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SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA EDILIZIA

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA EDILIZIA. Assoimmobiliare – 4 dicembre 2012. QUALIFICA DELL’INTERVENTO

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SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA EDILIZIA

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Presentation Transcript


  1. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA EDILIZIA Assoimmobiliare – 4 dicembre 2012

  2. QUALIFICA DELL’INTERVENTO ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RISANAMENTO CONSERVATIVO – RESTAURO – RISTRUTTURAZIONE LEGGERA – RISTRUTTURAZIONE PESANTE – NUOVA EDIFICAZIONE – SOSTITUZIONE EDILIZIA – SOSTITUZIONE URBANISTICA ECC. ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA ATTIVITA’ EDILIZIA GRATUITA ATTIVITA’ EDILIZIA ONEROSA Assoimmobiliare - 4 dicembre 2012 arch. Clara Rognoni

  3. LE PROCEDURE CIAL - DIA - DEA - SCIA - PERMESSO DI COSTRUIRE - PERMESSO CONVENZIONATO ECC. PERMESSO DI COSTRUIRE CERTIFICATO PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA Assoimmobiliare - 4 dicembre 2012 arch. Clara Rognoni

  4. Modifica alla Legge Urbanistica che preveda: 1 - Norme di principio - di tipo prescrittivo - inderogabili ( es. indici di densità edilizia, criteri di inedificabilità e tutela del territorio, distanze tra fabbricati ecc.) 2 - Norme di obiettivo - dettano i limiti minimi di qualità da raggiungere nel progetto ( es. norme sanitarie, energetiche, sismiche, acustiche, impiantistiche, qualità dei suoli ecc.). I livelli minimi stabiliti dalle norme obiettivo possono essere raggiunti con tecniche e modalità diverse in funzione della tecnologia, qualità e criteri di progettazione, metodologie innovative ecc. La sola condizione é il raggiungimento del limite obiettivo. 3 – istituisce e regolamenta le Commissioni di Certificazione Assoimmobiliare - 4 dicembre 2012 arch. Clara Rognoni

  5. Le Commissioni di certificazione : • certificano l'osservanza del progetto alle norme prescrittive e il raggiungimento dei limiti delle norme obiettivo, anche mediante innovazioni non codificate o compensative che raggiungano i parametri prefissati. • Valutano l'inserimento del progetto nel paesaggio ed il rispetto dei vincoli di tutela ambientale e monumentale ai sensi Dlgs 42/2004. • Restano all'ente pubblico esclusivamente il nulla osta V.V.F. in quanto nulla osta che interagisce con diversi aspetti del territorio. Assoimmobiliare - 4 dicembre 2012 arch. Clara Rognoni

  6. Il progetto certificato viene depositato presso il Comune, unitamente al calcolo oneri se dovuti. • I progetti certificati, ivi inclusi quelli in attuazione di piani attuativi già definiti e di cui sia già stata stipulata apposita convenzione, NON sono soggetti ad attività di vigilanza da parte della Amministrazione, ad eccezione della sola verifica oneri. Assoimmobiliare - 4 dicembre 2012 arch. Clara Rognoni

  7. Le Commissioni verificano e monitorano il progetto lungo tutto il suo iter attuativo, eseguono sopralluoghi, valutano e approvano eventuali varianti e, al termine dei lavori, rilasciano certificazione finale di conformità. • Al termine della edificazione vi è obbligo di presentazione e deposito presso la P.A. del "fascicolo del fabbricato" con allegato il progetto finale esecutivo e la certificazione di conformità finale, attestata dalla Commissione Certificatrice, della corrispondenza dell'eseguito alle norme prescrittive e al raggiungimento dei limiti obiettivo con evidenza, facoltativa e su richiesta del richiedente, del superamento dei limiti obiettivo (anche al fine di eventuali premialità). • La certificazione finale, che costituisce licenza di agibilità, viene allegata agli atti di compravendita unitamente alle schede catastali. • La certificazione finale é altresì allegata ad ogni prima richiesta di allacciamento a utenze pubbliche, iscrizioni o variazioni catastali e ipotecarie, affittanze e ogni altro atto connesso. • Ogni successiva variazione edilizia che incida sui parametri e contenuti della certificazione finale e del fascicolo del fabbricato deve essere depositata presso la P.A., che mantiene registro e archivio pubblico aggiornato dei Fascicoli di Fabbricato. Assoimmobiliare - 4 dicembre 2012 arch. Clara Rognoni

  8. REGOLAMENTAZIONE DELLE COMMISSIONI • Le Commissioni di certificazione vengono accreditate presso gli Ordini professionali che, essi solo, sono autorizzati ad assegnare gli incarichi per sorteggio. • Le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese Soprintendenze e altri Enti oggi preposti a vincoli di tutela o controlli preventivi, istituiscono proprie Commissioni esclusivamente delegate a concedere deroga alle norme anche vincolistiche che, con motivata relazione scritta, viene concessa unicamente ove sia dimostrato vantaggio per l'interesse pubblico. In caso di deroga viene organizzata una reale Conferenza dei Servizi, che riunisca le competenze pubbliche interessate alla deroga, e a cui partecipi progettista e Commissione Certificatrice. • Le Commissioni istituite dagli Enti dialogano con le Commissioni Certificatrici • Ove il progetto non possa essere, per qualunque motivo, certificato, la Commissione convoca i soggetti interessati e concorda le soluzioni e modifiche necessarie alla certificazione di conformità o, in alternativa, propone al soggetto di presentare alla P.A. richiesta di deroga. • Le Commissioni Certificatrici possono certificare esclusivamente progetti da attuare nel territorio di competenza della Commissione stessa e dell'Ordine assegnatario. • L'obbligo di assicurazione professionale e di corrispondenza fra l'eseguito ed il certificato finale ricade in capo ai soli certificatori. • In caso di abusi non risolvibili non potrà essere emessa certificazione finale e la Commissione ha obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria. Assoimmobiliare - 4 dicembre 2012 arch. Clara Rognoni

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