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SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE

SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE. INAIL. INPS. DURC. Casse Edili. DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva. DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva.

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SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE

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Presentation Transcript


  1. SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE INAIL INPS DURC Casse Edili DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva

  2. DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva Il DURC è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.

  3. COME NASCE La legge n.266/2002 stabilisce che INPS e INAIL stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva. Art.2: “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS, l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva”

  4. COME NASCE Il D.Lgs n° 276/2003 prevede la stipula di una Convenzione tra INPS, INAIL e Casse Edili per il rilascio del DURC nel settore dell’edilizia e estende l’obbligo di richiesta del DURC anche ai lavori privati.

  5. COME NASCE • Le convenzioni tra INPS, INAIL e Casse Edili trovano attuazione nei seguenti documenti: • Circolare INPS n.92 del 26 luglio 2005 • Circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 • Comunicazione della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili n.272 del 27 luglio 2005

  6. A COSA SERVE • La legge istitutiva del DURC fornisce “disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso…” • Il DURC è finalizzato, infatti, a: • Contrastare il lavoro sommerso • Rilevare le dinamiche del lavoro • Creare una banca dati che consenta di contrastare la concorrenza sleale nelle gare d’appalto

  7. A COSA SERVE Il Durc è uno strumento utile anche per le imprese, che potranno comprovare il proprio stato di regolarità, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici e privati, formulando un’unica richiesta, anziché tre come in passato.

  8. QUANDO E’ NECESSARIO • Il DURC è necessario in generale per: • appalti di lavori pubblici • lavori edili privati soggetti a concessione o DIA • appalti di servizi e forniture per enti pubblici • servizi e attività pubbliche in concessione o convenzione

  9. QUANDO E’ NECESSARIO • Il DURC deve inoltre essere richiesto anche quando una impresa intende ottenere: • L’attestazione SOA • L’iscrizione all’Albo dei fornitori • Agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni da parte dello Stato

  10. QUANDO E’ NECESSARIO • Per quanto riguarda gli appalti per lavori pubblici in edilizia, il DURC è necessario per: • l’aggiudicazione dell’appalto • la stipula del contratto • il pagamento degli stati di avanzamento lavori • il collaudo • il pagamento del saldo finale

  11. QUANDO E’ NECESSARIO L’obbligo previsto dall’art. 9, comma 2 del DPCM 55/91, che consiste nella presentazione, a cadenza quadrimestrale, delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi da parte della ditta al Direttore dei Lavori, può essere sostituito dalla presentazione del DURC.

  12. QUANDO E’ NECESSARIO Una ditta, in occasione della partecipazione ad una gara pubblica, può autodichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi. In tal caso la Stazione Appaltante deve controllare la veridicità della dichiarazione prodotta, richiedendo tramite DURC la verifica della regolarità alla data della dichiarazione stessa.

  13. SUBAPPALTO Nel caso di subappalto di un lavoro, la ditta subappaltatrice deve avere gli stessi requisiti di regolarità della ditta appaltatrice. Inoltre, in caso di subappalto, non può essere rilasciata una autodichiarazione di regolarità, in quanto il rapporto è tra ditta appaltatrice e subappaltatrice ed è, pertanto, di naturaprivatistica.

  14. CHI LO RICHIEDE • Le imprese, anche tramite consulenti e associazioni di categoria • Le pubbliche amministrazioni appaltanti • Gli enti privati a rilevanza pubblica che bandiscano appalti • Le SOA

  15. DATA DI RILEVAZIONE Il DURC attesta la regolarità di una ditta alla data indicata nella richiesta. Nel caso non sia indicata la data nella domanda, la data di riferimento è quella della redazione del certificato. N.B. Nel caso di verifica di autodichiarazione, la regolarità deve sussistere alla data della dichiarazione.

  16. GESTIONE DEL DURC Per la gestione del DURC per l’edilizia è prevista una procedura che collega via Internet INPS, INAIL e Casse Edili. La stessa procedura collega INPS e INAIL per la gestione del DURC nei casi di diversi dall’edilizia.

  17. COME SI RICHIEDE • Il DURC in EDILIZIA può essere richiesto: • per via telematica • per via cartacea (utilizzando l’apposito modulo reperibile tramite Internet) • recandosi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili • per posta indirizzata allo Sportello Unico

  18. COME SI RICHIEDE • Nei casi diversi dall’Edilizia, il DURC può essere richiesto: • per via telematica • per via cartacea (utilizzando l’apposito modulo reperibile tramite Internet) • recandosi presso la Sede Inps o Inail competente per territorio • per posta indirizzata alla Sede Inps o Inail competente per territorio

  19. COME SI RICHIEDE N.B. Le pubbliche amministrazioni, gli Enti privati a rilevanza pubblica, le SOA devono richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.

  20. COME SI RICHIEDE • La richiesta per via telematica potrà essere effettuata tramite: • il Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) - Tutti i soggetti abilitati alla richiesta del DURC • Portale verticale INAIL (www.inail.it) - Aziende e intermediari • Portale verticale INPS (www.inps.it) - Aziende e intermediari • Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione)

  21. COME SI RICHIEDE Per effettuare la richiesta telematica gli utenti utilizzeranno appositi codici di accesso per la necessaria identificazione: 1. Per il portale dell’INAIL i codici già rilasciati per l’accesso ai servizi di Punto Cliente 2. Per il portale INPS il codice fiscale ed il P.I.N. già rilasciato per l’accesso ai servizi on line

  22. COME SI RICHIEDE Per gli altri portali verranno rilasciati appositi codici di accesso per gli utenti diversi da aziende e intermediari. In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del DURC, il riconoscimento da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell’autorizzazione ad accedere è esteso anche agli altri Enti.

  23. COME SI RICHIEDE Al momento della richiesta, sia per via telematica sia per via cartacea, l’attestazione dell’inoltro della domanda avviene tramitel’assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). Il C.I.P. è riferito all’appalto specifico e viene rilasciato alla prima richiesta. Per ogni richiesta successiva alla prima e riguardante lo stesso appalto, occorrerà indicare il C.I.P.

  24. COME SI RICHIEDE Nel caso di richiesta cartacea, il ricevente verificherà la completezza formale del modulo di richiesta e, in caso di mancanza di dati, richiederà all’utente l’integrazione assegnando il termine di dieci giorni. Scaduti inutilmente i dieci giorni, la richiesta viene ritenuta non ammissibile.

  25. CHI LO RILASCIA Per i lavori in edilizia il DURC viene rilasciato esclusivamente dalla Cassa Edile o Edilcassa competente per territorio. In tutte le altre ipotesi viene rilasciato dall’Ente al quale è stata inoltrata la richiesta.

  26. ENTRO QUANTO TEMPO DEVE ESSERE RILASCIATO Il DURC deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla formale e corretta acquisizione della richiesta. Ciascun Ente effettuerà la verifica della regolarità della ditta in base agli atti presenti in archivio e comunicherà alla Cassa Edile (lavori edili) o alla Sede Inps o Inail (casi diversi dall’edilizia) competente gli esiti dell’accertamento.

  27. ENTRO QUANTO TEMPO DEVE ESSERE RILASCIATO Nel caso in cui si ravvisi la necessità di reperire ulteriori informazioni, viene fatta richiesta alla ditta di fornire, entro dieci giorni, la documentazione ritenuta utile. In tal caso il termine di rilascio viene prorogato, al massimo di dieci giorni. Trascorsi i dieci giorni, l’Ente che ha richiesto la documentazione aggiuntiva effettuerà l’istruttoria in base alle informazioni in possesso.

  28. MODALITA’ DI RILASCIO Il DURC viene emesso quando tutti gli Enti hanno inserito gli esiti dell’istruttoria in procedura e, comunque, entro trenta giorni, al netto di eventuali sospensioni istruttorie. Nel caso in cui anche solo un Ente dichiari l’impresa irregolare, viene emesso un Documento Unico attestante la non regolarità.

  29. MODALITA’ DI RILASCIO SILENZIO-ASSENSO Nel caso in cui decorrano trenta giorni senza che INPS o INAIL si siano espressi, per il principio del silenzio-assenso, l’impresa viene dichiarata regolare nei confronti degli adempimenti riguardanti l’ente che non si è espresso. Cio’ non è valido per le Casse Edili in quanto tali organismi hanno una natura privatistica. Esse, pertanto, hanno comunque l’obbligo di pronunciarsi.

  30. MODALITA’ DI RILASCIO SILENZIO-ASSENSO Il responsabile del procedimento, trascorsi trenta giorni (al netto di sospensioni), emette il DURC sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti interessati, presupponendo la regolarità dell’impresa nei confronti dell’Ente che non ha pronunciato il proprio parere.

  31. MODALITA’ DI RILASCIO SILENZIO-ASSENSO Il DURC, stampato in due originali (uno da tenere agli atti e uno per il richiedente) viene spedito, tramite posta raccomandata A/R,al richiedente. Se il richiedente è diverso dall’impresa, copia del DURC deve essere inviata a quest’ultima.

  32. PERIODO DI VALIDITA’ Limitatamente ai lavori privati in edilizia, il DURC ha validità di un mese dalla data del rilascio. L’utilizzo di un DURC non più rispondente al vero, o non più efficace, equivale ad uso di atto falso e costituisce un reato.

  33. PERIODO DI VALIDITA’ Nel caso di lavori, servizi e forniture pubblici e servizi/attività in concessione o convenzione, il DURC ha validità per l’appalto specifico e limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo etc.).

  34. RISTAMPA E’ possibile chiedere una ristampa del DURC presso qualsiasi struttura INPS, INAIL e Cassa Edile. Il presupposto fondamentale per potere chiedere una ristampa è che il DURC sia stato già emesso dalla struttura territoriale competente.

  35. CONTROLLO DA PARTE DELL’UTENTE L’utente, tramite il C.I.P, potrà controllare lo stato di avanzamento della propria richiesta di regolarità sia accedendo alla procedura informatica sia recandosi presso una qualsiasi struttura territoriale degli Enti coinvolti.

  36. MODIFICA DELLA ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ Nel caso in cui, successivamente all’emissione del DURC, dovessero emergere circostanze tali da modificare la situazione di regolarità già attestata, la Struttura deve darne immediata comunicazione al richiedente e alla stazione appaltante. Occorrerà, inoltre, assumere tutte le iniziative necessarie per recuperare il dovuto.

  37. MODIFICA DELLA ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ Il DURC non ha effetti liberatori per l’impresa e quindi gli enti potranno comunque procedere al recupero di eventuali somme dovute dall’azienda.

  38. EDILIZIA PRIVATA Nel caso in cui, per lavori privati in edilizia, ci si avvalga di una ditta che non ha regolarità contributiva, viene sospesa l’efficacia della concessione e/o della DIA relativi ai lavori in oggetto.

  39. REQUISITI DI REGOLARITA’ INPS • Per verificare la regolarità di una azienda ai fini INPS occorre verificare che: • sussista la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; • i versamenti effettuati siano corrispondenti all’importo del saldo denunciato; • non sussistano inadempienze in atto; • non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.

  40. REQUISITI DI REGOLARITA’ INPS • L’impresa è inoltre regolare quando: • in caso di dilazione amministrativa la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole • vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (calamità naturali etc.) • ci siano richieste di compensazioni con crediti documentati; • nel caso di crediti iscritti a ruolo, ci sia la sospensione della cartella o ricorso giudiziario.

  41. REQUISITI DI REGOLARITA’ INPS Nel caso in cui l’impresa della quale si sta compilando il DURC sia una ditta individuale, è necessario controllare sia la posizione della ditta con dipendenti, sia la posizione individuale del titolare. Nel caso in cui si tratti di una società, occorre controllare anche la posizione dei soci.

  42. REQUISITI DI REGOLARITA’ INPS Nel caso in cui una ditta abbia posizioni in più province e non abbia l’accentramento contributivo, occorrerà contattare le strutture territoriali competenti per effettuare la verifica di ogni singola posizione contributiva.

  43. REQUISITI DI REGOLARITA’ INPS • Per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti a ruolo, l’impresa può ritenersi regolare quando: • in caso di contenzioso amministrativo, il ricorso sia adeguatamente motivato e non sia presentato a scopi manifestamente dilatori o pretestuosi • in caso di contenzioso giudiziario, non vi sia unprovvedimento esecutivo del giudice per l’iscrizione a ruolo (dlgs 46/99)

  44. REQUISITI DI REGOLARITA’ INAIL • Ai fini INAIL un’azienda è regolare quando: • risulta titolare di codice cliente con PAT attive • ha dichiarato regolarmente le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto all’attività svolta e alla dimensione aziendale • ha versato quanto dovuto per premi e accessori

  45. REQUISITI DI REGOLARITA’ INAIL • E’ inoltre regolare quando: • il rischio assicuratocorrisponde a quello proprio dell’appalto • il responsabile della struttura abbia accolto la richiesta di rateazione o abbia dato parere favorevole, nel caso di competenza superiore • ci siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative o da norme speciali

  46. REQUISITI DI REGOLARITA’ INAIL • Sono state effettuate compensazioni con crediti certi • vi siano crediti iscritti a ruolo con sospensione della relativa cartella • in via amministrativa • a seguito di ricorso giudiziario

  47. REQUISITI DI REGOLARITA’ INAIL • Per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti a ruolo, l’impresa può ritenersi regolare quando: • in caso di contenzioso amministrativo, il ricorso sia adeguatamente motivato e non sia presentato a scopi manifestamente dilatori o pretestuosi • in caso di contenzioso giudiziario, non vi sia unprovvedimento esecutivo del giudice per l’iscrizione a ruolo (dlgs 46/99 art. 24)

  48. REQUISITI DI REGOLARITA’ CASSE EDILI • Una impresa viene considerata in regola quando: • ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta del DURC ( o alla data della autodichiarazione) • dichiari nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (con causale assenza) non inferiore a quello contrattuale

  49. REQUISITI DI REGOLARITA’ CASSE EDILI La Cassa Edile ove ha sede l’impresa, quindi, verifica, in base ai criteri esposti, la regolarità contributiva della stessa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza. Successivamente la Cassa Edile avrà cura di verificare che l’impresa di cui deve compilare il DURC non sia segnalata, a livello nazionale, come irregolare.

  50. REQUISITI DI REGOLARITA’ CASSE EDILI Ciascuna Cassa Edile deve, ogni mese, fornire alla CNCE (banca dati nazionale) l’elenco aggiornato delle ditte non in regola. La banca dati di settore ha l’obbligo di tener aggiornato l’elenco e di forniretempestivamente risposta alle domande di verifica di regolarità.

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