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RETRIBUZIONE DIRETTA. PAGA BASE + CONTINGENZA = PAGA CONGLOBATA. + EDR elemento distinto della retribuzione. + SCATTI DI ANZIANITA’. + SALARIO AZIENDALE. + SUPERMINIMI. = LA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO (O PAGA GLOBALE). PAGA ORARIA = PAGA GLOBALE /173. LA RETRIBUZIONE DIRETTA.
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RETRIBUZIONE DIRETTA PAGA BASE + CONTINGENZA = PAGA CONGLOBATA + EDR elemento distinto della retribuzione + SCATTI DI ANZIANITA’ + SALARIO AZIENDALE + SUPERMINIMI = LA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO (O PAGA GLOBALE) PAGA ORARIA = PAGA GLOBALE /173 a cura di FIM CISL Milano
LA RETRIBUZIONE DIRETTA PAGA BASE: retribuzioni minime mensili / orarie previste dal CCNL per ciascuna categoria, dal 1/7/1999 CONTENGONO gli importi della ex contingenza E.D.R.: (elemento distinto della retribuzione) somma forfettaria (10,33€ mese, 0,0597€ h) uguale per tutte le categorie erogata dal 1993 copertura forfait contingenza, NON ASSORBIBILE e vale per tutti gli istituti ad esclusione delle maggiorazione orarie SCATTI DI ANZIANITÀ:(Aumenti periodici di anzianità) retribuzione legata alla permanenza in azienda, sono cinque, maturano ogni biennio di permanenza nella categoria di inquadramento e dal CCNL 1999 sono in cifra fissa PREMIO DI PRODUZIONE:dal luglio del 94 il premio di produzione non trova più applicazione, esso è stato congelato come importo alla data 30/6/94 e sostituito dal premio di risultato MAGGIORAZIONI: sono compensazioni (quantificate in percentuale) del disagio relativo a lavoro festivo, notturno, a turni o al prolungamento dell’orario oltre il limite contrattuale previsto (giornaliero o settimanale) a cura di FIM CISL Milano
LA RETRIBUZIONE DIRETTA • LE INDENNITÀ: vengono corrisposte per le condizioni di maggior disagio o • di particolare rischio, possono essere in percentuale o in cifra fissa, il CCNL prevede: • per disagiata sede, impossibilità di alloggio o distanze oltre 5 km da centro abitato; • di alta montagna e di sottosuolo, concordate a livello provinciale; • di maneggio danaro, per impiegati con mansioni contabili o di cassa (6% minimi); • di mensa, sostitutiva della mensa (dove c’è) per chi non può usufruirne; • di trasferta, con carattere di rimborso spese a coloro che prestano attività in luoghi • diversi della sede normale di lavoro; • di reperibilità, che compensa il lavoratore per il periodo in cui rimane reperibile • (a disposizione dell’azienda) per eventuali chiamate e interventi; • di vacanza contrattuale, elemento provvisorio che scatta in caso di ritardo nel negoziato • per il rinnovo del CCNL (3m - 30%, 6m - 50% inflazione programmata su minimi tab.); • sostitutiva di preavviso, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i • termini di preavviso deve corrispondere all’altra una penalità; • in caso di morte, indennità di mancato preavviso e TFR alla successione. PREMIO DI RISULTATO: è un elemento retributivo contrattato a livello aziendale, normalmente variabile e collegato al raggiungimento di obiettivi prefissati EROGAZIONI UNILATERALI: quote di salario che l’azienda eroga in modo individuale e senza criteri definiti, possono essere orari, mensili, permanenti o assorbibili, saltuari; se sotto forma mensile fa parte della retribuzione globale di fatto a cura di FIM CISL Milano
NOTA SUL LAVORO STRAORDINARIO:nel CCNL l’orario di lavoro e’ di 40 ore settimanali, quindi superato questo numero di ore le restanti vengono individuate come lavoro straordinario. Il lavoro straordinario e’ contenuto nei limiti massimi di 2 h al giorno e 8 alla settimana, è inoltre previsto un tetto massimo di 200 h annue per ciascun lavoratore per unità produttive con più di 200 dipendenti e di 250 h per quelle con meno di 200 dipendenti. è prevista inoltre l’informazione preventiva alle RSU, sono esenti da tale informazione: 32 h annue pro capite per aziende superiori ai 200 dipendenti e 40 h annue per aziende fino a 200 dipendenti NOTA BANCA ORE:dal 1/1/ 2000 il CCNL prevede che per tutte le ore di STRAORDINARIO prestate oltre una FRANCHIGIA (di 80 h annue nelle aziende sotto 200 dipendenti e di 32 h annue in quelle superiori ai 200) il lavoratore possa richiederne l’accumulo in BANCA ORE: per le dette ore verrà corrisposto nel mese di effettuazione dello straordinario il 50% delle maggiorazioni previste normalmente, ed, a partire dal mese successivo, il lavoratore potrà chiederne l’utilizzo come permesso retribuito a cura di FIM CISL Milano