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Family Business: problematiche in tema di ricambio generazionale. Prof. Dott. Raffaele Marcello Pescara, 18 gennaio 2008. Family Business. Il capitale di rischio è detenuto da una famiglia, e questa è in grado di determinare l’orientamento strategico di fondo. Imprese familiari
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Family Business: problematiche in tema di ricambio generazionale Prof. Dott. Raffaele Marcello Pescara, 18 gennaio 2008
Family Business Il capitale di rischio è detenuto da una famiglia, e questa è in grado di determinare l’orientamento strategico di fondo Imprese familiari in senso lato Presenza nelle attività di gestione di membri della famiglia proprietaria, che svolge ruoli di governo o che esercita il controllo Imprese familiari in senso stretto Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Fronti di azione per realizzare la continuità aziendale • Trasferimento di cultura manageriale. • Supporto agli azionisti nella realizzazione del passaggio generazionale. • Assistenza nella crescita professionale degli eredi coinvolti nella gestione. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Leve per il successo Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Il progetto di continuità aziendale Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
La pianificazione del passaggio generazionale (1) La realizzazione di un buon passaggio generazionale richiede un’accurata fase di pianificazione a livello: • familiare con l’individuazione del soggetto destinato a guidare l’impresa, l’eventuale designazione di altri familiari in ruolo di supporto o di partecipazione minoritaria al capitale, le modalità e i tempi della successione; • aziendale con gli interventi riorganizzativi dell’impresa, gli investimenti necessari, i mercati e i prodotti da sviluppare, le risorse umane che si ritiene siano necessarie a stimolare una nuova fase di crescita; Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
La pianificazione del passaggio generazionale (2) • finanziario con la ricerca delle risorse patrimoniali di cui l’impresa necessita per finanziare il proprio sviluppo; • extra aziendale con la necessità di attutire l’impatto del passaggio generazionale nelle relazioni e nei rapporti con l’esterno. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
La pianificazione del passaggio generazionale (3) La mancata o non tempestiva pianificazione del passaggio generazionale può avere come conseguenza: • la cessione a terzi, quando non si riesca a trovare un accordo tra i familiari; • la dissoluzione del valore creato dal fondatore in tanti anni di lavoro, come risultato dell’elevato grado di litigiosità tra gli eredi tutti coinvolti a vario titolo nella gestione d’impresa. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
La pianificazione del passaggio generazionale (4) La gestione oculata di tale passaggio diviene, pertanto, condizione irrinunciabile per garantire longevità all’impresa ed evitare che essa si estingua con il suo fondatore. Senza peraltro ignorare come il tema del passaggio generazionale attiene anche a profili di natura sociale, in considerazione della forza lavoro impiegata in azienda. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
La pianificazione del passaggio generazionale (5) • civilistica, avvalendosi delle differenti formule attraverso le quali può essere trasferita un’azienda; • societaria, utilizzando abilmente modelli societari e regole di governance, per personalizzare la struttura alle esigenze della famiglia; • fiscale, per limitare l’impatto derivante dal trasferimento d’azienda. In tal senso occorre utilizzare al meglio, anche in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’azienda e degli obiettivi che si vogliono perseguire, gli strumenti di natura: Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Famiglia e fisco • L’ordinamento tributario italiano non ha mai preso in considerazione la famiglia come “soggetto fiscale”. • Dopo la sentenza del 1976 della Corte Costituzionale (illegittimità del cumulo dei redditi familiari), ogni persona fisica è un soggetto autonomo d’imposta, a prescindere dalla sua collocazione familiare. • La famiglia è vista unicamente come un centro di redistribuzione della ricchezza, senza rilevanza fiscale. • La famiglia non è soggetto passivo d’imposta, (ma neanche nel diritto comune la famiglia è centro di imputazione di rapporti). Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
La famiglia nelle imposte dirette • La situazione familiare viene presa in considerazione - nelle imposte dirette - mediante lo strumento delle deduzioni e/o delle detrazioni. • In altri paesi europei si utilizza il sistema del “cumulo corretto”: – Sistema dello splitting (Germania); – Sistema del quoziente familiare (Francia). • In Italia l’unica applicazione di una forma di splitting si ha nelle imprese familiari (forma di agevolazione impropria). Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Holding di famiglia • Il primo passaggio fondamentale ai fini di un’adeguata pianificazione della successione generazionale, è rappresentato dalla segregazione della percentuale di comando in un’apposita holding detta, per l’appunto, Holding di famiglia. • Soci della Holding di famiglia saranno tutti gli eredi designati alla gestione dell’impresa. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Costituzione della Holding di famiglia L’art. 177 comma 2 TUIR consente la creazione della Holding mediante conferimento della partecipazione nella società operativa (con perizia) in regime di neutralità fiscale al ricorrere di due condizioni: • L’apporto della partecipazione consente alla Holding di acquisire il controllo della società operativa. • L’aumento di patrimonio netto della Holding deve essere pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione trasferita. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Costituzione della Holding di famiglia (Schema) Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Tipologia di holding • La holding può essere costituita in forma “pura” o “mista”. • Per holding pura si intende una società con oggetto sociale rappresentato dall’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate dall’art. 106, comma 1, del T.U.B. (tra cui l’assunzione di partecipazioni). • Per holding mista si intende una società che non svolge le attività di cui sopra in via esclusiva, ma in concomitanza con attività di natura diversa. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Holding pura: vantaggi e svantaggi Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Problematiche (1) La problematica primaria legata alla gestione di una holding è costituita dall’assetto di governance che dovrà essere idoneo a bilanciare differenti esigenze: la governabilità dell’impresa operativa, la stabilità dei rapporti tra gli eredi, la continuità familiare. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Problematiche (2) Parimenti importante appare la problematica retributiva degli eredi che prestano la loro opera all’interno della società operativa. In questo senso, assumono fondamentale importanza le “regole” che disciplineranno i rapporti tra i soci della holding, regole che possono essere contenute sia nello statuto, sia nei patti parasociali. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
I patti parasociali Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Holding società di comodo Una delle principali questioni legate alla costituzione di una Holding riguarda la disciplina delle società di comodo. L’art. 1, comma 128 della Legge Finanziaria 2008 ha introdotto una serie di novità riguardanti le società c.d. non operative. Sono evidenziati qui di seguito i coefficienti applicabili prima e dopo l’approvazione della Legge Finanziaria 2008. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
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La società semplice e la gestione di patrimoni di famiglia Le misure fiscali di contrasto delle cosiddette “società di comodo” e la via di fuga dalle situazioni di svantaggio fiscale ad esse relative, hanno portato all’attenzione dei professionisti la società semplice: strumento operativo flessibile ed economico che dovrebbe interessare i cosiddetti family office e il private banking. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Nozione civilistica di società semplice (1) Il codice del 1942 ha “marcato” la differenza tra società semplice (art. 2247 c.c.) e comunione (art. 2248 c.c.). Le differenze sono individuabili: • non nella presenza del contratto (art. 1321 c.c.), ma piuttosto nello scopo; • nella funzione: dinamica per la società (dove di conferiscono beni e servizi per un’attività d’impresa); statica per la comunione (dove si regola l’uso di beni esistenti). Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Nozione civilistica di società semplice (2) • La società semplice è iscritta in una sezione speciale del Registro delle imprese (art. 2, comma 1, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558). • L’iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (art. 8, comma 5, L. 29 dicembre 1993, n. 580). • Il legislatore stabilisce che le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi nei tipi di società di persone o di capitali (art. 2249 c.c.), non esclude, in principio, l’attività d’impresa della società semplice. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Regime tributario della società semplice (1) • La società semplice può svolgere tutte le attività della persona fisica, ovvero conseguire redditi fiscalmente rilevanti ad essa riferibili. • Nessuna norma del T.U.I.R. prevede che la società semplice non può conseguire un reddito d’impresa. • La società semplice agricola che eccede i parametri di riferimento, producendo o vendendo oltre determinati limiti (art. 32 del T.U.I.R.) consegue un reddito d’impresa anche se non organizzata in forma di impresa (art. 55, comma 1, del T.U.I.R.). Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Regime tributario della società semplice (2) • La società semplice non va assimilata alle società di persone; queste, infatti, sono suscettibili solo di reddito d’impresa determinato secondo le regole della società (artt. 56, comma 1, e 73, comma 2 del T.U.I.R.); • Per esse vale il principio di assorbimento delle diverse categorie di reddito nel reddito d’impresa, quale risultato di un’attività commerciale professionale abituale, ancorchè non esclusiva. • La società semplice - ricorrendone i presupposti - può produrre anche redditi diversi (art. 67 del T.U.I.R.) determinati secondo le regole ad essi riferite. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Regime tributario della società semplice (3) • Il regime tributario della società semplice offre un’altra opportunità preclusa alle società di capitali - e alle altre società di persone - con l’imputazione del reddito ai soci. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Regime tributario della società semplice (4) • La società semplice rispetto alle altre società di persone e al trust realizza la caratteristica, unica nel regime tributario dell’imposta diretta, di affiancare al cumulo delle singole categorie di reddito distintamente determinato (art. 8 del T.U.I.R.), la ripartizione del reddito complessivo secondo le decisioni dei soci, con una sorta di semplificato e flessibile tax planning annuale (art. 2252 c.c. e art. 5 del T.U.I.R.). Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Società semplice e patrimoni familiari (1) In conclusione la società semplice rappresenta un efficace, flessibile ed economico strumento di gestione di patrimoni familiari, in quanto affronta e risolve il problema: • della gestione; • del passaggio generazionale; • della pianificazione fiscale. Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara
Società semplice e patrimoni familiari (2) La società semplice infatti si caratterizza: • flessibilità operativa (con conseguente riduzione dei costi di gestione); • per riduzione del carico fiscale, proponendosi come alternativa al trust gestorio e successorio e all’atto di destinazione di beni immobili (art. 2645-ter c.c.) o alla costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 c.c.). Prof. Dott. Raffaele Marcello – Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali – Università G.d’Annunzio Chieti-Pescara