250 likes | 398 Views
Fondazione Emanuele Casale. Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania . Corso di Diritto Commerciale Anno scolastico 2012/2013. Mario Campobasso. Le operazioni sulle proprie azioni. OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI. SOTTOSCRIZIONE. ACQUISTO.
E N D
Fondazione Emanuele Casale Scuola di NotariatodeiDistrettiNotarilidella Campania • Corso di Diritto Commerciale • Anno scolastico 2012/2013 Mario Campobasso Le operazioni sulle proprie azioni
OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI SOTTOSCRIZIONE ACQUISTO Assistenza finanziaria per l’acquisto ALTRE OPERAZIONI Accettazione in garanzia
Divieto di sottoscrizione. Le sanzioni (art. 2357-quater, 2° comma) Autosottoscrizione diretta Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
Divieto di sottoscrizione. Le sanzioni (art. 2357-quater, 2° e 3° comma) Autosottoscrizione indiretta Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
Acquisto di azioni proprie Fonti normative • Artt. 2357 – 2357 ter cod. civ. • recentemente modificati: • dal d.lgs. 142/2008, in attuazione della direttiva 2006/68/CE; • dal d.l. 5/2009, convertito con legge 33/2009. • dal d.lgs. 224/2010
1) Azioni interamente liberate 2) Autorizzazione assembleare CONDIZIONI dell’acquisto di azioni proprie 3) Impiego di risorse disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato 4) Solo per le società che fanno ricorso al mercato: Max 20% capitale
Acquisto di azioni proprie • SANZIONI • Penali (art. 2628, 1° comma) • 2) Obbligo di alienazione entro l’anno • 3) In caso di inottemperanza, annullamento immediato disposto dal tribunale (2357, 4° comma)
CASI SPECIALI DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE • Incondizionato: Riduzione del capitale Con risorse disponibili: Recesso del socio • azioni interamente liberate: • Max20% • - acquisti gratuiti; • - esecuzione forzata • Max 20% : • Fusione, scissione, successione
DISCIPLINA DELLE AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO Art. 2357-ter a) Alienazione; b) Voto; c) Utili; d) Opzione. e) Rilevazione contabile
Art. 2357-ter, 2° comma Il diritto di voto è sospeso, …
Esempio: la società A, non facente ricorso al mercato, tiene l’assemblea straordinaria di prima convocazione. La società possiede 10 azioni proprie, su un totale di 100. Il socio A ne possiede 49, il socio B 41: Con azioni proprie Senza azioni proprie Totale: 100 azioni Totale: 90 azioni
Art. 2357-ter, 2° comma Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma
Riserva indisponibile da azioni proprie Prima Passivo: Patrimonio netto Capitale 120.000 Debiti 0 Attivo: depositi bancari € 120.000 Dopo ? Attivo: Azioni proprie € 120.000 Passivo: Patrimonio netto Riserva da azioni proprie 120.000 Capitale 120.000 Perdita di capitale -120.000 Debiti 0 Passivo: Patrimonio netto Capitale 120.000 Debiti 0 Attivo: Azioni proprie € 120.000
Altre operazioni sulle proprie azioni Art. 2358, modificato dal d.lgs. 142/2008 Assistenza finanziaria per l’acquisto o la sottoscrizione Accettazione in garanzia
1) Autorizzazione assemblea straordinaria CONDIZIONI Assistenza finanziaria per l’acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni 2) Relazione degli amministratori sulla congruità del prezzo e il merito di credito del debitore. 3) Impiego di risorse disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato
2358. (Altre operazioni sulle proprie azioni). […] La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Eccezione: assistenza finanziaria per l’azionariato dei dipendenti, purché con impiego di risorse disponibili
OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI RECIPROCHE SOTTOSCRIZIONE RECIPROCA (art. 2360) SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA CONTROLLATA (art. 2359-quinquies) ACQUISTO RECIPROCO DI AZIONI (Art. 2359 bis).
SOTTOSCRIZIONE RECIPROCA (art. 2360) E’ vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA CONTROLLATA (art. 2359-quinquies) La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante. Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente gli amministratori che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Acquisto partecipazioni reciproche 1) In assenza di rapporto di controllo fra società non quotate: LIBERO. 2) In assenza di rapporto di controllo con almeno una società quotata: art. 121 Tuf REGIMI 3) In presenza di controllo: art. 2359-bis c.c.
Partecipazioni reciproche fra due società quotate Max 2% >2%
Sanzioni Art. 121 Tuf, 1° comma la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione.
Acquisto partecipazioni reciproche in caso di controllo 1) Azioni interamente liberate Art. 2359-bis 2) Autorizzazione assemblea controllata CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 3) Impiego di risorse disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato della controllata 4) Max 20% capitale della controllante (solo società aperte)
Acquisto di azioni proprie • SANZIONI • Penali (art. 2628, 1° comma) • 2) Obbligo di alienazione entro l’anno • 3) In mancanza, obbligo di annullamento immediato (2357, 4° comma)
DISCIPLINA DELLE AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO Art. 2359-bis a) voto; b) Riserva indisponibile