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IL DANNO BIOLOGICO LA VALUTAZIONE DEL DANNO. “L’art. 13 introduce la tutela del danno biologico di origine lavorativa e detta nuovi criteri per la valutazione del danno lavorativo”. Definizione: “lesione all’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”.
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IL DANNO BIOLOGICO LA VALUTAZIONE DEL DANNO “L’art. 13 introduce la tutela del danno biologico di origine lavorativa e detta nuovi criteri per la valutazione del danno lavorativo” Definizione: “lesione all’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale” Nulla cambia nelle modalità di riconoscimento e del pagamento relativo all’indennità di temporanea D.P.R. 1124/65 > 10% fino al 100% diritto rendita D.LGS. 38/2000 dal 6% fino al 15% liquidazione in capitale dal 16% fino al 100% diritto rendita Modalità di calcolo Valutazione in base alla “tabella delle menomazioni” Dal 6% al 15% erogazione in capitale per solo danno biologico Dal 16% in poi pagamento rendita in due quote: Danno biologico Conseguenze patrimoniali (menomazioni riportate, retribuzioni percepite, tabella dei coefficienti) L’INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO E’ AREDITTUALE, IN QUANTO LA MENOMAZIONE PRODUCE LO STESSO REGIUDIZIO PER TUTTI GLI ESSERI UMANI. E’ CRECENTE AL CRESCERE DELLA GRAVITA’ DEL DANNO. E’ VARIABILE IN FUNZIONE DELL’ETA’ (DECRESCE AL CRESCERE DELL’ETA’) E’ VARIABILE IN FUNZIONE DEL SESSO ( TIENE CONTO DELLA MAGGIORE LONGEVITA’ FEMMINILE)
Liquidazione provvisoria in capitale del danno biologico Alla fine del periodo di inabilità di temporanea assoluta senza la stabilizzazione del danno Il comma 8 dell’art. 13, con la provvisoria introduce la possibilità di effettuare 2 visite per accertamento postumi 1) La prima al termine del periodo di temporanea 2) La seconda, decisa dal medico, non prima di 6 mesi e non oltre un anno dal primo certificato medico DANNO BIOLOGICO SISTEMA DI INDENNIZZO IN CAPITALE DANNO DA 6% A 15% IL DANNO BIOLOGICO SI FISSA STABILENDO LA GRAVITA’ DELLE MENOMAZIONI E CONSIDERANDO IL SESSO E L’ ETA’ DEL SOGETTO. IL DANNO BIOLOGICO CRESCE CON L’ AUMENTARE DEL DANNO E DIMINUISCE CON L’ AUMENTARE DELL’ ETA’. • DANNO DA 6% A 15% ESEMPIO: • UOMO-GRADO 6% ETA’ 21 ANNI • INDENNIZZO CAPITALE EURO 4710,09 • UOMO GRADO 6% ETA’ 51 ANNI • INDENNIZZO IN CAPITALE EURO 3222,69 • DONNA-GRADO 6% ETA’ 21 ANNI • INDENNIZZO IN CAPITALE EURO 5151,66 • DONNA-GRADO 6% ETA’ 51 ANNI • INDENNIZZO IN CAPITALE EURO 3524,82
SI UTILIZZA UNA TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO CHE CONTIENE I VALORI DELLA RENDITA ANNUA A IN CORRISPONDENZA AL SOLO GRADO DI MENOMAZIONE, IN QUANTO L’ ETA’ E IL SESSO DEL DANNEGGIATO, INCIDENDO SULLA DURATA DELLA RENDITA VITALIZIA,DETERMINANO LA DIVERSIFICAZIONE DELL’ INDENNIZZO GLOBALE. INOLTRE E’ PREVVISTA UNA ULTERIORE QUOTA DI RENDITA, IN AGGIUNTA, A QUELLA PER DANNO BIOLOGICO, CHE INTENDE RISARCIRE LE CONSEGUENZEPATRIMONIALI, PRESUNTE PER LEGGE,DELLA MENOMAZIONE. INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN RENDITA DANNO DAL 16% AL 100% TALE QUOTA DI RENDITA E’ COMMISURATA AL GRADO DI MENOMAZIONE E A UNA PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE PERCEPITA, UTILIZZANDO UNA APPOSITA TABELLA DEI COEFICENTI. LA RETRIBUZIONE PERCEPITA SI CONSIDERA ENTRO I LIMITI MINIMI E MASSIMI FISSATI PER LEGGE. ATTUALMENTE EURO 12360,60 RETR. MINIMA EURO 22955,40 RETR. MASSIMA IPOTIZZIAMO QUINDI UN INFORTUNATO CON IL 16%, CHE GUADAGNA 20000,00 € ALL’ ANNO, IL CALCOLO SI EFFETTUA IN QUESTO MODO. IL DANNO BIOLOGICO E’ DI EURO 1032,91 ANNUO LA RETRIBUZIONE DI 20000,00 € E’ ALL’ INTERNO DEL MIN/MAX, PERTANTO SI CONSIDERA PER INTERO, MOLTIPLICANDOLA PER UN COEFFICIENTE RICAVATO DALLA TABELLA APPOSITA, CHE CON IL 16% E’ LO 0,4. CALCOLIAMO LA RENDITA 20000,00 x 0,4 = 8000,00 EURO x 16% = 1280,00 EURO 1280,00 + 1032,91 = 192,74 EURO MENSILI 12
Liquidazione in: Capitale: si tiene conto dell’età e del sesso • Rendita: si liquida in due quote • danno biologico • 2) conseguenze patrimoniali, conseguenze derivanti dai riflessi che il danno alla salute ha sulle capacità dell’infortunato di produre reddito, tabella dei coefficienti In caso di liquidazione in capitale o in rendita, niente preclude ad eventuali richieste di ulteriori danni nei confronti dei datori di lavoro Termini per l’emanazione del provvedimento di liquidazione dell’indennizzo Entro 30 giorni dalla cessazione dell’indennità di temporanea esiste l’obbligo di comunicare l’esistenza di postumi indennizzabili in capitale in misura provvisoria Il termine di 120 giorni per la costituzione della renditarimane applicabile Nel caso di provvisoria il termine è sospeso Non è previsto un termine per la liquidazione dell'indennizzo in capitale provvisorio