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LIBERTA’ RELIGIOSA. Art. 19 Cost .: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non siano riti contrari al buon costume»
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LIBERTA’ RELIGIOSA • Art. 19 Cost.: • «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non siano riti contrari al buon costume» • - libertà di coscienza = facoltà di professare la fede religiosa in forma individuale o associata • - libertà di culto = facoltà di esercitare in privato o in pubblico le espressioni esterne del sentimento religioso • - libertà di propaganda religiosa = facoltà di fare proselitismo
IL FENOMENO RELIGIOSO • La religione come fenomeno esteriore = il culto • Eguaglianza = libertà e trattamento • Eguaglianza di trattamento = protezione del sentimento religioso
LIMITI ALLA LIBERTA’ RELIGIOSA • Buon costume • Tutela della salute = art. 32 Cost. = combinato disposto di artt. 2, 30, 32 Cost. (trasfusione di sangue e testimoni di Geova sent. Corte di assise di Appello di Cagliari 13 dicembre 1982 e Cassazione penale sez. I, 13 dicembre 1983).
LE INTESE • Art. 8 Cost.: • «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. • Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. • I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze»
LE INTESE (ART. 8 COST.) • Art. 8, c. 3 Cost. = riserva di legge rinforzata nel procedimento • Leggi in base alle intese: Tavola valdese, Chiese evangeliche pentecostali, Unione delle Chiese avventiste, Comunità ebraica, Battisti, Luterani • Intese stipulate a cui non fa seguito la legge: buddisti, induisti, Chiesa apostolica, mormoni, testimoni di Geova, ortodossi
CHE COSA E’ RELIGIONE? • Corte cost. sent. n. 195/1993 = non è sufficiente l’autoqualificazione • Natura di confessione religiosa “da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione” • Chiesa di Scientology = criterio di autoqualificazione (Cassazione sez. VI, 8 ottobre 1997, n. 9746)
CHE COSA E’ RELIGIONE? • Opportunità di una legge generale sul fenomeno religioso • Corte cost. = i finanziamenti regionali per l’edilizia di culto non possono essere limitati alle confessioni religiose munite di intesa
DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE • - Il problema del reato di bestemmia (Corte cost. n. 440/1995 e 85/2006) • - Libertà di religione e giuramento • - La questione del crocifisso
L’OBIEZIONE DI COSCIENZA • - Contrasto fra le prescrizioni dell’ordinamento giuridico e le proprie convinzioni etiche • - servizio militare • - personale sanitario • - sperimentazione animale
LA LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO • Art. 21 Cost.: • «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. • La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. • Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. • In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
CONTINUA ………….. • La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. • Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce i provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».
LA STAMPA • Legge sulla stampa = l.n. 47/1948 • NO AD AUTORIZZAZIONI • NO A CENSURE • SI AL SEQUESTRO
LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO • Pietra angolare dell’ordine democratico (Corte cost., sent. n. 69/1984) • Limite espresso = buon costume = sent. n. 293/2000 • Limiti impliciti = diritti della personalità (onore, reputazione ecc.) • Bilanciamento tra diritto di cronaca e critica, da un lato, e diritti della personalità, dall’altro: • Verità, utilità sociale, forma civile dell’esposizione (Cassazione n. 5259/1984)
RAPPORTO TRA PENSIERO ED AZIONE • È punibile la manifestazione del pensiero quando è idonea a determinare direttamente l’azione pericolosa per la sicurezza e l’ordine pubblico
RAPPORTO TRA STAMPA E PROPRIETA’ • Art. 21, c.5 Cost. • La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica • Esiste un diritto ad essere informati? • Pluralismo dell’informazione: esterno e interno • Legislazione antitrust
LA RADIOTELEVISIONE Le fasi storiche: 1) monopolio pubblico (Corte cost. sent. n. 59/1960); 2) liberalizzazione in via locale (Corte cost. sent. n. 225/1974; sent. n.226/1974; sent. n. 202/1976); 3) nascita del monopolio privato; decreto “Berlusconi”; Corte cost. sent. 826/1988 4) la legge Mammì 223/1990 = legge polaroid; 5) Corte cost. sent. 420/1994 = NO 3 RETI A UN PRIVATO 6) Corte cost. sent. 466/2002 = non c’è pluralismo esterno radiotelevisivo = termine del 31 dicembre 2003 7) Legge Gasparri l. n. 112/2004 = SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI (S.I.C.) 8) CASO EUROPA 7
LA SALUTE • Art. 32 Cost.: • “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. • Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”
LA SALUTE SOTTO L’ASPETTO GIURIDICO-COSTITUZIONALE • 1) Diritto alla propria integrità psico-fisica • - diritto soggettivo = pretesa a che i terzi non pongano in essere atti che possano pregiudicarlo; • - diritto ad un ambiente salubre; • - diritto a rifiutare i trattamenti sanitari, diritto al consenso informato (artt. 2, 13 e 32 Cost. secondo la sent. Corte cost. n. 438/2008)
CONTINUA ………………………….. • 2) Diritto alle prestazioni sanitarie • Legge n. 833 Servizio sanitario nazionale; • Nucleo essenziale e disponibilità finanziarie; • Obiezione di coscienza = interruzione volontaria di gravidanza (Legge n. 194/1978)
CONTINUA …………… • 3) Salute come interesse della collettività • - equilibrio tra la salute come interesse della collettività e la salute come diritto individuale (Corte cost. sent. n. 438 e 439/1995); • - cure gratuite agli indigenti • - i trattamenti sanitari obbligatori (previsti dalla legge = riserva assoluta e rinforzata di legge; )
TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI • Attività diagnostica e terapeutica imposta alla persona (trattamenti in caso di malattia mentale, vaccinazioni obbligatorie ecc.); • Se il trattamento è finalizzato alla ricerca della prova del reato o alla difesa della società da reati futuri = art. 13 Cost. (libertà personale); • Se il trattamento è dovuto a obiettivi sanitari = art. 32 Cost. • T.S.O = non c’è la riserva di giurisdizione