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R iconoscibilità della filiazione incestuosa. Profili sistematici. R imozione di ogni residua differenza di trattamento tra figli, che dipenda da qualità personali dei genitori quali in primo luogo il relativo vincolo coniugale, ma anche il legame di parentela tra gli stessi intercorrenti
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Riconoscibilità della filiazione incestuosa Profili sistematici
Rimozione di ogni residua differenza di trattamento tra figli, che dipenda da qualità personali dei genitori quali in primo luogo il relativo vincolo coniugale, ma anche il legame di parentela tra gli stessi intercorrenti • Il riformato art. 251 c.c. realizza la coerente sterilizzazione degli effetti pregiudizievoli rispetto al diritto del figlio allo status conseguenti allo stretto vincolo di parentela tra i genitori medesimi, attraverso la mediazione del vaglio giudiziale di corrispondenza del riconoscimento all’interesse del figlio incestuoso, in sede di autorizzazione
Art. 251 c.c. AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO 1. Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.2. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni.
Riconoscibilità della f. incestuosa • Commissione Bianca: «Il riconoscimento da parte del secondo genitore potrà essere autorizzato solo nei casi eccezionali in cui il figlio, divenuto adulto, sia a conoscenza della sua identità e il riconoscimento non lo esponga al pregiudizio di dover subire una situazione socialmente scandalosa. Si può pensare, ad esempio, ai casi in cui il secondo genitore sia malato terminale o il primo genitore sia già deceduto».
Art.564 c.p. Incesto Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il reato è escluso • Quando manchi pubblico scandalo (contro T.d.M. Roma 24.12.1985, la gravidanza integra il p.s.) • Almeno con riguardo a uno dei genitori, vittima di violenza violenza familiare da cui nasca un figlio • Trib. Venezia 31.7.2006, riconobbe il risarcimento del danno alla sorella, convivente more uxorio con la vittima di un incidente stradale, argomentando l’esclusione del reato di incesto dall’accettazione sociale della relazione, testimoniata anche dalla consuetudine del parroco del luogo di celebrare una funzione religiosa nell’abitazione della coppia in occasione dell’Epifania
Diritto allo status • Diritto fondamentale allo status di figlio, garantito dall’art. 2 Cost. (Corte Cost., 28 novembre 2002, n. 494, Corte Cost. 10 febbraio 2006, n. 50) • Realizzato attraverso atto volontario dei genitori o accertamento giudiziale • Art. 315 bis: contenuto di questo status comune a tutti i figli. diritto ad avere una famiglia in cui crescere, mantenendo rapporti significativi coi parenti e diritto all’ascolto (prima sanciti nelle discipline di settore di adozione e affidamento condiviso), ma anche diritto a ricevere dai genitori mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale, nel rispetto delle proprie capacità, inclinazioni e aspirazioni
Diritto allo status • Situazioni giuridiche soggettive di diritto in parte di natura patrimoniale, ma soprattutto patrimonialmente neutra, la cui violazione giustifica per la giurisprudenza il risarcimento del danno morale, di cui è gravato il genitore che non abbia riconosciuto il figlio, assumendo i doveri nascenti dalla generazione, riservandosi invece all’altro genitore il risarcimento del danno patrimoniale patito per aver provveduto, egli soltanto, alle esigenze del figlio, a far data dalla nascita. • Ulteriore pretesa va ancorata ai provvedimenti che il giudice può assumere, ai sensi dell’art. 709 terc.p.c., con riferimento alle pretese risarcitorie in capo al minore ed all’altro genitore, in relazione al pregiudizio all’esistenza e qualità del rapporto parentale.
Diritto allo status • Di queste situazioni giuridiche patrimoniali e patrimonialmente neutre lo status costituisce dunque il nesso unificante, quale rapporto che lega il «figlio» – che sia giuridicamente tale per dichiarazione o riconoscimento, ovvero eserciti vittoriosamente le azioni di accertamentodel proprio del diritto allo stato giuridico – ad altri, singoli, soggetti, a lui legati da consanguineità, parentela o affettività.