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Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio . Corso di Diritto Privato. Parte quarta – Autonomia negoziale Le successioni in genere. Prof. Daniela Valentino. Le successioni in genere.
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Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte quarta – Autonomia negoziale Le successioni in genere Prof. Daniela Valentino
Le successioni in genere La successione indica il subingresso di un soggetto (successore o avente causa) ad un altro (autore o dante causa) nella titolarità di una o più situazioni giuridiche attive o passive o anche c.d. di fatto (1146 c.c.). Successione mortis causa: è universale e si fonda su esigenze di carattere economico, politico e sociale. Il subingresso retroagisce al momento della morte del de cuius (per evitare che i beni diventino res nullius o dello Stato). NOZIONE: TUTELA DELLA FAMIGLIA: in mancanza di contraria volontà del defunto il patrimonio è destinato è alla famiglia in senso lato (v. art. 572, 2 comma c.c., 230 bis, 1 comma c.c., 2122, 1 comma c.c.). DIRITTI DELLO STATO (art. 42, 4 comma, Cost.).
Le successioni in genere situazioni trasmissibili (situazioni a contenuto patrimoniale: beni, atti precontrattuali, irrevocabili, impresa 1330-1331 c.c.) Non sono trasmissibili le situazioni legate alla persona del titolare: (diritti della personalità, uso, abitazione, usufrutto, assegno di mantenimento, la rendita vitalizia, i rapporti intuitu personae). OGGETTO: Principio di unità della successione: l’intero patrimonio trasmissibile del defunto è di regola soggetto alla medesima disciplina. Eccezione SUCCESSIONI ANOMALE quanto all’oggetto (beni indivisibili nell’interesse della produzione: maso chiuso, art. 18 d.p. G.P.le Bolzano 32/1978) e ai soggetti (sono individuati da norme dei soggetti beneficiari non soltanto tra i chiamati all’eredità del de cuius, ma anche tra gli affini, qualora siano conviventi abituali: convivente more uxorio, viventi a carico del defunto v. art 2122 c.c.) Vedi anche successione nel contratto agrario (ex. 9 bis, l. 898/1970) soggetti indicati conseguono tali diritti IURE PROPRIO e non iure successionis.
DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI: i patti successori istitutivi (458 c.c.) sono nulli perché in contrasto con la libertà testamentaria (587 c.c.). La nullità si estende ai patti dispositivi e ai negozi rinunziativi (v. art. 557, 2 comma c.c.). Validi sono i patti che hanno per oggetto un bene del de cuius non considertato tale dai contraenti (v. art. 1478 c.c. vendita di cosa altrui). In deroga al divieto dei patti successori il legislatore disciplina il patto di famiglia (art. 768-bis ss c.c.) con il quale l’imprenditore trasferisce azienda o quote societarie ad uno più discendenti. Al contratto di patto di famiglia è prevista la partecipazione di coloro che sarebbero legittimari i quali, se non sono gli assegnatari dei beni trasferiti con il patto di famiglia, vengono liquidati con somma di denaro. I beni trasferiti con patto di famiglia non sono infatti oggetto di collazione o di azione di riduzione dopo la morte del cedente.
Con la morte c’è l’apertura della successione (456 c.c.). Foro cause ereditarie: domicilio (43). Si ha apertura della successione anche con il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di morte presunta (art. 58 e ss. c.c.) VOCAZIONE DELAZIONE ACQUISTO VOCAZIONE: è la chiamata del successore (o dei successori) fatta col testamento o, in via suppletiva, dalla legge: all’apertura della successione nasce in capo al designato il diritto alla successione (prescrizione decennale). Possono coincidere temporalmente (legato di specie: art. 649, comma 1 c.c.) PROCEDIMENTO SUCCESSORIO
DELAZIONE: concreta attribuzione al primo vocato del diritto alla successione, avente ad oggetto l’acquisto dell’eredità o del legato. Vocazione e delazione coincidono nel primo chiamato, cui spettano il diritto di accettare l’eredità (art. 480 c.c.) o il diritto al legato. Talvolta delazione e vocazione non coincidono: istituzione d’erede sottoposta a condizione sospensiva (633 c.c.), nascituro concepito e non concepito (art. 462 c.c.). ACQUISTO DELL’EREDITÀ: il successore subentra al defunto senza alcuna mancanza, seppur momentanea, della titolarità delle situazioni (art. 459, 469 c.c.) EREDITÀ GIACENTE: Qualora il primo chiamato non sia nel possesso di alcune bene ereditario si provvede (su istanza di chiunque sia interessato o d’ufficio) alla nomina del curatore dell’eredità giacente (528-532 c.c.). Il curatore dopo aver proceduto all’inventario, cura l’amministrazione dell’eredità (529 c.c.) con funzioni prevalentemente conservative (530). Quando l’eredità è accettata, egli cessa dall’ufficio e rende il conto dell’amministrazione (comb. disp. 496 e 531 c.c.). La nomina del curatore priva il chiamato (delato) degli ordinari poteri di amministrazione (460, ult. Comma c.c.). Allorché i chiamati poziori manchino o non abbiano accettato, subentra di diritto lo STATO.
CAPACITÀ E INDEGNITÀ: La capacità di succedere prescinde dalla capacità di agire giacché è attribuita non soltanto a chi sia già nato vivo, ma anche a chi sia concepito o presunto tale (462). Occorre che il chiamato non sia premorto al testatore: Rappresentazione (467) commorienza (4) scomparsa del chiamato (70). Persone fisiche sono capaci di succedere per legge o per testamento; Persone giuridiche possono ricevere per testamento anche se non riconosciute (art. 17 abrogato) e non autorizzate. Ma devono accettare con beneficio d’inventario (473). L’INDEGNITÀ determina l’esclusione dalla successione (art. 463 c.c.) (è decisa con sentenza) RIABILITAZIONE DELL’INDEGNO (art. 466, 2 comma c.c.)
L’eredità si acquista con l’ACCETTAZIONE: Modi di manifestazione: Accettazione espressa (art. 475 c.c.) Negozio irrevocabile, unilaterale, non recettizio Accettazione tacita (art. 476 c.c.) Accettazione presunta o ex lege: per decorso del tempo se in possesso dei beni (art. 485, 2 e 3 comma c.c.), per sottrazione o occultamento dei beni (art. 527 c.c.), acquisto dei beni da parte dello Stato (art. 586 c.c.). L’accettazione con beneficio d’inventario non può essere che espressa (art. 484 c.c.).
RINUNZIA ALL’EREDITÀ: comporta la dismissione abdicativa del diritto di accettare. Può essere fatta se: - non è decorso il temine di prescrizione (480) - il chiamato non è decaduto dal diritto di accettare (481) - se il chiamato non è divenuto erede (semel heres semper heres). Negozio unilaterale, non recettizio necessariamente espresso e formale (art. 519). La rinunzia effettuata dietro corrispettivo o a favore di taluno dei chiamati,invece, è atto di disposizione positiva dell’eredità e dà luogo all’accettazione della stessa (478) La rinunzia è nulla se disposta a parziale, a termine o sotto condizione (520). Essa richiede la piena capacità di agire: l’incapace deve essere assistito dal tutore o dai genitori, il parzialmente capace deve essere affiancato dal curatore, previa autorizzazione del giudice. L’accettazione può essere fatta anche da chi abbia rinunziato all’eredità (525), purché il diritto non si sia prescritto o non vi sia stata l’accettazione da parte del chiamato ulteriore o l’accrescimento di altri coeredi (522 e 674).
PETIZIONE: All’erede spetta l’azione di petizione di eredità, tendente al riconoscimento della qualità di erede nei confronti di chiunque possegga beni ereditari sì da conseguirne la restituzione (533). L’azione è universale, assoluta, ma naturalmente vedi art. 2909. Legittimazione attiva spetta all’erede al chiamato-delato (il quale diviene erede soltanto per aver proposto l’azione: art. 476 cod. civ.), all’acquirente dell’eredità (1543, 2 comma). In via surrogatoria l’azione spetta anche ai creditori personali dell’erede e al curatore fallimentare (non al curatore dell’eredità giacente e all’esecutore testamentario) Azione di petizione è imprescrittibile salvo (art. 533, 2 comma)
SUCCESSIONE DEI LEGITTIMARI: Alla libertà di disporre dei propri beni si contrappone l’interesse della famiglia nucleare a conseguire una quota dell’asse ereditario secondo le regole della successione c.d. necessaria. Si tratta di un limite tanto alla successione legittima quanto a quella testamentaria. Legittimari (art. 536): sono titolari di una quota (c.d. indisponibile): azione di riduzione sul relictum e il donatum (il legittimario per conseguire quanto gli spetta può agire, entro il termine di prescrizione decennale, con l’azione di riduzione: questa si scinde in - azione di declaratoria di inefficacia delle disposizioni del de cuius - e azione di restituzione con funzione di recuperare i beni dal beneficiario del de cuius (convenuto). La quota liberamente disponibile varia da un minimo di un quarto (542, 2 comma) ad un massimo di due terzi (538, 1 comma) dell’asse; sicché la quota riservata è complementare alla disponibile: l’asse è formato da entrambe, in proporzioni variabili. La categoria più tutelata è quella del coniuge: la quota ad esso riservata non è mai inferiore a quella di qualsiasi altro legittimario concorrente (è pari ad essa soltanto quella dell’unico figlio: un terzo, ex 542, 1 comma, e quella spettante in concorso con due figli: un quarto, ex 542, 2 comma).
INTANGIBILITÀ DELLA LEGITTIMA: al fine di verificare se all’apertura della successione, il legittimario abbia ricevuto quanto gli spetta, egli può procedere alla riunione fittizia (556) (operazione di calcolo consistente nell’accertamento del valore dell’asse ereditario netto). SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA: la fonte della successione mortis causa è nella legge o nel testamento: art. 457. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA: Il Testamento è l’unico atto con il quale la persona fisica può disporre del patrimonio, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla morte (587). Disciplina legale suppletiva art. 565 ss. (540, 2 comma, 548, 2 comma, 580, 594).
Il testamento può contenere disposizioni a titolo universale o particolare (legati: 649 ss.) e a contenuto non patrimoniale. La successione a titolo particolare determina la successione del legatario in una o più situazioni patrimoniali determinate, senza che egli subentri al de cuius nel complesso del suo patrimonio trasmissibile (c.d. asse ereditario) La successione a titolo universale attribuisce la qualità di erede, ha ad oggetto l’asse ereditario o una quota di esso: si estende a tutti i rapporti facenti capo al de cuius (anche se non a conoscenza dello stesso) e determina la responsabilità illimitata dell’erede (salvo il beneficio d’inventario: 484 ss.) per i debiti e i pesi ereditari (752). la devoluzione di singoli diritti può dar luogo a successione universale: vedi art. 588, 2 comma c.c..
La successione particolare si distingue da quella universale per: • la responsabilità del legatario: limitata (756) • l’acquisto: automatico salvo rinunzia (649, 1 comma) • trasmissione del possesso: accessione non successione (1146, 2 comma) • l’insensibilità alle sopravvenienze attive e passive (successione all’acquisto del legato). SUCCESSIONE LEGITTIMA: Essa ha fondamento nella legge e ricorre quando manca quella testamentaria (457, 2 comma c.c.). Unicità della delazione: qualora la successione sia regolata parzialmente dal testamento e la legge disciplina la devoluzione del residuo, si ha un’unica delazione fondata su due diversi titoli. Il chiamato non può accettare l’eredità devolutagli per legge e rinunziare a quella ex testamento, o viceversa (l’accettazione parziale è nulla, 475, 3 comma). La successione legittima trova un limite in quella c.d. necessaria (533) I successori ex lege (c.d. successibili) del de cuius sono il coniuge e i suoi parenti entro il sesto grado (572, 2 comma). Se questi mancano lo Stato (586). Il parente prossimo esclude il remoto, salvo deroghe la principale delle quali è quella del coniuge e dei figli (581), i quali concorrono fra loro escludendo le altre categorie di successibili.
IL TESTAMENTO • E’ l’unico negozio mortis causa previsto al fine di disporre del proprio patrimonio per il periodo successivo alla morte. • Il testatore nel rispetto dei limiti imposti (536) può: • sia designare il destinatario • sia definire l’oggetto dell’attribuzione (587, 1 comma) • Col testamento si possono costituire situazioni (Fondazione), o dettare disposizioni non patrimoniali (riconoscimento del figlio naturale, 250-254). E’ un negozio unipersonale (una sola persona fisica può essere l’autore e non può essere redatto per mezzo di rappresentante), revocabile solo ad opera del suo autore, unilaterale e non recettizio. Capacità di testare: astratta capacità di agire e concreta capacità di intendere e volere (591). Non può testare il minore, anche se emancipato, l’interdetto giudiziale. In caso contrario annullabilità (591) che si prescrive in 5 anni. Può testare l’inabilitato, l’interdetto per sordomutismo e cecità dalla nascita (415, comm 3) e l’interdetto legale. E’ un negozio formale: può essere redatto solo in una delle forme indicate: la forma minimale è quella scritta; invalidità del testamento orale (nuncupativo) e del testamento redatto con sistemi diversi (testamento informatico se non redatto con la firma digitale - d.p.r. 445/2000).
Forme del testamento (601): • Olografo: se interamente scritto, datato e sottoscritto dal solo testatore (602). E’ valido se redatto in forma epistolare. E’ scrittura privata (2702) e presenta inconvenienti: atecnicità redazionale, facile alterazione, distruzione, smarrimento. Si può depositare presso un notaio. • Testamento per atto di notaio: svantaggi: minore segretezza, maggiore formalismo perché alle norme del codice si aggiungono quelle prescritte dai notai (60, l. not.)
Esso può essere pubblico o segreto Pubblico (603): può essere fatto anche da chi non sappia o non possa scrivere né leggere ed è redatto interamente dal notaio (o all’estero dal console) in presenza di due testimoni, eccezionalmente quattro (403, 2 e 3 comma c.c.). Deve essere sottoscritto dal notaio dai testimoni e dal testatore. Segreto (604): scarsamente adoperato per il suo formalismo, si divide in due fasi: la prima attiene alla redazione della scheda testamentaria ad opera del solo testatore; la seconda alla redazione dell’atto di ricevimento (605). Nullità per difetto di forma (606). Il testamento segreto invalido ha l’efficacia di quello olografo, se ne presenti i requisiti di forma (607). Conservazione del testamento nullo: Conferma (art. 590). Pubblicazione del testamento olografo e segreto: artt. 620 ss. Per il testamento pubblico: l. not. art. 61.
I vizi della volontà sono causa di annullabilità assoluta (624) Non solo il Dolo (sia se determinante sia se incidente) ma anche la mera captazione. Violenza (anche se semplice timore reverenziale) Limitate sono le conseguenze dell’Errore ostativo (625 e 628) Rilevanza del motivo: errore rende il testamento annullabile (624, 4 comma), la sua illiceità nullo(626). Le condizioni impossibili e illecite si considerano non apposte (634). L’onere (647): peso imposto, per volontà del disponente, al beneficiario trasmissibile ai suoi eredi, salvo l’ipotesi di prestazione infungibile.
LEGATI La successione a titolo particolare si può verificare per - legge: legato di abitazione sulla casa coniugale (540, 2 comma) - o testamento: legato testamentario (sempre natura patrimoniale) Il legato si acquista fin dal momento dell’apertura della successione senza accettazione e senza conoscenza del legatario (o onorato). Se però il legatario accetta non può poi più rinunziare al legato (650, actio interrogatoria). Se ha ad oggetto un bene immobile il legatario ha l’onere di trascrivere l’acquisto (2648) a suo favore esibendo l’estratto autentico del testamento (2648, 4 comma e 2660) Il legato di specie può avere anche ad oggetto una cosa appartenente all’onerato (cioè il soggetto, erede o legatario, a carico del quale il testatore ha posto l’onere) o di un terzo (651 e 652). L’acquisto di altri legati avviene in momenti diversi: Il diritto al legato si acquista al momento dell’apertura della successione, mentre l’acquisto del diritto sulla cosa legata è differito: di cosa generica (al momento dell’individuazione, 653 e 644); se legato alternativo al momento della scelta (665); se di cosa altrui al momento dell’acquisto della cosa da parte dell’onerato (651)
Il legatario non risponde dei debiti ereditari e risponde dei sublegati e degli oneri entro il valore del legato (671) SUBLEGATO: E’ un legato a carico di latro legatario, tenuto all’adempimento entro i limiti di valore del legato principale. Se il valore del sublegato eccede quello del legato, il sublegatario resta insoddisfatto per la differenza tranne che onerato divenga l’erede puro e semplice, che è obbligato ultra vires hereditatis. Il sublegato è valido anche se è invalido il legato principale Prelegato: (661) Legato di credito: (658) Legato a favore del creditore: (659) Legato di alimenti: (660)
SOSTITUZIONE E ACCRESCIMENTO Queste al pari della rappresentazione rimediano all’eventualità che il chiamato all’eredità o il legatario non possano (perché, ad es. premorti) o non vogliano conseguire quanto devolutogli mortis causa, facendogli subentrare un chiamato di grado ulteriore o un gruppo di chiamati dello stesso grado Sostituzione ordinaria: 688 Sostituzioneplurima: 689 Sostituzionefedecommissoria: 692-693 Accrescimento (674) ha luogo soltanto se non possano operare sostituzione e rappresentazione (523 e 674, 3 e 4 comma) e non sia stato espressamente escluso (674, 3 comma) Accrescimento nella successione legittima (522)
COMUNIONE EREDITARIA Se vi sono più eredi titolari di una quota-parte del patrimonio ereditario (di una entità astratta che identifica una parte in relazione al tutto) si verifica la comunione ereditaria (contitolarità). Dalla comunione sono preclusi i legatari. Oggetto: debiti (754) e crediti ripartiti proporzionalmente (727) E’ disciplinata dalle norme della comunione ordinaria con alcune varianti: Prelazione (732) Facoltà di domandare la divisione (713) Casi di impedimento della divisione (715) Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità (718), senza procedere alla liquidazione dei beni relitti (727) Regola derogabile: Vendita dei beni in comunione (719) Immobili non divisibili (720) Resa dei conti (723) Stima dei beni (726) e porzioni (727) Il testatore può dettare delle disposizioni vincolanti per la divisione dei beni relitti (733) Divisione fatta dal testatore (734) Divisione nulla (735).