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Direttiva 2009/28/CE. Secondo la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, entro il 2020 l’Unione Europea dovrà: ridurre del 20% le emissioni di gas serra;
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Direttiva 2009/28/CE • Secondo la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, entro il 2020 l’Unione Europea dovrà: • ridurre del 20% le emissioni di gas serra; • raggiungere una quota di energie rinnovabili pari al 20% del consumo energetico complessivo. • Ogni Stato membro dovrà contribuire al raggiungimento di questo obiettivo e per ciascuno è stata negoziata una specifica quota che nel caso dell’Italia corrisponde al 17%. 1
Affinchè tali sfide siano vinte, sono state emanate due direttive di fondamentale importanza. La prima è relativa all'ecodesign e fissa i nuovi standard tecnici degli energy relatedproduct i quali sono responsabili per l'80% dell'impatto ambientale (Direttiva 2009/125/UE). La seconda è sull'energy labelling ossia l'etichettatura dei prodotti che consumano energia (Direttiva 2010/30/UE). Nel dettaglio, quest'ultima direttiva determina le informazioni minime che deve possedere l'etichetta di questi prodotti (categoria, classe, colore) e le modalità di promozione di questi articoli che, da quest'anno, comprenderanno l'informazione sulla classe di energia , oltre al prezzo. Prossimamente l'ambito di applicazione di queste norme sarà esteso a tv, boiler e caldaie. 2
Settore dell’edilizia • Il settore dell’edilizia incide sul bilancio energetico e sullo scenario emissivo di gas serra in Europa. • Si stima che nell’UE l’edilizia implica quasi il 50% dei consumi energetici complessivi. • Strategie ed azioni orientate a: • riduzione dei consumi di combustibili fossili e alla promozione delle risorse rinnovabili • minimizzazione dei rilasci ambientali. 3
EFFICIENZA ENERGETICA Requisiti della metodologia progettuale definita EDILIZIA SOSTENIBILE - Risparmio di risorse primarie - Impiego di fonti energetiche rinnovabili e di materiali eco-compatibili • Definizione di nuove tecnologie costruttive • Introduzione di misure di efficienza energetica (es. sistemi efficienti di climatizzazione dello spazio confinato, sistemi di illuminazione, domotica). 4
“Quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio” Consumi di energia Riscaldamento Produzione Acqua Calda Sanitaria Ventilazione Condizionamento dell’aria Illuminazione Cos’è l’efficienza energetica di un edificio?
Quadro Legislativo di riferimento Direttiva Europea 2002/91 sulla prestazione energetica degli edifici; Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005; Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria “Disposizioni in materia di detrazione delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”) Decreto Ministero Economia e Finanze; Decreto Legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006; Decreto Legislativo n.59 del 2 aprile 2009.
Quadro Legislativo di riferimento • Direttiva 2002/91/CE sulle prestazioni energetiche degli edifici • (EC Directive 2002/91 of 16 December 2002 on the energy performance of buildings) • incremento degli investimenti su metodi e tecniche progettuali orientati al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici sia esistenti che di nuova costruzione.
Quadro Legislativo di riferimento • Come? • miglioramento delle proprietà termofisiche degli elementi di involucro, con particolare attenzione alla resistenza termica delle chiusure opache e delle superfici trasparenti; • - definizione di forma e orientamento dell’edificio in accordo ai principi dell’architettura bioclimatica, tali da sfruttare al meglio le caratteristiche morfologiche e climatiche del sito esterno. • incremento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione e climatizzazione e delle apparecchiature elettriche (es.: elettrodomestici); • installazione di impianti di utilizzazione di energia rinnovabile;
Certificazione energetica Meccanismo della certificazione energetica degli edifici - Attestare il livello di performance dell’edificio attraverso un apposito documento detto “certificato energetico”, che evidenzi criteri scelti per la valutazione e relativi valori di riferimento impiegati. Perché la certificazione? - realizzare un sistema oggettivo di valutazione del valore prestazionale degli edifici; - consentire un’attendibile comparazione tra edifici, che non sia basata solo sul principio del minor costo di acquisto, ma anche sul livello di efficienza energetica - individuare eventuali interventi per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.
Certificazione energetica La prima direttiva europea concernente il rendimento energetico in edilizia è la Energy Performance Building Directive, (EPBD) 2002/91/CE. • Obiettivo generale: promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. • Le disposizioni riguardano: • - il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; • l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione ed esistenti; • la certificazione energetica degli edifici;
Certificazione energetica Direttiva 2010/31/UE Identici obiettivi In più: Edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri provvedono affinché: entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione di proprietà e/o occupati da enti pubblici siano edifici a energia quasi zero; elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e definiscono politiche e obiettivi, finalizzate a incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero.
Introduzione dell’obbligatorietà della Certificazione Energetica degli Edifici DLgs192 Nei casi di: edifici di nuova costruzione ristrutturazioni integrali degli elementi d’involucro di edifici esistenti con Sutile > 1000 mq demolizioni e ricostruz. in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con Sutile > 1000 mq Entro 1 Anno dall’entrata in vigore del DLgs192 l’attestato doveva essere redatto al termine della costruzione e a cura del costruttore secondo i criteri e le metodologie previsti nei decreti attuativi da emanare
Certificazione Energetica degli Edifici Si sarebbero dovute predisporre linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs192. Fino a tale data l’attestato di certificazione energetica degli edifici (ovvero il documento redatto dai certificatori accreditati secondo quanto previsto dai decreti attuativi) veniva sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori. Le linee guida entrano in vigore con DM del 26 giugno 2009
In fase transitoria Attestato di Qualificazione Energetica In attesa delle Linee Guida Nazionali, dalla cui entrata in Vigore manteneva validità solo per 12 mesi. Doveva produrre l’attestato di qualificazione energetica.
DPR 59/09 La via per il completo recepimento della Direttiva 2002/91/CE in Italia è particolarmente lunga. Dopo 4 anni (anziché i 120 giorni previsti!): il primo regolamento di attuazione. DPR n. 59 del 2 aprile 2009 (pubblicato in G.U. n. 132 del 10 giugno 2009) «Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica» Articolo 4 (comma 1, lettere a e b) del D.Lgs. 192/05 18
DPR 59/09 “I criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi”, presenti nel DPR 59/09 erano già stati introdotti dal D.Lgs. 311/06, anche se “in regime transitorio”. Le tabelle di riferimento, contenenti i valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e i valori limite di trasmittanza termica dell’involucro, rimangono invariate, così come modificati dal D.Lgs. 311/06 rispetto al D.Lgs. 192/05. 19
Allegato C Valori di U (W/m2K) Trasmittanza termica delle strutture opache verticali
Allegato C Valori di U (W/m2K) per le coperture Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali e inclinate
Allegato C Valori di U (W/m2K) per pavimenti verso l’esterno o ambienti non riscaldati Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali e inclinate
Allegato C Valori di U (W/m2K) per chiusure comprensive di infissi Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti
DPR 59/09 Il quadro degli ambiti d’applicazione del DLgs 192/05 non viene modificato Novità introdotta dal DPR Calcolo della prestazione energetica per il raffrescamento estivo Ambiti di applicazione: Edifici di nuova costruzione Ristrutturazione di edifici esistenti Si definisce Epe,inv: “il rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento estivo (calcolato secondo la norma UNI TS 11300) e la superficie utile interna (per gli edifici residenziali - kWh/m2a) o il volume (per gli edifici con altre destinazioni d’uso - kWh/m3a). Limiti massimi: • 40 kWh/m2 a nelle zone climatiche A e B e 30 kWh/m2a nelle zone climatiche C, D, E ed F, nel caso di edifici residenziali; • 14 kWh/m3 a nelle zone climatiche A e B e 10 kWh/m3 a nelle zone climatiche C, D, E ed F, per tutti gli altri edifici. 24
DPR 59/09 – Cosa c’è di nuovo? Sistemi filtranti: pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile. Coperture a verde: coperture continue con specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di mautenzione media o alta, coperture a verde intensivo. 25
DPR 59/09 – Cosa c’è di nuovo? • Si adottano le norme tecniche nazionali ad oggi disponibili (Art.3 comma1): • UNI/TS 11300 • Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; • b) UNI/TS 11300 • Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2-1:Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili; • c)UNI/TS 11300 • Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare fotovoltaico, bio-masse) e utilizzo di altri sistemi di generazione (cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas). 26
Il 10 Luglio 2009 sono state pubblicate le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici, le cui disposizioni si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare dei propri strumenti di certificazione energetica degli edifici. Le linee guida perdono efficacia nel momento in cui entrano in vigore gli strumenti attuativi regionali di certificazione energetica.
Linee guida nazionali – Indice di prestazione energetica La prestazione energetica complessiva dell’edificio deve essere espressa attraverso un indice di prestazione energetica globale Epgl EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill EPi è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPacs è l’indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria EPe è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva Epe è l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione da sorgenti artificiali 28
Linee guida nazionali – Metodi di calcolo Metodo di calcolo standardizzato Valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso di progetto dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici di servizio come realizzati Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio Valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso rilevati dall’edificio esistente. • Rilievo su edificio e impianti secondo le norme tecniche di riferimento • Per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici • Sulla base di dati climatici, tipologici, geometrici e impiantistici 29
Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio • Rilievo su edificio e impianti secondo le norme tecniche di riferimento UNI TS 11300 per il calcolo degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, a partire dai dati di rilievo dell’edificio esistente • Per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici Metodo semplificato ENEA – CNR, attraverso il software DOCET. Procedura applicabile per edifici residenziali esistenti con Sutile≤3000 m2, per il calcolo degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria. • Sulla base di dati climatici, tipologici, geometrici e impiantistici UNI TS 11300 per il calcolo dell’indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria. Per il calcolo dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale metodo semplificato allegato 2 linee guida. Edifici residenziali esistenti con Sutile≤1000 m2 31