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Le norme della legge finanziaria 2008 per le stabilizzazioni e le assunzioni flessibili. a cura del dott. Arturo Bianco. I contratti flessibili/1. Drastica limitazione, dettata per evitare il formarsi di nuove condizioni di precariato
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Le norme della legge finanziaria 2008 per le stabilizzazioni e le assunzioni flessibili a cura del dott. Arturo Bianco
I contratti flessibili/1 • Drastica limitazione, dettata per evitare il formarsi di nuove condizioni di precariato • Per contratti flessibili (formula non ottimale, sarebbe stato preferibile assunzioni flessibili) si devono intendere solo le assunzioni a tempo determinato: esclusione della somministrazione (circolare FFPP), contratto di formazione e lavoro (parere FFPP) e cococo (parere FFPP)
I contratti flessibili/2 • Principio generale: le PA possono avvalersi solo di assunzioni a tempo indeterminato • Forma: riscrittura art. 36 DLgs 165/2001 • Possono avvalersi dei contratti flessibili solo per: 1) esigenze stagionali (nel privato DPR n. 1525/1963); 2) periodi non superiori a 3 mesi; 3) gli enti locali per la sostituzione di personale assente per maternità (nozione ampia); in questo caso si deve indicare il nome della lavoratrice/lavoratore sostituito
I contratti flessibili/3 • Divieto assoluto di rinnovo e/o utilizzazione con altra tipologia contrattuale. • Possibilità della proroga: durata massima trimestrale. • Scomparsa la motivazione prima prevista delle esigenze straordinarie e temporanee • Esigenza che può trovare oggi risposta con la assegnazione di personale di altre PA per un periodo massimo di 6 mesi non rinnovabili: compresi comandi e distacchi?
I contratti flessibili/4 • Questi vincoli non sono superabili dalla contrattazione collettiva • La violazione dei vincoli non determina la trasformazione in assunzione a tempo indeterminato, ma solo il diritto al risarcimento del danno • Obbligo di recupero sui dirigenti in caso di dolo o colpa grave • Sanzione del divieto di effettuare “assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo”
I contratti flessibili/5 • Esenzioni dai vincoli per: 1) uffici di staff degli organi politici (negli enti locali ex art. 90 DLgs n. 267/2000) 2) incarichi dirigenziali, organi di direzione, consultivi e di controllo (compresi responsabili non dirigenti ex art. 110 per la FFPP) 3) enti locali non soggetti al patto e con dotazione organica non superiore a 15 unità per la sostituzione del personale assente (in questo caso si deve indicare il nome del dipendente sostituito)
I contratti flessibili/6 .. Segue esenzione vincoli 4) svolgimento di programmi ed attività finanziati da fondi UE e/ per le aree sottoutilizzate. Responsabilità amministrativa del dirigente in caso di elusione e nullità del provvedimento 5) esenzione prevista da norme regionali per attività finanziate dalle regioni 6) altre esenzioni: enti sanitari per assicurare il livello minimo essenziale delle prestazioni; università, enti di ricera ed enti sanitari per progetti finanziati ad hoc etc
I contratti flessibili/7 • Le limitazioni si applicano al personale assunto ex comma 557 legge finanziaria 2005? Risposta a secondo della natura speciale o meno e non applicazione ai responsabili ex art. 110 • Esclusione delle convenzioni e delle forme di gestione associata tra enti dai limiti posti alle assunzioni con contratti flessibili
I principali dubbi sui contratti flessibili/1 • Applicazione dei limiti alle assunzioni flessibili ai cococo (risposta negativa della FFPP) • i contratti di formazione e lavoro sono compresi nelle restrizioni? (risposta negativa della FFPP) • cosa si deve intendere per esigenze stagionali ? Vi è una durata massima (autonomia degli enti per Anci e FFPP)? • i nuovi limiti alle assunzioni flessibili si applicano ai contratti in essere? • la possibilità per gli enti locali di sostituire il personale assente per maternità si riferisce solo ai periodi di astensione cd obbligatoria o anche a quelli di astensione cd facoltativa? • è vietata la proroga dei contratti flessibili? • il divieto di utilizzazione con altre tipologie concorsuali è permanente o un dipendente si applica anche negli anni successivi? • i comandi ed i distacchi possono durare oltre il tetto di 6 mesi stabilito per la utilizzazione di personale di altre PA?
I principali dubbi sui contratti flessibili/2 • le limitazioni si applicano alle convenzioni stipulate tra enti locali? • il divieto di effettuare assunzioni per i 3 anni successivi irrogato agli enti che non rispettano queste previsioni si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato? • l’esenzione prevista per i dirigenti si applica anche ai responsabili assunti ai sensi dell’articolo 110 del TUEL (esclusione per FFPP)? • l’esenzione prevista per i dirigenti si applica anche alle assunzioni per le alte specializzazioni ex articolo 110 TUEL (esclusione per Anci)? • i nuovi limiti si applicano alle assunzioni di personale effettuate dai piccoli comuni ai sensi del comma 557 della legge finanziaria 2005 (esclusione per Anci)? • l’esenzione prevista per le assunzioni flessibili disposte per lo svolgimento di programmi e/o attività finanziate con fondi UE o per le aree sottoutilizzate si applica nel caso di finanziamenti che coprono una parte degli oneri e nel caso di finanziamenti che transitano o sono decisi dalla regione? • l’esenzione si applica alle assunzioni effettuate con fondi regionali?
Le stabilizzazioni • Norme particolarmente “oscure” • Tendenza interpretativa della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato a restringerne gli ambiti (vedi tetto del 50% contraddetto dal TAR Lecce- sentenza 125/2008), esclusione del personale ex art. 110, del personale degli uffici di staff e delle cococo) • Rischi di allentamento del carattere discrezionale e di contenziosi
Le stabilizzazioni dei cococo • Riconferma del comma 560 della finanziaria 2007: obbligo degli enti soggetti al patto di stabilità di riservare almeno il 60% dei concorsi per le assunzioni a tempo determinato per i cococo in servizio da almeno 1 anno presso l’ente e che hanno lo stesso profilo • Queste norme costituiscono una deroga ai nuovi vincoli alle assunzioni flessibili
Le stabilizzazioni (art.3 comma 90) • Primo e certo ampliamento della possibilità discrezionale di effettuare stabilizzazioni, fermo restando il principio di carattere generale del concorso o del rispetto delle procedure previste da leggi: • personale che consegue i requisiti di anzianità con contratti stipulati prima del 28 settembre 2007 (assenza di nuovi richiami alla esigenza del rispetto del patto di stabilità)
I requisiti di anzianità per le stabilizzazioni • I requisiti di anzianità per la stabilizzazione sono (anzianità in più enti, come calcolarla?): 1) essere in servizio da almeno 3 anni alla data dello 1.1.2007; 2) essere in servizio alla data dello 1.1.2007 e maturare i 3 anni di anzianità sulla base di contratti stipulati prima del 28.9.2007 (la stabilizzabilità matura al momento del maturare della anzianità triennale); 3) avere svolto lavoro subordinato con una PA per almeno 3 anni nel quinquennio precedente 4) essere stati assunti con contratto triennale prima del 28/9/2007 (tesi Anci)
Le stabilizzazioni (commi 91,92 e 94) • Il tetto del quinquennio costituisce un principio generale (comma 91) • Tutte le PA continuano ad avvalersi del personale che hanno deciso di stabilizzare • Redazione di uno specifico piano delle progressive stabilizzazioni nell’ambito della programmazione delle assunzioni 2008-2009-2010: obbligo da soddisfare entro il 30 aprile, sentite le oo.ss. (comma 94)
Il piano delle stabilizzazioni • Il piano delle stabilizzazione deve fare salve le eventuali intese (?) con le oo.ss. intervenute prima dello 1.1.2008 • Le stabilizzazioni devono essere previste progressivamente in relazione ai “differenti tempi di maturazione dei requisiti”. • E’ escluso il personale dirigenziale (dubbi sui responsabili assunti ex art. 110)
Le stabilizzazioni (comma 94) • Personale stabilizzabile: 1) in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni) ed in possesso dei requisiti prima ricordati. Tale personale continua ad essere stabilizzabile direttamente se ha superato procedure concorsuali o previste da norme di legge, altrimenti deve essere sottoposto a prove selettive
Le stabilizzazioni dei cococo 2) cococo in servizio allo 1.1.2008 da almeno 3 anni (anche non continuativi) presso lo stesso ente maturati nel quinquennio precedente al 28.9.2007. Esclusione dei cococo utilizzati negli uffici di staff degli organi politici (quindi continua a sembrare possibile la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato negli uffici di staff?). Fermo restando quanto previsto dal comma 560 della legge finanziaria 2007: necessarie prima le assunzioni a tempo determinato ovvero assunzioni solo ec comma 106 o possibile direttamente la assunzione a tempo indeterminato • Possibile soluzione: intanto utilizzazione comma 560
La proroga in servizio (comma 95) • Possibilità per le PA di continuare ad avvalersi dei cococo che hanno avuto trasformato il rapporto di lavoro in assunzione a tempo determinato ex comma 560 della legge finanziaria 2007, cioè a seguito di prove concorsuali con posti riservati. Possibilità che sembra estendersi anche alle nuove stabilizzazioni a tempo determinato di cococo.
Le stabilizzazioni (comma 106) • Possibilità discrezionale per le PA di riservare, oltre alle stabilizzazioni effettuate direttamente, fino al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale al personale assunto a tempo determinato con anzianità triennale sulla base di contratti stipulati prima del 28.9.2007.
Vantaggi per i cococo (comma 106) • Le PA possono riconoscere come punteggio il servizio prestato come cococo presso qualunque PA per almeno un triennio. Tale periodo deve essere maturato, in modo anche non continuativo, sulla base di contratti stipulati prima della data del 28 settembre 2007.
Le altre stabilizzazioni (comma 96) • Un DPCM da adottare inderogabilmente entro il 31.3.2008 (termine in fase di spostamento al 30 giugno) detterà le regole per stabilizzare altre tipologie di contratti flessibili (e le somministrazioni?) • A differenza dello scorso anno è fissato il requisito della anzianità minima triennale e le modalità selettive • Assimilazione ai cococo stabilizzati
Il finanziamento delle stabilizzazioni • Riconferma dei fondi previsti dalla legge finanziaria 2007 (5 mln di euro all’anno, i risparmi sugli interessi a seguito dei maggiori dividendi delle aziende statali e dei conti bancari cd dormienti) • Nuove risorse: 20 mln di euro annui • Destinazione: tutte le stabilizzazioni di tutte le PA ?
I principali dubbi sulle stabilizzazioni/1 • Il requisito della anzianità triennale deve essere posseduto dal personale in servizio alla data dello 1/1/2007 o dello 1/1/2008? • Il requisito della anzianità triennale maturata nell’ultimo quinquennio ha come termine il 29 settembre 2006 o il 28 settembre 2007? • Vi è un tetto per le stabilizzazioni rispetto ai concorsi? • Il continuare ad avvalersi del personale precario può essere disposto per fare maturare in capo a questi soggetti i requisiti di anzianità? • Il continuare ad avvalersi del personale precario che si è deciso di stabilizzare costituisce un obbligo o una possibilità? • Le amministrazioni devono includere nello specifico programma i precari che hanno convenuto di stabilizzare con le organizzazioni sindacali, anche se riferite a casi di dubbia legittimità? • Le amministrazioni hanno l’obbligo di stabilizzare il personale precario che ha maturato i requisiti di anzianità?
I principali dubbi sulle stabilizzazioni/2 • Possono essere stabilizzati i responsabili, non dirigenti, assunti ai sensi dell’articolo 110 del DLgs n. 267/2000? • Possono essere stabilizzati le cd alte specializzazioni, cioè dipendenti assunti ai sensi dell’articolo 110 del DLgs n. 267/2000? • I dipendenti a tempo determinato degli uffici di staff degli organi politici con i requisiti di anzianità, possono essere stabilizzati? • Come si concilia la riconferma della vigenza per gli enti locali del comma 560 della finanziaria 2007 con i nuovi vincoli dettati per le assunzioni a tempo determinato? • Cosa vuol dire, per la stabilizzazione dei cococo, fermo restando quanto previsto dal comma 560 della legge finanziaria 2007? • Si possono sommare i periodi prestati come cococo e quelli di lavoro subordinato ai fini della stabilizzazione? • Si applicano agli enti locali le possibilità di riservare ai precari in possesso dei requisiti per essere stabilizzati una riserva fino al 20% dei posti messi a concorso e/o di calcolare nei bandi di concorso i periodi di anzianità almeno triennale presso una PA di cococo come periodi di lavoro subordinato?
Le stabilizzazioni dei LSU/1 • Non vi sono norme statali nuove per la generalità delle amministrazioni • Confermato che è una possibilità • Obbligo di trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell’Economia, Ragioneria Generale dello Stato, delle convenzioni per i LSU (art. 3 comma 79) • Decreto Ministero Lavoro per ripartire i contributi previsti dalla legge finanziaria 2007 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti • Tetto nel 30% delle assunzioni per le categorie A e B
Le stabilizzazioni dei LSU/2 • Finanziamento di 50 mln di euro annui per iniziative nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi UE (comma 549) • Finanziamento di 55 mln di euro annui per i comuni destinatari degli interventi di cui al comma 1166 della legge finanziaria 2007 (comune Palermo) in favore degli LSU nella disponibilirà dell’ente da almeno 3 anni e dei fuoriusciti dal bacino a seguito di convenzioni con società che li utilizzano(comma 550)
Le stabilizzazioni dei LSU/3 • Per le stabilizzazioni ex comma 550: deroga ai tetti alle assunzioni ed alla spesa per il personale; assunzioni a tempo indeterminato per posti vuoti in dotazione organica di A e B; assunzioni a tempo determinato per C e D; vincolo selettivo; copertura integrale statale (comma 551) • Finanziamento di 1 mln di euro per ognuno degli anni 2008/2009/2010 per la stabilizzazione di LSU nei comuni inferiori a 50.000 abitanti che ne hanno a proprio carico da almeno 8 anni (comma 552)