite Convenzioni nei tre quarti di essi, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia proposto dal Congresso”. Art 195 Cost. svizzera: “La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni”. 7) Art 46 Cost. irlandese:“Every proposal for an amendment of this Constitution shall be initiated in Dáil Éireann as a Bill, and shall be submitted by Referendum to the decision of the people in accordance with the law ”. 8) Art 44 Cost. austriaca: “Ogni revisione totale della Costituzione federale, e su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio nazionale o del Consiglio federale anche una revisione parziale, deve essere sottoposta a referendum popolare al termine del procedimento previsto dall'articolo 42, ma prima della promulgazione da parte del Presidente federale”.
LA REVISIONE NELLE COSTITUZIONI A RIGIDITA’ VARIABILE • Alcune procedure richiedono un aggravamento ancora più intenso: • Art 5 Cost. Stati Uniti: “Nessuno Stato potrà, senza il suo consenso, esser privato della sua parità di suffragio nel Senato” • Art132Cost. italiana: “Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalle popolazioni stesse […]”.
LE REVISIONI TOTALI • Investono l’intera costituzione o gran parte di essa. • Si può parlare di potere costituente? • Esistono varie teorie: • secondo alcuni, tali revisioni non sarebbero accettabili in quanto esercizio del potere costituente, che non può svolgersi come potere costituito: esiste una contraddizione. • secondo il costituzionalismo moderno, possono esistere dei limiti al potere costituente originario tali per cui il potere costituito può effettuare delle revisioni totali purché rispetti i diritti fondamentali e la sovranità popolare. E’ la TEORIA EVOLUZIONISTICA DEL POTERE COSTITUENTE.
Esistono limiti alla revisione totale? • No, per chi sostiene che potere costituente e revisione totale siano la stessa cosa • Si, per i teorici dell’ evoluzionismo costituente: tali limiti sono i diritti fondamentali e la sovranità popolare. • CHE DIFFERENZA C’è TRA REVISIONE E RIFORMA COSTITUZIONALE? • Le riforme sono più vaste e rompono con l’equilibrio originario esistente … • POSSIAMO DIRE CHE LE RIFORME SONO ESERCIZIO DI POTERE COSTITUENTE?
SECONDO ALCUNI SÌ MA molti teorici pensano che per approvare delle riforme costituzionali non abbia senso convocare una nuova assemblea costituente con base proporzionale, in quanto entrerebbe in conflitto con l’assemblea legislativa (magari eletta col principio maggioritario) già esistente IN REALTA’ manca una disciplina costituzionale sulla revisione totale
Finora abbiamo visto le revisioni espresse formalmente e con procedure costituite, ma esistono anche: • LE REVISIONI TACITE • che avvengono • IN VIA DI EVOLUZIONE INTERPRETATIVA • Ad esempio in seguito ad evoluzioni sociali: • Adulterio femminile • Emergenza antimafia • PER EFFETTO DELLA LEGISLAZIONE ORDINARIA • Se questa modifica i termini di legislazione positiva su cui si è fondato il costituente • PER EFFETTO DI CONSUETUDINI E CONVENZIONI