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Fondazione Emanuele Casale

Fondazione Emanuele Casale. Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Diritto Commerciale. Mario Campobasso. Amministrazione e controllo. SISTEMA TRADIZIONALE. ASSEMBLEA. REVISORE DEI CONTI. ORGANO DI GESTIONE (amministratore unico, Consiglio di amministrazione.

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Presentation Transcript


  1. Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Diritto Commerciale Mario Campobasso Amministrazione e controllo

  2. SISTEMA TRADIZIONALE ASSEMBLEA REVISORE DEI CONTI ORGANO DI GESTIONE (amministratore unico, Consiglio di amministrazione ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale)

  3. SISTEMA DUALISTICO ASSEMBLEA REVISORE DEI CONTI ORGANO DI CONTROLLO (Consiglio di sorveglianza) ORGANO DI GESTIONE (Consiglio di gestione)

  4. Competenza del Consiglio di sorveglianza: • funzioni di controllo proprie del collegio sindacale; • nomina e la revoca dei componenti del consiglio di gestione; • ne determina il compenso, salvo diversa disposizione dello statuto; • approvazione del bilancio di esercizio. Lo statuto può però prevedere che il bilancio di esercizio sia approvato dall’assemblea in caso di mancata approvazione da parte del consiglio di sorveglianza o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza (art. 2409-terdecies, 2° comma) • se lo statuto lo prevede, approvazione delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari predisposti dal consiglio di gestione.

  5. SISTEMA MONISTICO ASSEMBLEA REVISORE DEI CONTI Comitato per il controllo sulla gestione CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  6. Clausole di NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI • Clausole di nomina extrassembleare: • art. 2449: allo Stato ed enti pubblici soci; • Art. 2450: allo Stato ed enti pubblici non soci • Art. 2351, 5° comma, ai possessori di strumenti finanziari (amministratore indipedente); • Ai titolari di azioni speciali ? (d.l. 10/2007); Art. 2449, 1° comma (modificato dalla legge 43/2008). Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale

  7. Clausole di NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell’art. 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all’assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli altri enti pubblici siano rappresentanti da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell’ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.

  8. NOMINA ASSEMBLEARE DEGLI AMMINISTRATORI Art. 2369, 4° comma: Lo statuto può prevedere maggioranze più elevate [per l’assemblea di seconda convocazione] tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina o la revoca delle cariche sociali. Art. 2368, 1° comma: […] Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

  9. Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione) 1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

  10. ULTERIORI CLAUSOLE SUGLI AMMINISTRATORI • Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza (2387); 2) Simul stabunt, simul cadent (2386, 4o comma); 3) Tetto massimo al compenso complessivo degli amministratori (2389); 4) Autorizzazione preventiva all’esercizio di attività concorrenziali (art. 2390).

  11. Clausole relative alla struttura dell’organo amministrativo • Numero preciso degli amministratori, o numero massimo degli stessi (2380-bis, 4° comma); • Eventuali regole di funzionamento del consiglio di amministrazione (2381): convocazione, innalzamento quorum; teleconferenza; • Autorizzazione alla delega di funzioni del CdA (art. 2381, 2° comma); costituzione di comitati interni. • Clausole che riservano all’assemblea la nomina degli amministratori delegati ? • Norme in tema di funzionamento del comitato esecutivo.

  12. Clausole relative alla struttura dell’organo amministrativo • Numero preciso degli amministratori, o numero massimo degli stessi (2380-bis, 4° comma); • Eventuali regole di funzionamento del consiglio di amministrazione (2381): convocazione, innalzamento quorum; teleconferenza; Autorizzazione alla delega di funzioni del CdA (art. 2381, 2° comma); costituzione di comitati interni. Clausole che riservano all’assemblea la nomina degli amministratori delegati ? • Norme in tema di funzionamento del comitato esecutivo.

  13. CLAUSOLE RELATIVE ALLA RAPPRESENTANZA Individuazione degli amministratori con potere di rappresentanza (art. 2384); Attribuzione del potere di rappresentanza disgiunta o congiunta; Limiti al potere di rappresentanza (art. 2384, 2° comma).

  14. CLAUSOLE RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI RESPONSABILITA’ Riduzione delle percentuali richieste (un quinto, oppure un ventesimo del capitale) per opporsi alla rinunzia o alla transazione dell’azione di responsabilità (art. 2393, 6° comma) • Azione di responsabilità della minoranza (art. 2393-bis): • Società chiuse: innalzamento della quota richiesta (un quinto del capitale) fino ad un terzo del capitale; • Società aperte: riduzione della quota richiesta a meno di un quarantesimo.

  15. CLAUSOLE SUL COLLEGIO SINDACALE - Determinazione del numero dei sindaci (2397 c.c.-148 Tuf), e nomina dei primi sindaci - Attribuzione del potere i nomina di uno o più sindaci allo Stato ed enti pubblici soci (art. 2449) - Attribuzione del potere di nomina di un sindaco ai possessori di strumenti finanziari partecipativi (art. 2351, 5° comma ) - norme particolari per la nomina dei sindaci (art. 2368, 1° comma) - Ulteriori cause di ineleggibilità o incompatibilità (art. 2399, 3° comma)

  16. CLAUSOLE SUL COLLEGIO SINDACALE Limiti al cumulo di incarichi da parte dei sindaci nelle società chiuse (art. 2399, 3° comma); Regole di funzionamento del collegio sindacale, eventuale riunione in teleconferenza; - Riduzione delle percentuali richieste (cinque o due per cento) per la denuncia della minoranza (art. 2408, 2° comma).

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