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MEDICINA LEGALE

MEDICINA LEGALE. Corso C.E.P.I.C. “Scienze criminologiche e forensi” Roma, 27 novembre 2009 . Dott. Antonio Grande - Dottore di Ricerca in Criminalistica - Specialista in Medicina Legale - Medico Capo della Polizia di Stato . Medicina legale. Accertamento urgente: sopralluogo

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Presentation Transcript


  1. MEDICINA LEGALE Corso C.E.P.I.C. “Scienze criminologiche e forensi” Roma, 27 novembre 2009 Dott. Antonio Grande - Dottore di Ricerca in Criminalistica - Specialista in Medicina Legale - Medico Capo della Polizia di Stato

  2. Medicina legale Accertamento urgente: sopralluogo Accertamento tecnico: autopsia giudiziaria visita medico legale

  3. “… il ritratto parlato del sopralluogo (portrait parlé) rappresenta il documento più importante di tutto l’incartamento processuale, la base di qualsiasi altra indagine di polizia giudiziaria per l’accertamento dei reati e la ricerca dei rei …”. [Salvatore Ottolenghi, 1901].

  4. Definizioni

  5. “… L’atto di accesso sulla località nella quale sia stato ritrovato un cadavere può assumere la più grande importanza per stabilire, lì per lì, oppure in seguito di tempo, alcune modalità che abbiano rapporto con la morte e con la sua causa … in ciò che è di ragione medico-legale, ha un obiettivo immediato che, considerato in linea generale, è quello di fissare: a) le condizioni della località nella quale è stato ritrovato il cadavere; b) i rapporti di situazione tra questo e l’ambiente; Si fonde poi con l’ispezione giuridica del cadavere … quando al Perito passi a stabilire: c) i rapporti delle varie parti del cadavere tra di loro (atteggiamento del cadavere) compresevi le eventuali mancanze di parti (mutilazioni, spezzettamenti); d) l’esistenza e il grado dei fenomeni cadaverici, in base ai quali, rispetto alle condizioni intrinseche al cadavere ed a quelle di ambiente, si può risalire alla data della morte; e) gli elementi, fondandosi sui quali, o sicuramente si possono affermare, o in linea di ipotesi o di orientamento presuntivo, o si possano emettere delle opinioni sulla causa della morte. …”. [Filippi et al., 1914].

  6. “… Nel sopralluogo giudiziario si attua una delle più importanti fasi dell’indagine istruttoria che in questo trova elementi, sovente risolutivi, per la conoscenza delle modalità di un reato … nel corso dell’ispezione dovranno formare oggetto di osservazione: l’ambiente ed i locali ove il fatto è avvenuto, gli oggetti in essi contenuti, il cadavere, le impronte e le macchie. I rilievi effettuati sui singoli elementi ed opportunamente coordinati e valutati porteranno un notevole contributo non solo al fine di risolvere i classici quesiti medico-legali (omicidio, suicidio, accidente) ma anche per orientare sui particolari di un fatto, sulla posizione reciproca della vittima e dell’aggressore, sull’epoca della morte, sulle circostanze che l’abbiano preceduta o seguita, ecc. …”. [Fornari, 1950].

  7. “… E’ opportuno ricordare, infine, che ogni evento – accidentale o delittuoso – ha una sua particolare dinamica e si svolge di volta in volta in modo pressoché irripetibile. Ogni sopralluogo fa quindi storia a sé ed esige una ben meditata ponderatezza interpretativa. Si basi, in specie, a non restare preda della facile tentazione di ricostruzioni suggestive ma corrispondenti solo al proprio opinabile convincimento, non di rado esposto a successive clamorose smentite. …”. [De Bernardi, 1976].

  8. “… Il carattere puramente descrittivo (statico) di luoghi e cose inerenti al presunto reato, originariamente a fondamento del concetto di sopralluogo, si viene a connotare nella prassi di aspetti dinamici, finalizzati a ricercare attivamente, con atteggiamento critico, le connessioni delle eventuali tracce riscontrate con la natura del reato, cosa che comporta – di fatto – l’estensione della ricognizione del corpo del reato, nella specie il cadavere …”. [Palmieri, 1989].

  9. “… è la base, il fondamento sul quale verrà costruito l’edificio che porta alla verità o, per lo meno, alla verità empirica qual è la verità dell’uomo. E’ la base i cui ulteriori elementi saranno costituiti dall’autopsia della vittima, dalle indagini di laboratorio, dalla relazione, dal rapporto, dalla perizia ed infine dal dibattimento …”. [Fornari, 1994].

  10. “… per <<sopralluogo>> si intende quel complesso di operazioni, aventi carattere di metodicità scientifica, tendenti ad individuare, raccogliere e fissare tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell’evento e/o alla identificazione del reo. Esso ha pertanto un duplice scopo: 1) la identificazione, attraverso i dati che lo definiscono, dell’ambiente ove si presume siasi verificato il reato e la determinazione del suo contenuto; 2) la ricerca di ogni prova di reato e delle tracce di chi può averlo commesso. …”. [Paceri e Montanaro, 1994].

  11. “… Il sopralluogo giudiziario può dunque definirsi come una serie di atti di indagine svolti nel luogo ove si suppone sia stato commesso un reato al fine di rilevarne i segni sul cadavere, oltre che le tracce ed i relativi effetti materiali anche extracorporei, per acquisire elementi probatori utili ai fini processuali, o per escluderne la valenza penale …”. [Umani Ronchi, Marinelli e Grande, 1997].

  12. “… complesso di attività a carattere scientifico che ha come fine la conservazione dello stato dei luoghi, la ricerca e l’assicurazione delle cose e delle tracce pertinenti al reato, utili per l’identificazione del reo e/o della vittima, nonché per la compiuta ricostruzione della dinamica dell’evento e per l’accertamento delle circostanze in cui esso si è realizzato, anche in relazione alla verifica del modus operandi dell’autore del reato …”. [Carella Prada e Tancredi, 2000].

  13. Norme

  14. Sopralluogo e autopsia giudiziaria: circolari “Fani” • Accertamenti urgenti: c.p.p./ c.p.p n. att. • - artt. 55, 348, 354, 356 • - art. 114 c.p.p. • Ispezioni: c.p.p. • - art. 244 Indagini difensive: c.p.p. - artt. 391 sexies e septies

  15. “…. In ogni caso di sopraluogo … si deve procedere col primo intervento ad un esame completo, ordinato allo scopo che nulla rimanga di non osservato e si evitino le contestazioni tanto frequenti sui particolari del fatto e sulle circostanze nelle quali viene compiuto. Gioverà poi procedere a fissare uno schizzo o meglio con la fotografia, in tutti i casi più importanti, i particolari più interessanti del sopraluogo e specialmente la posizione del cadavere, dei mobili e degli altri oggetti eventualmente trovati. 2. E’ richiamata in modo speciale l’attenzione sulla ricerca e conservazione delle cosiddette impronte. La denominazione di impronte si riferisce a tutte quelle tracce che si possono riscontrare nel cadavere, nei mobili, nel pavimento, nelle pareti, nei vetri, negli usci, negli oggetti, nei cortili, sui tetti, sulla strada, ecc. e che furono lasciate dalle mani, dai piedi, dai denti dei rei o della vittima, e dagli strumenti adoperati, dai liquidi organici (sangue, sperma) da prodotti di secrezione (orina, feci, ecc.). …”

  16. Art. 55 cpp = La P.G. deve, anche di propria iniziativa, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova; svolge ogni indagine ed attività disposta o delegata dall’A.G. Art. 244 cpp = L’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato (del Giudice) quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Art. 348 cpp = Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la P.G. continua a svolgere le funzioni indicate nell’art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole; procede, fra l’altro: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; la P.G. può avvalersi di persone idonee Art. 354 cpp = Gli ufficiali e gli agenti di P.G. curano che le tracce e le cose pertinenti siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del P.M. … Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi … si alterino o di disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire … gli ufficiali di P.G. compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose.

  17. Art. 356 cpp = Il difensore ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354. Art. 391-sexies = Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose, ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell’articolo 391-bis (investigatori privati autorizzati o consulenti tecnici) possono redigere un verbale; Art. 391-septies = Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l’accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato (del Giudice) che ne specifica le concrete modalità; non è consentito l’accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Art. 114 att. Cpp = Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 del codice, la P.G. avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

  18. Atti tipici: ispezioni dei luoghi o delle cose (accertamento diretto, cioè osservazione, constatazione e rilevazione da parte della P.G. delle tracce e degli altri effetti materiali del reato), ovvero il sequestro del corpo del reato o delle cose ad esso pertinenti Atti atipici: rilievi ed operazioni tecniche sullo stato dei luoghi, delle cose o delle persone. Atti di accertamento = comprendono “… lo studio e la relativa elaborazione critica, per lo più su base tecnico-scientifica” dei dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova …”. Rilievi = consistono nella “constatazione e la raccolta di detto materiale e cioè l’effettuazione di semplici operazioni di carattere materiale, quale, ad esempio, l’estrapolazione di fotogrammi da una videocassetta e il raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, al fine evidenziare eventuali somiglianze” [Cass. 10/11/92, Arena ed altro, Arch. N. proc. Pen. 93, 465].

  19. Accertamenti urgenti: insieme di atti tipici ed atipici, con finalità investigative e/o assicurative, compiuti d’iniziativa dalla P.G. nell’immediatezza del reato ed al ricorrere di determinate condizioni, attraverso l’osservazione, l’acquisizione e la rilevazione di effetti materiali del reato (l’attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari: “risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all’art. 354, comma 2°, c.p.p. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui all’art. 360, i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive” [Cass., n. 213311 del 27/10/1998].

  20. L’accertamento urgente, da una iniziale attività di tipo statico, di natura conservativa, volta ad impedire che nulla venga modificato prima dell’intervento del Magistrato, diviene ulteriore attività di tipo dinamico, di natura modificativa lo stato dei luoghi, delle cose e delle persone, costituita da un complesso di atti tipici (disciplinati dal codice per quanto riguarda scopi e presupposti) ed atipici (individuati nello scopo ma non nella realizzazione).

  21. Epicrisi giuridico / metodologica teorica

  22. Accertamento urgente: raccolta di ogni elemento utile alle successive ricostruzione del fatto ed individuazione del colpevole mediante / ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato; conservazione delle tracce, delle cose e dello stato dei luoghi; cura che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato; accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o di disperdano o comunque si modifichino. Sopralluogo: ricerca, individuazione e raccolta di ogni elemento utile, nel luogo del reato, in modo logico, sistematico, legale.

  23. Tracce Tracce Tracce TEORIA DELL’INTERSCAMBIO [Locard, 1923-1930] Luogo e cose Reo Vittima

  24. Basi metodologiche

  25. Logicità: razionalità (semplicità di base seguita e mai preceduta, da approfondimenti) delle procedure. • Scientificità: ripetibilità con uguaglianza di risultati svolgendo, secondo le precedenti indicazioni e con i metodi più semplici e meno costosi, le procedure. • Sistematicità: ordine di esecuzione e completezza delle procedure. • Legalità: aderenza rigorosa alla realtà ed all’oggettività delle procedure.

  26. Logicità • Razionalità delle procedure: • generale  particolare • esterno  interno • basso  alto / cranio  caudale • destra  sinistra • indietro  in avanti / mediale  laterale • ecc.

  27. Scientificità • Esecuzione corretta delle procedure più semplici e meno costose, a parità di efficacia ed efficienza con altre più complesse: adeguata professionalità di base. • Unicità di linguaggio tecnico per le descrizioni.

  28. Legalità • Individuazione ed esaltazione delle fonti di prova; • Individuazione, descrizione ed eventuale motivazione delle “contaminazioni”; • Descrizione rigorosa dei rilievi; • Descrizione rigorosa e motivazione degli accertamenti.

  29. Esempio descrittivo metodologico Riferimento: posizione anatomica Postura: supina, prona, laterale destra/sinistra, ecc. Oggetto di descrizione: indumenti, superficie cute; Criterio descrittivo: caratteristiche del rilievo Distretti: capo, collo, tronco, arti; Versanti/regioni; Linee anatomiche: orizzontali/verticali; Segmenti: degli arti Articolazioni: degli arti Superfici: degli arti Regola del III°: degli arti

  30. Riferimento: posizione anatomica Postura: supina, prona, laterale destra/sinistra, ecc. Oggetto di descrizione: indumenti, superficie cute; Criterio descrittivo: caratteristiche del rilievo Distretti: capo, collo, tronco, arti; Versanti/regioni; Linee anatomiche: orizzontali/verticali; Segmenti: degli arti Articolazioni: degli arti Superfici: degli arti Regola del III°: degli arti

  31. Riferimento: - Posizione anatomica = in piedi con arti estesi, superfici palmari verso l’osservatore, arti inferiori divaricati quanto l’ampiezza delle spalle Postura: - supino, prono, in decubito laterale destro/sinistro, in posizione fetale, in posizione seduta, sospeso, a lottatore, …

  32. Oggetto della descrizione. • Per gli indumenti: area o discontinuazione • Per il cadavere: area o soluzione di continuo • Criterio descrittivo. • Di ciascuno rilievo: sede, forma, dimensioni (ove necessario), colore, stato dei margini (ove visibili), fondo (ove visibile).

  33. Stato del cadavere Fenomeni post-mortem Obiettivo: il “puzzle” Elementi identificativi Tracce non biologiche Stato delle cose Lesioni Tracce biologiche Stato dei luoghi Impronte

  34. Le tracce di sangue possono fornire indicazioni immediate, in base alla loro sede, forma, dimensione (o entità), colorito, e stato di margini, riguardanti: • - la provenienza • l’inclinazione • la distanza • l’epoca • la compatibilità con la posizione del • cadavere ed il tipo di lesioni • la compatibilità tra l’ubicazione del • cadavere, l’entità delle lesioni, e la • possibilità di aver disperso tracce di • sangue a distanza dalla posizione • finale

  35. Discussione

  36. Il riaccesso al luogo: non è mai più sopralluogo ed è sintomo di errore. Il “corpo del reato”, se ancora nel luogo, deve essere individuato; diversamente deve accertarsene l‘assenza, e non reiterare gli accessi nel tentativo di trovare qualcosa di diverso!! Inoltre riaccedere nel luogo, e prolungare i tempi dell’accertamento, significa diluire progressivamente la congruità cronologica tra lo stato dei luoghi e delle cose originari (i più attinenti al reato), ed eventuali tracce rinvenute tempo dopo, e sempre più difficilmente ricollegabili al fatto. [P.S.: Carpe diem!!!]

  37. Gli elementi di sopralluogo non richiedono una diagnosi, una interpretazione o, men che meno, una ipotesi. Gli elementi del luogo del reato ricercati, individuati, rilevati, eventualmente accertati, e conservati, se ottenuti secondo la metodologia descritta “parlano da soli”. Non è dovuto rilevare direttamente un colpo d’arma da fuoco di entrata, ma è dovuto rilevare una soluzione di continuo della cute, di forma rotondeggiante, a margini finemente irregolari, con alone di imbrattamento grigio-nerastro sui margini esterni e con fondo non visibile: di fatto un colpo d’arma da fuoco di entrata! [P.S.: Res ipsa loquitir!]

  38. E che dalle osservazioni del sopralluogo risultino addirittura dipendenti alcuni risultati di accertamenti tecnici è cognizione riscontrabile sistematicamente in ambito medico legale ove ci si riferisca alle citate attività volte alla formulazione dell’epoca della morte: non v’è mai sufficiente attendibilità in una simile formulazione diagnostica ove non si sia provveduto a rilevare in fase di sopralluogo quei fondamentali elementi indicativi della modificazione dello “stato della cosa” oggetto peculiare dell’osservazione del medico legale, ovvero del cadavere. Dalla rigorosità metodologica del sopralluogo, e dunque dalla scientificità, sistematicità e legalità con cui si sarà ubicato, descritto, definito qualitativamente e quantitativamente e reciprocamente ogni elemento di prova presente nei luoghi e sulle cose attinenti il reato, deriva la concreta possibilità – condivisa anche dalla dottrina anglosassone - di collocare nel giusto ordine le risultanze tecnico-scientifiche successive, e dunque la concreta possibilità di ricostruire l’evento criminoso. Gli elementi di sopralluogo, infine, vanno utilizzati con razionalità ma, soprattutto, basandosi sull’assoluta certezza della loro completa individuazione.

  39. Di qui l’imperativa e più volte ricordata rigorosità metodologica nell’esecuzione degli accertamenti urgenti: l’identificazione di un’impronta digitale o di un profilo di D.NA. da una traccia ematica (acquisti in sopralluogo) con analogo reperto acquisito da un sospetto, certamente derivante da attività tecniche caratterizzate da espressione di giudizio, non può esulare dalla precisa collocazione e descrizione di tali tracce nei luoghi o sulle cose attinenti al reato, nonché dalla loro conseguente attinenza cronologica con il fatto reato, pur derivanti da un’attività - apparentemente non particolarmente complessa - di rilievo ed accertamento urgente nel senso della loro definizione topografica, morfologica, dimensionale e cromatica anche in relazione al luogo ed alle cose circostanti.

  40. Deve essere categoricamente rifiutata la tendenza, talvolta patita dalla classica e consolidata metodologia del sopralluogo, di omettere la sistematicità descrittiva con l’illusione dell’ausilio tecnologico: i moderni rilievi ed accertamenti urgenti non possono e non devono ricondursi ad un banale, seppure tecnologicamente sofisticato, servizio video-fotografico corredato da una raccolta illogica e spesso eccessiva di reperti che spesso non risultano identificabili con vere tracce. Il sopralluogo giudiziario moderno deve invece sfruttare le possibilità tecnologiche inserendole razionalmente su una solida architettura metodologica: così l’osservazione visiva potrà essere corredata, nella giusta sequenza cronologica, da una visione con sorgenti di luce particolari; la descrizione potrà essere ampliata, progressivamente, con l’informatizzazione dei dati; la repertazione potrà essere ampliata con l’utilizzo di reagenti idonei per rendere visibili tracce occulte all’osservazione. Una simile rigorosità metodologica non lascia spazio a deviazioni, risultando infatti la sola in grado di assicurare il più giusto (e non già il più favorevole) risultato.

  41. Gli elementi di sopralluogo, vanno ricercati, individuati, rilevati, eventualmente accertati, e conservati, seguendo una sequenza rigorosa, che deve escludere qualunque “salto”: mai descrivere a posteriori sulla base di rilievi fotografici, mai “fumigare” un ambiente prima di averlo esaminato a vista, mai cercare tracce di sangue con Luminolo prima di averle cercate a vista: talvolta per ambiente da “macelleria messicana” può scambiarsi una banale officina meccanica!! [P.S.: il Luminolo, come tutte le tecniche altamente sensibili è poco specifico, dando quindi inevitabilmente luogo a molti falsi positivi, in primis i residui ferrosi!!]

  42. Gli elementi di sopralluogo, infine, vanno utilizzati con razionalità ma, soprattutto, basandosi sull’assoluta certezza della loro completa individuazione. Le ricostruzioni 3D a tavolino, soprattutto se effettuate da chi non ha effettuato il sopralluogo, non forniranno mai una ricostruzione concreta, quale invece quella che appare immediatamente agli occhi degli operatori che hanno completato correttamente un sopralluogo.

  43. L’associazione tra il “rigorismo obiettivo”, di nota estrazione medico legale, e la puntuale applicazione del dettato della circolare Fani del 24 luglio 1910 n. 1667, ove aggiornata nei suoi contenuti tecnici, costituisce tutt’ora uno strumento insostituibile per la migliore effettuazione di quell’accertamento urgente che di identifica con il sopralluogo, intesa anche come garanzia per la difesa. In sostanza il sopralluogo giudiziario deve basarsi su principi metodologici consolidati nel tempo, potendo certamente avvalersi delle più moderne tecnologie ma l’applicazione delle quali deve essere inserita razionalmente nella logica e nei giusti tempi di rilievo ed accertamento, evitando l’omissione di attività apparentemente semplici ove illusoriamente ritenute sostituibili dall’applicazione di tecnologie che, in concreto, consentono di ottenere altri risultati .

  44. sopralluogo medico legale • identificazione • tanatologia • lesivita’ R i c o s t r u z i o n e Autopsia Analisi reperti

  45. Conclusione

  46. Il metodo medico legale dunque, consente di attribuire un significato ai rilievi ed agli accertamenti già in sopralluogo, pur non esprimendosi in tale fase una interpretazione del dato. • Una descrizione ed una fissazione puntuale di tutto ciò che è presente sul luogo e sulle cose all’interno di questo, suggerisce già, ma senza esprimerlo in termini epicritici, il significato delle tracce ovvero di tutti gli elementi utili per collegare il luogo e le cose alla vittima ed al reo. • Concetti fondamentali, da cui ancora oggi non può prescindersi - anche a fronte delle innovazioni tecnologiche – per l’effettuazione di un corretto sopralluogo giudiziario debbono ritenersi: • la rigorosa ubicazione, descrizione e fissazione di ogni elemento presente nel luogo e sulle cose; • l’attenzione al generale prima ancora del particolare, in modo da collocare nel giusto modo il particolare stesso; • la sistematicità e scientificità nell’individuare, ed eventualmente conservare, ogni elemento potenzialmente idoneo a dimostrare la connessione - ovvero l’interscambio secondo il Locard -, tra la vittima, il reo e l’ambiente; • la rigorosità nel non inquinare il luogo e le cose in esso presenti; • l’assicurazione di una adeguata catena di custodia degli eventuali “reperti”

  47. ? E’ SOPRATTUTTO UNA QUESTIONE DI METODO

  48. Bibliografia essenziale • Carella Prada O., Tancredi D.M.: Il sopralluogo giudiziario medico legale. SEU, Roma, 2000. • De Bernardi A: Il sopralluogo giudiziario. In: Chiodi V., Gilli R., Puccini C. et al.: Manuale di medicina legale, Vallardi, Milano, 1976, pag. 1063. • Filippi A.: Trattato di Medicina legale. 3^ ed., Vallardi, Milano, 1914. • Fornari A.: Il sopralluogo giudiziario. In: Domenici F.: La medicina legale per il medico pratico. Wassermann, Milano, 1950, p. 771. • Fornari A.: L’importanza del sopralluogo giudiziario: sintesi finale dei lavori dal punto di vista medico-legale. In: Atti del Convegno “Il Sopralluogo Giudiziario”, Lugano, 6-8.10.1994. • Locard E.: Manual of Police Technique, Univ. Lyon, 1923. • Margot P.: La fissazione dello stato dei luoghi: anello essenziale nell’investigazione tecnica e scientifica. In: Atti del Convegno “Il Sopralluogo Giudiziario”, op. cit. • Ottolenghi S.: Trattato di Polizia Scientifica, Vol. I, S.E.L., Milano, 1910. • Paceri R., Montanaro S.: La Polizia Scientifica. 3^ ed., Laurus Robuffo, Roma, 1994 • Palmieri L.: Il sopralluogo giudiziario nella nuova procedura penale. In: De Fazio F., Beduschi G. (ed.): La medicina legale ed il nuovo codice di procedura penale. Giuffrè, Milano, 1989. • Umani Ronchi G., Marinelli E., Grande A.: Primi accessi del medico necroscopo ai sopralluoghi giudiziari. In: De Fazio F.: Medicina Necroscopica. Masson, Milano, 1997.

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