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Ordinamento penale dello Stato. Il diritto penale è il complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze ( pene ) da essi derivanti.
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Ordinamento penale dello Stato Il diritto penale è il complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti. Lo Stato proibendo determinati comportamenti umani (i reati), per mezzo di una minaccia di una specifica sanzione afflittiva (la pena), tutela i valori fondanti della società. Ed è il tipo di sanzione, “la pena”, che distingue il reato, ovvero l’illecito penale, dall’illecito civile e dall’illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè “la pena”, a distinguere la norma penale, da quella civile e amministrativa.
Principi fondamentali del diritto penale • Principio di legalità • Principio di materialità • Principio di offensività • Principio di colpevolezza
Principio di legalità • Il Principio di legalitàè sancito dall’art.1 del c.p. secondo cui “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”. • L’importanza di questo principio è rafforzata anche dall’art. 25 della Costituzione il quale, infatti, stabilisce che “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. Nullumcrimen, nulla poena sine lege
Principio di legalità Il principio di legalità si esprime attraverso quattro “sotto principi”: • 1) la riserva di legge della fonte penale; • 2) l’irretroattività della norma penale; • 3) la sufficiente determinatezza e la tassativa applicazione della norma penale; • 4) il divieto di analogia in malampartem di norma non eccezionale (cfr art. 14 Prel.).
Principio di materialità Non si può ravvisare un reato se la volontà criminale non si manifesta in una condotta esterna Cogitationispoenamnemopatitur
Principio di offensività La volontà criminale deve manifestarsi in un comportamento esterno che leda o ponga in pericolo uno o più beni giuridici Cos’è il bene giuridico?
Reato e bene giuridico Può considerarsi reato un fatto umano, previsto dalla legge, che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali.
I beni protetti dalla norma penale • Beni costituzionalmente rilevanti • Beni costituzionalmente non incompatibili Filosofia del codice penale, emanato nel 1930, durante il regime fascista
Principio di colpevolezza Un fatto può essere penalmente attribuito solo se vi sono i presupposti per ritenere sia soggettivamente imputabile al suo agente. Questo principio si desume direttamente dal disposto dell’articolo 27 comma 1 della Costituzione, secondo cui “la responsabilità penale è personale”.
Elemento soggettivo del reato Imputabilità: capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Elemento psicologico: dolo (con INTENZIONE) e colpa (senza intenzione).
Cause di esclusione della colpevolezza Errore: • Errore di diritto (mancanza conoscenza della legge): non scusa Ignorantialegis non excusat • Errore sul fatto: esclude la punibilità (purchè si tratti di errore non determinato da colpa)
Struttura del reato • Fatto • Antigiuridicità • Colpevolezza
Cause di esclusione dell’antigiuridicità Cause di giustificazione, o scriminanti: • Consenso dell’avente diritto • Esercizio del diritto o adempimento del dovere • Legittima difesa • Uso legittimo delle armi • Stato di necessità
Distinzione di reati • Delitti: tutelano i beni e valori primari dell’ordinamento • Contravvenzioni: derivano dai ‘reati di polizia’ (reati meno gravi, puniti con pena più lieve)
Le sanzioni • Pena(ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda): hanno la funzione di punire il fatto. • Misure di sicurezza (colonia agricola o casa di lavoro, casa di cura, OPG, riformatorio giudiziario, libertà vigilata, divieto di soggiorno): hanno la funzione di prevenire comportamenti illeciti del reo, e si basano su un giudizio di pericolosità sociale.
Funzione rieducativa della pena Art. 27 Cost.: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Funzione della pena
Accertamento del reato Il processo penale • Organi giurisdizionali • Le indagini • Il giudizio • Le garanzie
Il processo penale minorile Dove, quando e perché nasce la giustizia minorile. Competenza penale del Tribunale per i minorenni (RDL 1404/34) 19
Duplice OBIETTIVO della giustizia minorile (Nosengo) Obiettivo principale dell’Autorità Giudiziaria è l’accertamento della verità Il raggiungimento del secondo obiettivo è conseguito con la collaborazione di soggetti specifici: servizi sociali, genitori, difensore del minore, ecc. Accertamento della verità Personalità imputato 20
Tratti salienti del processo minorile • udienze “a porte chiuse” • necessità di valutare la personalità del minore • possibilità di compiere atti senza la presenza dell’imputato • facoltatività dell’arresto • termini di custodia cautelare ridotti • non ammissibilità della costituzione di parte civile • obbligo di illustrare al minorenne il contenuto ed anche le ragioni etico sociali della sentenza • assistenza psicologica del minore imputato • emissione in sede penale anche di provvedimenti urgenti civili 21
Autonomia e sussidiarietà del cpp minorile Art. 1 DPR 448/88 Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni 22
L’obiettivo principale è la tutela del minore • Art. 4 DPR 448/88 Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale. • Art. 32 DPR 448/88 In caso di urgente necessita', il giudice, con separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione • Art. 40 DPR 448/88 Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalita' di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalita', con il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne da' comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili. 23
Le esigenze educative Costante punto di riferimento di tutto l’impianto processuale minorile: • -all’art. 1 • -all’art. 19 comma 2 • -agli artt. 20 comma 1 (dettato in tema di prescrizioni), 21 comma 2 (misura della permanenza in casa) e 22 comma 1 (misura del collocamento comunitario) • -all’art. 27 • -all’art. 30 • -all’art. 10 comma 2 lett. a) del D. L.vo 272/89 (norme di attuazione del c.p.p.m • -all’art. 12quater del d.l. 92/08 (come introdotto dalla legge di conversione n. 125/08) 24
Le fasi del procedimento • Indagini preliminari • Competenza territoriale • Polizia giudiziaria specializzata • Dialettica processuale PM-GIP • Udienza preliminare (GUP) • Udienza dibattimentale (DIB) 25
Accertamento della minore età • Accertamenti medico-legali per stabilire l’età (esami antropometrici: rx polso) • Competenza dell’A.G. minorile per accertare la minore età, e comunque in caso di dubbio tra maggiore o minore età • Presunzione di minore età nel caso di dubbio 26
L’imputabilità • Concetto di imputabilità (capacità di intendere e di volere) • Cosa prevede il codice (sotto i 14 anni l’imputabilità è esclusa, tra i 14 e i 18 anni va accertata caso per caso) • Come si accerta l’imputabilità (accertamenti ex art. 9, ecc.) • L’immaturità 27
Accertamenti sulla personalità Art. 9 DPR 448/88 Il giudice ed il pubblico ministero acquisiscono elementi circa le condizioni, le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità ed il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. 28
Richiami e collegamenti • -l’imputabilità ed il grado di responsabilità si ricollegano alla previsione dell’art. 98 c.p.; • -la rilevanza sociale del fatto richiama la previsione dell’art. 27 DPR 448/88 (irrilevanza penale del fatto); • -le adeguate misure penali si riallacciano alla previsione dell’art. 30 DPR 448/88 (le sanzioni sostitutive irrogabili ai minorenni, principalmente in sede di udienza preliminare); • -gli eventuali provvedimenti civili richiamano la previsione dell’art. 32 comma 4 DPR 448/88. 29
Norma eccezionale? rispetto alla regola generale del divieto di indagini sul carattere e la personalità dell’imputato ed in genere sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche (art. 220 c.p.p.), ovvero sulla moralità dell’imputato (art. 194 c.p.p.)? NO, norma «regolare» 30
…quindi l’indagine sulla personalità si pone come antecedente necessario per assumere qualsiasi decisione processuale 31
Come va fatta l’indagine Il PM ed il giudice possono assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. In concreto, richiesta del PM al SS Il Pubblico Ministero richiede: • 1. di provvedere all’assistenza del minore, secondo il disposto dell’art. 12 D.P.R. 448/88; • 2. di inviare a questa A.G. la relazione di osservazione ex art. 9 DPR 448/88, entro 60 giorni, con eventuale proposta di trattamento, fornendo in particolare informazioni : • sulla condotta di vita dell’indagato • sulle sue frequentazioni • sul ruolo educativo svolto dalla famiglia • sulle riflessioni effettuate in merito al reato per il quale è indagato. 32
Cosa ci si aspetta dal servizio • Ricostruzione del contesto socio-familiare • Ricostruzione della dimensione psicologica del minore, con particolare riferimento alla valutazione critica della propria condotta • Valutazione della necessità/opportunità di progetti educativi • Informazione/riflessione sulla MaP • Eventuale progetto psico-socio-educativo 33
Assistenza all’imputato minorenne L’art. 12 DPR 448/88 assicura all’imputato minorenne l’assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento; essa è data dalla presenza di: • Genitori o ogni altra persona indicata dal minorenne • Servizi sociali la cui funzione può essere definita quale mediazione tra le esigenze processuali e quelle educative del minore, al fine di filtrare l’impatto del minore con il processo 34
Le restrizioni della libertà personale (misure cautelari) • Tipicità • Facoltatività • Personalizzazione della misura • Progressività delle misure • Adeguatezza e proporzionalità • Affidamento del minore al servizio minorile 35
Tipologia di misure cautelari • Prescrizioni • Permanenza in casa • Collocamento in comunità • Custodia cautelare 36
Misure pre-cautelari • Arresto in flagranza • Fermo di indiziato di delitto • Accompagnamento a seguito di flagranza 37
Adempimenti procedurali • Avviso al PM e trasmissione atti nelle 24 ore • Avviso ai genitori / avviso al servizio • Richiesta di convalida da parte del PM entro 48 ore • Convalida del G.I.P. entro 48 ore • Decreto di liberazione del PM, ove non intenda procedere con richiesta di convalida 38
Chiusura delle indagini preliminari • Archiviazione (notizia infondata, indagato innocente, ecc.) • Avviso di conclusione indagini (art. 415bis c.p.p.) • Richiesta di rinvio a giudizio • Richiesta di giudizio immediato • Richiesta di irrilevanza del fatto 39
L’irrilevanza del fatto • Tenuità del fatto • Occasionalità del comportamento • Salvaguardia delle esigenze educative 40
Natura sostanziale e non processuale Attiene a condotte di reato • prive di allarme sociale per la loro tenuità ed occasionalità (…) • destinate a rimanere nella vita del minore un fatto episodico e ad essere autonomamente assorbite. In simili casi, le dottrine criminologiche e psicologiche ritengono il contatto del minore con la giustizia non soltanto privo di ogni utilità sociale, ma anzi portatore di possibili danni, al punto che appare preferibile, evitando ogni forma di intervento, che il sistema della giustizia penale rimanga assolutamente inerte 41
L’udienza preliminare • Svolgimento • Presenza del minore ed esercente potestà • Presenza dei servizi • Consenso alla definizione in quella sede • Giudizio abbreviato (allo stato degli atti) 42
Esiti processuali dell’U.P. • Sentenza di proscioglimento (Non Doversi Procedere) • Nel merito • Irrilevanza penale del fatto • Perdono giudiziale • Estinzione reato per esito positivo della Messa alla Prova • Condanna • pena sostituita • pena sospesa 43
Le misure di sicurezza Art. 224 c.p. Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata. Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni. Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98. 44
Le misure di sicurezza • Articolo 224 codice penale • Sentenza NDP per non imputabilità e contestuale sussistenza di pericolosità sociale • Tipologia di misure • Libertà vigilata (applicata nelle forme di cui agli articoli 20-21 DPR 448/88) • Riformatorio giudiziario (solo per i reati previsti dall’articolo 23 comma 1 ed eseguita in comunità) • Applicazione provvisoria e successiva conferma • Esecuzione delle misure di sicurezza (art. 40) 45
Il perdono giudiziale • Condizioni: • Pena non superiore a 2 anni • Prognosi favorevole (ragionevole previsione che l’imputato non commetterà in futuro altri reati) Concedibile una sola volta (possibilità di seconda concessione) Il perdono produce l’estinzione del reato 46
Rinvio a giudizio e dibattimento • Decreto di rinvio a giudizio • Formazione fascicolo dibattimento • Svolgimento • Applicabilità del rito ordinario previsto per gli adulti, con limitate eccezioni (udienza a porte chiuse, inapplicabilità della cross examination dell’imputato) • Esiti processuali 47
Sospensione del processo con Messa alla Prova • Origine e funzione del probation • Giudizio sulla personalità • Valutazione della personalità all’esito della prova • Differenze con istituti simili: l’affidamento in prova al servizio sociale 48
Art. 28 Sospensione del processo e messa alla prova • Il giudice, sentite le parti, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e' sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e' sospeso il corso della prescrizione. • Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attivita' di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. • Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. • La sospensione e' revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. 49
Art. 29 - Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalita', ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33. 50