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LA FUNZIONE DEL COLLOCAMENTO. Dal diritto del lavoro al diritto del mercato del lavoro? La regolamentazione del lavoro crea lavoro?. Il lavoro non è una merce. E’ il principio sancito dalla Convenzione OIL n. 2 del 1919
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LA FUNZIONE DEL COLLOCAMENTO Dal diritto del lavoro al diritto del mercato del lavoro? La regolamentazione del lavoro crea lavoro?
Il lavoro non è una merce E’ il principio sancito dalla Convenzione OIL n. 2 del 1919 Sulla base di questo principio si è fondato per lungo tempo il divieto di esercitare l’attività di collocamento privato a titolo oneroso da parte di agenzie di mediazione, decretando dunque la natura pubblicistica della funzione di collocamento.
FONDAMENTOCOSTITUZIONALE ART. 4 Cost. Art 4. Cost. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Il collocamento nell’ordinamento repubblicano art.7 della 264/1949 “Il collocamento è funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente titolo”. Senza soluzione di continuità rispetto alla normativa dell’epoca corporativa che regolava l’incontro tra domanda e offerta di mano d’opera, demandando obbligatoriamente alle organizzazioni corporative la competenza del collocamento (RD 1938 n.1934).
Fino al processo di riforma iniziato negli anni ’90 la legge 264/1949 stabiliva: • Monopolio dello Stato in quanto funzione pubblica (art.7), • Richiesta numerica (art.14). Questo avrebbe dovuto consentire la redistribuzione delle occasioni di lavoro sulla base di quei criteri oggettivi con i quali erano costruite le liste di collocamento. • Preventiva autorizzazione all’assunzione di un soggetto (nella possibilità limitata di assunzione nominativa) • Apparato burocratico di controllo del mercato • Divieto di esercitare la mediazione, anche se gratuitamente (lo scopo di lucro è considerato un’aggravante, art.27).
Una funzione “blindata” Lo Statuto dei lavoratori rafforzò ulteriormente il controllo pubblico del sistema di collocamento prevedendo (agli artt. 33 e 34 oggi abrogati) l’estensione ulteriore della richiesta numerica, salvo rare eccezioni (per gli impiegati di concetto)
pubblico vs. privato Per lungo tempo infatti il problema principale è consistito nella diffidenza nei confronti degli intermediari privati: si identificava l’intermediazione privata con il fenomeno del caporalato, che si accompagnava a situazioni di sfruttamento lavorativo. La consacrazione di tale diffidenza è stato il regime di monopolio pubblico del collocamento, una funzione svolta per lungo tempo dagli uffici di collocamento, afferenti all’amministrazione statale, in modo statico e burocratico. A ciò si accompagnava la legislazione che sanciva il divieto di intermediazione di manodopera (la l. 1369/1960)
I PILASTRI DEL COLLOCAMENTO ex L. n. 264/1949 Natura pubblico-statale della gestione demandata alle strutture territoriali del Ministero del Lavoro Monopolio pubblico del collocamento: divieto ai privati di esercitare l’attività di mediazione privata tra domanda e offerta di lavoro
Il fallimento del collocamento pubblico • Il sistema delineato dalla legge 264/1949 risultò tuttavia inefficiente e inefficace: la rigidità che lo caratterizzava generava meccanismi elusivi che gli uffici di collocamento non riuscivano a controllare. • Iniziarono così ad avvicendarsi vari interventi normativi diretti ad apportare correttivi al sistema. • Con la legge 608/1996 la richiesta numerica venne superata e si introdusse la regola dell’assunzione diretta. • L’ufficio di collocamento si ridusse ad un apparato meramente “certificatorio”, perdendo la funzione originaria.
La normativa degli anni ‘90 • l.23 luglio 1991, n.223 Facoltà per i datori di lavoro privati di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa, con nulla osta dell’ufficio di collocamento (art.25). Non si tratta, tuttavia, della rinuncia da parte dello Stato a controllare il mercato del lavoro: contestualmente si impone, ai datori di lavoro che effettuino quella scelta, una quota di riserva per determinati lavoratori considerati svantaggiati • l.n. 608/1996 Assunzione diretta, con successiva comunicazione dell’assunzione all’ufficio di collocamento (art. 9 bis) • l.n. 196/1997 (Pacchetto Treu) Lavoro temporaneo
IL NUOVO INDIRIZZO DELL’OIL La convenzione OIL n. 181/1997 Nel nuovo contesto socio-economico si riconosce ai privati un ruolo importante nell’allocazione dell’offerta di lavoro e, in generale, nell’ottimizzazione del funzionamento del mercato del lavoro. Il principio secondo cui il lavoro non è una merce è ancora posto a fondamento del principio di gratuità per i lavoratori dell’attività di collocamento privato
LA SVOLTA INDOTTA DALLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA Corte giustizia Comunità europee, 11-12-1997, n. 55/96 Soc. Coop. job centre, • “Lo stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dagli uffici pubblici di collocamento viola la disciplina comunitaria della concorrenza se determina una situazione per cui gli uffici pubblici di collocamento siano necessariamente indotti a sfruttare abusivamente la loro posizione dominante, ricorrendo i seguenti presupposti: • a) gli uffici pubblici non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro; • b) l’espletamento delle attività di collocamento da parte delle imprese private è reso impossibile da disposizioni di legge che vietano tali attività; • c) le attività di collocamento svolte da imprese private possono estendersi a cittadini o territori di altri stati membri”.
IL DECENTRAMENTO DELLA FUNZIONE Nel quadro della grande riforma della Pubblica Amministrazione, la l. 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini) delega il governo ad emanare decreti legislativi volti a “conferire” alle Regioni ed agli enti locali “tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici”(art.1, co.2)
Il collocamento: da funzione pubblica a servizio pubblico • Da una vecchia concezione del collocamento si passa ad una nuova accezione della funzione di collocamento: i servizi per l’impiego. • La tutela del lavoratore non è più “statica”e preordinata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma si sposta sul piano della tutela del lavoratore nel mercato del lavoro.
La Strategia europea per l’occupazione I servizi per l’impiego si riportano al concetto comunitario della promozione dell’occupabilità dei lavoratori, che rapporta la tutela e l’intervento pubblico al percorso professionale piuttosto che al posto di lavoro.
COSA SI INTENDE PER SERVIZI PER L’IMPIEGO • Offrire un supporto – facoltativo – alla ricerca di un impiego • Facoltà di comunicare i dati dei soggetti presenti negli elenchi anagrafici al fine di promuovere l’occupazione e l’accesso ad attività di orientamento e formazione professionale • Accertare lo stato di disoccupazione, quindi offrire ai soggetti che si trovino in questo stato colloqui di orientamento, proponendo iniziative di inserimento e riqualificazione professionale.
La coesistenza di pubblico e privato nel mercato del lavoro La riforma del collocamento resasi necessaria a seguito della sentenza Job centre si è mossa in due direzioni: • apertura ai privati nell’attività di intermediazione • riqualificazione del collocamento pubblico D.lgs. N. 469/1997: • trasferimento della funzione di collocamento alle Regioni, già competenti in materia di formazione professionale • Legalizzazione dell’intermediazione privata, previa autorizzazione amministrativa
Legge 296/2006 Segna un ulteriore passo nella riorganizzazione dei servizi per l’impiego: la comunicazione di assunzione deve essere effettuata nel giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro (non più entro cinque giorni). Tale modifica connota sempre più gli adempimenti procedurali del collocamento di una valenza “certificativa” della regolarità del rapporto. Tant’è vero che il progressivo sviluppo della banca dati delle comunicazioni di assunzioni è diventato strumento basilare per l’attività di accertamento degli organi ispettivi.
Il collocamento oggi La funzione pubblica di controllo delle dinamiche dell’incontro domanda/offerta di lavoro non si estrinseca più con la gestione diretta dell’attività di collocamento, bensì mediante: 1.il controllo dei soggetti privati che esplicano l’attività di intermediazione e fornitura di manodopera, verificando il possesso di determinati requisiti di affidabilità economica e professionale (mediante il procedimento di autorizzazione delle agenzie e l’iscrizione all’albo)
Il collocamento oggi (segue) 2. Con limiti alla libertà di scelta del datore di lavoro mediante l’applicazione di normative antidiscriminatorie la garanzia della riservatezza individuale del lavoratore, la previsione di diritti di precedenza nell’assunzione a favore di alcune categorie di lavoratori (contratti a termine per attività stagionali, lavoratori in mobilità, lavoratori cessati per trasferimenti d’azienda nei confronti del subentrante) 3. La disciplina vincolistica prevista per alcune categorie di lavoratori, in ragione della loro debolezza nel mercato del lavoro (i disabili) oppure per ragioni di ordine pubblico da cui discendono le limitazioni all’ingresso dei lavoratori extracomunitari
La Provincia Attività di mediazione Gestione delle politiche attive Servizio di certificazione - attestazione in via esclusiva dello stato di disoccupazione
Gli altri operatori Agenzie per il lavoro offrono i seguenti servizi: • Somministrazione di lavoro (fornitura professionale di manodopera) • Intermediazione (mediazione tra domanda e offerta di lavoro) • ricerca e selezione del personale • supporto alla ricollocazione professionale
Gli altri operatori previsti dal d.lgs.276/2003 • Università pubbliche e private, fondazioni universitarie • Comuni, camere di commercio, istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari (comma 2) • Associazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie di CCNL; associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità; enti bilaterali (comma 3) • Fondazione o altro soggetto giuridico costituito nell’ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro(comma 4).
Gli adempimenti successivi all’assunzione L’evoluzione tecnologica dei sistemi informativi gestiti dai servizi per l’impiego ha consentito la semplificazione degli adempimenti del datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione dell’assunzione al centro dell’impiego deve essere effettuata il giorno precedente ed assolve una funzione generale di trasparenza e monitoraggio del mercato del lavoro L’informazione che il datore di lavoro è tenuto a dare al lavoratore consente a quest’ultimo di conoscere gli elementi essenziali del proprio contratto di lavoro.
IL LIBRO UNICO DEL LAVORO DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 L’introduzione del libro unico del lavoro ha superato gli “storici” libri paga e matricola: viene meno la funzione “certificativa” della regolare costituzione del rapporto con l’iscrizione nel libro aziendale (ora attestata dalla comunicazione telematica al centro per l’impiego) per dar spazio ad una funzione di rappresentazione dell’organico aziendale e del singolo rapporto di lavoro in un unico libro, che deve essere aggiornato entro il giorno 16 del mese successivo.
Il collocamento dei disabili resta caratterizzato da una disciplina vincolistica in cui si registra una forte presenza pubblica nella dinamica domanda/offerta di lavoro. In questo settore vige ancora il principio della richiesta numerica Le aziende aventi una determinata dimensione occupazionale sono obbligate ad assumere una percentuale di lavoratori che presentino specifici requisiti. I disabili disponibili all’avviamento al lavoro sono iscritti in un elenco secondo una graduatoria unica. Il collocamento dei disabilil. 68/1999
I disabili Rientrano in questa categoria: • gli invalidi civili (riduzione della capacità lavorativa pari al 45%, non vedenti e sordomuti accertata da Commissione medica presso Ausl) • gli invalidi del lavoro (con grado di invalidità superiore al 33% accertata dall’INAIL) • Invalidi di guerra, civili di guerra (commissione medica per le pensioni di guerra)
È anche possibile che l’invalidità sopravvenga all’assunzione, in tal caso il datore di lavoro può computarlo nella quota di riserva se la riduzione della capacità lavorativa è superiore al 60% • Il lavoratore già invalido che non sia stato assunto tramite collocamento obbligatorio può comunque essere computato nella quota di riserva purchè l’invalidità civile sia non inferiore al 60%
Datori di lavoro esclusi dall’obbligo • I D.L. che abbiano meno di 15 dipendenti • I D.L. del settore edile • I D.L. del trasporto aereo marittimo e terrestre e autotrasporto con riguardo al personale viaggiante
Il collocamento dei disabili Per le aziende aventi più unità produttive è possibile procedere alla compensazione territoriale Per le aziende che dimostrino la peculiarità della loro attività, tale da non consente loro di occupare l’intera percentuale di disabili, è previsto un esonero parziale Qualora l’azienda versi in una situazione di crisi aziendale accertata, è possibile ottenere la sospensione del collocamento obbligatorio.
I dl soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie devono presentare entro il 31 gennaio un prospetto riepilogativo della situazione occupazionale qualora vi siano state delle modifiche • Entro 60 gg dall’insorgenza dell’obbligo il dl deve presentare la domanda di assunzione obbl. presso il Centro per l’impiego (l’assunzione nominativa è ammessa fino a 35 dipendenti, poi solo il 50% o il 60% può essere assunto nominativamente. • In caso di assunzione numerica, gli uffici avviano al lavoro i disabili aventi la qualifica richiesta, se non ce ne sono, il d.l può stipulare con i servizi per l’impiego una convenzione per definire percorsi formativi
Se una volta esperita la procedura non sia possibile effettuare l’avviamento per causa non imputabile al datore di lavoro, questi può presentare domanda di esonero parziale. • Se invece il dl non adempie o si rifiuta di adempiere il Centro per l’impiego trasmettono gli atti ai servizi ispettivi per l’irrogazione delle sanzioni.
L’accesso al lavoro dei cittadini extracomunitari Mentre la disciplina del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario non presenta rilevanti tratti di specialità, l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale è invece sottoposto alle restrizioni derivanti dal controllo dei flussi migratori, mediante un sistema di programmazione annuale delle quote d’ingresso. L’aspetto peculiare dell’accesso al lavoro del cittadino extracomunitario è dato dalla stretta correlazione tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno.
Prestazione di fatto La signora Dolores ha prestato per 6 mesi la propria attività come badante alle dipendenze della anziana signora Parodi, con orario 8-12 e 13-20, dal lunedì al sabato, ricevendo un compenso solo per il primo mese di lavoro. Al termine di un’accesa discussione con la Parodi, riguardante la corresponsione delle retribuzioni arretrate, la Dolores viene invitata a non ripresentarsi più al lavoro. La Dolores è una peruviana non regolarizzata e priva del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro che occupa clandestini commette reato. Cosa può ottenere la Dolores in questa situazione? Ballestrero, De Simone,Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.
Prestazione di fatto. Art. 2126 c.c. La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi da illiceità dell’oggetto o della causa. Se il rapporto è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione
Le tre regole dell’art. 2126 c.c. • Regola: La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione • Eccezione: La nullità produce invece effetto se deriva da illiceità dell’oggetto o della causa • Eccezione all’eccezione: Se il rapporto è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione, anche in ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto o della causa
Regola: inefficacia dell’ invalidità • Il rapporto di lavoro esiste e produce tutti i suoi effetti anche se il contratto è invalido • Necessarietà fonte contrattuale, ma non della forma scritta • 2126 c.c. è l’alternativa all’art. 2037 c.c. di ripetizione dell’indebito (salva la contrarietà al buon costume) • Prestazione di fatto di natura extracontrattuale, ovvero effettuata invito o prohibente domino: art. 2041 c.c. azione di ingiustificato arricchimento
Illiceità dell’oggetto o della causa: riprende efficacia l’invalidità • Contratto relativo a prestazioni lavorative proibite da norme imperative di legge o contrarie all’ordine pubblico o al buon costume • Es.: Prestazioni immorali, attività vietate dalla legge penale
Violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro: diritto alla retribuzione, anche in ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto o della causa • Per esempio: lavoro prestato da minore incapace (Capacità di lavoro si acquista di norma quando è concluso periodo scolastico obbligatorio [10 anni di scuola] e comunque non prima dei 15 anni di età).
Il lavoro non è una merce • Partendo dal concetto che il lavoro non può essere trattato alla stregua di una qualsiasi merce oggetto di scambio, vi è anche la necessità di «verificare» la compatibilità delle parti in relazione ad un rapporto (fiduciario) di durata.
Art. 2096 Assunzione in prova 1. (Salvo diversa disposizione delle norme corporative), l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. 2. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. 3. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. 4. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.
Art. 2096 c.c. assunzione in prova • Forma scritta ad substantiam • Datore di lavoro e lavoratore sono tenuti a consentire e a fare l’esperimento della prova • Durata massima periodo di prova: 6 mesi (art. 10 l.n. 604/1966) • Recesso libero durante la prova senza obbligo di preavviso o indennità, ma con TFR e ferie • Computo del periodo di prova nella anzianità di servizio • Il patto di prova è ammissibile anche nelle assunzioni obbligatorie e nel contratto di formazione • deve essere sottoscritto prima o contestualmente all’inizio del rapporto; in caso contrario deve ritenersi nullo. (Cass. civ., sez. lav., 11-01-2011, n. 458)
Effettività del periodoCass. civ., sez. lav., 22-03-2012, n. 4573 Il decorso di un periodo di prova […], mentre non è sospeso dalla mancata prestazione lavorativa inerente al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali […] deve ritenersi escluso, […], in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, […], i permessi, lo sciopero, la sospensione dell’attività del datore di lavoro e, in particolare, il godimento delle ferie annuali, che, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova; tale principio trova applicazione solo in quanto non preveda diversamente la contrattazione collettiva, la quale può attribuire od escludere rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi, che si verifichino durante il periodo medesimo
Moltiplicazione del pattoCass. civ., sez. lav., 22-06-2012, n. 10440 […] la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa […], risponda alla suddetta causa, permettendo all’imprenditore di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l’intervento di molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute (nella specie, la s.c. ha respinto il ricorso del datore di lavoro avverso la declaratoria di nullità del secondo patto di prova, apposto al contratto a tempo indeterminato stipulato appena quindici giorni dopo la scadenza del rapporto a termine, durato tra le stesse parti per quasi sette mesi, non avendo l’imprenditore dimostrato l’esistenza di uno specifico motivo di rivalutazione delle caratteristiche del lavoratore)
Regime della recedibilità nel patto di prova La società Mira e Danza stipula con la signora Calimeri un patto scritto di prova di 3 mesi come impiegata di VI livello. Dopo un mese dall’inizio della prova, la Mira e Danza, dichiarandosi insoddisfatta del lavoro della signora, le comunica il recesso per mancato superamento della prova. E’ legittimo il comportamento della azienda? Ballestrero, De Simone,Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.
T. Milano, 14-06-2011 Con riguardo al rapporto di lavoro costituito con patto di prova, la facoltà di recesso prevista dal 3º comma dell’art. 2096 c.c. soggiace all’unico limite - oltre quello temporale dell’adeguatezza della durata della prova - della mancanza di un motivo illecito ed è consentita non solo al termine ma, salvo che l’esperimento sia stato stabilito per un tempo minimo necessario, anche nel corso del periodo di prova.