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  1. I rapporti di lavoro, tipologie, criteri, analisi di particolari fattispecie. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C.

  2. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. Il concetto di subordinazione • La subordinazione consiste dunque nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro • Il potere direttivo si sostanzia nella determinazione da parte del datore delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. • A tale potere il lavoratore subordinato è sempre soggetto, ancorché per l'elevato contenuto professionale delle mansioni affidategli risulti in concreto godere di un ampio margine di discrezionalità. • Nel caso del lavoro autonomo le eventuali direttive impartite dal committente attengono invece esclusivamente alle caratteristiche e alle modalità del risultato da realizzare.

  3. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. Il concetto di subordinazione • Il potere disciplinare consiste nel potere di irrogare al lavoratore subordinato sanzioni di vario genere (note di biasimo, multe, sospensioni dal lavoro, ecc.) qualora questi non adempia ai propri doveri. • Il potere di controllo consiste nel potere di vigilare, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge, sulle modalità e sul contenuto dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore, nonché di effettuare verifiche su situazioni che si riflettono direttamente su quest'ultima (ad esempio l'accertamento dello stato di salute del lavoratore nel caso di sua assenza dal lavoro per malattia). • Il potere direttivo si estrinseca nell'inserimento sistematico nell'organizzazione dell'impresa dell'attività di lavoro prestata dal lavoratore subordinato, che viene organizzata, ordinata ed utilizzata dall'imprenditore in vista degli scopi produttivi dell'impresa.

  4. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. Il concetto di retribuzione • Essa rappresenta il momento centrale del sinallagma contrattuale e determina i limiti della convenienza economica del rapporto per entrambe le parti: dal punto di vista del datore di lavoro, per la rilevanza che il costo del lavoro assume fra i costi di produzione; dal lato del lavoratore, considerata l'importanza essenziale della retribuzione (reddito) per il soddisfacimento delle esigenze personali e familiari. • In denaro. • In natura.

  5. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. • Le tipologie contrattuali: • A tempo determinato, • A tempo indeterminato. • Full Time, • Part Time: • Orizzontale, • Verticale. • Clausole Flessibili od Elastiche.

  6. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. • Le tipologie contrattuali: • Apprendisti, • Contratti di inserimento, • Agevolati per situazioni soggettive, • Dirigenti, • Stagionali,

  7. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. • Le tipologie contrattuali: • Lavoro a domicilio, • Lavoro intermittente (Job on call) *, • Lavoro ripartito (Job sharing), • Lavoro degli stranieri: • Cittadini comunitari, • Cittadini neo comunitari, • Cittadini extra comunitari.

  8. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. • Le tipologie contrattuali: Rapporti di lavoro particolari: • Lavoro domestico, • Lavoro in agricoltura, • Lavoro nello spettacolo, • Lavoro nel settore marittimo.

  9. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. Lavori Ex Atipici • Contratto a Progetto (ex Co.Co.Co.); • Collaborazioni Occasionali; • Associazione in Partecipazione. • Riferimenti Normativi: D.lgs. 276/2003 conv.Legge 30/2003

  10. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. • Lavoro a progetto: • i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa”. • Forma scritta e comunicazione a Centri per l’Impiego prima dell’inizio del rapporto di lavoro; • Regime fiscale assimilato ai redditi di lavoro dipendente; • Regime previdenziale nella gestione separata I.N.P.S.

  11. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. Art. 61 D.Lgs. N. 273/2003 (Definizione e campo di applicazione) 1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civiledevono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. 4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

  12. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. • Art. 63 (Corrispettivo) 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. (Aspetto critico rimasto senza spiegazione) Art. 67 (Estinzione del contratto e preavviso) 1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

  13. Lavoro a Progetto Esclusioni Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia ex art. 61, c. 2 e ss. D.Lgs. n. 276/2003 : - gli agenti e i rappresentanti di commercio, i quali continuano ad essere regolati da leggi speciali; - le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003 (v. ML nota 15 dicembre 2004); - le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90, legge n. 289/2002); - i componenti di Organi di amministrazione e controllo di società; • i partecipanti a Collegi e Commissioni. Nell'espressione "Collegi e Commissioni" delle società, sono inclusi anche quegli organismi aventi natura tecnica; • i collaboratori che percepiscano la pensione di vecchiaia. *(attenzione)

  14. Lavoro a Progetto Regime Previdenziale Per i collaboratori a progetto restano ferme le tutele previdenziali ed assistenziali già stabilite per i collaboratori coordinati e continuativi e pertanto essi sono iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 e ss., L. n. 335/1995, istituita presso l'INPS dal 1996 e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per i soggetti iscritti. I contributi dovuti alla Gestione separata devono essere calcolati sulla stessa base assunta per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi (art. 2, comma 29, L. n. 335/1995). La contribuzione è ripartita 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente che versa a mezzo F24 entro il 16 giorno del mese successivo a quello del pagamento.

  15. Aliquota 24,72 % Aliquota 17,00 % Aliquota 17,00 % €. 88.582,00 Lavoro a Progetto • Non iscritti ad altra forma previdenziale(da 01/2008) • Titolari di pensione diretta. • Iscritti ad altra forma previdenziale o titolari di pensione di reversibilità • Massimale

  16. Lavoro a Progetto • Dal 1/1/1996 al 31/12/199710,00% • Dal 1/1/1998 al 31/12/199912,00% • Dal 1/1/2000 al 31/12/200113,00% • Dal 1/1/2002 al 31/12/200314,00% • Dal 1/1/2004 al 31/12/200417,80% • Dal 1/1/2005 al 31/12/200518,00% • Dal 1/1/2006 al 06/11/200723,50% • Dal 7/11/2007 al 31/12/200723,72% • Dal 1/1/2008 24,72%

  17. Lavoro a Progetto Regime Assicurativo: L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei collaboratori a progetto deve essere applicata in base alle condizioni previste per i lavoratori parasubordinati (art. 5, D.Lgs. n. 38/2000; INAIL circ. n. 22/2004). Nell'ambito di tale area rientrano non solo i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali ma anche alcuni soggetti esclusi dalla disciplina dei lavori a progetto, quali: - i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; - i membri di comitati e commissioni; - i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia. Restano, invece, escluse dall'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria: - le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati dal punto di vista fiscale nei "redditi diversi"; - le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell'ambito della professione esercitata; - le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni (v. INAIL circ. n. 32/2000 e nota 19 marzo 2003); • le attività svolte dagli incaricati alle vendite (ML nota n. 2018/2005). Naturalmente il committente è tenuto ad assicurare all'INAIL i collaboratori coordinati e continuativi qualora sussista il rischio lavorativo di cui all'art. 1 del Testo Unico n. 1124/1965 e comunque per l'uso non occasionale dell'automezzo personalmente guidato, per l'espletamento delle proprie mansioni.

  18. Collaborazioni Occasionali • Ai sensi dell'art. 2222 del cod. civile, è lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. L'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

  19. Prestazioni Occasionali L.30/2003 • Per prestazioni occasionali s'intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo cheil compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente sia superiore a 5 mila euro (art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003). • Le prestazioni occasionali sono collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata portata (cosiddette mini collaborazioni), non è necessario il riferimento al progetto. • Pertanto, le prestazioni occasionali di durata fino a 30 giorni e per un compenso non superiore a 5.000 euro, sempre che vi siano le caratteristiche tipiche delle collaborazioni coordinate di cui all'art. 50, c. 1, lett. c-bis) del D.P.R. n. 917/1986 e non si tratti invece, di un rapporto di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 del cod. civ., sono sottratte dall'applicazione della disciplina del lavoro a progetto ma sono comunque, assoggettate allo stesso trattamento contributivo e fiscale proprio delle collaborazioni a progetto, indipendentemente dalla durata e dall'importo (v. INPS circ. n. 9/2004).

  20. Associazione in Partecipazione • l'associazione in partecipazione è un contratto in base al quale l'associante (imprenditore) attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. • L'associazione in partecipazione è inquadrabile nella categoria dei contratti di collaborazione in quanto prevede il conseguimento di un risultato comune attraverso l'apporto dei partecipanti.

  21. Associazione in Partecipazione • La situazione più frequente è quella in cui l’apporto sia di lavoro. • La differenza dal rapporto di lavoro dipendente è la mancanza di subordinazione. • L’associato condivide sia le perdite (può essere espressamente escluso nel contratto) che l’utile. • Elementi oggettivi da definire in ogni situazione: consigliata la certificazione.

  22. Associazione in Partecipazione • Regime fiscale: riferimento al lavoro autonomo: • se l'apporto dell'associato è di solo lavoro, continua ad applicarsi il regime previgente, vale a dire deducibilità totale degli utili corrisposti agli associati (art. 95, c. 6, TUIR). • Regime previdenziale: nuovo regime dal 1 gennaio 2004: • Aliquote massime previste dalla gestione e ripartizione con 55% a carico dell’associante. • Regime assicurativo: • Obbligatorietà dell’assicurazione.

  23. Prospettocomparativo

  24. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. • Il contenzioso relativo al riconoscimento di rapporti di lavoro dipendente rispetto a rapporti di lavoro co.co.co / a progetto ha assunto dimensione enormi; • Il sistema giudiziario civile ha rischiato di essere bloccato da più 1 milione di cause; • L’emanazione del D.Lgs. 276/2003 ha voluto rendere più rigida l’utilizzazione della forma contrattuale anche per definire con più precisione i confini di tali rapporti di lavoro. • Ma il vero problema è quello della difficoltà della normativa ad adeguarsi al mercato del lavoro.

  25. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. • Le definizioni del Codice (risalente al 1942) fanno riferimento ad un contesto storico completamente diverso da quello attuale; • Il nostro ordinamento parte dal presupposto che il lavoro è subordinato. • Oggi nell’azienda troviamo: • Soci di cooperativa, • Lavoratori para subordinati, • Professionisti, • Lavoratori dipendenti.

  26. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. • Il legislatore reagisce in ritardo rispetto a quanto il mercato del lavoro già utilizza. • Con l’introduzione dell’obbligo dei versamenti ai fini previdenziali (Treu Ministro del Lavoro, 1995) si sono create di fatto tutte le fattispecie di lavoratori che troviamo in azienda oggi. Infatti nasce con la Legge 335/1995 la Gestione Separata I.N.P.S. che raccoglie la contribuzione dei soggetti di cui a trattazione.

  27. Giurisprudenza • Il caso dei Pony Express: • Lavoratori senza sede di lavoro; • Lavoratori che possono rifiutare di svolgere l’attività perché la stessa può essere svolta da altro lavoratore; • Il caso dei lavoratori di Tele 2 che vendevano nei gazebi: • 3 dipendenti e 350 lavoratori atipici; • Esercizio di verifica gerarchica rispetto all’attività che i lavoratori atipici stavano svolgendo a mezzo di incontri con i clienti; • Organizzazione dipartimentale e precise responsabilità e compiti definiti.

  28. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ComoFondazione Centro Studi U.N.G.D.C. Art. 79 (Efficacia giuridica della certificazione) Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari. Art. 80 (Rimedi esperibili nei confronti della certificazione) 1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso. 2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa. 3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile. 4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile. 5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.

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