230 likes | 464 Views
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI. LE RESPONSABILITA’ E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE, CIVILI E PENALI 22.10.2010. NORME CHE RICHIAMANO RESPONSABILITA’. MANCANZA DI SANZIONI SPECIFICHE NEL D.M. 14.01.2008 PER LA NON CONFORMITA’ ALLE NORME TECNICHE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
E N D
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI LE RESPONSABILITA’ E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE, CIVILI E PENALI 22.10.2010
NORME CHE RICHIAMANO RESPONSABILITA’ • MANCANZA DI SANZIONI SPECIFICHE NEL D.M. 14.01.2008 PER LA NON CONFORMITA’ ALLE NORME TECNICHE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE • RINVIO ALLE NORMATIVE ESISTENTI
NORME CHE RICHIAMANO RESPONSABILITA’ NELLO SPECIFICO, A SECONDA DEL TIPO DI VIOLAZIONE: • TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA (d.p.r. 380/2001) • CODICE PENALE • CODICE CIVILE • ACCORDI CONTRATTUALI • ALTRE NORMATIVE PUBBLICHE E SPECIFICHE (Es. SPECIFICHE NORME APPLICABILI AI SINGOLI LAVORI, NORME REGIONALI, PROVINCIALI, ECC.)
TIPOLOGIA DI RESPONSABILITA’ • RESPONSABILITA CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO E PER VIZI DELL’OPERA (nei confronti di chi ha conferito l’incarico) • RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE PER DANNI (nei confronti di tutti coloro che hanno subito un danno a causa dell’inadempimento) • RESPONSABILITA’ PENALI PER SPECIFICHE VIOLAZIONI
Responsabilità contrattuale per inadempimento VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INDICATI NELLE NORME TECNICHE =VIOLAZIONE DEI PROPRI OBBLIGHI CONTRATTUALI = INADEMPIMENTO CONTRATTUALE CONSEGUENZE- Adempimento e/o Eliminazione difformità e vizi - Sospensione pagamenti - Risoluzione contratto con restituzione del prezzo pagato e rimborso spese sostenute - Risarcimento danni
Responsabilità per vizi o difformità dell’opera • ART. 1667 c.c. – DIFFORMITA’ E VIZI DELL’OPERA: Se la violazione delle norme tecniche ha comportato vizi o difformità dell’opera: Costruttore/Direttore Lavori/Progettista/Collaudatore rispondono (60 gg. dalla denuncia – garanzia 2 anni) per la parte in cui i vizi e le difformità sono dovuti a mancato rispetto dei propri obblighi/incarichi CONSEGUENZE - Eliminazione difformità e vizi - Sospensione pagamenti - Risoluzione contratto di incarico con restituzione del prezzo pagato e rimborso spese sostenuto - Risarcimento danni
Responsabilità extracontrattuale • Art. 1669 c.p. ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI. “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore-costruttore (+ progettista, direttore lavori, collaudatore) è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa purchè sia fatta denuncia entro 1 anno dalla scoperta”. • COSEGUENZE. • Eliminazione difformità e vizi • Risoluzione contratto con restituzione del prezzo pagato e rimborso spese sostenute • Risarcimento danni
Responsabilità extracontrattuale • Art. 2043 c.c.RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. • COSEGUENZE Risarcimento danni
Responsabilità penali - Dpr 380/2001 • ART. 52 DPR 380/2001 – T.U. EDILIZIA (opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica) co. 1: “In tutti i comuni della Repubblica, le costruzioni sia pubbliche sia privatedebbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi, fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti …… o se riguardano zone sismiche, in concerto con il Ministro per l’interno”. • ART. 83 DPR 380/2001 – T.U. EDILIZIA (Opere in zone sismiche) co. 1: “Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche … sono disciplinate oltre che dalle disposizioni di cui all’art. 52, da specifiche norme tecniche, emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno…”
Responsabilità penali - Dpr 380/2001 • ART. 95 DPR 380/2001 (opere in zone sismiche) – AMMENDA: Chiunque violi le prescrizioni contenute nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, è punito con l’ammenda da euro 206 a euro 10.329 + ART. 97 DPR 380/2001 (opere in zone sismiche): SOSPENSIONE LAVORI + ART. 98 DPR 380/2001 (opere in zone sismiche): DEMOLIZIONE delle opere o parti di esse costruite in difformità o l’ELIMINAZIONE DELLE DIFFORMITA.
Responsabilità penali - Dpr 380/2001 • QUALORA LA VIOLAZIONE DELLE NORME TECNICHE COMPORTA DIFFORMITA’ DELL’OPERA AL PERMESSO DI COSTRUIRE, AGIBILITA’, REGOLAMENTI EDILIZI, STRUMENTI URBANISTICI, ECC.. (vedere Titolo IV del DPR 380/2001: art. 44 co. 1 lett. a) DPR 380/2001 : : ammenda fino a euro 20.658,00 (Salvo che il fatto non costituisca più grave reato)
Responsabilità penali - Dpr 380/2001 DIRETTORE LAVORI • ART. 66 DPR 380/2001 – T.U. EDILIZIA - opere in conglomerato cementizio….): Nei cantieri devono essere conservati gli atti indicati all’art. 65 tra cui quelli di cui al comma 3 (relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quali risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature, dei materiali che verranno impiegati nella costruzione) NCT 2008: obbligo del direttore lavori di richiedere specifica documentazione sui materiali in fase di accettazione. • ART. 73 DPR 380/2001: Direttore dei lavori che non osserva le disposizioni dell’art 66 (ossia che non conserva la relazione illustrativa + documenti accettazione materiali): ammenda da 41 a 206 euro
Responsabilità penali – Codice PenaleDIRETTORE LAVORI • ART. 479 c.p. FALSITA’ IDEOLOGICA Il pubblico Ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un atto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza o attesa come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesa falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alla pena della reclusione da 1 a 6 anni (DIRETTORE LAVORI INCARICATO P.A.) • ART. 481 c.p. FALSITA’ IDEOLOGICA Chiunque, nell’esercizio di una professione, sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.
Responsabilità penali – Codice Penale COSTRUTTORE - DIRETTORE LAVORI ART. 712 c.p. INCAUTO ACQUISTO Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza
Responsabilità penali – Codice Penale COSTRUTTORE - DIRETTORE LAVORI ART. 648 c.p. RICETTAZIONE Chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare è punito con la reclusione da 2 ad 8 anni o con la multa da euro 516 a euro 10329.
Responsabilità penali – Codice Penale COSTRUTTORE-DIRETTORE LAVORI-PROGETTISTA-COLLAUDATORE ART. 449 c.p. DELITTI COLPOSI DI DANNO Chiunque cagiona per colpa un incendio o un altro disastro, tra cui il crollo di una costruzione, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
COSTRUTTORE - DIRETTORE LAVORI - COLLAUDATORE POSSIBILI RESPONSABILITA’ – Codice Penale ART. 356 c.p. FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. (LAVORI CON P.A.)
ALTRE CONSEGUENZE E SANZIONI • SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PER CUI E’ PREVISTA UNA SPECIFICA QUALIFICA/REQUISITI • Possibile NULLITA’ DEL CONTRATTO DI INCARICO (MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO) • Possibile ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE Art. 348 c.p. (Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516).
ALTRE POSSIBILI SANZIONI: • PREVISTE NEI CONTRATTI DI APPALTO E NEGLI INCARICHI CONFERITI • PREVISTE DA SPECIFICHE NORMATIVE, ANCHE REGIONALI-PROVINCIALI-COMUNALI o IN ESSERE PER PARTICOLARI LAVORAZIONI
DUBBI E DOMANDE: • FINO A CHE PUNTO E’ RESPONSABILE IL DIRETTORE LAVORI? FINO A QUANDO A DOVE DEVE SPINGERSI PER OBBLIGARE L’IMPRESA COSTRUTTRICE AD ADEMPIERE? E SE L’IMPRESA NON ADEMPIE, COSA DEVE FARE IL DIRETTORE LAVORI? • CHI SOSTIENE LE SPESE DI PROVE EVENTUALI RICHIESTE DAL DIRETTORE LAVORI?
POSSIBILI RIMEDI PER RIDURRE RESPONSABILITA’ • VALORIZZARE LA FUNZIONE DEL DIRETTORE LAVORI E GLI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLO STESSO E DELL’IMPRESA – NON “SVENDERSI” AL RIBASSO! • SOTTOSCRIVERE CONTRATTI/INCARICHI (Es. TRA COMMITTENTE/APPALTATORE, INCARICO AL DIRETTORE LAVORI, ECC..) CHE SPECIFICHINO CHIARAMENTE: • DIRITTO DI SOSPENDERE LAVORI / RINUNCIARE ALL’INCARICO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORMATIVE DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI CON DIRITTO AL PAGAMENTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA E/O PENALI • PROVE DA EFFETTUARE ED A CARICO DI CHI SONO LE PROVE • ASSUNZIONI DI RESPONSABILITA’ PER MANCATO RISPETTO DI INDICAZIONI DEL DIRETTORE LAVORI – MANLEVE • SOTTOSCRIVERE ADEGUATE ASSICURAZIONI PROFESSIONALI A COPERTURA DEI DANNI
. GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON LAVORO Avv. Elisa Lagni Studio Legale Santosuosso & Associati Stradone S. Fermo 20, 37121 Verona Tel. 045-8003503 – Fax. 045-8010778 elisa.lagni@santosuosso.it verona@santosuosso.it