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“IL NUOVISSIMO APPRENDISTATO”

“IL NUOVISSIMO APPRENDISTATO”. Dott. Giancarlo Vescovi 24 Maggio 2012. Il Significato. L’Apprendistato non è un semplice contratto di lavoro Se sostenuto con convinzione rappresenta il modo principale per entrare nel mondo del lavoro da parte dei giovani. Il Significato.

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“IL NUOVISSIMO APPRENDISTATO”

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Presentation Transcript


  1. “IL NUOVISSIMO APPRENDISTATO” Dott. Giancarlo Vescovi 24 Maggio 2012

  2. Il Significato L’Apprendistato non è un semplice contratto di lavoro Se sostenuto con convinzione rappresenta il modo principale per entrare nel mondo del lavoro da parte dei giovani

  3. Il Significato • Appartiene a quelle azioni tese a migliorare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro • A partire dalla transizione dalla scuola al mercato del lavoro

  4. Il Significato Un APPRENDISTATO DI QUALITA’ consente di superare una artificiosa distinzione fra SAPERE E SAPER FARE

  5. Il Significato • E’ FONDAMENTALE POTER SOTTRARRE UNA RISORSA COSI’ IMPORTANTE AD UN UTILIZZO IMPROPRIO • Evitare che sia uno strumento per il mero abbattimento del costo del lavoro

  6. “Il Nuovo Apprendistato” • Le assunzioni per la formazione e l’occupazione dei giovani sono negli anni fortemente diminuite, in particolare da quando si è consentito un maggior ricorso ai contratti a tempo determinato e al lavoro parasubordinato • Il Nuovo Apprendistato tende a superare il dualismo indotto e a garantire l’effettività della sua componente formativa

  7. “Il Nuovo Apprendistato” • Si tratta di un robusto percorso di apprendimento, coerente con i fabbisogni professionali e le esigenze del sistema produttivo • Non esistono scorciatoie per il futuro dei giovani

  8. “Il Nuovo Apprendistato” Vanno sostenute le imprese che li assumono, investono e scommettono su diloro tramite UN APPRENDISTATO DI QUALITA’

  9. L’Apparato Sanzionatorio • Non si può prescindere dalla individuazione di un coerente apparato sanzionatorio che tenda a proteggere il contenuto sostanzialedelle norme da devianze che ne snaturino il significato

  10. L’Apparato Sanzionatorio • Il decreto legislativo 167/2011 art. 1 prevede essere “un contratto di lavoro a tempo indeterminato” Conseguenza: Divieto per le parti, durante il periodo formativo, di recedere dal rapporto se non per giusta causa o giustificato motivo

  11. L’Apparato Sanzionatorio • Le sanzioni: A seconda delle dimensioni dell’impresa, reintegrao risarcimento (L.300/70 e L. 108/90)

  12. Il Dopo • Al termine del periodo formativo c’è la possibilità per i contraenti di recedere, ma è necessaria la comunicazione delperiodo di preavviso ex art. 2118 c.c. • In assenza di questo atto il rapporto prosegue e si assesta definitivamente secondo lo schema del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

  13. Il Part-Time • Il rapporto può configurarsi come PART-TIME ed allora i limiti constano : - nella completa erogazione della formazione aziendale - nell’assolvimento del percorso formativo previsto dalla Offerta Pubblica Regionale

  14. L’Obbligo Formativo L’Apprendistato di qualità prevede la centralità dell’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO

  15. L’Obbligo Formativo • La violazione dell’obbligo formativo, quando è tale da pregiudicare le finalità stessedell’apprendistato con una responsabilità esclusivamente ascrivibile al datore di lavoro, prevede l’imposizione del pagamento di una somma calcolata facendo la differenza fra la contribuzione agevolata e quella dovuta per un “normale dipendente” con livello contrattuale di inquadramento pari a quello da conseguire al termine dell’apprendistato • La somma risultante deve essere raddoppiata

  16. L’Obbligo Formativo • L’inadempienza preclude la possibilità di proseguire il rapporto di apprendistato, se ancora in corso, per il quale si intende intervenuta la conversione in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato

  17. L’Obbligo Formativo In sintesi Le condizioni per applicare la sanzione • Mancato raggiungimento degli obbiettivi formativi • Responsabilità esclusiva del datore di lavoro debbono coesistere

  18. L’Obbligo Formativo L’inadempimento formativo potrà sostanziarsi nelle seguenti manifestazioni: - Mancato rispetto dellaquantità di formazione, anche periodica, indicata nel piano formativo individuale o da apposita regolamentazione regionale - Assenza di un tutor o di un referente aziendale che possieda competenze adeguate - Mancanza dell’effettivo esercizio delle funzioni da parte del tutor o referente aziendale - Omessa condivisione con l’apprendista del rispetto degli obblighi formativi - Frequenza della attività formativa solo fittizia

  19. L’Obbligo Formativo IMPORTANTE • La carenza di formazione può venire accertata anche prima della scadenza del termine del periodo formativo In questo caso gli ispettori del lavoro – esclusivamente loro – impartiscono una DISPOSIZIONE (art. 14 dlgs.124/04), assegnando un termine congruo al datore di lavoro per adempiere

  20. L’Obbligo Formativo I presupposti per impartire la disposizione sono: • gravi inosservanze ,a carico del datore di lavoro, ai doveri di erogazione della formazione. Se la mancata formazione è dovuta a fattori diversi, come la mancata erogazione della formazione pubblica,non si avrà disposizione • esistenza di un arco di tempo utile a recuperare il debito formativo. La mancanza di un tempo congruo per consentire il recupero del debito formativo impone l’applicazione della sanzione pecuniaria

  21. L’Obbligo Formativo La mancata ottemperanza alla disposizione impartita comporta una sanzione amministrativa da 515 a 2.850 euro IMPORTANTE La disposizione è prerogativa esclusiva degli Ispettori del lavoro

  22. L’Obbligo Formativo • Gli organi di vigilanza che, ai sensi del d.lgs.167/11 ( INPS, INAIL, Guardia di Finanza), riscontrino l’inadempimento provvedono a segnalarlo alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ( Circ. INAIL del 20/1/12 )

  23. INOSSERVANZA DEI PRINCIPI art. 2, co. 1, d.lgs.167/2011 • Si ridefinisce il profilo sanzionatorio per le inadempienze ai principi generali (art.7 co. 2) Nello specifico: • Forma scritta del contratto - la formalizzazione dell’accordo negoziale non può coincidere con la dichiarazione di assunzione inviata al Centro per l’impiego - il contratto non può stabilire in modo difforme dal CCNL applicato - copia del contratto deve essere consegnata alla stipula del contratto

  24. INOSSERVANZA DEI PRINCIPI art. 2, co. 1, d.lgs.167/2011 IMPORTANTE • La mancanza della forma scritta non porta al disconoscimento del rapporto di apprendistato, spettando al lavoratore la facoltà di adire l’autorità giudiziaria per il disconoscimento

  25. INOSSERVANZA DEI PRINCIPI art. 2, co. 1, d.lgs.167/2011 • Se, oltre alla mancanza di forma scritta del contratto individuale, manca la comunicazione anticipata di assunzione al Centro per l’Impiego, si realizza la condizione di lavoro “sommerso” trattato secondo i dettami sanzionatori dell’art. 4 L.183/10

  26. INOSSERVANZA DEI PRINCIPI art. 2, co. 1, d.lgs.167/2011 • Piano formativo individuale - deve essere elaborato entro 30 giorni dalla stipula del contratto, secondo le disposizioni del CCNL • Divieto di retribuzione a cottimo • Sotto inquadramento - è illecito il fatto di aver inquadrato l’apprendista oltre i due livelli inferiori rispetto alla categoria consentita dal Testo Unico

  27. 5. Retribuzione percentualizzata - l’illecito si pone quando il trattamento retributivo risulta inferiore a quello contrattuale, sia quando la retribuzione è calcolata con una percentualizzazione non corretta, sia quando la gradualità degli aumenti retributivi è applicata in ritardo rispetto alle decorrenze previste dal CCNL

  28. 6. Tutor o referente aziendale - Il datore di lavoro deve nominare e garantire la presenza di un tutor o di un referente aziendale, idoneo ad affiancarlo nel percorso lavorativo e formativo E’ illecito: . la nomina di un soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati dal CCNL . il mancato svolgimento da parte del tutor (o referente aziendale) delle funzioni per le quali risulta preposto

  29. Le Sanzioni RISPETTO AGLI ILLECITI ESPOSTI LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA VA DA 100 A 600 EURO PER OGNI VIOLAZIONE ACCERTATA IMPORTANTE La contestazione di tutte le violazioni riconducibili alla inosservanza dei principi (art. 7,co. 2 )è effettuata dagli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza (INPS, INAIL, Guardia di Finanza)

  30. Le Sanzioni • Il trasgressore (e l’eventuale obbligato in solido) , qualora materialmente possibile, deve essere diffidato a sanare le inosservanze accertate entro 30 giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione. Qualora ciò avvenga è ammesso al pagamento entro 15 giorni della misura minima prevista. Nei casi in esame 100 euro.

  31. Le Sanzioni • Quando lo stesso soggetto commette, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa in materia di apprendistato accertata con provvedimento esecutivo, un’altra violazione della stessa indole, si realizza l’ipotesi della recidiva punita con sanzione da 300 a 1.500 comminata dal Direttore Territoriale del Lavoro competente a ricevere il rapporto ed a punire il fatto illecito

  32. Apprendistato < > Sicurezza e Salute sul Lavoro APPRENDISTATO DI QUALITA’ EQUIVALE AD APPRENDISTATO IN SICUREZZA SAPERE  SAPER FARE  SAPER FARE IN MODO SICURO

  33. Apprendistato < > Sicurezza e Salute sul Lavoro I principi formatori della salute e sicurezza sul lavoro per gli apprendisti non sono diversi da quelli che devono valere per tutti i lavoratori • AMBIENTE IMPIANTI E MACCHINE devono essere SICURI • I COMPORTAMENTI devono essere SICURI

  34. Apprendistato < > Sicurezza e Salute sul Lavoro • L’apprendista è a tutti gli effetti, ai fini dell’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un lavoratore (art. 2 d.lgs.81/08 e s.m.i.) Ne consegue che devono essere applicate in toto le disposizioni dello stesso Decreto

  35. La Valutazione dei Rischi Devono essere valutati TUTTI I RISCHI chesono legati ad aspetti oggettivi (tipo di lavorazione, ambiente della lavorazione, materiali e sostanze, impianti e macchine, organizzazione del lavoro) e soggettivi, chesono legati a chi lavora ( all’età, al genere, all’etnia ed anche alla tipologia contrattuale)

  36. L’Informazione La Formazione e L’Addestramento L’Apprendista è destinatario di: - INFORMAZIONE • FORMAZIONE sui rischi specifici della realtà aziendale e della mansione svolta, sui possibilidanni e sulle misure e le attivitàdi prevenzione e protezione adottate, sulle disposizioni aziendali in materia - ADDESTRAMENTO SPECIFICO, ove previsto

  37. La Sorveglianza Sanitaria L’Apprendista è destinatario di: • SORVEGLIANZA SANITARIA per la verifica dell’idoneità alla mansione specifica se maggiorenne nel caso sia prevista sulla base della valutazione dei rischi se minore sempre (da parte del medico competente aziendale o da parte di un medico del S.S.N. a seconda dei casi)

  38. I Dispositivi di Protezione Individuale L’Apprendista è destinatario di: - FORNITURA di Dispositivi di Protezione Individuale, ove previsti sulla base della valutazione dei rischi • INFORMAZIONE ( a cosa servono) e FORMAZIONE ( come e quando si usano) • ADDESTRAMENTO per quelli di III° Categoria

  39. L’Apprendista Minore o/e di sesso femminile IMPORTANTE Se minore occorre adempiere anche agli obblighi della normativa speciale in materia (L.977/67 e s.m.i.) Se donna occorre anche adempiere agli obblighi della normativa speciale in materia (D.Lgs. 151/01)

  40. Il Ruolo del Tutor IMPORTANTE Ed il Tutor ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ? Se è lo stesso datore di lavoro, la sua posizione i garanzia è ben definita dalla norma Se è persona diversa dal datore di lavoro, la sua posizione di garanzia può essere quella di dirigente o preposto, a seconda dei casi, con gli obblighi conseguenti e fermo restando l’obbligo più generale di vigilanza sul loro operato da parte del datore di lavoro

  41. Grazie per l’attenzione

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