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L’intervento delle G.E.V. in materia dei rifiuti

Comportamento della G.E.V in caso di ritrovamento di rifiuti abbandonati al suolo ad opera di ignoti. COSA FARE E COME FARE IN CASO DI RITROVAMENTO TRA I RIFIUTI ELEMENTI UTILI PER INDIVIDUARE IL TRASGRESSORE ?

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L’intervento delle G.E.V. in materia dei rifiuti

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  1. Comportamento della G.E.V in caso di ritrovamento di rifiuti abbandonati al suolo ad opera di ignoti. COSA FARE E COME FARE IN CASO DI RITROVAMENTO TRA I RIFIUTI ELEMENTI UTILI PER INDIVIDUARE IL TRASGRESSORE ? Come deve comportarsi la G.E.V. (agente di polizia amministrativa) in presenza di rifiuti abbandonati da parte di titolari d’impresa visto che alla G.E.V., non sono riconosciute funzioni di polizia giudiziaria mentre, per questo illecito, il legislatore a previsto la sanzione penale? A cura della G.E.V. Luongo Rosario Rappresentante del gruppo Gev di Moncalieri Giugno 2008

  2. L’intervento delle G.E.V. in materia dei rifiuti La prima preoccupazione che deve porsi la G.E.V. è quella di valutare la possibile provenienza dei rifiuti rinvenuti abbandonati. A tale scopo è opportuno osservare il tipo e la quantità dei rifiuti abbandonati. Per esempio, nel caso del ritrovamento isolato di una sola batteria in piombo, si potrà ragionevolmente ritenere che a commettere l’abbandono possa essere stato un privato cittadino che si è liberato in modo illecito della batteria sostituita sul proprio autoveicolo. In questo caso ci troviamo in presenza di un’illecito amministrativo di competenza della G.E.V. che potrà utilizzare per tale accertamento tutti i poteri previsti dall’art.13 della Legge 689/81.

  3. L’intervento delle G.E.V. in materia dei rifiuti Altro discorso sarebbe il ritrovamento di 125 batterie al piombo esauste, ammucchiate tutte nello stesso luogo. In questo secondo caso, può essere logico supporre che a commettere questo illecito possa essere stato il titolare di un’officina di elettrauto il quale non si è avvalso del consorzio obbligatorio per lo smaltimento delle batterie esauste. In questo caso, ci troviamo alla presenza di un’illecito penale (reato) per il quale, la G.E.V. nonha specifici poteri di accertamento fatto salvo, l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art.331 del C.P.P. in qualità di pubblico ufficiale.

  4. Al ritrovamento di rifiuti abbandonati al suolo la G.E.V. devesempre procedere alle seguenti operazioni: • effettuare rilievo fotografico dei luoghi e delle cose rinvenute abbandonate al suolo. • Ricercare tra i rifiuti tracce o elementi utili per risalire al responsabile dell’abbandono. A tale scopo può essere utile il ritrovamento di documenti quali ad esempio: commesse di lavoro, preventivi, fatture commerciali, ricevute di banche e di uffici postali, scontrini, documenti intestati, agende con indirizzi ecc.. • Redigere ai sensi dell’art.13 della legge 689/81, il verbale di accertamento e d’ispezione dei luoghi diversi dalla privata dimora ed allegare il relativo fascicolo fotografico e gli eventuali reperti rinvenuti. Utilizzare il verbale (modello N).

  5. L’importanza dei rilievi fotografici per l’accertamento degli illeciti amministrativi e penali. L’uso dell’immagine fotografica quale mezzo di prova sulle indagini, pare oggi a dir poco insostituibile. Si pensi All’emissione di fumi prodotti dalla combustione di rifiuti tossici che se non si fotografano al momento, cessano di essere visibili e quindi, non più documentabili, cosi come per i rifiuti abbandonati al suolo che potrebbero essere incendiati o dispersi. La situazione dello stato dei luoghi si può certamente descrivere machesoltantoil mezzofotografico può rendere con obiettiva incisività. Rileviamo che la corte Cassazione riconosce il sistema di prove articolato con foto. Un fascicolo fotografico redatto da un organo di P.G. ha il valore di un atto irripetibile e quindi forma piena prova nel dibattimento, tale sistema di prove articolato con foto trova applicazione anche in ambito degli illecitiamministrativi.

  6. Preso atto dell’importanza dei rilievi fotografici, la G.E.V. deve precedere nel seguente modo: Il rilievo fotografico, deve contenere tutti gli elementi dell’abbandono quali ad esempio: • Panoramica dell’abbandono per poter identificare facilmente ed in modo univoco il luogo dell’abbandono • Fare fotografie che evidenzino lo stato del luogo al momento del ritrovamento • Fare fotografie dei particolari che evidenzino la tipologiadelrifiutoabbandonato e il contenuto di eventuali sacchi o contenitori • Fare fotografie dei reperti con i riferimenti nominativi in primo piano • Inserire tutte le fotografie in un apposito fascicolofotografico- Utilizzare il (modello O).

  7. Verbale di accertamento e ispezione dei luoghi diversi dalla privata dimora (art.13 L. 689/81) . Nel redigere questo indispensabile verbale la G.E.V. deve comportarsi nel seguente modo: 1) Fare la descrizione precisa e dettagliata dello stato del luogo dell’abbandono, come rilevato al momento dell’intervento. 2) Fare la descrizione precisa e dettagliata dei rifiuti e delle cose come rinvenute al momento dell’intervento. 3) Indicare in modo univoco il luogo : comune, località, strada, via, (l’inserimento delle coordinate geografiche GPS sono un ottimo dato per individuare il luogo). 4) Indicare (se possibile), la disponibilità e/o la proprietà del fondo. 5) Indicare la presenza di eventuali barriere o recinzioni se presenti oppure dare atto che il fondo e aperto e non delimitato da alcuna barriera o recinzione.

  8. Verbale di accertamento e ispezione dei luoghi diversi dalla privata dimora (art.13 L. 689/81) . 6) Indicare la stima della quantità dei rifiuti ritrovati (numero sacchetti, mc, superficie occupata. 7) Indicare la tipologia: rifiuti domestici, industriali, derivanti da attività agricole ecc. 8) Indicare se il cumulo fa parte di un unico abbandono o di più abbandoni. 9) Indicare se i sacchi erano chiusi oppure aperti. 10) Indicare con precisione i reperti e i documenti rinvenuti tra i rifiuti, specificando espressamente se i reperti con i nomi erano dentro dei sacchi chiusi e mischiati con i rifiuti.

  9. Valutare In base agli elementi raccolti in quale ambito può rientrare la condotta accertata: l’illecito amministrativo o penale? In base alle valutazioni suddette, individuare la natura giuridica della violazione ed agire di conseguenza: Illecito amministrativo:Competenzadiretta della G.E.V. che può disporre di tutti i poteri d’accertamento previsti dall’art.13 della legge 689/81 che sono i seguenti: • Effettuare visure anagrafiche presso i Comuni • Effettuare visure camerali da richiedersi all’Ufficio di coordinamento G.E.V. della Provincia • Assumere ai sensi dell’art.13 legge 689/81 informazioni dalle persone ritenute informate sui fatti o dallo stesso trasgressore – Utilizzare verbale Modello M • Effettuare ispezione dei luoghi e delle cose diverse dalla privata dimora.

  10. Come assumere in modo utile informazioni per un’abbandono di rifiuti • La prima domanda da fare è quella di far riconoscere i rifiuti trovati mostrando campioni e fotografie. • Domandare spiegazioni del motivo per il quale sono stati abbandonati. • Domandare eventualmente a chi ha conferito l’incarico di portare via i propri rifiuti. • Domandare se a pagamento o a titolo gratuito. • Di fronte a spiegazioni vaghe, si informa la persona che è tenuta a dare risposte veritiere e che ognuno è responsabile del corretto smaltimento dei propri rifiuti. • Si devono verbalizzare tutte le dichiarazioni e si deve fare firmare il verbale senza rilasciare copia. • Nel caso che la persona rifiuta di firmare il verbale delle dichiarazioni assunte, farne menzione nel verbale stesso.

  11. Verbalizzazione e contestazione dell’illecito Alle termine degli accertamenti, se si è in presenza di un’illecito amministrativo e sappiamo tutto sul conto dei soggetti da perseguire, ossia: Sul conto del trasgressore o dei trasgressori e degli obbligati in solido. Possiamo a questo punto, procedere alla verbalizzazione dell’illecito e alla contestazione ai soggetti interessati mediante notificazione degli estremi della violazione. Per la verbalizzazione utilizzare il verbale modello B La notifica potrà avvenire esclusivamente nel seguente modo: 1) Consegnando copia del verbale a mani della persona interessata recandosi presso la sua abitazione oppure convocandolo in ufficio 2) Notificando a cura della Provincia gli estremi della violazione mediante il servizio postale.

  12. Raccomandazione finale al termine dell’accertamento amministrativo Allegare al verbale di contestazione originale da trasmettere all’Autorità competente, copia dei verbali redatti nel corso dell’accertamento ad esempio: • Verbale d’ispezione dei luoghi diversi dalla privata dimora • Verbale per l’assunzione di informazioni • Fascicolo fotografico ecc. A questo punto sarà esclusivo compito dell’Autorità amministrativa valutare sia la regolarità dell’accertamento svolto dall’organo di vigilanza che la eventuale irrorazione della sanzione a carico delle persone responsabili.

  13. Rifiuti abbandonati da parte di titolari di imprese ( illecito penale ) In presenza di rifiuti abbandonati al suolo di cui e logico supporre in base alle prove raccolte la provenienza da un’attività d’impresa, la G.E.V. si trova alla presenza di un illecito penale e qualora, dovesse rinvenire tra i rifiuti documenti o reperti ritenuti utili per risalire ai responsabili, nonpuòin questo caso,di propria iniziativa recarsi presso aziende o ditte per assumere informazioni o quant’altro, in quanto nondispone di poteri di polizia giudiziaria necessari per accertare i reati. Le G.E.V. che intervengono in flagranza mentre si scaricano ed abbandonano rifiuti al suolo possono, procedere all’identificazione dei responsabili che nel caso risultassero essere titolari d’imprese, dovranno essere denunciati ai sensi dell’art.331 del C.P.P.

  14. Rifiuti abbandonati da parte di titolari di imprese ( illecito penale ) La G.E.V. Nei confronti di persone resosi responsabili di abbandono di rifiuti provenienti da imprese, redige la denuncia ai sensi dell’art.331 del C.P.P. accludendo alla denuncia eventuali verbali di polizia amministrativa redatti durante l’accertamento quali ad esempio: • fascicolo fotografico • Verbale di ispezione dei luoghi diversi dalla privata dimora • Verbali di assunzione di informazioni. • Reperti e documenti rinvenuti tra i rifiuti. Tali atti risulteranno utili anche nel corso del procedimento penale perché redatti da pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni di competenza e quindi sono atti fornitidi fedepubblica fino a querela di falso.

  15. Formalità previste dalla legge per la compilazione della denuncia: • Art. 331 C.P.P. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblicoservizio). • 1. Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia periscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (361, 362 c.p.) • 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (57).

  16. Contenuto della denuncia: • 332 C.P.P. - (Contenuto della denuncia). La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

  17. A chi va presentata la denuncia: La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficialedipoliziagiudiziaria. Nel caso delle G.E.V. la denuncia è presentata al proprio agente di coordinamento il quale è ufficiale di polizia giudiziaria. Con la consegna della denuncia, la G.E.V. ha assolto all’obbligo di legge ed ha compiuto pienamente il proprio dovere. Se richiesto, la G.E.V. potrà collaborare con l’agente di coordinamento alle indagini successive.

  18. Schema di denuncia ai sensi dell’art.331 C.P.P. per abbandono di rifiuti da parte di titolari d’impresa. Protocollo GEV n. 439/08 Fatto in ufficio a Moncalieri (TO) il 31/05/2008 Gruppo di Moncalieri OGGETTO: Denuncia di reato (ex art. 331 C.P.P.) IN VIOLAZIONE A : art. 192 comma 1 del D.lgs 152/06 sanzionato dall’art. 255 comma 2 del D.lgs 152/06 (abbandono di rifiuti al suolo effettuato da titolari di imprese) A CARICO DI PERSONA DA IDENTIFICARE (Se colto In flagranza riportare le generalità complete) FATTI ACCERTATI: in data 31-05-08 alle ore 12,15 nel comune di Carignano (TO). Alla Provincia di Torino Ufficio vigilanza Ambientale All’ufficiale di P.G. coordinatore del gruppo Gev di Moncalieri I sottoscritti ………………………………………….guardie ecologiche volontarie della Provincia diTorino, Pubblici Ufficiali, agenti di vigilanza in servizio presso l’ufficio in intestazione, segnalano all’ufficiale di P.G in indirizzo, la seguente notizia di reato appresa nell’esercizio delle funzioni di competenza. (Descrivere accuratamente i fatti accertati) …………………………………………………………………………..

  19. Nella speranza di aver contribuito a rendere un po’ più agevole il compito delle G.E.V. si augura a tutti un buon lavoro. rosariogev@libero.it

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