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Ricorso per motivi aggiunti

Ricorso per motivi aggiunti. Art. 21 l. TAR : “Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi con l’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti”. Dall’ampliamento della causa petendi all’ampliamento del petitum.

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Ricorso per motivi aggiunti

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  1. Ricorso per motivi aggiunti Art. 21 l. TAR: “Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi con l’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti”. Dall’ampliamento della causa petendi all’ampliamento del petitum

  2. Motivi aggiunti (2) • La competenza del giudice radicata in capo a quello adito contro l’atto per primo impugnato, fonte di connessione con altri successivi • La proposizione di motivi aggiunti è una facoltà, non un onere della parte: motivo è che la concentrazione process. può essere frutto del potere dispositivo del giudice.

  3. Motivi aggiunti (3) • L’art. 21 l. TAR inserisce il riconoscimento, nel diritto processuale, della nozione di operazione amministrativa quale concentrazione di attività amministrative preordinate ad un unico risultato. • Tale concentrazione facilità (ma non implica) il sindacato del giudice sul rapporto piuttosto che sull’atto.

  4. Motivi aggiunti (4) • La questione del conferimento di una nuova procura ad hoc al difensore. • L’impugnazione di atti connessi rappresenta comunque una nuova azione: da qui l’espressione di una specifica volontà. • Notificazione presso il domicilio eletto in applicazione principio generale ex art. 170 cpc (“Tutte le notificazioni dopo la costituzione in giudizio si anno al procuratore costituito salvo che la legge disponga diversamente”)

  5. Motivi aggiunti (5) • Natura non accessoria del ricorso incidentale: da qui l’improcedibilità del ric. principale non si riflette necessariamente sui m.a. • Improcedibilità del ricorso originario non produce effetti se motivi aggiunti siano suscettibili di essere proposti in forma autonoma. • Produce effetti se i m.a. concernono solo atti applicativi di quello principale

  6. Motivi aggiunti (6) • La connessione degli atti: • La giurisprudenza esclude la persistenza dell’interesse alla decisione in caso di mancata impugnazione dell’atto che modifichi o sostituisca quello originario; • Una parte della dottrina afferma invece la persistenza in ogni caso; • Va piuttosto verificato: a. come opera la modifica e la sostituzione b. se l’accertamento della illegittimità dell’atto originario produca una qualche utilità al ricorr.

  7. Motivi aggiunti (7) • L’istituto dei motivi aggiunti ex art. 21 l. TAR non esclude la caducazione automatica degli atti consequenziali. • La concentrazione in un unico giudizio dell’impugnazione dell’atto presupposto e di quelli conseguenti consente anche l’accelerazione della produzione degli effetti della sentenza unica

  8. Motivi aggiunti (8) • Con i m.a. possono impugnarsi anche atti presupposti a quello oggetto del ricorso principale, non ostando la formula legislativa “adottati in pendenza di giudizio”.

  9. Motivi aggiunti (9) • L’art. 21 consente l’impugnazione con m.a. di atti adottati in corso dipendenza di ricorso tra le stesse parti • Se riferita alle parti in senso formale del processo, la limitazione dei m.a. sarebbe piuttosto rilevante • Il significato del termine “parte” in senso processuale è piuttosto polisensa

  10. Motivi aggiunti (10) • Al fine della proposizione dei m.a. deve tenersi conto di una accezione sostanziale di parte nel senso di una non necessaria coincidenza con quelle costituite nel giudizio originario. • La lettura prospettata è legittimata dalla ratio della disposizione sui m.a.: la ricerca dell’efficienza del processo amministrativo con la contestuale risoluzione di tutte le controversie tra loro interferenti sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo

  11. Motivi aggiunti - giur • In seguito alle modifiche introdotte dalla l. n. 205 del 2000, che ha comportato la sostituzione dell'art. 21, l. n. 1034 del 1971, i motivi aggiunti rappresentano, oltre che lo strumento attraverso il quale arricchire la causa pretendi, un valido mezzo per modificare il petitum, atteso che attraverso la loro proposizione è consentita l'impugnazione di « tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso ». È evidente che tale possibilità - e non certo obbligo - consente di concentrare in un unico giudizio la cognizione di diversi episodi dell'attività provvedimentale dell'Amministrazione, esonerando la parte ricorrente dall'onere di proporre più ricorsi. Proprio in ragione dei suddetti caratteri, è doveroso ritenere che i motivi aggiunti proposti avverso atti sopravvenuti siano dotati - diversamente dai motivi aggiunti della tradizione - di autonomia sostanziale perché, comunque, sono espressione di un autonomo diritto di azione. Ne consegue che detti motivi aggiunti proposti avverso atti sopravvenuti, pur non avendo le sembianze del ricorso a sé stante, ne possiedono l'intima natura. Non può dunque essere messa in discussione la possibilità per il giudice amministrativo di procedere ad una trattazione disgiunta del ricorso principale e dei motivi aggiunti eventualmente maturi per la decisione rispetto ai motivi aggiunti nei cui confronti non ricorrono i termini a difesa. • T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 gennaio 2008, n. 1

  12. Motivi aggiunti – giur 1 • Nel processo amministrativo l'istituto dei motivi aggiunti, ai quali deve essere assimilata una memoria ritualmente notificata dopo la proposizione del ricorso introduttivo, assolve anche a funzioni di economia processuale, nel senso che evita di proporre una serie di distinti ricorsi per questioni connesse che ben potrebbero essere decise nel simultaneus processus, con la conseguenza che consente al ricorrente di introdurre domande nuove, con atto notificato affinché sia pienamente salvaguardato il diritto di difesa, purché siano in stretta connessione con l'oggetto del ricorso introduttivo e siano rispettose dei termini decadenziali o prescrizionali, a seconda del regime applicabile. • Consiglio Stato , sez. V, 14 ottobre 2008, n. 4967

  13. Motivi aggiunti - giur 2 • La disposizione di cui all'art. 21, l. Tar, come sostituito dall'art. 1 comma 1, l. 21 luglio 2000 n. 205, secondo la quale tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le stesse parti e connessi all'oggetto del ricorso stesso sono impugnati mediante la proposizione di motivi aggiunti, è applicabile solo nel giudizio di primo grado, e non anche in quello di appello, ciò perché, in caso contrario, la scelta di una delle parti in causa priverebbe le altre parti del primo dei due gradi del giudizio, ossia di una garanzia e, nel contempo, di un diritto che non possono essere elisi dalla sola volontà di una delle di esse. • Consiglio Stato , sez. VI, 04 aprile 2008, n. 1442

  14. Motivi aggiunti – giur 3 • Il principio di concentrazione dei processi sotteso all'art. 1 della l. n. 205 del 2000, per il quale qualora sopraggiungano provvedimenti ulteriori, connessi funzionalmente a quelli oggetto del ricorso iniziale, devono essere proposti motivi aggiunti, non può trovare ingresso ove il ricorso originario sia stato introdotto con il rito speciale ex art. 21 bis della l. Tar (o ex art. 2 della l. n. 205 del 2000), essendo su un piano processuale incompatibile il procedimento camerale con quello ordinario. Nondimeno, ove all'originaria domanda diretta avverso il silenzio inadempimento segua un'azione di tipo impugnatorio introdotta con motivi aggiunti dall'errore di procedura non consegue un'automatica dichiarazione d'inammissibilità del sopraggiunto gravame, dovendo il giudice amministrativo dare applicazione al principio di cui all'art. 156, co. II, c.p.c. e verificare se nel caso concreto siano stati rispettati o possono essere comunque rispettati i termini e le modalità dettati per il rito ordinario a tutela delle parti. • Consiglio Stato , sez. V, 04 marzo 2008, n. 897

  15. Motivi aggiunti – giur 4 • Nel processo amministrativo presupposto necessario per la proposizione di motivi aggiunti, preordinati alla denuncia di ulteriori vizi del provvedimento impugnato, è costituito dalla ignoranza degli stessi al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, non imputabile al ricorrente; per cui non è possibile proporre motivi aggiunti relativamente a vizi "conoscibili" da parte del ricorrente usando la normale diligenza. • T.A.R. Abruzzo Pescara, 31 luglio 2008, n. 720

  16. Motivi aggiunti – giur 5 • La regola sul dimezzamento dei termini processuali di cui all'art. 23 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 non è applicabile ai motivi aggiunti; infatti, la funzione processuale dei motivi aggiunti è assimilabile, in chiave di tutela del diritto di difesa, a quella del ricorso, per cui è del tutto logico che i due rimedi siano sottoposti al medesimo (ed ordinario) termine di decadenza. • T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 23 giugno 2008, n. 1248

  17. Motivi aggiunti – giur 6 • I motivi aggiunti possono essere trattati nell'ambito del medesimo giudizio, anche se riguardino parti diverse da quelle originarie, ove l'apprezzamento del giudice individui ragioni di connessione, dovendosi in tal caso ritenere, comunque, adottato un tacito provvedimento di riunione di ricorsi distinti. • T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 12 giugno 2008, n. 1163

  18. Motivi aggiunti – giur 7 • I motivi aggiunti si configurano come mezzi di ampliamento del giudizio in corso, quindi, come atto del giudizio stesso, è legittima e rituale la loro notificazione effettuata presso il domicilio eletto dalla parte intimata anziché in quello risultante dalla relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio. • T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 26 maggio 2008, n. 1079

  19. Motivi aggiunti – giur 8 • . I motivi aggiunti possono essere validamente proposti sulla base del mandato conferito al difensore per il ricorso originario, allorché con essi si impugnano atti che fanno parte di uno stesso procedimento, in quanto la procura deve ritenersi comprensiva di tutti i poteri processuali necessari a rimuovere le illegittimità che hanno determinato la lesione per la quale viene richiesta la tutela giurisdizionale. • T.A.R. Sardegna, sez. I, 19 maggio 2008, n. 967

  20. Motivi aggiunti – giur 9 • La dimidiazione dei termini processuali prevista dall'art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971 non si applica per la proposizione di motivi aggiunti. In tali sensi depongono sia l'argomento letterale sia quello logico. Da un lato, infatti, il secondo comma della norma in esame, nello stabilire che « i termini processuali sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso », si riferisce evidentemente a tutti i termini di proposizione del ricorso (e quindi anche al ricorso incidentale ed al ricorso per motivi aggiunti). Dall'altro, poiché lo strumento dei motivi aggiunti è facoltativo (rispetto al ricorso autonomo), sarebbe in primo luogo irragionevole lasciare alla scelta della parte (a seconda di quale strumento intenda utilizzare) l'applicazione di un diverso termine di decadenza (trenta giorni nel caso dei motivi aggiunti e sessanta in quello del ricorso autonomo), che invece deve rimanere identico per entrambi i casi, attenendo ad una medesima fattispecie processuale (impugnazione di nuovo provvedimento); in secondo luogo, qualora dal ricorso per motivi aggiunti scaturisca l'occasione per presentare ricorso incidentale, seguendo l'opposta tesi si perverrebbe all'irragionevole e discriminante conclusione che il ricorrente con motivi aggiunti sarebbe soggetto al termine ridotto di trenta giorni per la notificazione, mentre il controinteressato, ricorrente in via incidentale, fruirebbe del maggiore termine di sessanta giorni. • T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 07 maggio 2008, n. 3550

  21. Motivi aggiunti – giur 10 • Lo strumento dei motivi aggiunti è stato innovato rispetto al passato nel senso di consentire la modifica del petitum mediante l'impugnazione di atti successivi diversi da quello inizialmente impugnato, a condizione però che detti atti « sopravvenuti » costituiscano episodi della medesima lesione nei confronti dell'interesse della parte. Lo strumento in questione è tipico del giudizio di annullamento in quanto abilita ad impugnare un nuovo provvedimento nell'ambito di un giudizio già instaurato, esonerando la parte ricorrente dall'onere di proporre più ricorsi in tutti i casi in cui possano trovare soddisfazione valide esigenze di concentrazione, desumibili dalla prescritta connessione. • T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 07 aprile 2008, n. 2877

  22. Motivi aggiunti – giur 11 • Diversamente dai motivi aggiunti volti a censurare sotto nuovi profili atti già impugnati, i motivi aggiunti che investono provvedimenti sopravvenuti, equivalgono nella sostanza ad un ricorso autonomo, per il quale sussiste la necessità dell'apposita procura ad litem. Ne consegue che la mancanza del mandato al difensore nell'atto contenente i motivi aggiunti, attesa l'autonomia dello stesso, lo rende inammissibile. • T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 aprile 2008, n. 2815

  23. Motivi aggiunti – giur 12 • Il mezzo processuale dei « motivi aggiunti » è utilizzabile anche se, in ragione del suo impiego, vengono a configurarsi ulteriori parti, in quanto la prescrizione di legge va riferita all'identità soggettiva delle parti principali del rapporto controverso (Autorità emanante e privato leso dall'esito del procedimento) e non anche a tutti i soggetti, pubblici o privati, interessati agli effetti degli atti adottati successivamente dalla medesima Amministrazione; ove, quindi, venga in rilievo un mero atto endoprocedimentale - come nella fattispecie quello attribuito all'A.R.P.A. - l'organo che lo ha emesso, per essere estraneo alle parti principali del giudizio, si presenta portatore di una posizione soggettiva che, qualunque ne sia la qualificazione giuridica, appare insuscettibile di determinare un'alterazione dei tratti identificativi essenziali della controversia giudiziale in cui si innestano i « motivi aggiunti ». • T.A.R. Emilia Romagna Parma, 01 aprile 2008, n. 206

  24. Motivi aggiunti – giur 13 • Soprattutto dopo la novella di riforma del processo amministrativo, il mandato originario si estende alla proposizione di motivi aggiunti in quanto attribuisce, in difetto di contrarie previsioni, tutti i poteri processuali strumentali alla soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio: cioè per perseguire il fine proprio che informa i motivi aggiunti di nuovo conio normativo volti a far sì che il sindacato giurisdizionale di legittimità si estenda a tutti gli atti che incidono sulla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. • T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 21 febbraio 2008, n. 312

  25. Motivi aggiunti – giur 14 • L'art. 21 comma 1, l. n. 1034 del 1971, come sostituito dall'art. 1, l. n. 205 del 2000 (secondo il quale tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante la proposizione di motivi aggiunti) non configura a carico del ricorrente un onere di impugnativa dell'atto connesso mediante motivi aggiunti, onere che risulterebbe limitativo delle esigenze di tutela giurisdizionale costituzionalmente garantite dagli artt. 24 e 113 Cost., risolvendosi in un aggravamento, anziché in una semplificazione, degli adempimenti processuali gravanti sullo stesso. Pertanto, l'impugnazione di un provvedimento connesso all'oggetto del giudizio attraverso motivi aggiunti costituisce una mera facoltà per il ricorrente e non un obbligo. • T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 05 febbraio 2008, n. 556

  26. Motivi aggiunti – giur 15 • Nonostante l'inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo - siccome diretto avverso atti non provvedimentali, quali la mera comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, che è atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile - il successivo (secondo) atto di proposizione di motivi aggiunti, siccome esercizio di un'azione impugnatoria sostanzialmente autonoma, sia pur nella forma dei motivi aggiunti diretti avverso atti connessi, autorizzata dalla nuova formulazione dell'art. 21 comma 1, ultimo periodo, della legge Tar, introdotto dall'art. 1, l. n. 205 del 2000, può ritenersi ex se ammissibile, anche per la prevalenza che deve accordarsi in materia processuale al principio del conseguimento dello scopo e di salvezza degli effetti sostanziali degli atti. • T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 24 gennaio 2008, n. 384

  27. Motivi aggiunti – giur 16 • L'impugnazione, attraverso motivi aggiunti, di provvedimenti successivi inerenti alla stessa vicenda procedimentale, è ammessa anche se questi ultimi promanino da amministrazioni diverse, purché nell'esercizio di poteri attinenti alla cura del medesimo interesse pubblico. • T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 23 gennaio 2008, n. 105

  28. Motivi aggiunti – giur 17 • L'accertata irricevibilità dell'atto introduttivo del giudizio comporta l'inammissibilità dei motivi aggiunti, nel caso in cui con questi ultimi siano censurati atti strettamente connessi e conseguenziali rispetto a quelli impugnati in prima battuta e unicamente per illegittimità derivata dai vizi ascritti a questi ultimi. • Consiglio Stato , sez. IV, 31 luglio 2008, n. 3849

  29. Motivi aggiunti – giur 18 • Secondo la giurisprudenza prevalente, i motivi aggiunti non devono essere depositati nel termine previsto per il deposito del ricorso introduttivo, essendo il rapporto processuale già sorto ed essendo l'onere del contraddittorio assolto con la sola notificazione dei motivi aggiunti. • (Riforma parz. Tar Lombardia, Milano, sez. II, n. 1432 del 2004). • Consiglio Stato , sez. VI, 05 dicembre 2007, n. 6183

  30. Motivi aggiunti – giur 19 • La domanda risarcitoria può essere proposta anche nel corso del giudizio per l'annullamento dell'atto che ha causato il danno, purché con atto notificato alla controparte (e non con semplice memoria depositata) e nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio, ben potendo la questione risarcitoria, che costituisce lo sviluppo della domanda originaria, essere ricondotta allo schema dei motivi aggiunti. • (Riforma parz. c.r. Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 5 giugno 2003 n. 853-854). • Consiglio Stato a. plen., 30 luglio 2007, n. 10

  31. Motivi aggiunti – giur 20 • Ai sensi dell'art. 21 della l. Tar, come novellato dalla l. n. 205 del 2000, possono essere impugnati con lo strumento dei motivi aggiunti non solo i provvedimenti adottati in pendenza di ricorso dall'amministrazione ed afferenti le medesime parti pubblica e privata, ma anche quelli, connessi in senso soggettivo ed oggettivo, adottati prima del giudizio ma conosciuti dalla parte privata interessata a gravarli soltanto nel corso del ridetto giudizio. • Consiglio Stato a. plen., 26 marzo 2003, n. 4

  32. Motivi aggiunti – giur 21 • Il termine per la proposizione dei motivi aggiunti è incomprimibile. Pertanto se il ricorrente chiede il rinvio della discussione in vista di siffatta proposizione a seguito del deposito di documenti da parte dell'amministrazione nel termine di rito antecedentemente all'udienza, il giudice deve accordarlo, salvo altrimenti l'annullamento con rinvio per vizio di procedura della sentenza. • Consiglio Stato a. plen., 27 ottobre 1987, n. 24

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