150 likes | 348 Views
Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze. A cura del Dott. Matteo Manfriani ( Studio Associato Manfredo, Cristiana, Matteo MANFRIANI Dottori Commercialisti ) . Il Fondo Patrimoniale. Istituito dalla Legge 19 maggio 1975, n.151 Disciplinato art. 167 e segg. c.c.
E N D
Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze A cura del Dott. Matteo Manfriani (Studio Associato Manfredo, Cristiana, Matteo MANFRIANI Dottori Commercialisti)
Il Fondo Patrimoniale Istituito dalla Legge 19 maggio 1975, n.151Disciplinato art. 167 e segg. c.c. Vantaggi e Svantaggi dell’Istituto
Definizione “Consiste nell’imposizione convenzionale, da parte di un coniuge, entrambi o un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, per consentire alla stessa il godimento di un tenore di vita tendenzialmente costante del tempo.”
Funzione Costituire un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia …. Non può esser costituito al di fuori del vincolo matrimoniale ergo
Finalità “correlate” • Scudo nei confronti di creditori (anche nel caso di fallimento di un coniuge) • Scudo nei confronti di azioni di responsabilità • Scudo nei confronti di azioni esecutive • individuali (anche da parte del Fisco)
Peculiarità Assolve alla funzione di costituire un “patrimonio separato”, con apposito vincolo di destinazione: Il soddisfacimento dei bisogni della famiglia
ma cosa si intende per “bisogni della famiglia”??? • Non esiste una definizione univoca di legge • È una questione di fatto • Richiede una valutazione • caso per caso del giudice
Cassazione sent. 7 gennaio 1984, n. 134 Bisogni in senso ampio: “anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”.
Debiti fiscali (Cass.ne 15852/2009, 38925/2009) Se il debito fiscale è specificatamente sorto per soddisfare bisogni familiari: il fondo potrà esser aggredito Se il debito fiscale è sorto per finalità estranee ai bisogni della famiglia: per “effetto segregativo” del vincolo di destinazione, il fondo non potrà esser aggredito dal fisco (ipoteca, pignoramento, etc..) in alcun modo
Debiti fiscali: ultime pronunce (C.t.p. Milano 437/2010, C.t.r. Torino 56/2009) • Manca quell’inerenza immediata e diretta tra crediti erariali e bisogni della famiglia; tali crediti nascono da una specifica obbligazione legale del tutto “esterna” ai bisogni familiari, per cui i debiti tributari non sono collegati in modo “immediato e diretto” con le esigenze familiari e quindi non è legittimata l’esecutività.
Costo costituzione limitato (Onorario Notaio € 700-1000, imposta registro € 168, spese vive € 300 circa) Costo di gestione “nullo” “Impossibilità” di prestare fideiussioni a favore delle banche Solo all’interno del matrimonio (per la tutela di bisogni familiari) Eventuali frizioni con istituti di credito Potenziale revocabilità (come per trust o vendita) Solo per alcuni beni Svantaggi Vantaggi
L’efficacia di un FP può esser paragonata a quella di un “ombrello” … Occorre aprirlo prima di essersi bagnati!!!