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Armonizzazione del regolamento Consob ai principi europei del CESR

Armonizzazione del regolamento Consob ai principi europei del CESR. CESR. -comitato regolatore della sicurezza degli scambi finanziari in Europa -è stato fondato nel giugno 2001 dall’European Commission Decision .

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Armonizzazione del regolamento Consob ai principi europei del CESR

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Presentation Transcript


  1. Armonizzazione del regolamento Consob ai principi europei del CESR

  2. CESR -comitato regolatore della sicurezza degli scambi finanziari in Europa -è stato fondato nel giugno 2001 dall’European Commission Decision . -nel 2002 emana due documenti: “A European regime of investor protection - The harmonization of conduct of business rules" e "A European regime of investor protection - The professional and the counterparty regimes" per armonizzare le norme di condotta degli intermediari finanziari e al fine di formare un unico mercato comune, in un contesto di tutela degli investitori e di incoraggiamento alla concorrenza tra operatori -la Consob recependoi principi della CESR ha redatto una bozza di modifica del regolamento 1152/98

  3. CESR • - l’esperienza che ha portaro a questa riforma a consigliato: • rispetto sostanziale degli interessi sottesi alla disciplina • più puntuale precettività delle procedure attraverso cui garantire il perseguimento dei risultati • - inoltre ha portato al perseguimento di alcuni obbiettivi: • effettività della disciplina del conflitto di interessi • comprensibilità e chiarezza delle informazioni • effettività dell’obbligo di acquistare comunque informazioni sul cliente • più ampio contenuto informativo riconosciuto al contratto • maggiore ambito di operatività della regola di best execution • maggiore articolazione e tempestività dei doveri di attestazione, registrazione e rendicontazione

  4. Art 26 “REGOLE DI COMPORTAMENTO” comma 1:regole generali di comportamento: - correttezza (lettera a, b, c) - diligenza (lettera d,e,f) • Disciplinano il rapporto tra intermediari ed investitori: • Aspetti soggettivi • Aspetti oggettivi Nell’ambito dei servizi di investimento, accessori, investimenti fuori sede, trading on line Al fine di tutelare l’interesse dei clienti e l’integrità dei mercati

  5. Art 26 “REGOLE DI COMPORTAMENTO” comma 2 Se nel prestare servizi di investimento e accessori soggetti “a riserva” gli intermediari finanziari intrattengono rapporti d’affari con “soggetti” di altri Paesi tali “soggetti” DEVONO avere la corrispondente autorizzazione nel loro Paese d’origine

  6. Art 26 bis “DELEGA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO” • comma 1- 4 • DISCIPLINA GENERALE DELL’ISTITUTO DELLA DELEGA • 4 ASPETTI FONDAMENTALI: • Oggetto della delega • Soggetti delegatari • Forma della delega • Comunicazioni all’investitore

  7. Art 26 ter “AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO” comma 1- 2 AFFIDAMENTO A TERZI DI MERE ATTIVITÀ DI SUPPORTO 3 ASPETTI FONDAMENTALI: • Qualifiche dei soggetti terzi • Oggetto dell’affidamento • Forma dell’atto di affidamento

  8. Art 27 “CONFLITTI DI INTERESSE ” comma 1- 7 Se, nelle operazioni di investimento, si presentano conflitti di interesse allora:

  9. Art 27 “CONFLITTI DI INTERESSE ” comma 8- 10 Caso particolare in cui si può presentare il rischio di conflitti di interesse:

  10. Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ” comma 2- 3 Art. 28 bis “INFORMAZIONI DAGLI INVESTITORI” comma 1 CONTRATTI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORIFASE PRECONTRATTUALE: • DOCUMENTO INFORMATIVO • DOCUMENTO SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI • AVVISARE IL CLIENTE CHE LE INFORMAZIONI SONO UTILI • PER CURARE MEGLIO IL SUO INTERESSE • DARE NOTIZIA SU: • LA SUA ESPERIENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI • LA SUA SITUAZIONE FINANZIARIA • I SUOI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO • LA SUA PROPENSIONE AL RISCHIO • EVENTUALI RESTRIZIONI OPERATIVE INTERMEDIARIO INVESTITORE

  11. Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ” comma 1 Informazioni agli investitori devono: • ESSERE TEMPESTIVE • ESSERE CHIARE • ESSERE COMPRENSIBILI • EVIDENZIARE ADEGUATAMENTE GLI ELEMENTI RILEVANTI • CONSENTIRE AL DESTINATARIO CONSAPEVOLI SCELTE DI INVESTIMENTO O DISINVESTIMENTO

  12. Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ” comma 4- 5 L’intermediario prima di prestare servizi di investimento, effettuare o consigliare operazioni di investimento o disinvestimento HA L’OBBLIGO DI DARE ALL’INVESTITORE ADEGUATE INFORMAZIONI sulla natura, i rischi e le implicazioni dello specifico servizio o dell’operazione A TAL FINE ESSI DEBBONO ADOTTARE ED OSSERVARE PROCEDURE INTERNE finalizzate alla gestione, aggiornamento, conservazione delle informazione da dare agli investitori

  13. Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ” comma 5 Nel corso della gestione di un portafoglio l’intermediario DEVE INFORMARE L’INVESTITORE PER ISCRITTO Sulla riduzione di patrimonio per effetto di perdite in misura pari o maggiore alla percentuale fissata nel contratto

  14. Art 29 “OPERAZIONI NON ADEGUATE ” comma 1- 4 REGOLA GENERALE: Gli intermediari si astengono dal consigliare o effettuare operazioni NON ADEGUATE, individuate come tali per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto conto del profilo attribuito al cliente. • ECCEZIONI • Comma 4: Servizio di “execution only”

  15. Art 30 “CONTRATTI CON GLI INVESTITORI ” comma 1- 3 Condizione per la fornitura di servizi di investimento ed accessori STIPULA DI UIN CONTRATTO- QUADRO (una copia data all’investitore): forma: scritta divieto di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche dell’accordo (art. 23 comma 2 del TUF) sostanza: coerente con l’art. 28 bis chiaro facilmente comprensibile ECCEZIONI all’obbligo della forma scritta del contratto (casi indicati alle lettere a,b dell’art. 30 comma 3): per motivate ragioni tecniche • per la natura professionale del contraente

  16. Art 31 “RAPPORTI TRA INTERMEDIARI E SPECIALI CATEGORIE DI INVESTITORI ” comma 1- 4 • Gli operatori “qualificati” sono ESONERATI dall’applicazione: • delle regole comuni a tutti i servizi di investimento • dalle regole relative a singoli servizi di investimento

  17. La tutela degli investitori si realizza al meglio, in riferimento ad operazioni di compravendita di strumenti finanziari negoziati in mercati ufficiali, quando le operazioni stesse vengono eseguite nei mercati medesimi.

  18. La materia ha subito significative evoluzioni, motivate dall’esigenza di rendere compatibile il principio della concentrazione, con le finalità di liberalizzazione dei mercati che caratterizzano la disciplina comunitaria

  19. Obbligo di concentrazione • Cause di esclusione • Preventiva autorizzazione del cliente • Si garantisce un miglior prezzo • Cause di esclusione • Investitori non residenti o non aventi • Titoli di Stato o garantiti dallo Stato • Blocchi • Spezzature

  20. Regola per la negoziazione • Rispetto della priorità degli ordini • Possibilità di rifiuto (se prontamente comunicato)

  21. Eccezione alla cd best execution rule sempre soddisfatta, se • durante l’orario ufficiale dei mercati regolamentati • al di fuori dell’orario ufficiale dei mercati regolamentati od organizzati

  22. Nuovo articolo 32 (negoziazione) • Nuove opportunità per il rispetto dell’obbligo di priorità • Possibilità di raggruppare ordini di clienti diversi, purché sempre identificabili • Immediata attribuzione delle operazioni al conto dell’investitore

  23. Nuovo articolo 32 bis (best execution) • Non solo miglior prezzo • Efficace disposizione, funzionalità ed aggiornamento delle procedure

  24. Nuovo articolo 32 ter (contratti con gli investitori) • Recepimento principi da 85 a 89 CESR • Correlazione con art. 31-bis (nuovo)

  25. Articolo 33 -Regolamento Consob ricezione e trasmissione di ordini • Rispetto della cronologia • Eccezionalità del raggruappamento di ordini prima del loro invio al negoziatore

  26. Nuovo articolo 33 ricezione e trasmissione ordini • Tempestività di trasmissione degli ordini • Ricerca della best execution

  27. articolo 34 -Regolamento Consob mediazione • Articolo 1754 c.c • Articolo 1755 c.c. • Articolo 1756 c.c

  28. Nuovo articolo 34 abrogato

  29. Articolo 35 -Regolamento Consob collocamento di strumenti finanziari • Conformità alle disposizioni dell’offerente • Normativa simile alla “sollecitazione all’investimento”

  30. Nuovo articolo 35 abrogato

  31. Articolo 36 -Regolamento Consob offerta fuori sede disciplina del TUF • Offerta fuori sede • Tecniche di comunicazione a distanza

  32. Nuovo articolo 36 • Aggiunta comma 2 bis

  33. Articolo 32 TUF • Tecniche di comunicazione a distanza • Offerta fuori sede • Pubblicità

  34. Articolo 36-bis limiti all’attività fuori sede cold calling Any unsolicited interactive communication with a potential cuastomer, for example, a personal visit or a telephone call initiated by a person acting on behalf of an investment firm, and which has not been requested or expressly permitted by the custmer

  35. GESTIONE INDIVD. DI PORTAFOGLIO servizio di investimento con il quale con il quale il cliente delega all’intermediario, verso corrispettivo, la gestione su base DISCREZIONALE del proprio portafoglio per investire i strumenti finanziari, con lo SCOPO DI VALORIZZARLO NELTEMPO. Quindi: - servizio personalizzato - alta qualità del servizio - centralità del cliente

  36. ART 24 TUF: caratteristiche del sevizio di gestione di portafoglio • Forma scritta • Istruzioni vincolanti del cliente • No operazioni oltre il patrimonio gestito senza previa autorizzazione del cliente • Recesso libero del cliente e diritto di recesso del gestore ex art. 1727 codice civile • Possibilità di rilasciare rappresentanza con procura per iscritto al gestore • Possibilità di rilasciare rappresentanza con procura per iscritto al gestore

  37. 2 TIPI DI INTERVENTO • EX ANTE: imponendo una sorta di dipendenza dal cliente e vietando alcuni comportamenti o imponendo autorizzazioni • EX POST: qualora nella libertà iniziale l’intermediario compia errori pagherà le conseguenze alla fine

  38. ART 37: CONTENUTO DEL CONTRATTO (oltre a quanto stabilito dall’art 30) • OBBIETTIVI di investimento • Tipi di operazioni • Strumenti finanziari • Possibilità di delega a terzi • Possibilità di recesso • Limite perdite • MODALITà DI INFORMAZONI • NOTA INFORMATIVA EX ART 60 • LEVA FINANZIARIA

  39. NOVITA’ RICEZIONE PRINCIPI CESR: LETTERA A): PRINCIPI 116 117 118    (cfr BENCHMARK) 119 120 LETTERA F): PRINCIPIO 123

  40. LEVA FINANZIARIA = si basa sull’ipotesi che l’ammontare di un investimento non sia necessariamente uguale al capitale a disposizione ma possa superarlo abbondantemente. Le due tecniche più diffuse per ottenere una leva finanziaria: • strumenti derivati • prestito di denaro Consente di moltiplicare i profitti ma anche le perdite. Leva finanz = 1 quando DEBITO = RENDIMENTO

  41. ART 38 : (riprende lettera a) dell’art 37 NOVITA’ LETTERA A : dovuta alla sostituzione dell’art 39; indicazione dei limiti non più eventuale ma relativa NOVITA’ LETTERA D): viene eliminato come obbiettivo il BENCHMARK ( come per la gestione collettiva ex art 50)

  42. ART 39 : sostituito con delibera 13710/2002 STRUMENTI FINANZIARI • TITOLI DI DEBITO • TITOLI RAPPRESENTATIVI DEL CAPITALE DI RISCHIO • QUOTE O AZIONI • STRUMENTI DERIVATI • TITOLI STRUTTURATI

  43. PARAMETRI GENERALI DI DIFFERENZIAZIONE • VALUTAZ. DI DENOMINAZIONE • NEGOZIAZIONE IN MERCATI REGOLAMENTATI O CMQ REGOLARMENTE FUNZIONANTI • AREE GEOGRAFICHE • CATEGORIE DI EMITTENTI • SETTORI INDUSTRIALIZZATI

  44. PARAMETRI SPECIFICI • PER TITOLI DI DEBITO = DURATIO E RATING • PER TITOLI RAPPRES DI CAPITALE DI RISCHIO = GRADO DI CAPITALIZZAZIONE • PER QUOTE E AZIONI = CONFORMITà ALLE NORME COMUNITARIE E VOLATILITà • PER TITOLI STRUTTURATI = PAY OFF

  45. RATING : GRADO DI SOLVIBILITà DI UN SOGGETTO DEBITORE VOLATILITà: GRADO DI RISCHIOSITà

  46. ART 40: TIPOLOGIE DI OPERAZIONI • COMPRAVENDITA A PRONTI • COMPRAVENDITA A TERMINE • VENDITA ALLO SCOPERTO • COMPRAVENDITA A PREMIO • OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLOI E RIPORTI • I PRONTI CONTRO TERMINE

  47. ART 41 : LEVA FINANZIARIA MAGGIORE DI 1 = OBBLIGAZIONI SUPERIORI AL PATRIMONIO

  48. CONCLUSIONI • DISCREZIONALITA’ LIMITATA DE REGOLE FORMALI, DA AMPIO DOVERE DI INFO VERSO IL CLIENTE SIA PRIMA SIA DURANTE SIA DOPO L’OPERAZIONE • TUTELA MAGGIORE PER IL CLIENTE • SCELTA DI INTERVENIRE EX ENTE SANCITA ANCHE DAI PRINCIPI CESR

  49. Art 42 • recepisce il principio 121 del CESR • benchmark = portafoglio virtuale di attività finanziarie • consente di verificare il rendiconto della gestione • deve essere stabilito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo = deve essere replicabile • nei casi in cui non è possibile delineare un Benchmark oggettivo di riferimento si utilizza dei parametri differenti, che devono essere indicati all’interno del contratto

  50. Art 42-bis • introdotto dalla riforma • definire gli elementi caratterizzanti lo stile della gestione • lo stile deve essere indicato in modo chiaro e preciso • lo stile può esser di due tipi:attivo o passivo

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