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Fondazione Emanuele Casale

Fondazione Emanuele Casale. Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania. Corso di Diritto Commerciale anno 2012/2013. Mario Campobasso. IL CAPITALE SOCIALE. Il capitale sociale si forma inizialmente con in conferimenti dei soci: allora perché si indica in una voce del passivo ?.

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  1. Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania • Corso di Diritto Commerciale • anno 2012/2013 Mario Campobasso IL CAPITALE SOCIALE

  2. Il capitale sociale si forma inizialmente con in conferimenti dei soci: allora perché si indica in una voce del passivo ? Che differenza c’è fra capitale “nominale” e capitale “reale” ? Che differenza c’è fra sottocapitalizzazione “reale” e sottocapitalizzazione “nominale” ?

  3. Per capitale sociale si intende la voce del patrimonio netto (capitale nominale), sia la frazione ideale di patrimonio che la bilancia all’attivo (capitale reale). A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da sopraprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. Patrimonio netto Attività Debiti Fondi- -rischi

  4. Funzioni del capitale sociale Garanzia dei creditori ? • Presupposti: • Si possono apportare solo beni suscettibili di esecuzione forzata • Si possono iscrivere in bilancio solo attività espropriabili ed al valore di realizzo Funzione vincolistica Funzione organizzativa

  5. IL CAPITALE SOCIALE MINIMO • Art. 2327 (S.p.A.): Euro 120.000 • Art. 2463 (S.r.L.): Euro 10.000 • Srl “semplificata” (art. 2463-bis cod. civ., introdotto dal d.l. 24-1-2012, n. 1, conv. con legge 27/2012) e “a capitale ridotto” (art. 44 d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con legge 134/2012 ): : 1 € • Non è ammesso denominare il capitale in più valute diverse (multicurrency capital)

  6. MATERIALE SOTTOCAPITALIZZAZIONE NOMINALE

  7. Divieto di costituzione di società sottocapitalizzate ? Argomenti Art. 2484, 1° comma, n. 2: La società si scioglie per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale Art. 1322: Il giudizio di meritevolezza vale anche per i negozi tipici Conseguenze: 1. Il notaio deve rilevare la sottocapitalizzazione in sede di costituzione; 2. Responsabilità extracontrattuale dei soci per violazione delle regole di corretto finanziamento; 3. In caso di insolvenza della società, responsabilità diretta dei soci verso i creditori della società

  8. Principio di infungibilità del capitale ? Tesi La mancanza di un corretto rapporto fra le poste del netto porta all’elusione di norme imperative poste a protezione di interessi anche dei terzi: riduzione per perdite, divieto di distribuzione di utili fittizi.

  9. Conferimenti Sono gli apporti dei soci a titolo di capitale di rischio Conferimenti tipici non imputati a capitale (Riserva da soprapprezzo. Art. 2431) Conferimenti atipici sono gli apporti che non possono essere imputati a capitale

  10. TECNICHE PER L’ACQUISIZIONE DI CONFERIMENTI ATIPICI 1) PRESTAZIONI ACCESSORIE (Art. 2345) • Il socio deve effettuare anche un conferimento tipico • La società deve remunerare la prestazione; • Le partecipazioni sono soggette a vincoli nella circolazione 2) RIPARTIZIONE NON PROPORZIONALE DELLE AZIONI O DELLE QUOTE(Artt. 2346, 4° comma; 2468, 2° comma) 3) EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (Art. 2346, 6° comma)

  11. Assegnazione non proporzionale E’ possibile assegnare quote o azioni a chi non ha effettuato alcun apporto ? E’ possibile prevedere la ripartizione non proporzionale anche in sede di aumento di capitale ?

  12. I versamenti “spontanei” dei soci A COPERTURA DI PERDITE Anche in caso di riduzione obbligatoria ? Spada, Tantini, Trib. Roma 14-7-1998 IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE Il problema del termine di esecuzione dell’aumento IN CONTO CAPITALE Il trattamento della riserva da versamento Gli apporti spontanei in natura

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