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Organizziamo la prevenzione in EDILIZIA. 21 ottobre 2004 – ore 14,30. La settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro che si svolge in contemporanea in tutti i paesi dell’UE è dedicata all’edilizia.
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Organizziamo la prevenzione in EDILIZIA 21 ottobre 2004 – ore 14,30
La settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro che si svolge in contemporanea in tutti i paesi dell’UE è dedicata all’edilizia. Il presente convegno, che si inserisce in una campagna di iniziative patrocinate dall’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, si propone di stimolare una riflessione costruttiva e l’attività concreta di tutti gli attori coinvolti: imprese, lavoratori, professionisti, committenti, organi di vigilanza, istituzioni e parti sociali.
Costi della non prevenzione I costi derivanti dagli infortuni sul lavoro e dai problemi di salute nel settore dell’edilizia, compreso il costo in termini di ritardi operativi, giornate di lavoro perse e carichi del sistema sanitario ed assicurativo, costerebbero all’UE oltre 75 miliardi di euro ogni anno, vale a dire 200 euro per ciascun cittadino dell’Unione.
Dati europei di settore Nell’Unione Europea il settore edile è quello a maggior rischio di infortuni: • 850.000 infortuni all’anno • 1.300 morti all’anno nei cantieri Il numero dei lavoratori edili vittime di infortuni mortali è TRIPLO rispetto a quello degli altri settori. Addetti settore edile: 12.700.000, il 47% in imprese con meno di 10 persone
Il rischio d’infortunio risulta molto più elevato nelle piccole aziende Dati nazionali di settore • circa 100.000 infortuni all’anno • 300 morti Addetti circa 1.600.000 (ISTAT 2003) 83,4% in imprese con meno di 10 persone (Unioncamere)
Il Decreto Legislativo 494/96 è una norma di derivazione europea con contenuti prevalentemente organizzativi. Il decreto è stato varato a partire da alcune constatazioni della Commissione Europea: “il 60% degli incidenti mortali sul cantiere dipendono da una causa determinata da scelte effettuate prima dell’inizio dei lavori” “circa il 28% degli incidenti mortali sono originati dall’esecuzione di attività simultanee ma incompatibili” legate ad una carenza di organizzazione del cantiere affrontabile in fase progettuale.
Il decreto legislativo 494/96prevede la responsabilità di nuove figure a cui vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri. Una delle novità essenziali è l’introduzione della responsabilità del Committente (o del Responsabile dei lavori se designato) che ha obblighi sulla sicurezza già al momento della progettazione dell’opera. Altre importantissime figure introdotte sono i Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori che sono dei professionisti formati allo scopo.
Imprese nel territorio di competenza
Addetti nel territorio di competenza
LA NOSTRA ATTIVITA’ • VIGILANZA e CONTROLLO anche a partire da notifiche preliminari • MONITORAGGIO e INDAGINI su INFORTUNI e MALATTIE PROFESSIONALI • SPORTELLO per l’UTENZA • INIZIATIVE INFORMATIVE e CONOSCITIVE
Vigilanza e controllo (*) al 30/9/2004 Oltre alla normale attività di vigilanza in questi due anni sono state effettuate campagne di vigilanza integrata tra ASL e Direzione Provinciale del Lavoro, mirate alla verifica del rispetto della 494/96 e al rischio di caduta dall’alto.
MINIMO ETICO Lavori in quota sopra i tre metri in totale assenza di opere provvisionali o con estese carenze di protezioni, non sanabili nell’immediatezza con interventi facilmente praticabili; Lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto, ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun tipo di prevenzione (mancanza di studi geotecnici che indichino chiaramente la tenuta di quello scavo e assenza di puntellature, armature o simili) e con estensione tale da non permettere una facile ed immediata messa in sicurezza; Lavori su superfici ”non portanti” (es. eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva od individuale e non facilmente ed immediatamente sanabili.
Dai dati che pervengono dal coordinamento tecnico interregionale il 20% dei cantieri si trovano sotto la soglia minima di sicurezza. I cantieri che non rispettano il “minimo etico di sicurezza” costituiscono una fonte di rischio grave per i lavoratori e operano una turbativa di mercato penalizzando, nei fatti, quelle imprese che lavorano nel rispetto delle regole della prevenzione.
Dalle violazioni riscontrate (2003-2004) emerge che la più frequente criticità è rappresentata dalla mancanza e/o inadeguatezza delle opere provvisionali contro il rischio di caduta dall’alto. Il Coordinamento tecnico interregionale ha fornito dati sulla base di un campione di quasi 3.000 cantieri: le sanzioni relative al rischio di caduta dall’alto rappresentano il 75% di tutte le contravvenzioni. La caduta dall’alto è purtroppo la modalità di accadimento degli infortuni mortali che ricorre di gran lunga più frequentemente anche nel nostro territorio.
Nel territorio di competenza - Infortuni totali (*) I semestre (**) inf. mortali in cava
Nel territorio di competenza Infortuni edilizia (*) al 30/09/2004
Infortuni mortalinel territorio di competenza Gli infortuni mortali avvenuti nel periodo 1994 – 2004 sono stati: • 21 in totale; • 13 nel settore edile (62% del totale) di cui 8 a seguito di caduta dall’alto.
Sportello utenza La nostra Struttura ha istituito a partire dalla fine del 1995 uno “Sportello per l’utenza” destinato all’informazione e assistenza di tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione. Da allora gli accessi a tale servizio sono stati 1186 in totale, di cui 551 (circa il 50%) hanno riguardato il settore edile.
Le iniziative intraprese al varo della 494 Nel 1998 predisposizione di una scheda informativa per i committenti e di un modello di notifica preliminare: incontro con i Comuni e le Associazioni di categoria per presentare il materiale prodotto e per discutere sugli aspetti applicativi del D.Lgs. 494 e invio dello stesso materiale ai Comuni per la divulgazione. Partecipazione in qualità di docenti a corsi di formazione per Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dell’opera tenuti da Associazioni e da Ordini Professionali (ingegneri, architetti e geometri). Partecipazione a gruppo di lavoro regionale specifico per l’elaborazione di indirizzi applicativi del D.Lgs. 494/96 pubblicati nel giugno 2001 dalla Regione Liguria - Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria e diffusi a livello regionale.
Altre iniziative (1) Nel marzo 2001 stipula di un protocollo di intesa tra CPTA e ASL 4 per garantire i flussi informativi a partire dalla notifiche preliminari. Partecipazione al tavolo tecnico a livello provinciale con CPTA. INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, ISPESL per la stesura dell’elenco della documentazione di sicurezza da tenere in cantiere. Tale lavoro è stato presentato nel novembre 2002 presso la sede della Scuola Edile: il CPTA è stato incaricato di diffonderlo a tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile.
Altre iniziative (2) Partecipazione ad un gruppo di lavoro interregionale che ha predisposto dettagliate istruzioni operative per l’installazione della segnaletica nei cantieri autostradali in presenza di trafficonella trattaSestri Levante - Rosignano con la partecipazione delle ASL territorialmente competenti, della Società di gestione, delle organizzazioni sindacali. Protocollo di intesa su misure aggiuntive di protezione per i lavoratori operanti nei cantieri autostradali in presenza di traffico nella tratta Sestri Levante - Genova tra Prefettura, Polizia Stradale, Società di gestione della tratta, ASL competenti, Organizzazioni Sindacali e Datoriali e CPTA.
ORGANIZZIAMO LA PREVENZIONE IN EDILIZIA
Applichiamo le norme esistenti Il D.Lgs. 494 prevede che la pianificazione della sicurezza debba essere contestuale alla progettazione dell’opera.
OBBLIGHI DI NOTIFICA, DI NOMINA DEI COORDINATORI E DI REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA D.LGS. 494/96 come modificato dal D.LGS. 528/99
Il Committente (o il Responsabile dei lavori) oltre alla notifica preliminare ed alla nomina dei coordinatori nei casi previsti, DEVE sempre: 1)PREVEDERE nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro (art. 3 comma 1 - 2° periodo) 2)COMUNICARE alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori ed inserire nel contratto d'appalto il PSC (art. 3 comma 6 e art. 12 comma 2) 3) VERIFICARE l'idoneità tecnica professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, nonché la regolarità contributiva ed assicurativa (art. 3 comma 8 lettere a e b)
A proposito di POS e PSC … … il DPR 222/03 prevede i contenuti minimi dei Piani di Sicurezza. Per essere realmente efficaci tali piani devono possedere alcune caratteristiche.
A proposito di POS e PSC … Devono essere: • Specificiper la singola opera da realizzare (un vestito su misura per quell’opera e non piani uno fotocopia dell’altro) • Consultabili cioè scritti in forma comprensibile dai datori di lavoro, dai lavoratori, dagli RLS, nonché dal committente o dal responsabile dei lavori se nominato (presenti sul cantiere e concretamente utilizzati) • Fattibilirealizzabili concretamente dai datori di lavoro delle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi • Funzionaliall’esecuzione dell’opera e atti a garantire con i loro contenuti la sicurezza di tutti i lavoratori
Miglioriamo la salute dei lavoratori Oltre ai rischi infortunistici il settore presenta anche un’elevata frequenza di disturbi della salute dovuti all’esposizione a svariati altri rischi: rumore, vibrazioni, movimentazione di carichi e a numerose sostanze tossiche, allergizzanti e cancerogene. E’ necessario che tali rischi vengano individuati e si pongano in essere interventi tecnici ed organizzativi atti ad eliminarli o limitarli anche attraverso la sorveglianza sanitaria.
Conosciamo le norme di prossima applicazione E’ stato emanato il Decreto Legislativo N° 235 dell’8 luglio 2003 di cui è prevista l’entrata in vigore il 19 luglio 2005. Tale decreto stabilisce una serie di obblighi per il datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota (scale a pioli e ponteggi).
L’aspetto più interessante… … Integra le disposizioni tecniche già previste dal DPR 164, è l’obbligo di una specifica formazione, di cui sono definiti dettagliatamente i contenuti, per: • addetti al montaggio/smontaggio dei ponteggi; • preposto che deve sorvegliare tali lavori; • addetti che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Contrastiamo il lavoro irregolare Sicurezza negli ambienti di lavoro e regolarità del rapporto di lavoro costituiscono un binomio inscindibile. Poiché nel settore edile il lavoro irregolare è un fenomeno rilevante (secondo alcune stime rappresenta almeno il 20-25%) è necessario mettere in atto tutte le possibili azioni di contrasto. A questo proposito sono fondamentali l‘azione delle Direzioni del Lavoro e i provvedimenti normativi del Ministero del Welfare.
Contrastiamo il lavoro irregolare Un’altra importante azione di contrasto potrà derivare dall’applicazione della Convenzione per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva che attesterà la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile delle imprese che operano nel settore edile pubblico e privato. Rispetto a tale convenzione, stipulata tra INPS, INAIL e Associazioni di categoria datoriali e sindacali, vorrei segnalare il ruolo centrale affidato ad un organismo paritetico: la Cassa Edile.
Realizziamo la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Alcuni aspetti decisivi: Formazione e addestramento professionale degli addetti. Informazione e formazione specifica alla sicurezza. Alfabetizzazione dei lavoratori stranieri. Rafforzamento della partecipazione dei lavoratori.
Realizziamo la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti A fronte della sempre più consistente presenza di lavoratori stranieri nel settore, è necessario prevedere un’informazione “mirata” utilizzando strumenti efficaci per la comunicazione dei principi di sicurezza a tali lavoratori. A tale proposito sono state avviate iniziative che hanno portato alla stesura di materiale informativo multilingue quali ”IN-sicurezza”, ”Extrateam”. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(R.L.S.) è uno degli attori fondamentali del processo di prevenzione nell’azienda. Questa figura è spesso assente nei settori caratterizzati da “micro imprese”: salutiamo con favore la recente designazione per questo settore dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali(R.L.S.T.) (e auspichiamo che ad analoga designazione si pervenga anche per altri settori).
Realizziamo la partecipazione di tutte le forze in campo C’è molto da fare su vari fronti per tutti i soggetti: Istituzioni, Enti Bilaterali, Professionisti, Ordini Professionali, Scuole, Organizzazioni Datoriali e Sindacali, R.L.S., per realizzare una corretta pianificazione e progettazione della sicurezza nei cantieri, con ditte professionalmente idonee e “regolari”: • Rispetto alle Istituzioni ed EntiBilaterali proseguire il lavoro di integrazione delle attività realizzando una rete informativa condivisa su problematiche fondamentali (flussi informativi, monitoraggio degli infortuni mortali e gravi, ecc.) e di coordinamento dell’attività di vigilanza sui vari aspetti (sicurezza del lavoro, regolarità contributiva ed assicurativa).
Realizziamo la partecipazione di tutte le forze in campo Interventi di sensibilizzazione nei confronti delle Imprese affinché sviluppino la loro professionalità, potenzino l’informazione e la formazione al loro interno e si rafforzi sempre di più la regolarità contributiva ed assicurativa. Potenziamento delle iniziative informative e formative nei confronti dei Professionisti per avere Coordinatori e personale tecnico sempre più adeguato. Nei confronti del Committente, in particolare di quello privato, c’è necessità di sostegno ed informazione capillare rispetto ai compiti rilevanti e innovativi che il D.Lgs.494/96 assegna a questa figura fondamentale.
Per il raggiungimento degli obbiettivi elencati è necessario individuare dei percorsi operativi. A tal fine si propone di costruire a partire dalla realtà locale, dei tavoli di confronto su aspetti specifici.