1 / 25

LA MARCATURA CE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN PIETRA

LA MARCATURA CE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN PIETRA. 1) CHE COSA INDICA LA MARCATURA CE SU UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE? Indica la conformità del prodotto alle prescrizioni della direttiva 89/106/CE PRODOTTI DA COSTRUZIONE. 2) CHE COSA PRESCRIVE LA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE?

adamina
Download Presentation

LA MARCATURA CE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN PIETRA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LA MARCATURA CE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN PIETRA

  2. 1) CHE COSA INDICA LA MARCATURA CE SU UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE? • Indica la conformità del prodotto alle prescrizioni della direttiva 89/106/CE PRODOTTI DA COSTRUZIONE

  3. 2) CHE COSA PRESCRIVE LA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE? • I prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato solo se sono idonei all’impiego previsto cioè se hanno caratteristiche tali da consentire alle opere in cui saranno permanentemente inglobati il soddisfacimento dei seguenti requisiti essenziali: • resistenza meccanica e stabilità, • sicurezza in caso d'incendio, • igiene, salute e ambiente, • sicurezza nell'impiego, • protezione contro il rumore, • risparmio energetico e ritenzione di calore. • I prodotti idonei all'impiego previsto sono contrassegnati dalla marcatura CE di conformità

  4. 3) QUALI SONO I VANTAGGI DELLA MARCATURA CE? • Il prodotto marcato CE può circolare liberamente all'interno dell'Area Economica Europea. • 4) COME PUÒ UN PRODUTTORE GARANTIRE LA CONFORMITÀ DEL PROPRIO PRODOTTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE? • La conformità di un prodotto alla Direttiva Prodotti da Costruzione può essere garantita soltanto seguendo le prescrizioni di una norma europea armonizzata

  5. IL COMITATO EUROPEO DI NORMAZIONE (CEN) Il compito di preparare ed adottare le norme tecniche armonizzate necessarie per facilitare il raggiungimento della conformità alle direttive europee, è stato affidato al Comitato Europeo di Normazione (CEN). Il CEN è un'associazione internazionale creata nel 1961 per facilitare la cooperazione tra gli Enti Nazionali di Normazione in Europa: attualmente sono membri del CEN gli enti di normazione di ventidue paesi europei (i quindici paesi dell’Unione Europea ed inoltre Islanda, Malta, Norvegia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera e Ungheria).

  6. NORME E PROGETTI DI NORMA EUROPEI SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN PIETRA I comitati tecnici CEN che lavorano nel campo della pietra sono: CEN TC 125 Murature: il Gruppo di lavoro 1 ha un task group (TG7) che tratta i prodotti in pietra naturale per murature; CEN TC 128 Prodotti per coperture discontinue: la Sottocommissione 8 tratta le ardesie e i prodotti in pietra per coperture; CEN TC 178 Elementi per pavimentazioni e cordoli: il Gruppo di lavoro 2 tratta i prodotti in pietra naturale; CEN TC 246 Pietre naturali: sono trattati tutti gli altri prodotti da costruzione in pietra (rivestimenti, lastre per pavimentazioni interne e scale, marmette modulari, lavori a massello).

  7. Norme Europee armonizzate sui prodotti in pietra per pavimentazioni esterne pubblicate a dicembre 2001 • EN 1341/2001- Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne. Requisiti e metodi di prova • EN 1342/2001- Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne. Requisiti e metodi di prova • EN 1343/2001- Cordoli di pietra naturale per pavimentazioni esterne. Requisiti e metodi di prova

  8. LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI IN PIETRA PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE • A) SCADENZE • DICEMBRE 2001: PUBBLICAZIONE DELLE NORME ARMONIZZATE EN 1341, EN 1342, EN 1343 • 1o OTTOBRE 2002: INIZIO PERIODO DI COESISTENZA NORME ARMONIZZATE – REGOLAMENTI COGENTI NAZIONALI MARCHIO CE VOLONTARIO • 1o OTTOBRE 2003 FINE PERIODO DI COESISTENZA MARCHIO CE OBBLIGATORIO • B) ADEMPIMENTI RICHIESTI - IL SISTEMA PER L’ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’ E’ IL SISTEMA 4 CHE PREVEDE UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PRODOTTO DA PARTE DEL FABBRICANTE, BASATA SUI RISULTATI DI PROVE INIZIALI DEL PRODOTTO E SUL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE NELLA FABBRICA. - ENTRAMBI I COMPITI SONO EFFETTUATI DAL FABBRICANTE STESSO SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

  9. PROVE INIZIALI DI PRODOTTO

  10. CARATTERISTICHE DA CONTROLLARE NELLE PROVE INIZIALI DI PRODOTTO SULLE LASTRE PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE

  11. CARATTERISTICHE DA CONTROLLARE NELLE PROVE INIZIALI DI PRODOTTO SUI CUBETTI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE

  12. CARATTERISTICHE DA CONTROLLARE NELLE PROVE INIZIALI DI PRODOTTO SUI CORDOLI DA MARCIAPIEDE

  13. PROVE INIZIALI DI PRODOTTOCASI PARTICOLARI Le prove di flessione, compressione, gelività, usura possono essere eseguite sulla pietra grezza. I risultati sono applicabili ai diversi tipi di prodotti finiti. La prova di scivolosità deve essere eseguita sul prodotto finito. Se la faccia a vista ha una finitura superficiale grossolana (rugosità >2mm) il prodotto è considerato non scivoloso e la prova non deve essere eseguita. In questo caso sul marchio CE, accanto alla dizione “Resistenza allo scivolamento/slittamento”, si indicherà “non scivoloso”. Per prodotti da impiegarsi in zone a clima temperato non è necessario eseguire la prova di gelività. In questo caso sul marchio CE accanto alla dizione “Prova di gelività” si riporterà la sigla NPD (nessuna prestazione determinata).

  14. Limiti di accettazione per le pavimentazioni esterne Prova di GELIVITA’: Diminuzione della resistenza a flessione (compressione)  20 % Se è maggiore è meglio scrivere NESSUNA PRESTAZIONE DETERMINATA (NPD) RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO > 35 SRV Se è inferiore bisogna cambiare la finitura superficiale.

  15. CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA Prima di iniziare la produzione si devono stabilire e documentare le procedure di controllo interno atte a garantire che il prodotto immesso sul mercato sia conforme ai valori dichiarati delle caratteristiche essenziali. Tali procedure devono prevedere verifiche e prove eseguite a intervalli regolari e l’utilizzazione dei loro risultati per controllare la pietra grezza, le attrezzature, il processo di produzione ed il prodotto finito. PIETRA GREZZA Per ogni tipo di pietra grezza utilizzato per la fabbricazione del prodotto si devono definire e documentare le specificazioni richieste e le procedure da mettere in atto per verificare la conformità alle specificazioni.

  16. PROCESSO DI PRODUZIONE E’ necessario definire: - le caratteristiche dell’impianto e del processo produttivo che devono essere controllate; - la frequenza delle verifiche e delle prove; - i valori o i criteri richiesti, sia per le attrezzature che per l’esecuzione delle operazioni produttive; - le azioni da intraprendere quando i valori o i criteri di controllo non sono rispettati. PRODOTTI FINITI Si deve definire un piano di campionatura del prodotto finito per il prelievo dei campioni da sottoporre a prova. I risultati delle prove devono essere registrati e disponibili per l’ispezione. Se si usano metodi di prova alternativi a quelli indicati dalla norma (metodi di riferimento) la correlazione dei loro risultati con quelli dei metodi di riferimento deve essere documentata e disponibile per l’ispezione.

  17. RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE SUI VALORI DICHIARATI DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI Il punto qualificante delle procedure per il marchio CE è l’adozione di un sistema di controllo della produzione in fabbrica. Le prove iniziali di prodotto finora venivano eseguite su campioni prelevati dalla produzione di miglior qualità e la validità dei risultati era tacitamente estesa all’intera produzione, anche a distanza di molto tempo. Invece ora tutti i prodotti contrassegnati con il marchio CE devono essere conformi ai valori dichiarati. La responsabilità del produttore sui valori dichiarati è chiaramente indicata dalle norme sui prodotti per pavimentazioni esterne: ad ogni controllo effettuato sul prodotto finito questo potrà essere considerato conforme solo se i valori di resistenza a flessione (compressione), al gelo ed allo scivolamento misurati su ciascun provino non sono inferiori ai valori dichiarati. Analogamente, per quanto riguarda la resistenza all’abrasione, i valori misurati su ciascun provino dovranno risultare non superiori ai valori dichiarati.

  18. I PASSI SUCCESSIVI DA COMPIERE PER L’APPLICAZIONE DEL MARCHIO CE (1) 1Prove iniziali di prodotto Per ogni destinazione d’uso la lista delle caratteristiche essenziali che devono essere dichiarate con il marchio CE ed i relativi metodi di prova sono riportati nella norma armonizzata di riferimento. Pertanto appena una norma armonizzata riguardante una categoria di prodotti da costruzione in pietra è stata pubblicata, queste prove dovrebbero subito essere eseguite. Ciò darà tempo per compiere tutti gli altri adempimenti prima dell’entrata in vigore dell’obbligo. 2 Predisposizione di un sistema di controllo della produzione E’ necessario definire le procedure di controllo, consistenti in ispezioni e prove sul grezzo, sul processo produttivo e sui prodotti finiti. Ripetendo la determinazione delle caratteristiche essenziali sui differenti campioni di prodotti finiti è possibile definire il loro campo di variabilità durante la produzione.

  19. 3Decisione sui valori da dichiarare delle caratteristiche essenziali Questa decisione deve essere basata sui risultati delle prove eseguite sui prodotti finiti. Se è disponibile un numero sufficiente di dati sperimentali per consentire un’elaborazione statistica, si può dichiarare il valore minimo atteso. Altrimenti è più prudente dichiarare il valore minimo ottenuto nelle prove. 4Preparazione della dichiarazione di conformità Dopo che i primi tre passi sono stati compiuti il produttore o il suo rappresentante nell’Unione Europea deve preparare e conservare una dichiarazione di conformità. In essa devono essere riportati: il nome e indirizzo del fabbricante; il luogo di produzione; la descrizione del prodotto; una copia delle informazioni che accompagnano il marchio CE; numero e titolo della norma di riferimento alla quale il prodotto è conforme; nome e qualifica della persona autorizzata a firmare la dichiarazione per conto del produttore o del suo rappresentante. La dichiarazione deve essere redatta nella lingua (o lingue) ufficiali dello Stato Membro in cui il prodotto sarà usato.

  20. 5Affissione del marchio CE La dichiarazione di conformità autorizza l’ultimo passo, cioè l’affissione del marchio CE. Questo è costituito dalle lettere “CE” e deve apparire su ogni imballaggio e/o sui documenti commerciali di accompagnamento. La marcatura CE deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni: • nome e indirizzo del produttore; • le ultime due cifre dell’anno in cui il marchio è stato affisso; • indicazione della norma di riferimento; • la descrizione del prodotto e delle sue destinazioni d’uso; • la lista dei valori dichiarati delle caratteristiche essenziali; • la descrizione dell’eventuale trattamento chimico superficiale.

  21. Conformità alle norme EN 1341, EN 1342, EN 1343 (1) Oltre alla determinazione delle caratteristiche obbligatorie per la marcatura CE devono essere rispettate anche i seguenti requisiti volontari: • Requisiti sulle caratteristiche geometriche Per le lastre la EN 1341 prescrive le tolleranze ammissibili: -         sulle dimensioni in pianta (differenti per i due casi di bordi segati o a spacco); -         sullo spessore (solo per lastre con superficie lavorata); -         sulla planarità (solo per lastre con superficie lavorata). Per le lastre a spacco non sono fissate tolleranze sullo spessore e sulla planarità, ma soltanto sulle irregolarità della faccia a vista. Per i cubetti la EN 1342 prescrive le tolleranze ammissibili sulle dimensioni in pianta, sullo spessore e sulle irregolarità delle facce. Per i cordoli la EN 1343 prescrive le tolleranze ammissibili: -         su larghezza e altezza (essendo i cordoli normalmente forniti con lunghezza a correre); -         sulla planarità (per cordoli rettilinei); -         sul raggio (per cordoli curvi); -         sulle irregolarità della faccia a vista.

  22. Conformità alle norme EN 1341, EN 1342, EN 1343 (2) • Requisiti sulle caratteristiche della pietra E’ necessario fornire la descrizione petrografica e determinare l’assorbimento d’acqua a pressione atmosferica. • Requisiti sulle caratteristiche di aspetto Tutt’e tre le norme prescrivono che per ogni fornitura il fornitore consegni al cliente un campione di riferimento costituito da un adeguato numero di elementi di dimensioni sufficienti a indicare l’aspetto del lavoro finito relativamente al colore, all’andamento delle venature, alle caratteristiche tessiturali ed alla finitura superficiale. Il campione di riferimento deve inoltre mostrare le caratteristiche specifiche del tipo di pietra (per es. i buchi per il travertino, i taroli per il marmo, le inclusioni femiche per i graniti) e che pertanto non devono essere considerate come difetti. Anche i requisiti volontari possono essere indicati sull’etichetta con la marcatura CE purchè siano tenuti distinti dalle caratteristiche obbligatorie per la marcatura CE e sia chiaro che la marcatura CE non si applica ad essi.

  23. Esempio di marchio CE di lastre in pietra per pavimentazioni esterne

  24. Esempio di marchio CE di cubetti di pietra per pavimentazioni esterne

  25. Esempio di marchio CE di cordoli in pietra per pavimentazioni esterne

More Related