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Direttiva 2005/36/CE Relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Direttiva 2005/36/CE 1) Obiettivo
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Direttiva 2005/36/CE Relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
Direttiva 2005/36/CE 1) Obiettivo Favorire la libera circolazione dei professionisti tra gli Stati membri, al fine di consentire al migrante di esercitare, in uno Stato membro diverso da quello dove ha conseguito il titolo e la relativa qualifica professionale, la professione per la quale è qualificato . 2) Strumento di realizzazione: Riconoscimento reciproco dei titoli professionali sulla base di uniformi livelli di qualifica. 3) Professioneesercitabile nello Stato ospitante quella per la quale il professionista è abilitato nel Paese di origine, purché tale professione sia regolamentata nello Stato membro di stabilimento e comparabile .
4) Soggetti destinatari - cittadini comunitari che hanno conseguito una qualifica professionale in uno Stato comunitario e vogliono esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro ; - cittadini non comunitari in possesso di un titolo professionale non comunitario già riconosciuto in un Paese membro se hanno svolto l’attività professionale in quest’ultimo per tre anni ; - cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera; 5) Oggetto del riconoscimento titolo professionale , certificato di competenza acquisiti in un Paese comunitario; 6) Diritti riconosciuti al professionista • Esercizio di prestazione temporanea e occasionale di servizi • Esercizio di professione regolamentata in regime di stabilimento 7) Requisito linguistico L’accertamento delle conoscenze linguistiche è escluso dal procedimento di riconoscimento
8) Autorità competente per le professioni sanitarie • Ministero della salute • provvede al riconoscimento del titolo professionale conseguito in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia ; • Riceve la dichiarazione preventiva del professionista in caso di mobilità transfrontaliera; • -rilascia, per i titoli professionali conseguiti in Italia, la certificazione di conformità ai requisiti minimi di formazione previsti dalla Direttiva 2005/36/CE necessaria per il riconoscimento del titolo professionale in un altro Stato membro.
Esercizio di prestazione di servizi temporanea e occasionale- • Il professionista deve risultare legalmente stabilito nello Stato membro di origine; • la prestazione di servizi deve essere occasionale e temporanea. Tale requisito è valutato dal Ministro della salute • -L’attività è svolta con il titolo professionale conseguito nello Stato di stabilimento e quindi non necessita di riconoscimento della qualifica. • Il professionista deve informare lo Stato ospitante circa la prestazione che vuole eseguire mediante una dichiarazione preventiva 30 giorni prima dell’esecuzione della prestazione.
per la prima prestazione professionale il professionista deve allegare apposita documentazione; • solo per le professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico è possibile procedere alla verifica della qualifica professionale attraverso una prova attitudinale • - Entro un mese dal ricevimento della dichiarazione il Ministero informa il prestatore riguardo la non necessità di verifica della formazione ovvero della necessità di assegnare una misura compensativa. La decisione va adottata entro due mesi dal ricevimento della dichiarazione
10 ) Esercizio di professione regolamentata in regime di stabilimento Procedura del riconoscimento: si articola in due forme: • Sistema di riconoscimento automatico : basato sul coordinamento delle condizioni minime di formazione ( principio di riconoscimento automatico). • Sistema generale di riconoscimento : basato sul confronto tra le formazioni.
11)Riconoscimento con il sistema automatico • Si applica: • alle qualifiche settoriali • a formazioni specifiche stabilite dalla Direttiva, coperte da diritti acquisiti/diritti specifici in virtù dell’esperienza professionale. • Requisiti del titolo: • Corrispondenza ai titoli indicati, per ciascuno Stato membro, nell’allegato V.5.1.1 della direttiva 2005/36/CE, • Tempi di definizione del procedimento: tre mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento
12) Regime generale di riconoscimento • Si applica alle professioni non coperte dal sistema di riconoscimento automatico • .Procedura • confronto tra la formazione conseguita dal richiedente nel Paese di origine e quella prevista, per la corrispondente qualifica, nello Stato di stabilimento. • Possibilità di applicare misure ( tirocinio di adattamento o prova attitudinale). • Organo di valutazione : Conferenza dei servizi • Tempi di definizione del procedimento: • Quattro mesi dalla data di presentazione della domanda
Tessera sanitaria europea • La sua introduzione è subordinata all’adozione da parte della Commissione europea di atti di esecuzione per quanto concerne il formato europeo della tessera, la valutazione delle professioni cui rilasciarla, la documentazione che il richiedente deve fornire, gli oneri a suo carico, le misure necessarie per garantire la riservatezza e l’autenticità delle informazioni contenute nella tessera e nel file IMI. • E’ un certificato elettronico attestante che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi su base temporanea e occasionale oppure ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante. • È prodotta on-line utilizzando il sistema informatico del mercato interno( IMI ) che crea un fascicolo per singolo richiedente sulla base dei dati inseriti dallo Stato membro di origine, che verifica la veridicità dei documenti presentati dal richiedente • Ha il ruolo di facilitare la mobilità : fornisce maggiori garanzie riguardo alla autenticità dei documenti prodotti dal richiedente, consente di aggiornare i dati introdotti, riduce i tempi procedurali, accelera lo scambio di informazioni tra lo Stato ospitante e quello di origine, rafforza il diritto del richiedente ad ottenere comunque la decisione anche in presenza del silenzio dell’autorità competente chiamata a decidere.
Il professionista può scegliere di presentare la domanda per il rilascio della tessera oppure ricorrere alle procedure attuali che disciplinano la mobilità per prestazione occasionale di servizi o l’esercizio della professione in regime di stabilimento . • E’ valida per tutto il periodo in cui il possessore può esercitare la professione nello Stato membro di origine. • La sua introduzione è subordinata all’adozione da parte della Commissione europea di atti di esecuzione per quanto concerne il formato europeo della tessera, la valutazione delle professione a cui rilasciarla la documentazione che il richiedente deve fornire, gli oneri a suo carico, le misure necessarie per garantire la riservatezza e l’autenticità delle informazioni contenute nella tessera e nel file IMI, le procedure per rilasciarla al suo titolare compresa la possibilità di aggiornarla.
Richiesta della tessera per stabilimento a norma del sistema generale e prestazione temporanea occasionale di servizi (art 7, comma 4) • Ruolo dello Stato di origine • Ricevuta la domanda , verifica e conferma l’autenticità dei documenti entro un mese dalla data della richiesta • Informa l’interessato di eventuale mancanza di documenti entro una settimana dal ricevimento della domanda. • Crea la tessera e la trasmette , per la convalida, allo Stato membro ospitante informandolo dell’esistenza del file nel sistema IMI.
Ruolo dello Stato ospitante • In caso di riconoscimento automatico : ricevuta l’informativa IMI convalida la tessera entro un mese.(oggi si provvede al riconoscimento entro tre mesi) • Può chiedere maggiori informazioni allo Stato di origine senza sospensione del suddetto termine . • In caso di riconoscimento con il sistema generale: decide nel termine di due mesi dal ricevimento della tessera se convalidarla oppure applicare una misura compensativa ( oggi il termine è di quattro mesi) • Se non provvede nei termini su indicati la tessera si considera rilasciata ed inviata automaticamente al titolare mediante il sistema IMI deve comunque procedere alla convalida della tessera. • Il rilascio della tessera non conferisce il diritto automatico di esercitare la professione se esistono obblighi di registrazione in ordini o collegi.
Richiesta della tessera per mobilità transfrontaliera • Ruolo dello Stato di origine • A) Professioni che beneficiano del riconoscimento automatico • Verifica la richiesta e i documenti • Crea e convalida la tessera entro tre settimane dal ricevimento della richiesta . • Informa l’interessato dell’avvenuta convalida • Trasmette la convalida allo Stato membro ospitante che equivale alla dichiarazione preventiva di cui all’art. 7 della Direttiva • Ruolo dello Stato ospitante • A) professioni che beneficiano del riconoscimento automatico • Non può chiedere dichiarazioni preventive • Dopo due anni l’interessato deve presentare una nuiva dichiarazione pur utilizzando la medesima tessera. • B) professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico e hanno ripercussioni sulla salute e sicurezza pubblica(art. 7 , comma 4 della direttiva) • Decide nel termine di due mesi dal ricevimento della tessera per la convalida o l’applicazione di una misura compensativa. Entro il mese successivo l’interessato deve comunque prestare il servizio.