90 likes | 441 Views
DANNO DA VACANZA ROVINATA. Tribunale di Milano Sentenza del 4 giugno 1998, n°1736 Di Blasi (Rel.) Nonnato Antonio C. Splendid Viaggi S.r.l. MASSIMA.
E N D
DANNO DA VACANZA ROVINATA Tribunale di Milano Sentenza del 4 giugno 1998, n°1736 Di Blasi (Rel.) Nonnato Antonio C. Splendid Viaggi S.r.l.
MASSIMA Il minore godimento della vacanza e i disagi sopportati dal turista a causa dell’inadempimento dell’agenzia di viaggi e/o tour operator si intrinsecano in un danno non patrimoniale la cui risarcibilità è ammessa in base alla previsione dell’art. 13 CCV. Dall’espressione “qualunque pregiudizio” di cui all’art. 13 CCV può individuarsi quel fondamento normativo che l’art. 2059 Codice civile richiede per consentire il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale.
SOGGETTI Hotel Santa Caterina di Scalea NonnatoAntonio Splendid Viaggi S.r.l. EmilViaggi AutopollinoS.p.a.
RICOSTRUZIONE DEI FATTI Acquista una vacanza Acquista un pacchetto Contratta la disponibilità di camere Si reca gestisce
RICOSTRUZIONEDEIFATTI Imputa ogni colpa Attribuisce la responsabilità Cita in giudizio
MOTIVAZIONE DEL GIUDICE In questa sentenza il Tribunale di Milano, in base all’art. 13 del primo comma della CCV, all’art. 2059 del c.c. e gli art. 13 e 14 del d.lgs 111/95, ammette, nell’ipotesi di inadempimento dell’agenzia di viaggi e/o del T.O., il risarcimento a favore del turista non solo del pregiudizio patrimoniale conseguente a tale inadempimento ma anche del “danno da vacanza rovinata”. Art 13 primo comma CCV L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente. Art 2059 del c.c. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Art 14 del d.lgs 111/95 L’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità. Art 13 del d.lgs 111/95 Dispone nei casi previsti dal comma 1 (diritto di recesso o annullamento del servizio) al consumatore il diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
LE RESPONSABILITA’ • Alla convenuta quale mandataria dell’attore e intermediario del viaggio va ascritta la responsabilità per inottemperanza agli obblighi di comunicazione (art 1170 c.c.); • La responsabilità per l’accaduto può essere ascritta a tutte le parti convenute e terze chiamate. • Alle terze va ascritta la responsabilità della vacanza rovinata in se, quale diretta percettrice la Emil Viaggi del corrispettivo relativo (voucher) e AutopollinoS.p.a la inadempiente a offrire la disponibilità prenotata. L’Hotel SANTA CATERINA di Scalea Non ha alcuna responsabilità
CONCLUSIONE Il danno patrimoniale:va liquidato nella misura libellata di £.21.900.850, pari alla sommapagata per il soggiorno oltre alle spese di viaggio causate dall’inadempimento delle controparti di £ 1.592.000. Viene liquidato inoltre come richiesto, il danno morale:può quantificarsi, in via equitativa, avuto riguardo alla gravità dell’inadempimento e ai soggetti interessati alla vacanza in £.5.000.000
…Indefinitiva Il Tribunale di Milano pronuncia definitivamente la condanna per la convenuta (Splendid Viaggi S.r.l.) e le terze (Emil Viaggi e AutopollinoS.p.a) al pagamento della somma di £.28.512.850 a favore dell’attore (Nonnato Antonio), oltre alle spese processuali liquidate in £.2.250.000 per esborsi e diritti e di £.4.000.000 per onorari.