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SCADENZA UNICO 2010. Società Capitali. Entro l’ultimo giorno del NONO mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta Periodo di imposta coincidente con l’anno solare 30 settembre 2010 2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare
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SCADENZA UNICO 2010 Società Capitali • Entro l’ultimo giorno del NONO mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta • Periodo di imposta coincidente con l’anno solare • 30 settembre 2010 • 2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare • Scadenza dipendente dalla chiusura dell’esercizio
SCADENZA UNICO 2010 PERSONE FISICHE • Termine ordinario entro il 30 settembre 2010 • Cessazione 2009 entro il 30 settembre 2010 • Liquidazione impresa individuale (RM 31/E 04.02.2009) • effetto della liquidazione • quante dichiarazioni presentare?
esempio • Impresa individuale in liquidazione dal 15 febbraio 2009 • Dichiarazione del periodo 1.1.2009/14.2.2009 entro il nono mese successivo cioe’ 30 novembre 2009 • Cio’ comporta che il versamento vada eseguito entro il 16.6.2009 ????? ( articolo 17 DPR 435/2001) se e’ cosi’ come si rispetta la progressivita dell’IRPEF con riferimento agli altri redditi del 2009 che vengono dichiarati nel 2010 con versamento al 16.6.2010 ????
SCADENZA UNICO 2010 SOCIETA’ DI PERSONE Termine ordinario Entro il 30 settembre 2010 Entro la fine del NONO mese successivo a quello di effetto dell’operazione nel caso di operazioni straordinarie Casi particolari: Scioglimento senza liquidazione nel 2009: 30.09.2010 Perdita della pluralità soci nel 2009: 30.09.2010
Liquidazione NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SI IMPONE DI VERIFICARE LA CORRETTA DATA DI EFFETTO Società di capitali Vale la data di iscrizione al Registro Imprese Società di persone Vale la data delle deliberazione
SCELTA DEL MODELLO soggetti IRES • Periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre 2009 • Il modello è UNICO 2010 • 2) Periodo d’imposta che NON comprende il 31 dicembre 2009 • Il modello è UNICO 2009 • problema: modello non aggiornato
UNIFICAZIONE soggetti IRES • Periodo di imposta coincidente con l’anno solare** • La dichiarazione va UNIFICATA • 2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare** • La dichiarazione NON va UNIFICATA
SCELTA DEL MODELLO soggetti IRPEF • Periodo di imposta coincidente con l’anno solare • Il modello è UNICO 2010 • La dichiarazione va UNIFICATA • 2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare • Il modello è Unico 2010 • Se non disponibile (UTILIZZABILE) Unico 2009 • La dichiarazione NON va UNIFICATA
NO UNIFICAZIONE – dichiarazione IRAP TERMINI Entro il medesimo termine previsto per la dichiarazione dei redditi. NON ENTRA PIU’ NEL MODELLO UNICO, che rimane arginato a redditi e IVA (salvo DL 78/09). AUTONOMIA SI TRASMETTE ANCORA ALL’AGENZIA, non essendo attivo il ricevimento delle regioni DESTINATARIO
UNIFICAZIONE – dichiarazione IVA Possibilità di presentazione separata se la dichiarazione è a CREDITO • Dichiarazione a credito (anche < ad € 10.000) possibile separazione (indipendentemente dall’utilizzo del credito) • Dichiarazione a saldo zero obbligo unificazione Solo studi
UNICO PF obbligo di presentazione telematica NOVITA’ FIN 2008
INOSSERVANZA OBBLIGO TELEMATICO UTILIZZO DI MODELLO NON CONFORME (C.M. 54/E del 19.06.2002) PRESENTAZIONE IN POSTA SANZIONE DA € 258 A € 2.065 (art.8 c.1 D.Lgs. 471/1997)
SCADENZE VERSAMENTO PERSONE FISICHE DATA FISSA SOCIETA’ PERSONE 16.06 ANNO PRESENTAZIONE APPROVAZIONE NEI 120 GG. 16° giorno sesto mese successivo chiusura periodo d’imposta SOCIETA’ CAPITALI APPROVAZIONE NEI 180 GG. 16° giorno mese successivo approvazione del bilancio
APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO IL 6° MESE “… quando particolari esigenze lo richiedono” Ante riforma Art. 2364 “… nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato …” richiamato dall’art. 2478-bis per le SRL ovvero Post riforma “… quando lo richiedono particolari esigenze relative allastrutturaed all'oggetto della società”
... “SOLUZIONI” PER LA PROROGA Approvazione in seconda convocazione SRL solo se previsto dallo statuto Per il versamento rileva la data della prima convocazione C.M. n.54/E/2002 I conv. - 30 aprile II conv. – 25 maggio Versamento imposte – 16 giugno Approvazione con consultazione scritta 2478-bis: bilancio “presentato” ai soci L’iter può concludersi anche successivamente Art. 17 DPR 435/2001 Termine ordinario
DECRETO 21 MAGGIO 2009 RIDUZIONE INTERESSI PER RATEAZIONI DAL 6% AL 4% riguarda i pagamenti dovuti in relazione a dichiarazioni redditi e IRAP che saranno presentate dal 1° luglio 2009
VERSAMENTO rateizzato IVA • versamento entro il 16 marzo 2010, se il saldo da DR annuale supera euro 10,33 (arrotondato a € 10) • Differimento a saldo UNICO magg. 0,40% per mese DM 21.5.2009 • RATEIZZAZIONE: • DR IVA autonoma: unica soluzione al 16.03.10 rate dal 16.3.10 da 2 a 9 rate (interesse 0,33% mese) • DR IVAunificata: • unica soluzione al 16.03.10 • rate dal 16.3.10, da 2 a 9 rate (interesse 0,33% mese) • unica soluzione al saldo di UNICO • rate dal saldo di unico • (maggiorazione 0,40% per ogni mese o frazione + interessi 0,33% mese)
CONFERMA PER L’AVVISO TELEMATICO CM 47/E/09 possibilità di revoca entro 30 gg dalla ricezione avviso telematico (irreperibilità, cessazione del mandato, altre gravi situazioni)
L’ITER DELL’AVVISO RACCOMANDATA AL CONTRIBUENTE FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE (10%) 30 giorni che decorrono dalla NOTIFICA
L’ITER DELL’AVVISO TELEMATICO Gli intermediari sono tenuti a portare a conoscenza del contribuente l’avviso entro 30 gg. dalla ricezione TRASMISSIONE TELEMATICA DELL’AVVISO ALL’INTERMEDIARIO 30 giorni che decorrono dal 60° giorno successivo quello di notifica trasmissione all’intermediario FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE (10%)
Non va firmata la copia conservata dall’intermediario (RM 354/E/08 e RM 298/E/07)
TEMPISTICA 10.07 30.9 90 gg Invio dichiarazione tardiva OMESSA Correttiva nei termini INTEGRATIVA
Correttiva nei termini integrativa Correggono dichiarazioni validamente presentate nei termini previsti dichiarazione tardiva nessuna indicazione nel frontespizio
RITRATTABILITA’ DELLA DICHIARAZIONE Articolo 2 del DPR n.322/98 commi 8 e 8-bis Modifica della dichiarazione 1° problema: quali correzioni? Solo correzioni di errori NO RIPENSAMENTI R.M. 325/E del 14/10/2002 CASS. 25056 del 27.11.2006 CM 8/E/09 possibile se la scelta era evidente da altri elementi (es: versamento sostitutiva, scritture contabili, ecc) 31/12 quarto anno successivo comma 8 2° problema: quale termine? Termine invio dichiarazione periodo d’imposta successivo comma 8 - bis
Posizione della dottrina Rettifiche a sfavore e a favore del contribuente comma 8 Rettifiche a favore con compensazione immediata comma 8-bis Posizione dell’Agenzia CM 6/E/02 RM 24/E/07 Rettifiche a sfavore del contribuente comma 8 Rettifiche a favore del contribuente comma 8-bis Dopo 1 anno Recupero del credito solo tramite istanza di rimborso RM 459/E del 2.12.08
UNICO PF e 730 UNICO Modello per tutti 730 Utilizzabile con alcuni requisiti … presenza di sostituto – assenza di alcuni redditi Vantaggi 730 Credito recuperabile più velocemente Versamenti gestiti dal sostituto Non si devono gestire i calcoli
NON possono usare il 730 Chi deve dichiarare redditi … … d’impresa (anche in partecipazione) … di lavoro autonomo (anche in partecipazione) … redditi diversi non dichiarabili nel quadro D Proventi da affitto d’azienda – PLUS cessione PQ o PLUS cessione PNQ black list inoltre … … chi deve presentare IVA, 770 o IRAP … chi non è residente nel 2009 e/o 2010 … eredi per i redditi delde cuius … dipendenti di datori non sostituti (es: COLF) Possibile coniuge dichiarante