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RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO E DANNO DA VACANZA ROVINATA

RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO E DANNO DA VACANZA ROVINATA. Silvia Consonni Sara Chiappa. LA MASSIMA.

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RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO E DANNO DA VACANZA ROVINATA

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Presentation Transcript


  1. RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO E DANNO DA VACANZA ROVINATA Silvia Consonni Sara Chiappa

  2. LA MASSIMA In caso di mancata o ritardata consegna dell’unico bagaglio del passeggero, in coincidenza con un breve periodo di vacanza, il vettore aereo è tenuto a risarcire, oltre al danno patrimoniale, anche il danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale quello determinato dal disagio non strettamente economico sopportato per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti.

  3. I SOGGETTI Effettua viaggio in Spagna con la famiglia dal 5 Settembre 2002 all’8 Settembre 2002 PASSEGGERO ALITALIA LINEE AEREE S.p.A. Smarrisce il bagaglio del passeggero

  4. RICHIESTA DEL PASSEGGERO Il passeggero chiede alla compagnia aerea Alitalia il risarcimento dei danni subiti in seguito allo smarrimento del suo bagaglio per un totale di Euro 1.000,00, di cui Euro 149,00 sostenuti per l’acquisto di beni di prima necessità.

  5. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO • Prima udienza di comparizione: 26 Giugno 2003 • Il passeggero presenta la documentazione che dimostra la responsabilità della compagnia aerea Alitalia per quanto riguarda lo smarrimento del bagaglio; inoltre viene dichiarata la contumacia della società convenuta in giudizio. • Documentazione: • Il fax del 10 ottobre 2002 inviato al passeggero dalla compagnia aerea, la quale ammette il disservizio patito dall’attore. • - Il fax del 4 dicembre 2002 inviato al passeggero dalla compagnia aerea, la quale prova a definire la controversia con l’offerta del 50% delle spese di prima necessità sostenute in seguito alla ritardata consegna del bagaglio.

  6. Sentenza del 13 Novembre 2003 Riconosciuta la responsabilità civile della società, il Giudice di pace di Massa condanna la compagnia Alitalia Linee Aeree S.p.A. al pagamento della somma di Euro 649,00 (di cui Euro 149,00 per l’acquisto di beni di prima necessità ed Euro 500,00 per il risarcimento del danno da vacanza rovinata), oltre alle spese legali di Euro 900,00.

  7. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Giudice di Pace ha considerato la domanda del passeggero fondata e quindi è stata accolta (anche se solo in parte in quanto il risarcimento è di Euro 649,00 e non di Euro 1000,00). Il Giudice ha riconosciuto non solo il danno materiale, ma anche il danno c.d. da “vacanza rovinata” (nonostante l’inadempimento non sia del tour operator, ma del vettore aereo), di cui è responsabile la compagnia aerea, poiché, a causa della mancata consegna dell’unico bagaglio, il passeggero ha subito vari disagi (si pensi alla perdita di tempo per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità) e non ha potuto godere della vacanza come occasione di svago e riposo.

  8. MOTIVI DELLA DECISIONE Inoltre, in seguito alle sentenze n. 8827/2003 e n. 8828/2003, non è più necessaria la sussistenza di un illecito penale a carico del responsabile civile per aver diritto alla liquidazione del danno morale: infatti devono essere risarciti tutti i danni di natura non patrimoniale derivanti da lesioni di valori inerenti alla persona, di cui fa parte anche il danno c.d. “esistenziale”, definito come l'ingiusta lesione alle attività realizzatrici, alle abitudini di vita e agli assetti relazionali della persona, dunque come lesione del diritto al libero svolgimento della personalità. Quindi anche il bene “vacanza” sarebbe una di quelle attività nella quale si svolge la personalità dell’individuo: infatti il diritto alle ferie non è solo il mero corrispettivo del lavoro, ma permette anche di svolgere attività ricreative, di coltivare rapporti familiari ed amicali, ecc; è quindi necessario per lo svolgersi della personalità dell’individuo.

  9. NORME APPLICATE Art. 18 Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929 1. Il vettore è responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione, perdita o avaria dei bagagli registrati o di merci, quando l’avvenimento che ha causato il danno sia successo durante il trasporto aereo. 2. Il trasporto aereo, a’ sensi del precedente capoverso, comprende il periodo durante il quale i bagagli o le merci si trovano in custodia del vettore sia in aerodromo, sia a bordo d’un aeromobile sia in un posto qualsiasi in caso d’atterramento fuori d’un aerodromo. 3. Il periodo del trasporto aereo non comprende nessun trasporto terrestre, marittimo o fluviale, effettuato fuori d’un aerodromo. Tuttavia, quando un siffatto trasporto vien effettuato per eseguire il contratto di trasporto aereo a motivo del carico, della consegna o del trasbordo, ogni danno è presunto, salvo prova contraria, causato da un avvenimento accaduto durante il trasporto aereo. Art. 19 Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929 Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci.

  10. Art. 2697 c.c. (Onere della prova) Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Art. 2059 c.c. (Danni non patrimoniali) Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Art. 113 c.p.c. (Pronuncia secondo diritto) Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità. Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile. Art. 1226 c.c. (Valutazione equitativa del danno) Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (2056 e seguenti).

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