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IL LUNGO CAMMINO: la storia a partire dalle normativa

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  1. Per aggiungere alla diapositiva il logo della società: • Scegliere Immagine dal menu Inserisci • Individuare il file con il logo della società • Scegliere OK • Per ridimensionare il logo: • Fare clic su un punto qualsiasi del logo. Attorno all'oggetto verranno visualizzati i quadratini di ridimensionamento. • Per ridimensionare l'oggetto, utilizzare i quadratini. • Per conservare le proporzioni dell'oggetto da ridimensionare, trascinare i quadratini di ridimensionamento tenendo premuto MAIUSC. IL LUNGO CAMMINO: la storia a partire dalle normativa Parte 1: dall’Unità d’Italia alla Costituzione Avanti

  2. Dall’unità d’Italia al 1900 • ammissione delle donne come testimoni negli atti pubblici e privati (Legge 4167/77 d’iniziativa di Salvatore Morelli). • riconoscimento alle donne del diritto ad essere elette come probiviri nelle controversie di lavoro (Legge 295/93) . • rifiuto voto amministrativo agli analfabeti, agli interdetti, agli inabilitati, ai condannati all’ergastolo, ai mendicanti e alle donne (Regio decreto n. 164 1898 che approva il testo unico della legge comunale e provinciale) .

  3. I primi dieci anni del secolo 1900 • divieto di lavoro sotterraneo • 12 ore orario massimo l’orario lavorativo • divieto di lavoro notturno (solo per le minorenni) • le puerpere non potevano essere adibite al lavoro se non dopo 4 settimane dal parto (senza tutela salariale) (Legge 242/02 (legge Carcano) sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Entrerà in vigore il 1 luglio del 1903. La legge è sostenuta dal Partito socialista e da Anna Kuliscioff)

  4. I primi dieci anni del secolo 1900 • le donne sono ammesse all'insegnamento nelle scuole medie (R.D. agosto 1905) . • divieto del lavoro notturno, derogabile, per le donne di qualsiasi età (Legge 416/07 Testo unico sul lavoro delle donne e dei fanciulli) • Esclusione delle donne dall’elettorato e dall’eleggibilità per le Camere di Commercio e arti del Regno (Legge 121/10 ).

  5. Durante la prima guerra mondiale • Molte donne vengono impiegate in attività produttive, per sostituire gli uomini impiegati a combattere. • Vengono quindi sospese tutte le norme di tutela precedenti. • Alla fine della guerra le donne vengono licenziate per far posto ai reduci di guerra. • In questo periodo il salario delle donne è del 30-40% inferiore a quello maschile. Indietro

  6. Dalla I guerra mondiale al fascismo • Divieto di iscrizione delle donne nelle liste elettorali amministrative e la loro eleggibilità(Regio decreto n. 148/15 per l’approvazione della legge comunale e provinciale) . • abolizione dell'autorizzazione maritale; ammissione delle donne a esercitare tutte le professioni, escluse quelle che implicano poteri giurisdizionali o l’esercizio di diritti o di potestà politiche o che attengono alla difesa militare dello Stato(Legge 1176/19sull’emancipazione femminile ).

  7. Piccole conquiste… 1919 - Una piccola conquista:il diritto ad esercitare tutte le professioni e a coprire impieghi pubblici, tranne quelli a carattere militare, giudiziario e la carriera diplomatica. Bisognerà attendere il 1963, dopo 15 anni dall’approvazione della Costituzione, per l’abolizione di queste norme discriminatorie. Indietro

  8. Periodo fascista • introduzione per le persone di ambo i sessi dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e l’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e vecchia a 65 anni (regi decreti nn. 3158/23 e 3184/23 ). • divieto per le donne ad essere presidi (R.D. 1054/23 ). • voto amministrativo ad alcune categorie di donne (madri o vedove di caduti in guerra): le elezioni amministrative saranno abolite l’anno successivo per l’instaurazione del regime podestarile (Legge 2125/24 - legge Acerbo). • istituzione dell’ONMIsulla protezione e assistenza alla maternità e infanzia (Legge 2277/25 ).

  9. Periodo fascista (segue) • esclusione delle donne dalle cattedre di lettere italiane e latine, latine e greche, storia e filosofia, storia e economia politica nei licei (R. D. 2840/26, regolamento sulla legge 1176/19 in deroga ad essa). • Il salario femminile è fissato al 50% di quello maschile (1927) • Legge per la tutela di operaie e impiegate durante lo stato di gravidanza e puerperio (Legge 850/29) .

  10. Periodo fascista (segue) • Viene promulgato il Codice penale che configura il delitto per causa d’onore (1930). • le amministrazioni statali sono autorizzate ad escludere o stabilire limiti per l'ammissione delle donne nei concorsi pubblici (Regio decreto legge n. 1554/33 ). • esclusione delle donne dagli uffici di podestà e da altre cariche (dai bandi di concorso della pubblica amministrazione) (Regio decreto n. 383/34 che approva il testo unico della legge comunale e provinciale) . • divieto di utilizzo di manodopera femminile in mansioni pesanti o insalubri (Legge 653/34 -Tutela della lavoratrice madre e della sua maternità) .

  11. Periodo fascista (segue) • Istituzione del congedo di maternità obbligatorio coperto da sussidio e obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti di disporre camere per l’allattamento (Legge 1347/34 -Tutela della lavoratrice madre e della sua maternità) . • Si stabilisce che l'assunzione delle donne negli uffici pubblici sia limitata al 10% degli organici o meno (Decreto legge n. 1514/38 ). • Vengono emanate le leggi sulla difesa della razza che fra l'altro vietano i matrimoni con appartenenti a razze non ariane (D. L. n. 1729/38). • Viene stabilita per decreto una tipologia di mansioni per il personale femminile nell’impiego pubblico e privato (Regio decreto n. 989/39 ).

  12. Riassumendo: • Dopo la seconda guerra mondiale e durante il periodo fascista, furono varate una serie di leggi, che seguivano le concezioni del tempo sia nella concessione di diritti che nei divieti. • Leggi che tendevano a tutelare la maternità ma che limitavano la capacità giuridica delle donne, discriminandole con divieti che saranno aboliti solo nel 1963. Indietro

  13. In particolare • L’astensione obbligatoria è elevata a 10 settimane – quattro prima e sei dopo il parto • Viene affermato il divieto di licenziamento durante il periodo di astensione obbligatoria • Viene istituito il c.d. trattamento di maternità

  14. Proibizioni sancite per legge durante il periodo fascista. • Viene proibita alle donne la direzione delle scuole medie secondarie • Viene proibito alle donne l’insegnamento della filosofia, della storia e dell’economia • Si sancisce che la pubblica amministrazione può discriminare le donne escludendole da una serie di pubblici uffici (magistratura) • Viene emanato il divieto ai datori di lavoro di assumere più del 10 % delle donne, ad esclusione di quei lavori ritenuti più adatti a loro. Indietro

  15. Dopo la seconda guerra mondiale • Le donne voteranno per la prima volta nel 1946 in occasione del Referendum istituzionale. • Il DLL (decreto legislativo luogotenenziale) 23/45 aveva riconosciuto alle donne il diritto di voto. • Tutti i maschi avevano diritto al voto fin dal 1912. Indietro

  16. La Costituzione e i principi di parità • Art. 1 “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro” •  Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche… • E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” • Art. 4 – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto…. Si riconosce, quindi il diritto al lavoro per tutti e si sancisce la necessità di promuovere condizioni cherendano effettivo questo diritto. • . Indietro

  17. La Costituzione e i principi di parità • Art. 37 – Nel titolo terzo della Costituzione dedicato ai rapporti economici, si sancisce il diritto alla parità salariale a parità di lavoro, ma viene stabilito che il diritto della donna al lavoro debba consentire l’adempimento della sua “essenziale funzione famigliare assicurando alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. • Si tratta quindi di tutela, non parità di parità effettiva, di un limite culturale al desiderio di esprimersi nel mondo del lavoro a pieno titolo. Indietro

  18. La Costituzione e i principi di parità • Art. 51 – tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. • L’8 marzo 2003, su iniziativa della Commissione pari opportunità operante presso la Presidenza del consiglio, all’art. 51 è stato aggiunto un secondo comma: “A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” Indietro

  19. Anni sessanta • Dopo 12 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, ci sarà un accordo, solo per il settore industriale, sulla parità salariale uomo-donna. • Dopo 15 anni, nel 1963 sarà approvata una legge che ammette l’accesso delle donne ai pubblici uffici e alle professioni senza limitazioni. Nello stesso anno viene varata una norma che vieta il licenziamento per matrimonio. Indietro

  20. Fine Grazie per l’attenzione

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