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1. Organi di governo della Chiesa universale. Soggetti titolari della potestà suprema nella Chiesa universale sono: Il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi (o episcopale) Si tratta di due soggetti distinti, ma non separati
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1. Organi di governo della Chiesa universale Soggetti titolari della potestà suprema nella Chiesa universale sono: Il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi (o episcopale) Si tratta di due soggetti distinti, ma non separati Altri organi di governo della Chiesa universale: Sinodo dei vescovi - Collegio cardinalizio - Curia Romana Romano Pontefice (o Sommo Pontefice) - primo e principale soggetto della suprema autorità della Chiesa, “Vescovo della Chiesa di Roma in cui permane l’Ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli e che deve essere trasmesso ai suoi successori” (can. 331) Capo del Collegio dei Vescovi Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale. Al Pontefice compete la suprema e piena autorità su tutta la Chiesa. Tale autorità è definita dal CIC come: Ordinaria, suprema, piena, immediata e universale (can. 331) Provvista: designazione mediante elezione (cost. Universi Dominici Gregis) da parte dei cardinali in conclave, requisiti (sesso, maggiore età, scienza necessaria, integrità di costumi)
2. Segue: organi di governo / il Collegio episcopale • Collegio episcopale (o Collegio dei Vescovi): • è formato da tutti i Vescovi in forza della consacrazione episcopale e della comunione gerarchica con il Capo del Collegio che è il Romano Pontefice • il Collegio episc. “è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale” poiché in esso “permane il corpo apostolico insieme con il suo Capo e mai senza il suo Capo” (can. 336); • Il Collegio episc. esercita la sua potestà sulla Chiesa universale: a) in modo solenne con il Concilio Ecumenico (can. 337, § 1); b) in altre forme mediante l’azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo secondo modalità indicate dal Pontefice purché tale azione costituisca un atto collegiale (can. 337, § 2).
3. Segue: organi di governo / il Concilio ecumenico • Concilio ecumenico: l’assemblea di tutti i Vescovi del mondo costituisce la massima espressione della collegialitàepiscopale Forma straordinaria di governo della Chiesa universale (21 Concili celebrati in Duemila anni). Non è un organo sovraordinato al Pontefice. • Spetta al Pontefice: convocarlo, presiederlo, stabilire o.d.g. , trasferirlo, approvare i decreti. • I decreti conciliari acquistano forza vincolante solo se approvati - insieme ai Padri conciliari - approvati dal R. P., da lui confermati e promulgati
4. Segue: organi di governo / Sinodo dei Vescovi • Sinodo dei Vescovi. Definizione = Assemblea di vescovi, scelti dalle diverse parti del mondo, che si riuniscono in tempi determinati : • Per favorire una stretta unione tra il R.P. e i Vescovi stessi; • Per prestare aiuto al R. P. nella salvaguardia e nell’incremento della fede e dei costumi, nell’osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica; • Per studiare i problemi riguardanti l’attività della Chiesa nel mondo (can. 342). • Caratteri. Istituzione di diritto umano istituita da Paolo VI nel 1965. • Organo a carattere consultivo (salvo in casi determinati in cui lo stesso Pontefice attribuisca potestà deliberativa) • Differenze con il Collegio episcopale e Concilio ecumenico
5. Segue: organi di governo / Sinodo dei Vescovi 2 • Il Sinodo è interamente sottoposto all’autorità del Pontefice, cui spetta convocarlo, ratificare l’elezione dei membri elettivi , procedere alla designazione e nomina di altri, stabilire gli argomenti di discussione (prima della celebrazione), definire l’ordine dei lavori, presiederlo personalmente o attraverso delegati, concludere, trasferire o sospendere il Sinodo (can. 344). • Struttura del Sinodo. • Istituzione permanente (con segretario generale), ma non è un’assemblea permanente, si riunisce solo quando lo ritiene opportuno il R.P. • Tre tipi di assemblea: • Assemblea generale ORDINARIA • Assemblea generale STRAORDINARIA • Assemblea SPECIALE
6. Segue: organi di governo / Sinodo dei Vescovi 3 • Assemblea generale ORDINARIA • Argomenti che riguardano direttamente il bene della Chiesa • Membri: per lo più Vescovi eletti dalle Conferenze episcopali + altri nominati direttamente dal R.P. + alcuni membri di istituti religiosi clericali + altri in ragione della loro funzione (membri di Dicasteri competenti della Curia romana) • Assemblea generale STRAORDINARIA • Argomenti di carattere generale che richiedono una soluzione sollecita • Membri di diritto per lo più Vescovi (Patriarchi e Presidenti delle Conferenze episcopali) + membri designati dal Pontefice + rappresentanti di Istituti religiosi clericali • Assemblea SPECIALE • Affari e tematiche che riguardano direttamente 1 o + regioni per le quali viene convocato il Sinodo • Membri scelti da quelle regioni per le quali è convocato il Sinodo
7. I Cardinali • Collegio cardinalizio: vi fanno parte i Cardinali nominati dal Pontefice ed è presieduto dal Cardinale decano (primus inter pares) • Il Collegio è distinto in 3 ordini: vescovi, preti e diaconi • I Cardinali, sono i più stretti collaboratori del Pontefice • Di norma i Cardinali sono preposti ai dicasteri della Curia romana o sono a capo delle diocesi + importanti del mondo (come Arcivescovi) • Origini del Cardinalato: nella Chiesa antica(nucleo originario del Collegio = chierici incardinati nelle antiche chiese romane e i diaconi che presiedevano le 7 diaconie di Roma che costituivano il presbiterium del Pontefice, ai quali si aggiunsero i vescovi delle diocesi suburbicarie) • dalla metà XI secolo fu riservata ai cardinales l’elezione del Pontefice • accresciuta importanza nei secoli XII-XV • Diminuita loro importanza dopo C. di Trento e nascita congregazioni
8. Segue: I Cardinali Codex 1983 cann. 349-359 Compiti principali: • Eleggere il Pontefice • Assistere il Pontefice COLLEGIALMENTE o UTI SINGULI • COLLEGIALMENTE: • – CONCISTORI ORDINARI (x questioni gravi + comuni) • CONCISTORI STRAORDINARI (x peculiari necessità o questioni particolarmente gravi) • SINGOLARMENTE: • Cardinali preposti ai dicasteri della Curia • Cardinali con incarichi particolari o come legati a latere
9. Segue: I Cardinali • Elezione del Pontefice: Funzione costituzionalmente + importante Prassi millenaria Attualmente regolamentata dalla Cost. Universi Dominici Gregis che riguarda a) apertura della Sede Vacante b) Elezione del Pontefice in Conclave • Competenze del Collegio cardinalizio durante la Sede vacante: • Governo della Chiesa x il disbrigo degli affari ordinari e di quelli indilazionabili • Convocazione del Conclave ed elezione del Pontefice • Durante la Sede Vacante alcune funzioni specifiche sono svolte dal Cardinale camerlengo
10. Curia Romana • Nell’esercizio della funzione di governo della Chiesa universale il R.P. si avvale dell’ausilio della Curia Romana = insieme di organismi (dicasteri ) coordinati dalla Segreteria di Stato • - Istituita nel 1588 da Papa Sisto V con la cost. Immensa Aeterni Dei • Ha subito nel tempo alcune ristrutturazioni (nel 1908 con la cost. Sapienti Concilio ha adeguato il governo centrale alla ridimensionata funzione politico-temporale e alle esigenze della nuova codificazione) • L’ultima ristrutturazione è del 1988 con la cost. Pastor Bonus, che ha meglio adeguato la struttura alla nuova dimensione universale della Chiesa • Dicasteri: Segreteria di Stato, Congregazioni, Tribunali, Pontifici Consigli e Uffici
11. Curia Romana 2 • Funzioni dei Dicasteri • Segreteria di Stato: coadiuva il Pontefice, coordina gli altri Dicasteri, Cura i rapporti con gli Stati esteri - Presiede il Cardinale Segretario di stato, coadiuvato da un Sostituto La S. di Stato è articolata in 2 sezioni: • Affari generali (attende al disbrigo degli affari quotidiani del Pontefice); 2. Per i Rapporti con gli Stati • Congregazioni: sono 9 e curano le principali materie riguardanti il governo della Chiesa: 1. Dottrina della Fede 2. Per le Chiese Orientali 3. Per i Vescovi 4. Per la disciplina del Culto e dei Sacramenti 5. Per le Cause dei Santi 6. Per il Clero 7. Per gli Istituti di vita consacrata e soc. vita apostolica 8. Per l’educazione cattolica 9. Per l’evangelizzazione dei Popoli
12. Curia Romana 3 • Particolare menzione merita la C. della Dottrina della Fede, fondata nel 1542 come S. Congregazione dell’Inquisizione (poi denominato Santo Offizio). Funzioni: tutelare la dottrina riguardante la fede e i costumi di tutto il mondo cattolico, condanna le dottrine contro la fede e giudica (secondo le norme del processo ordinario) i delitti contro la fede. • Tribunali: • Penitenzeria Apostolica (Cardinale Penitenziere Maggiore) Foro interno: grazie, assoluzioni, commutazione delle pene, sanzioni, indulgenze 2. Rota Romana: tribunale ordinario costituito dal Pontefice per ricevere appello (2° o 3° istanza) Può giudicare in 1° istanza le cause che riguardano i Vescovi
13. Curia Romana 3 • 3. Il Supremo Trib. dellaSegnaturaApostolicaè articolato in 3 sezioni: • La 1° sezione (giudiziaria) è competente per questioniattribuiteledal CIC (can. 1445) e dalla Pastor Bonus (art. 122 PB) • La2° sezione (contenzioso-amministrativa) ha 2 competenze: • giudicasullavaliditàdegliattiamministrativicanonici • Giudicadeiconflittidicompetenzatradicasteri 3. La 3° sez. organo di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia • PontificiConsigli: Organismidirecenteistituzionechesonol’espressionedellaChiesa verso iproblemi del mondomoderno e altreproblematichedigrandeimportanzax la Chiesadioggi Secondo la P. B. sono 12. Ricordiamoiprincipali: • PontificioConsiglio per la promozionedell’unitàdeicristiani; • P. C. per ildialogoreligioso; - P.C. per ildialogo con i non credenti • P. C. dellagiustizia e della pace; - P. C. per ilaici; - P. C. per la famiglia; • P.C. per la nuovaevangelizzazione
14. Curia Romana 4 + Diplomazia pontificia • Uffici: • Camera Apostolica • Prefettura del Palazzo Apostolico • Amministrazione del PatrimoniodellaSedeApostolica (APSA) • DIPLOMAZIA PONTIFICIA Funzione: rappresentareilPontefice c/o le Chieseparticolari e c/o gliStatiesteri Tipologie: • NUNZIO APOSTOLICO (rappresentante pont. di natura stabile) con rango di ambasciatore • LEGATI A LATERE (rappresentante pont. di natura temporanea) Cardinali con il compito di rappresentare il Pontefice in particolari celebrazioni o assemblee solenni