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I trattati. Dott. Giorgio Dissegna. L’accordo internazionale. L’incontro della volontà di due o più Stati , dirette a regolare una determinata sfera di rapporti riguardanti questi ultimi .
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I trattati Dott. Giorgio Dissegna
L’accordointernazionale • L’incontrodellavolontà di due o piùStati, dirette a regolareunadeterminatasfera di rapportiriguardantiquestiultimi. • La terminologiautilizzabileèampia, sonoequivalentiall’accordo: iltrattato, la convenzione, ilpatto, la carta, lo statuto, lo scambio di note diplomatiche.
Gli accordi di codificazione • Trattati internazionali che si propongono di trasfondere in testi scritti il diritto internazionale generale • Non sempre tutte le norme di un accordo di codificazione riflettono norme consuetudinarie effettivamente esistenti • L’esistenza di un accordo di codificazione non toglie natura consuetudinaria alla norma che intende codificare, infatti • Talvolta vengono codificate norme delle quali si può ritenere che la formazione sia in corso • Talvolta è possibile che vengano inserite norme non aventi natura consuetudinaria, con lo scopo del progressivo sviluppo del DI • L’accordo di codificazione è pur sempre un trattato internazionale. Ciò significa che non è possibile estendere alla generalità degli Stati, e quindi anche agli Stati non parte, il contenuto non corrispondente al diritto internazionale generale
Gliaccordi di codificazione • Accordi di codificazionepromossidalla CDI, aventi per oggettoildirittodeitrattati: • Convenzione di Vienna suldirittodeitrattati del 1969. (in vigore dal 1980) • Convenzione di Vienna sullasuccessionedegliStatineitrattati del 1978. (in vigore dal 1996) • La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali del 1986.
Procedura di formazione «solenne» • Negoziazione • Firma • Ratifica • Scambio/deposito delle ratifiche
Rappresentanti dello Stato Art. 7 par. 1 CDV/69: un individuo è considerato rappresentante di uno Stato: • quando presenti i pieni poteri del caso; • se risulta dalla pratica degli Stati interessati che essi avevano l’intenzione di considerare quella persona come rappresentante dello Stato a quei fini e di non richiedere la presentazione dei pieni poteri. Pieni poteri: documento emanato dall’autorità competente di uno Stato che designa una o più persone a rappresentare lo Stato per la negoziazione, l’adozione, l’autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato. (art. 2, lettera c CDV/69)
Rappresentanti dello Stato - segue • Art. 7 par. 2. In virtù delle loro funzioni e senza essere tenuti ad esibire pieni poteri sono considerati Rappresentanti dello Stato: 1) i Capi di Stato, i Capi di Governo ed i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato; 2) i capi di missioni diplomatiche, per l’adozione del testo di un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario; 3) i rappresentanti accreditati degli Stati ad una conferenza internazionale o presso un’organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l’adozione del testo di un trattato nel corso di detta conferenza, presso detta organizzazione o detto organo.
Negoziazione La complessità di questa fase è determinata, oltre che dalla materia, dalla numerosità dei partecipanti. Al fine di facilitare il raggiungimento del consenso, la regola dell’unanimità va cedendo il passo al principio della maggioranza. • Art. 9 CDV/69: • 1. L’adozione del testo di un trattato si compie con il consenso di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione, salvo i casi previsti dal par. 2. • 2. L’adozione del testo di un trattato in una conferenza internazionale si compie con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti e votanti, a meno che detti Stati non decidano, con la stessa maggioranza, di applicare una norma diversa.
Firma • Il negoziatosichiude con la firma da parte deiplenipotenziari. • La firma indical’autenticazione del testo finale dell’accordo, nellaproceduranormale di formazione non determina un vincolo per lo Stato.
Ratifica • Manifestazione di volontà ad obbligarsi verso glialtriStati • Puòavvenire secondo diverse modalità: - scambiodeglistrumenti di ratifica; - depositodellostrumentopressounoStato (depositario) o la sede di organismointernazionale… • Il trattatoentra in vigore: • al momentostesso del deposito o scambio (spt. Neibilaterali) o • al raggiungimento del numero di ratificheprevisto dal trattatostesso • La competenzaallaratifica per ciascunoStato è soggettaalladisciplinainterna
Ratifica secondo l’ordinamentoitaliano • Art. 87, comma 8, dellaCostituzioneindicatra le competenze del PresidentedellaRepubblica la ratificadeitrattatiinternazionali, previa, quandooccorra, l’autorizzazionedelleCamere; • Art. 80, Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi(RISERVA DI LEGGE) • Art. 89, Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Scambio o depositodelleratifiche • Equivalenteallaratifica è l’adesione, cheavvienequandounoStato decide di prendere parte ad un accordosenzaaverepartecipatoallafase di negoziazione di solitogiàchiusa da tempo (trattatimultilateraliaperti) • La registrazione, previstadall’art. 102 dellaCarta ONU, non è vincolante, unasuaassenzaimplical’impossibilità di invocareiltrattatodavanti ad un organodelleNazioni Unite.
Accordi in forma semplificata • L’accordo in forma semplificataèconcluso con la sola sottoscrizione del testo da parte del rappresentantedelloStato, non èquindiprevista la fase di ratifica. • Art. 12 CDV/69 : Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato viene espresso con la firma del rappresentante di tale Stato: • a) quando il trattato prevede che la firma abbia tale effetto; • b) quando sia stato accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che la firma avrebbe avuto tale effetto; o • c) quando l’intenzione dello Stato di dare tale effetto alla firma risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa nel corso dei negoziati. • Ècomunquenecessario, cheemergaunasicuravolontà di obbligarsi
Accordi in forma semplificata - segue • Anche in questocaso, I limitiallacompetenza a stipularedipendonodagliordinamentiinterni a ciascunoStato. • In Italia, la possibilità di stipulareaccordi in forma semplificata è formalmente da escludere solo per le materiecoperte da RISERVA dell’art. 80 dellaCostituzione. • -> cosasuccede se la riserva non è rispettata?
La violazione di norme interne sullacompetenza a stipulare • Se l’organointernochestipulal’accordo non ha competenza o viola delle procedure previste dal dirittointerno, qualisono le conseguenze? RISPETTO AGLI ALTRI STATI PARTE • Art. 46 CDV/69 – unoStato deve comunque adempiere ad un trattato anche seil consenso sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati -> il trattato esternamente è valido • Eccezione: solo se tale violazione sia stata manifesta e concerna una norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno che gli altri Stati avrebbero in buona fede dovuto conoscere -> l’accordoconclusorimaneun’intesapriva di caratterevincolante • Nellaprassil’organoestromessoha successivamentemanifestatoilsuoassenso con un attoche ha sanato (almeno ex post) l’incongruenza con le norme interne
Accordiconclusidalleregioni • Sent. 3.7.1975 n. 170. La Corte costituzionalenega la competenzaagliorganiregionali in tema di stipulazione di accordi con soggettipropri di altriordinamenti. • D.p.r. 24.7.1977. La Corte riconoscela possibilità di svolgere “attivitàpromozionaliall’estero, previoassensogovernativo • Sent. n. 179/1987. La Corte riconosce la possibilità per le Regioni di stipulareaccordiidonei a impegnare la responsabilitàdelloStato solo nellematerieconnesseallecompetenzeregionali e previoassensogovernativo • Art. 3 Legge cost. 18.10.2001 n. 3. Nellematerie di suacompetenza, la Regionepuòconcludereaccordi con Stati e intese con entiterritorialiinterni ad altroStato, neicasi e con le formedisciplinati da leggidelloStato • Legge 5.6.2003 n.3, art. 6. prevedeilconferimentodeipoteriallaRegione da parte del Governo, attribuendocosìalleRegioni la competenza a stipulare per contodelloStatoin materie determinate (art. 117 Cost.) e neilimiti di delega
Accordidelleorganizzazioniinternazionali Dallostatuto di ogniorganizzazioneèpossibileindividuaregliorganicompetenti a stipulare. La violazione grave di normestatutariesullacompetenza a stipularecomportal’invaliditàdell’accordo
L’inefficaciadeitrattatineiconfrontidegliStatiterzi • Le normepattizievalgono solo per gliStatiche le pongono in essere • Il trattato, come ilcontratto, falegge solo tra le parti. • QuandounoStato non partecipa ad un trattato ma emergonosingolidiritti a suofavore o singoliobblighi a suocarico, rimanecomunquenecessariaunamanifestazionedellavolontà di accettazione da parte delloStatoterzo e la possibilità di accettazionedeveessereinoltreprevista dal trattatostesso • Da un trattatopossonoinoltreemergerecomportamenticherisultanovantaggiosi per unoStato non contraente(accordisullalibertà di navigazione, tuteladell’integritàterritoriale). • Tali “vantaggi” però non rappresentanodirittifinchèilterzo non partecipadirettamenteall’accordo;gliStaticontraentipossonoinfattirevocaretalivantaggi in qualunquemomento.
Incompatibilitàfranormeconvenzionali • Se unoStatosiobbliga, tramiteaccordo, a mantenere un certocomportamento e con un altroaccordo con Stati non coincidenti, siimpegna a mantenere un comportamentodiverso, cosaaccade? • Combinazione di due principi: • 1) successionedeitrattatinel tempo (ilsuccessivoprevalesulprecedentestipulatotra le stesseparti) • 2) inefficaciadeitrattati per gliStatiterzi
Incompatibilitàfranormeconvenzionali - segue • Per quantoriguardaildirittointerno, la sceltaavvienequandoentrambigliaccordiricevanoattuazionemedianteattilegislativi. L’attonormativoposterioreprevarràquindisuquelloanteriore. • Clausole di compatibilità. Art. 30 par. 2 CDV/69. Quando un trattatoprecisacheessoèsubordinato ad un trattatoanteriore o posteriore o cheesso non deveessereconsideratoincompatibile con siffattotrattato, le disposizioni di quest’ultimoprevalgono.
Le riserve • La riservaindica la volontà di unoStato di: • non accettarecerteclausole del trattato o • di accettarle con talunemodificheoppure • secondo unaspecificainterpretazione • L’accordosi forma solo per la parte non investitadallariserva se la riserva è accettata da tutte le altreParti • Le riserve svolgono un ruolo fondamentale nel favorire la massima adesione possibile ai grandi accordi multilaterali
Le riserve • Classificazione: • a) riserva eccettuativa: è una dichiarazione unilaterale mediante la quale lo Stato si obbliga al rispetto di un trattato, escludendo però l’applicazione di una o più disposizioni • b) Riserva modificativa: è una dichiarazione unilaterale con la quale lo Stato si vincola ad un trattato con la modifica di una o più clausole • c) Riserva interpretativa: è una dichiarazione unilaterale mediante la quale lo Stato si vincola ad un trattato specificando che una o più disposizioni saranno accettate come vincolanti soltanto se intese secondo un determinato significato ed escludendone ogni altro astrattamente possibile
Le riserve • Secondo ildirittointernazionaleclassico, la possibilità di apporreunariservadovevaessereconcordatanellafase di negoziazione. • La riserva non era apponibilenellafase di ratificaperchèimpediva, secondo la dottrina, la formazione del consenso. • Parere 28.5.1951 della CIG in meritoallaConvenzionesullarepressione del Genocidio. “unariservapuòessereformulataall’attodellaratificaanche se la relativafacoltà non èespressamenteprevistaneltesto del trattatopurchèessasiacompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. GlialtriStaticontraentihanno la facoltà di contestare la riserva. Se gliStati non raggiungono un accordosulpunto, iltrattato non puòconsiderarsiesistentetra i due Stati”.
Le riserve • Art. 19 CDV/69. Uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione di un trattato o al momento dell’adesione, può formulare una riserva, a meno che: • a) la riserva non sia vietata dal trattato; • b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o • c) in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. • Art. 20 par. 5 CDV/69. Una riserva può essere contestata entro 12 mesi dalla notifica, altrimenti si ritiene accettata.
Le riserve • Ulterioreevoluzione. Possibilità di apporreriserve in un momentosuccessivoallaratificapurchénessunadellealtriparticontraentimanifestiobiezionientro 12 mesi. • Giurisprudenza CEDU: • - unariserva, anche se inammissibile, non comportal’estraneitàdelloStatorispetto al trattato ma l’invaliditàdella sola riserva; • - sideveprescinderedallaqualificazionedellariservaoperatadalloStatoriservatario al momentodellapresentazione e verificaresempre se essaincidesull’oggetto o lo scopo del trattato
Riserve e giudiceinterno o internazionale • Se la riservaèstataaccettatadeveritenersiammissibileanche se contrariaall’oggetto e alloscopo del trattato? Se la riservainvece ha incontratoobiezionièinamissibileanche se non contrariaall’oggetto e alloscopo del trattato? • Il giudice, interno o internazionale, puòdecidere con effettilimitati al caso di specie. • In mancanzadell’intervento di un giudice, sidevetenerecomunquecontodelleobiezioni o dellamancanza di obiezioniallariserva.
Riserve e ordinamentoitaliano • Il governopuòformulareriserve non previstedallalegge di autorizzazioneallaratifica? • La riserva è valida se formulataautonomamentedagliorganiinterni (siaesecutivosialegislativo) aventi i pienipotericheconcorronoallamanifestazionedellavolontàdelloStato. • Se inveceilgoverno non tieneconto di unariservacontenuta in unalegge di autorizzazione, si ha unaviolazione grave del dirittointerno (v. supra)
L’interpretazionedeitrattati • Finoaglianni ‘60 del secoloscorsoprevalevailmetodo di interpretazionesoggettivistico: • in caso di dubbiointerpretativobisognavarifarsiallavolontàdegliStati-> problemi per ricostruirla e non trasparenza per gliStatiaderenti • Con la convenzionedell’Aja del 1969 suldirittodeitrattativieneinvecefattoprevalereilmetodoobbiettivistico • Le normesull’interpretazionesonodivenute quasi tutte di rangoconsuetudinario e quindisiapplicanoanche a Statiterzi
L’interpretazionedeitrattati • Metodoobbiettivistico: • al trattatovaattribuitoilsensoche è fattopalesedalle parole usatenelsuotesto,chevalettonellasuaglobalitàallalucedell’oggetto e delloscopo del trattatostesso, secondo buonafede • Occorre fare riferimento in primo luogo: • a tutte le partichecompongonoiltesto (preambolo per oggetto e scopo, contesto, allegati, relazioniesplicative..) • e SOLO in via sussidiariaalleprassi successive all’entrata in vigore(spazioresidualerimasto a favoredell’impostazionesoggettivistica)
L’interpretazionedeitrattati Nelcaso di trattatiredatti in piùlingueufficialifacentiugualmentefede ma con significaticontrastanti: cheversionelinguisticaprevale? Tradizionalmente: prevalevaquellapiùrestrittiva Con la convenzionedell’Aja del 1969 (artt. 33): se ilcontrasto non sipuòrisolverericorrendoalleregole ex art. 31 e 32 deveessereadottato: “ilsignificatoche, tenuto contodell’oggetto e delloscopo del trattato, conciliamegliodettitesti”
La successionedegliStati • Circostanze di fatto, costituitedall’affermarsi, dal ritirarsie dall’espandersidellasovranitàterritoriale. • Tipologie: • Distacco di parti del territorio • Secessione • Smembramento • Incorporazione • Fusione
Successione • Allasuccessione è dedicata la Convenzione di Vienna del 1978, entrata in vigorenel 1996, ma ratificata solo da 22 Stati. • Sfera di applicazione: art. 7 par. 1: siapplicaallesuccessionichesianointervenutedopol’entrata in vigoredellaConvenzione. • Art 7 par.2: Convenzioneapplicabileanchealledichiarazioni di successioneoccorse prima dell’entrata in vigore, ma valida solo per icoentraenticheaccettano tale dichiarazione.
Successione • Trattatilocalizzabili. Lo Statoche in qualsiasimodosisostituisce ad un altronelgoverno di unacomunitàterritoriale, è vincolatodaitrattati(o da clausole) localizzabilichehanno come oggettol’uso di determinate parti di territorio (servitù passive, libertà di navigazione, costruzione di opere sui confini o fiumi, come dighe). • L’obbligo di rispettare le frontierestabilite del predecessorederivainvece dal rispettodel diritto di sovranitàterritoriale di ciascunPaese.
Distacco di parti del territorio • Per effetto di cessione o conquista, la parte di territoriodistaccatasisiaggiunge a quello di unoStatoesistente. Al territorio in questionesiestendonogliaccordivigentinelloStatocheacquistailterritorio. • Dottrinadellamobilitàdellefrontiereneitrattati.
Secessione • Quandosulla parte di territoriodistaccatasisiformanouno o piùnuoviStati. • GliStati di nuoviformazionehannosemprepretesol’applicazione del principio della tabula rasa (Cuba dopo la secessionedallaSpagna 1898, Panama dopo la secessionedalla Colombia 1903, Finlandiadopo la secessionedalla Russia nel 1917) • Accordi di devoluzione. Non trasmettonodirettamentegliobblighipattizi. Non hannoefficacianeiconfrontidellealtreparticontraenti, pone soltantol’obbligo per la ex-colonia di compiereipassinecessariaffinchègliaccordisianorinnovati. • L’applicazione del principio della tabula rasa, è integrale per I trattatibilaterali o multilateralichiusi. • Per I trattatimultilateraliaperti è prevista la possibilità di notificare la successione; la partecipazione al trattatoretroagisce al momentodell’indipendenza.
Smembramento • QuandounoStatosiestingue e sulsuoterritoriosiformano due o piùStati. • Lo smembramentosiverificaquando non c’ècontinuitànell’organizzazione del governopreesistente in nessunodegliStati di nuovaformazione. (es. RFT e RDT dopo Reich) • Iugoslavia. Smembramento o secessionedellaCroazia, della Slovenia, della Bosnia-Erzegovinae della Macedonia dallaRepubblicaIugoslava (Serbia-Montenegro). L’ipotesi da èescludere, per ilcambiamento di regime e di costituzione. • Si applica principio della tabula rasa con possibilità di notifica di successione per itrattatimultilateraliaperti. • Prassirecente. Tendenza a recepire le obbligazionipattiziedelloStatosmembrato. In particolare, distribuzionepro quotadeidebiticontratti con Statiesteri e organizzazioniinternazionali.
Incorporazione e fusione • Incorporazione. QuandounoStatoestinguendosipassa a far parte di un altroStato. (Regnod’Italia) • Fusione. Quando due o piùStatisiestinguono e danno vita ad un nuovoStato. (Repubblicayemenita) • Il criterio di distinzionerimane la continuitànell’organizzazione del governo. • Principio dellamobilitàdellefrontieredeitrattati per l’incorporazione. • Principio della tabula rasa per icasi di fusione. • In caso di unionefederale, continuitàdegliaccordi.
Mutamentoradicale del governo • Quandosiinstaura un regime radicalmentediversomuta la persona di dirittointernazionale. • Si ha continuità per itrattaticompatibili con ilnuovo regime. • Applicazione del principio rebus sic stantibus, itrattaticomunquesiestinguono se mutano in modoradicale le circostanzeesistenti al momentodellaloroconclusione
Successioneneidebiticontrattimedianteaccordointernazionale • Debitiderivanti da accordiinternazionali con altriStati o con organizzazioniinternazionali (FMI) • Principio della tabula rasa, salvo idebitilocalizzabili. • Prassirecente, tendenza ad unapartizionedeidebiti al fine, soprattutto, di mantenereiflussi di credito
Cause di invalidità e di estinzionedeitrattati Cause di invalidità: • Erroreessenziale (art. 48 CDV/69) • Dolo (art. 49 CDV/69) • Corruzionedell’organostipulante (art. 50 CDV/69) • Violenzaesercitatasull’organostipulante (art. 51 CDV/69) Cause di estinzione: • Condizionerisolutiva • Termine finale • Denuncia o recesso • Inadimpimentodellacontroparte • Sopravvenutaimpossibilitàall’esecuzione • Abrogazionetotale o parziale
ViolenzasulloStato • art. 52 CDV/69. ènullo qualsiasi trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con le minacce o con l’uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite • Quandotra la minacciadell’usodellaforza e la conclusione di un accordo vi è un rapportoimmediato e diretto, l’accordoèinvalido. (Trattato di Berlino 29.11.38 sullacessione del territoriodeiSudetialla Germania di Hitler) • Le pressionipolitiche o economiche non sonoconsiderabili come cause di invalidità • Il problemadeitrattatiinegualipuòessererisoltoattraversoun’interprezionerestrittivarelativementeagliobblighigravantisulla parte piùdebole.
Rebus sic stantibus • Il trattatosiestingue per ilmutamentodellecircostanze di fattoesistenti al momentodellastipulazione, purchésitratti di circostanzeessenziali, di circostanzesenza le quali le parti non avrebberoconclusol’accordo. • Art. 62 CDV/69 par. 1. Un fondamentale mutamento di circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti, non può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, a meno che: • a) l’esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato; e che • b) tale cambiamento non abbia l’effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato.
Automaticaoperativitàdelle cause di invalidità e di estinzione • Alcune cause operanoautomaticamente. (termine finale, abrogazione) • Per le altre cause èfondamentaleilgiudiziodeglioperatorigiuridiciinterni. Tale giudizio vale però solo per ilcasoconcreto. • La denunciaèinvece un attoformalecheindicaaglialtricontraenti la volontà di sciogliersidefinitivamente dal vincolocontrattuale. • La denunciavincolagliorganidelloStatodenunciantealladisapplicazione. • La denunciatuttavia non vincolaglialtriStaticontraenti. • In Italia la competenza a denunciare è attribuita al potereesecutivo, ma progressivatendenza verso unamaggiorecollaborazionetraGovernoe Parlamento