160 likes | 293 Views
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE. Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.1.
E N D
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.1 • Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS è articolato in corsi finalizzati a far conseguire ai giovani ed agli adulti, occupati e non occupati, più alti livelli di conoscenze ed una formazione tecnica e professionale approfondita e raccordata con il mondo del lavoro, con modalità che favoriscono l’integrazione tra i sistemi formativi, il riconoscimento, la certificazione e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nell'’ambito della formazione superiore, ivi compresa quella universitaria
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.1 • Il decreto definisce: • le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS • i criteri per la definizione degli standard dei diversi percorsi • le modalità per l’integrazione tra i sistemi formativi • i criteri per il riconoscimento dei crediti • le modalità per la loro certificazione e utilizzazione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.2 • I giovani e gli adulti accedono ai corsi IFTS con il possesso del diploma, ovvero con esperienze profes-sionali equivalenti o con altro percorso formativo documentato, attraverso procedura di accredita-mento/bilancio delle competenze maturate. • I requisiti minimi di conoscenze e di competenze ri-chiesti sono definiti nell’ambito degli standard e pos-sono essere integrati dai Comitati tecnico scientifici di ogni corso, in riferimento alle condizioni del mercato del lavoro locale. • L’accreditamento/bilancio è effettuato dal Comitato Tecnico previsto per ciascun corso IFTS
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.3 caratteristiche dei corsi IFTS • realizzare un’offerta formativa integrata e raccordata con la domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato • personalizzare i percorsi attraverso flessibilità e modu-larità dell’offerta formativa, la definizione di standard ed il riconoscimento di crediti • durata minima di 2 semestri e massima di 4 semestri • ogni semestre si articola in 600 ore di attività teorica, pratica e di laboratorio • stage aziendali e tirocini formativi (anche all’estero) obbligatori almeno per il 30% del monte ore
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.3 caratteristiche dei corsi IFTS • docenza reclutata per non meno del 50% dal mondo della produzione delle professioni e del lavoro • integrazione di sistema e il raccordo con il modulo del lavoro assicurati attraverso la gestione congiunta di almeno quattro soggetti formativi: • la scuola • la formazione professionale • l’università • le imprese o altri luoghi di lavoro pubblici e privati.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.4 standard formativi nazionali • Lo standard formativo nazionale individua e definisce: • la figura di riferimento, anche in relazione alle ricerche sui fabbisogni formativi ove realizzate dagli OBN • le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali • le conoscenze e le competenze richieste per l’accesso ai corsi • i criteri per l’organizzazione modulare dei curricula sulla base di unità formative finalizzate all’acquisizione di competenze e alle valutazioni intermedie e finali
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.4 standard formativi nazionali • Lo standard formativo nazionale individua e definisce: • i riferimenti alla classificazione di figure professionali e di attività economiche adottata • i curricula nel rispetto degli standard nazionali, che possono essere ulteriormente implementati ai livelli regionali, in relazione alle specificità del mercato del lavoro locale. • gli standard sono adottati con uno o più decreti emanati di concerto dai Ministri della P.I., del Lavoro, del MURST
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.5 riconoscimento dei crediti • Per credito formativo acquisito nei corsi di cui al presente decreto si intende il valore di un segmento di formazione o di espe-rienza individuale di lavoro quale compe-tenza riconoscibile nell’ambito di un percorso di ulteriore formazione o di lavoro, anche al fine di facilitare l’inserimento o il reinserimen-to lavorativo. A tale riconoscimento provvede l’istituzione cui accede l’interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.5 riconoscimento dei crediti • Con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra IFTS e gli altri sistemi formativi e il mondo del lavoro, il riconoscimento dei crediti può operare: • per l’accesso ai corsi IFTS • all’interno IFTS, per abbreviare i percorsi e facili-tare gli eventuali passaggi ad altri percorsi formativi • all’esterno IFTS, nell’ambito sistema universitario, per facilitare il riconoscimento totale o parziale, delle competenze acquisite con riduzione dei percorsi universitari
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.6 istituzione dei corsi • Le Regioni • programmano i corsi IFTS • adottano misure finalizzate a favorire l’integrazione dei sistemi formativi e mondo del lavoro, attraverso l’attivazione dei Comitati regionali IFTS • programmano (anche gli EE.LL delegati) i corsi IFTS, sulla base delle linee guida del Comitato nazionale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.6 istituzione dei corsi • Le Regioni • utilizzano le risorse : • messe a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito del Piano nazionale • messe a disposizione dalle Regioni • reperite allo scopo con origini pubbliche e private
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.6 • progettazione dei corsi • I corsi IFTS sono progettati da un insieme di soggetti appartenenti ai sistemi della scuola, della formazione professionale, dell’università e del lavoro. Essi devono essere sottoscritti congiuntamente almeno da: • un istituto scolastico superiore statale, avente sede nel territorio regionale • un ente/centro di formazione professionale, avente sede nel territorio regionale e operante secondo le normative regionali • un’università degli studi, di norma avente sede nel territorio regionale • imprese o associazioni di imprese, operanti sul territorio regionale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.6 • gestione dei corsi • I soggetti debbono indicare, di concerto, il soggetto gestore. Possono essere soggetti gestori anche le agenzie comunali di formazione e le scuole civiche • Per l’università, l’impegno alla progettazione e gestione e al riconoscimento dei crediti deve essere assunto dal Rettore, dal Preside o dal Presidente del Consiglio di Laurea • Nella presentazione delle candidature deve essere specificato il quadro giuridico ed organizzativo cui si farà riferimento in caso di approvazione e finanziamento (consorzio o associazione di scopo) • In caso di difficoltà si potrà fare ricorso ad altre forme di accordo per regolare i rapporti tra i soggetti interessati • Il soggetto attuatore rendiconta attenendosi agli standard di costo
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.7 valutazione e certificazione • I corsi terminano con prove finali definite sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato nazionale che indicano i criteri per la composizione delle commissioni di esame • Le linee guida sono adottate con decreto dei Ministeri della P.I., del Lavoro, del MURST, sentita la Conferenza Unificata Stato Regioni • Nelle commissioni di esame, composte nei modi stabili dalle regioni, fanno parte esperti designati: • dall’ufficio scolastico regionale • dal coordinamento regionale dei Rettori delle università • dalle agenzie per l’impiego • dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.7 valutazione e certificazione • Le Regioni, al termine dei corsi, rilasciano un certificato di specializzazione tecnica superiore che attesta le competenze acquisite attraverso un modello predisposto dal Comitato nazionale • All’interno dei percorsi IFTS, viene rilasciata una dichiarazione di percorso che evidenzia le competenze acquisite • Il certificato è valido in ambito nazionale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.8-9-10 banca dati e monitoraggio • Presso l’Istituto Nazionale di Documentazione per l’innovazione e la Ricerca Educativa è costituita con l’assistenza tecnica dell’Isfol e dell’Istat, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri definiti dal Comitato nazionale • I corsi IFTS e le relative misure per l’integrazione dei sistemi e il raccordo con il mondo del lavoro sono verificati attraverso un sistema nazionale integrato di monitoraggio e di valutazione secondo le linee guida definite dal Comitato nazionale