1.16k likes | 1.3k Views
Nuova TERRITORIALITA’ IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E-Commerce * Dott.S.Forastieri - 4/1/2011 *. 1.
E N D
Nuova TERRITORIALITA’ IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E-Commerce * Dott.S.Forastieri- 4/1/2011 * Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 1
L’art.1 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633, stabilisce i requisiti che attraggono un’operazione nell’ambito di applicazione dell’IVA. L’Iva, oltre che sulle importazioni da chiunque effettuate, si applica - sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi - effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni - nel territorio dello Stato. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 2
Si rilevano subito, quindi, i tre presupposti per l’applicazione dell’imposta: OGGETTIVO Deve trattarsi di a) CESSIONI DI BENI nel concetto espresso dall'art.2 ovvero b) PRESTAZIONI DI SERVIZI "verso corrispettivo" nel concetto espresso dall'art.3; nonché quelle senza corrispettivo, eseguite da imprenditori e di valore superiore a € 25,82 (lire 50.000). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 3
SOGGETTIVO - L’operazione deve essere effettuata da (artt.4 e 5 D.P.R.633) -a) imprenditori(artt.2135 e 2195 C.C.), comprese le attività, organizzate in forma d’impresa e dirette alla prestazione di servizi, anche se non rientrano nell’art.2195 C.C., e da Enti che comunque svolgono attività commerciale - b) artisti e professionisti Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 4
PRESUPPOSTO DELLA TERRITORIALITA’ L’operazione deve essere effettuata, in base a quanto stabilito dall’art.7 del D.P.R. 633/72, modificato dal D.Leg/vo 18 dell’11/2/2010 (le cui disposizioni sono state comunque ritenute applicabili sin dal 1/1/2010 – vedasi Circ. Agenzia Entrate n.58 del 31/12/2010), nel territorio dello Stato, considerando tale tutto il territorio della Repubblica Italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano (territori extra doganali), nonché dei territori della Città del Vaticano e dello Stato di San Marino. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 5
A norma dello stesso art.7 si intende: - Per “soggetto passivo d’imposta stabilito nel territorio dello Stato” il soggetto passivo domiciliato o con stabile organizzazione nello Stato • Per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità” la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri. Luogo di partenza è il primo punto d’imbarco passeggeri nella Comunità (eventualmente dopo uno scalo extra UE. Nel caso di “andata e ritorno”, il percorso del ritorno è considerato viaggio distinto dall’andata. • Per “Trasporto intracomunitario di beni” il trasporto di beni il cui luogo di partenza e di arrivo sono situati in due differenti Stati UE. • Per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto” il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni (novanta per i natanti). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri
Sono assimilati ai territori extra doganali i Depositi franchi (costituiti da una zona circoscritta da un recinto di muro entro il quale sorgono fabbricati adibiti precipuamente a depositi di merci le quali possono ivi formare oggetto di manipolazioni destinate d assicurarne la conservazione o migliorarne la qualità commerciale). Punti franchi (costituiti da un’intera zona portuale, dove le merci possono esssere oggetto anche di trasformazione industriale). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 7
A norma dell’art.7, 7 bis e 7 ter, si considerano fatte nello Stato: a) le cessioni che hanno per oggetto beni che SI TROVANO nel territorio dello Stato b) le prestazioni RESE a committenti soggetti passivi o privati consumatori stabiliti nello Stato. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 8
A norma dell’art. 7 bis: • Le “cessioni di beni a bordo di una nave, aereo o treno, nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della comunità”, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri
Inoltre, per quanto riguarda le cessioni di gas ed energia elettrica mediante di sistemi di distribuzione, sempre in base a quanto previsto dall’art. 7 bis, i criteri della territorialità sono i seguenti: • ACQUISTI DI GAS NATURALE, MEDIANTE RETE DI DISTRIBIZIONE, E DI ENERGIA ELETTRICA Si applica l’IVA nel paese del acquirente quando quest’ultimo è un RIVENDITORE (soggeto IVA). Si applica pure nello Stato dell’acquirente quando quest’ultimo è un consumatore finale (soggetto IVA o privato), a condizione – però - che nello stesso Stato (quello dell’acquirente) si verifichiil consumo (ossia dove c’è il “contatore”). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri
Questo è quanto previsto, come regole di carattere generale, dagli artt.7, 7 bis e 7 ter. Tuttavia, in virtù dei successivi articoli, 7 quater, 7 quinquies, 7 sexies e 7 septies, queste regole subiscono numerose deroghe. Altre deroghe ne subiscono poi in caso di operazioni “intracomunitarie”. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 11
Prima ancora di esaminare più in dettaglio le varie ipotesi di “territorialità” dell’IVA in relazione al “luogo” ove è ubicato l’immobile o il bene mobile, ovvero in relazione al luogo di “utilizzo” della prestazione, oppure ancora in relazione alle diverse ipotesi di operazioni intracomunitarie, vediamo quali sono le conseguenze, sul piano dell’applicazione dell’IVA, dell’esistenza o meno del requisito della territorialità nel territorio nazionale, ed inoltre quali sono i diversi sistemi di pagamento dell’imposta che l’art.17 (DPR 633) prevede, a secondo delle varie situazioni che possono presentarsi Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 12
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO Da ITALIANO a ITALIANO = Imponibile Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 13
1 Cessione da soggetto UE = Cessione intracomunitaria -. non imponibile Italiano a soggetto extra UE = Esportazione – non imponibile 2 Cessione da Extra UE a Italiano = Importazione 3 Cessione da UE a Italiano soggetto IVA = Acquisto intracomunitario 4 Cessione da UE a Italiano “privato” = Operaz. “fuori ambito” Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 14
5 Prestazione “intracomunitaria” a Italiano soggetto IVA = Acquisto intracomunitarioda UE 6 Prestazione “intracomunitaria” a Italiano “privato” = Operaz. “fuori ambito” da UE assoggettata ad IVA nel paese del prestatore Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 15
7 Prestazione da extra UE a Italiano = Operaz. “fuori ambito” non considerata resa in Italia 8 Prestazione da extra UE a Italiano soggetto IVA = Applicazione IVA art.17 considerata “reverse charge” resa in Italia 9 Prestazione da UE o da extra UE a Italiano “privato” = Applicazione da parte del considerata prestatore con “rappresentante resa in Italia fiscale” o “identificazione diretta” (solo per soggetti UE) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 16
Vediamo, quindi, come può rendersi applicabile l’IVA, ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 633, in base alle diverse situazioni di “territorialità” previste dall’art.7 e seguenti e dalle disposizioni sull’IVA intracomunitaria Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 17
STABILE ORGANIZZAZIONE In questo modo l’operatore straniero si assoggetta a tutte le disposizioni fiscali e civilistiche nazionali, operando – pertanto – come tutti gli altri soggetti residenti. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 18
Al fine di stabilire l’esistenza della “stabile organizzazione”, così come previsto pure dalla Ris.Min. 9/2398 del 1/2/1983, è necessaria l’esistenza di due elementi: a) una installazione fissa; b) l’esercizio di un’attività svolta attraverso tale installazione. Secondo la OCSE, esempi di installazione sono: sede di direzione, succursale, ufficio, officina, laboratorio, miniera o cava, cantiere di durata non inferiore a 12 mesi, ecc., nonché l’esistenza di soggetti che hanno abitualmente il potere di concludere contratti per conto del soggetto straniero. Con la sentenza 10925 del 25/7/2002, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, al fine di rilevare la presenza della stabile organizzazione, non è sufficiente la sola presenza delle “installazioni fisse”, ma è sempre necessario accertare anche la coesistenza di risorse umane e materiali, finalizzate alla produzione del reddito. Non è stabile organizzazione, pertanto, l’esistenza di una struttura ai soli fini di deposito o immagazzinaggio, ovvero una sede d’affari volta esclusivamente a porre in essere attività preparatorie o ausiliarie all’attività vera e propria (acquisto merci, raccolta di informazioni, ecc.) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 19
REVERSE CHARGE Applicazione dell’IVA da parte del cessionario o committente italiano attraverso l’emissione di “autofattura”, a norma del 3^ comma dell’art.17, da annotare sia sul registro degli acquisti, sia in quello delle fatture emesse( in “dare” e in “avere”). Il sistema dell’inversione contabile” (reverse-charge”, dal 1/1/2010 è la regola obbligatoria di applicazione dell’imposta quanto l’operazione, soggetta ad IVA in Italia, è posta in essere da soggetti d’imposta “non residenti”. ------------------------------------ • Gli istituti del “rappresentante fiscale” e della “identificazione diretta”, pertanto, restano applicabili solo in caso di operazioni rese da “stranieri” a committenti “privati”, nonché per consentire l’esercizio degli eventuali diritti di detrazione e rimborso. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri
RAPPRESENTANTE FISCALE Con la nomina del “rappresentante fiscale” il soggetto straniero si “rende residente” in Italia, applicando il sistema fiscale nazionale. La nomina deve avvenire con atto pubblico o scrittura privata autenticata da comunicare all’ufficio finanziario entro 30 giorni. Può avvenire con comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del 3^ comma dell’art.53 del DPR 633. Il rappresentante risponde in solido con il soggetto rappresentato. Tutte le fatture (sia attive che passive) vanno intestate sia al rappresentante che al rappresentato. A tal fine la nomina deve essere notificata ai fornitori. Attraverso il “rappresentante” è possibile anche ottenere il rimborso IVA. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 21
IDENTIFICAZIONE DIRETTA L’istituto della “identificazione” è stato introdotto solo dal 31/8/2002 (nuovo articolo 35-ter del D.P.R.633). E’ possibile soltanto per gli operatori “comunitari”, nonché per quelli residenti in altri paesi con i quali sussiste uno strumento giuridico per la reciproca collaborazione in materia di imposte indirette. l’identificazione avviene presentando al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate il modello ANR-3 ed ottenendo il numero di partita IVA. Se in precedenza era stato nominato un “rappresentante fiscale”, occorre chiudere la relativa partita IVA e fare confluire la precedente posizione IVA in quella nuova. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 22
Torniamo, quindi, agli articoli da 7 quater a 7 septies del P.P.R. 633, per esaminare dettagliatamente le disposizioni in essi contenute che derogano al principio generale che, come abbiamo detto, lega la territorialità al luogo dove si trova il bene, in caso di cessione, e al domicilio del prestatore, in caso di servizio. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 23
Articolo 7 quater Si considerano sempre fatte nello Stato (prescindendo dal domicilio o residenza del committente e dalla sua qualità) le prestazioni costituite da: 1-Prestazioni su beni immobili esistenti nello Stato, comprese le perizie 2-Prestazioni di agenzia relativamente ad immobili esistenti nello Stato 3-Prestazioni di alloggio nel settore alberghiero attraverso immobili esistenti nello Stato b) Trasporti di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nello Stato c) Ristorazione e catering, materialmente eseguiti nello Stato d) Ristorazione e catering a bordo di nave, aereo o treno, nel corso di un trasporto passeggeri all’interno della UE e se il luogo di partenza è nello Stato e) Locazione, leasing, noleggio e simili “ a breve termine” (non superiore a 30gg, o 90 gg solo se si ratta di navi), di mezzi di trasporto messi a disposizione dal destinatario nel territorio dello Stato e utilizzati in UE. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 24
Articolo 7 quinquies Le prestazioni di “accesso” alla manifestazioni artistiche, culturali, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili • Si considerano effettuate nello Stato, se ivi materialmente rese --------------------- Le altre prestazioni riguardanti sempre le manifestazioni prima indicate (come quelle riguardanti l’organizzazione, la locazione degli spazi espositivi, l’allestimento degli stand, ecc.), • seguono la regola generale dei servizi prevista dall’art. 7 ter per cui si considerano effettuate: a) nello Stato del prestatore nei casi B2C (committente privato) b) nello Stato del Committente nei casi B2B (committente soggetto IVA) (fino al 31/12/2010, le sopra cennate prestazioni si consideravano sempre effettuate nello Stato in cui venivano materialmente eseguite) Terr itoriacità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri
Articolo 7 sexies Si considerano effettuate nello Stato, se rese a soggetti “privati” (diversamente si considerano effettuate nello Stato del Committente) a) Intermediazioni riguardanti operazioni (intermediate) effettuate nello Stato b) Trasporti di beni, diversi da quelli intracomunitari, in proporzione alla distanza percorsa nello Stato c) Trasporti intracomunitari di beni (trasporto con inizio e fine in due Stati della UE), quando l’inizio avviene nel territorio dello Stato d) Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali, prestazioni accessorie ai trasporti (carico, scarico, ecc.) se rese nel territorio dello Stato (segue art. 7 sexies) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri
Prestazioni di servizi di locazione, leasing, noleggio e simili, NON “a breve termine” (superiore a 30 o 90 gg), di mezzi di trasporto, rese da soggetti stabiliti nello Stato ed utilizzati in ambito UE • Prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici da soggetti extra UE, quando il committente è domiciliato nello Stato g) Prestazioni di telecomunicazione e radiodiffusione rese da soggetti dello Stato a committenti UE ed utilizzati in ambito comunitaro. Le medesime prestazioni rese da soggetti extra UE a soggetti domiciliati nello Stato si considerano qui effettuate. • (Dal 1/1/2013, tranne che per le imbarcazioni di diporto, è sufficiente che il committente sia stabilito nello Stato) • (Sempre dal 1/1/2013, si aggiunge la lettera e-bis) secondo la quale, per le prestazioni di cui alla lettera e) relative alle imbarcazioni di diporto, l’imposta siu applica nello Stato alla duplice condizione che l’imbarcazione sia effettivamnente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivio stabiliti. Diversamente, si applica la lettera e) a meno che l’imbarcazione da diporto sia messa a disposizione in uno Stato diverso da quello del prestatore) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri
Articolo 7 septies NON si considerano effettuate nello Stato le seguenti prestazioni quando sono rese a committenti “privati” extra comunitari (se il committente è un soggetto passivo si applica il criterio generale legato allo Stato del committente) a) Cessioni diritti d’autore, licenze, simili, ecc. (art.3. c.2, n.2, del DPR 633/72) b) Prestazioni pubblicitarie c) Consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché le prestazioni di elaborazione e fornitura dati d) Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e) Prestiti di personale f) Locazione, leasing, noleggio e simili di beni mobili (diversi da mezzi di trasporto) g) Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturali ed energia elettrica h) Telecomunicazioni e radiodiffusioni non utilizzate nello Stato i) Servizi prestati per via elettronica j) Prestazioni inerenti l’obbligo di non esercitare attività di cui alle lettere precedenti. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri
Come abbiamo detto, il concetto di “territorialità” cambia anche in relazione all’esistenza o meno di operazioni che la legge (D.L. 331/93) considera “comunitarie”. Passiamo, quindi, all’esame della IVA INTRACOMUNITARIA Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 29
La territorialità delle operazioni prevista dagli artt.7 e seguenti del D.P.R. 633/72 ed i conseguenti adempimenti degli operatori comunitari, cambiano in certi casi quando si tratta di “operazioni comunitarie“. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 30
Va ricordato, per prima cosa, che per le operazioni intracomunitarie il nostro Ordinamento ha recepito le disposizioni contenute nelle diverse direttive comunitarie, e principalmente quelle della Sesta Direttiva, emanando il D.L. 331 del 30/8/1993, convertito nella legge 29/10/1993 n.427. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 31
Tale impianto normativo, per la verità, prevedeva, prima del regime “definitivo”, un periodo “transitorio”, che doveva fermarsi al 31/12/1996. Tale termine, però, è stato prorogato senza scadenza, per cui è ancora vigente un regime transitorio per l’applicazione dell’IVA sugli scambi intracomunitari. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 32
Quando entrerà in vigore il regime definitivo, il territorio comunitario sarà come un grande territorio interno, e l’IVA sarà pagata sempre dal cedente nello Stato in cui risiede, con possibilità del cessionario residente in altro paese UE di portare in detrazione l’imposta (se soggetto IVA). Poi, essendo l’IVA una Imposta sui Consumi, la stessa verrà ridistribuita tra i vari Stati nei quali il consumo è avvenuto, attraverso un sistema di assegnazione mediante compensazione tra debiti e crediti (clearing). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 33
Durante il regime transitorio, invece, il pagamento dell’IVA nello Stato di origine avviene soltanto quando il cessionario è un “privato consumatore” (non soggetto IVA). Negli altri casi, l’imposta va pagata dal cessionario nel suo paese (quello di destinazione), attraverso il sistema di inversione contabile (reverse charge). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 34
Attualmente, quindi, l’operazione comunitaria vede da un lato, una operazione di cessione intracomunitaria “Non imponibile”, con la completa detassazione dell’IVA nel paese di origine (art.41 D.L. 331). Dall’altro, una operazione di acquisto intracomunitario, con l’applicazione dell’IVA nel paese del cessionario attraverso il “reverse charge” (art.38 D.L.331). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 35
Sono le due facce della stessa operazione comunitaria (cessione e acquisto). I requisiti della cessione intracomunitaria, pertanto, sono gli stessi dell’acquisto. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 36
Con la disposizione contenuta nell’art.27 del D.L. 78 del 31/5/2010, convertito nella legge 122 del 30/7/2010, che ha modificato l’art.35 del D.P.R. 633/72, per potere effettuare operazioni intracomunitarie è indispensabile ottenere un’apposita autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. • La richiesta va fatta con la dichiarazioni di inizio attività o con apposita dichiarazione di variazione e l’autorizzazione o il diniego dovrà essere comunicato al contribuente entro 30 giorni. • Sarà istituito pure un apposito elenco dei soggetti che pongono in essere operazioni intracomunitarie.
Il Territorio “COMUNITARIO” dell’Unione Europea è formato dai territori dei 27 Stati aderenti, con le esclusioni e le inclusioni previste da ciascuno di essi. Esempio: è escluso il Monte Athos della Grecia, è incluso il Principato di Monaco in Francia. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 38
I 27 paesi che oggi fanno parte dell’Unione Europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romnaia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 39
Lo scambio, quindi, si considera “comunitario” quando: A) sussiste il requisito di territorialità “comunitaria” , in quanto l’operazione avviene nel territorio dell’Unione Europea. B) i due operatori sono entrambi soggetti d’imposta (“identificati” con partita IVA) C) l’operazione è a titolo oneroso (non sono comunitarie le operazioni senza corrispettivo) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 40
Si ricorda, inoltre, che - l’operazione è assoggettata ad IVA nel “paese di origine” (quello del cedente o prestatore) quando il cessionario o committente è un “privato” - l’operazione è assoggettata ad IVA nel “paese di destinazione”, ossia quello del cessionario o committente, quando quest’ultimo è un “soggetto d’imposta” identificato (con partita IVA) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 41
Le “operazioni intracomunitarie” possono essere costituite da: 1) Cessioni di beni tra due paesi membri 2) Altre tipologie di operazioni espressamente previste dal D.L. 331/1993 (come la cessione di mezzi di trasporto nuovi o gli acquisti da parte di Enti non commerciali) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 42
Si ricorda, ancora, che può aversi un “acquisto intracomunitario”, solo in presenza di: 1) acquisizione della proprietà o di altro diritto reale di godimento 2) effettuata a titolo oneroso 3) con trasporto degli stessi fra 2 Paesi dell'Unione Europea 4) fra operatori IVA, cioè muniti di un codice di identificazione (imprese e professionisti) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 43
Non sono pertanto operazioni intracomunitarie a) la cessione di un bene presente in Italia da parte di un operatore tedesco (non c'è il trasporto oltre confine) b) la cessione di un bene, ovunque effettuata, ad un soggetto privato comunitario (non titolare di partita Iva) c) gli omaggi fatti ad operatori residenti in altri stati membri (difetta l'onerosità) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 44
Non rileva chi effettua il trasporto, se il cedente, l'acquirente o terzi per conto di questi. Ciò che rileva è il trasferimento fisico dei beni da un Paese membro all'altro. (Esempio : una ditta tedesca cede della merce ad un imprenditore italiano che si trova momentaneamente in Germania, il quale effettuerà il trasporto in proprio al rientro. In questo caso l'operazione è intracomunitaria.) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 45
Però, costituiscono sempre acquisti intracomunitari (3^ comma art.38), quindi anche al di fuori delle condizioni prima citate, le seguenti operazioni: L’introduzione (a titolo diverso dall'acquisto) nel territorio dello Stato da parte (o per conto) di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro stato membro (sono le cd. operazioni 'franco valuta” (lett.b) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 46
2) Gli acquisti a titolo oneroso di mezzi ditrasporto nuovi (quelli che non hanno percorso più di 6.000 km o non hanno più di 6 mesi dall'immatricolazione, oppure fino a 100 ore di navigazione ovvero fino a 40 ore di volo e fino a 3 mesi dall'immatricolazione) trasportati o spediti da altro stato membro. L’operazione è sempre “intracomunitaria” anche se il cedente o il cessionario non sono operatori economici (cioè anche uno o entrambi i soggetti sono privati), per cui, in presenza delle citate condizioni, l’IVA si applica sempre nel paese di destinazione (lett.e). I requisiti che qualificano i mezzi di trasporto nuovi sono previsti dal 4^ comma dell’art.38. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 47
L’art.53, invece, prevede alcune disposizioni che consentono il diritto al rimborso dell’IVA pagata dal cedente privato, nonché altri adempimenti volti ad evitare distorsioni commerciali nel settore. I commi 378 e 379 della Legge 311/2004 (Finanz.2005) ed il Decreto 8/6/2005, poi, al fine di evitare frodi IVA, hanno subordinato l’immatricolazione di veicoli acquistati in ambito comunitario alla comunicazione dei dati identificativi al Dipartimento dei trasporti terrestri. La comunicazione, in via telematica, è prevista solo per i “soggetti d’imposta”. I “privati, infatti, devono dimostrare di avere versato l’IVA. Quest’ultima disposizione, comunque, è applicabile dal 1/9/05. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 25/10/2007, emanato in attuazione dell’art.1, comma 9, del D.L. 262/2006, inoltre, è stato istituito un Modello F24 speciale per il versamento dell’IVA relativa alla prima cessione interna del mezzo di trasporto, senza possibilità di detrazione e compensazione , da effettuarsi nel rispetto dei termini ordinari e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione del veicolo, contenente gli spazi anche per l’indicazione del tipo dello stesso veicolo e del numero di telaio. Questa disposizione non si applica nei casi di acquisto da parte di soggetti passivi d’imposta di veicoli non destinati alla successiva rivendita (Circ. Agenzia Entrate n.52 del 31/7/2008) nonchè nei casi in cui i mezzi di trasporto siano forniti di codice “antifalsificazione” (Circ.Min.Trasporti e Agenzia Entrate n.3 del 4/2/2009). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri
Sempre con riguardo ai mezzi di trasporto nuovi, si ricorda che, mancando i requisiti per considerare “nuovi” i detti beni, anche in ambito comunitario è applicabile la normativa di cui alla legge 41 del 23/2/1995 (“regime del margine”). Acquistando presso un altro Stato europeo mezzi di trasporto “usati” per i quali l’operatore cedente ha applicato la detta normativa, quindi, l’acquirente comunitario non deve assoggettare ad IVA l’acquisto, in quanto l’imposta viene pagata dal venditore “sul margine”. In caso di rivendita del bene, poi, l’operatore nazionale potrà applicare, a sua volta, la stessa normativa dei “beni usati”. A TALE SCOPO L’OPERATORE COMUNITARIO DEVE SEMPRE VERIFICARE L’APPLICABILITA’ ALL’OPERAZIONE DELLA NORMA DI ESENZIONE (Vedasi circolare n. 40 del 18/7/2003) (Con Circ. n.14//E del 26/2/2008, l’Agenzia delle Entrate ha impartito agli Uffici istruzioni per il controllo della legittimità dell’applicazione del “regime del margine”). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 49
Anche in presenza del regime del margine non si applica l’art.1, c.9. del D.L. 262/06 (versamento immediato dell’IVA tramite F24 speciale), ma il contribuente, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circ.52 del 31/7/2008. è tenuto a dimostrare all’Ufficio la legittimità del regime adottato. Qualora il cedente non abbia applicato la norma agevolativa, il cessionario sarà tenuto ad applicare regolarmente l’imposta sull’acquisto (con il “reverse charge”) ed anche la successiva rivendita del bene sconterà l’IVA sul valore pieno. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri