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Biotecnologie e scienza incerta

Biotecnologie e scienza incerta. Mariachiara Tallacchini mariachiara.tallacchini@unimi.it. L’incertezza della scienza (Brian Wynne). EEA, Late lessons from early warnings, (Copenhagen 2001). Il diritto della scienza incerta: RA e PP. Valutazione del rischio

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Biotecnologie e scienza incerta

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Presentation Transcript


  1. Biotecnologie e scienza incerta Mariachiara Tallacchini mariachiara.tallacchini@unimi.it

  2. L’incertezza della scienza(Brian Wynne)

  3. EEA, Late lessons from early warnings, (Copenhagen 2001)

  4. Il diritto della scienza incerta: RA e PP • Valutazione del rischio • Dichiarazione di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo, 1992, P.17: • “La valutazione di impatto ambientale verrà effettuata in relazione ad attività che possano avere significativi impatti negativi sull’ambiente” • b) Principio di precauzione • Dichiarazione di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo, 1992, P.15: • “Qualora esista la minacciadi danni seri e irreversibili (all’ambiente), la mancanza di piena certezza scientifica non potrà essere invocata per posticipare misure efficaci di degrado ambientale” • c) Trattato di Maastricht, Art.130R, par.2, 1992: “Le politiche comunitarie saranno basate (…) sul principio di precauzione e sui principi di prevenzione , di correzione all’origine dei possibili danni e sul principio del ‘chi inquina paga’ ”

  5. Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio 8) Nell'elaborazione della presente direttiva è stato tenuto conto del principio precauzionale e di esso va tenuto conto nell'attuazione della stessa. (9) Il rispetto dei principi etici riconosciuti in uno Stato membro è particolarmente importante. Gli Stati membri possono prendere in considerazione gli aspetti etici quando gli OGM siano deliberatamente emessi o immessi in commercio come tali o contenuti in prodotti. (10) Per un quadro legislativo completo e trasparente, è necessario garantire che il pubblico sia consultato dalla Commissione o dagli Stati membri durante l'elaborazione delle misure, e che sia informato delle misure adottate durante l'attuazione della presente direttiva.

  6. I rischi non sono solo oggettivi I rischi devono essere socialmente decisi, accettati, condivisi

  7. Scienza e fiducia dei cittadini

  8. Democratizzare la scienzale nuove epistemologie “pubbliche” • La scienza socialmente robusta (Helga Nowotny) • Le epistemologie civiche(Sheila Jasanoff)

  9. Estendere la consultazione con gli scienziati -Più estesa conoscenza dei problemi -Collegamento democratico tra società e comunità scientifica • Rendere partecipi i cittadini -Mancanza di garanzie analoghe a quelle che hanno condotto allo Stato di diritto -Modalità più equa di ripartizione dei rischi -Modalità più equa di ripartizione dei benefici -Modalità di ri-costruzione della fiducia dei cittadini

  10. Approfondire la democrazia in Europa • Obiettivi • Democratizzare il sapere scientifico, in particolare nei settori sensibili della • salute e della sicurezza: • Maggiore accessibilità, non solo trasparenza tecnica • Definire parametri scientifici di riferimento • Formalizzare le condizioni di partecipazione all’elaborazione delle regole, per • creare un “diritto partecipativo” della società civile: • equità, autonomia, trasparenza, responsabilizzazione

  11. Le applicazioni • UK Food Standard Agency (2000) • Gli xenotrapianti in Canada e Australia: il coinvolgimento del pubblico (2001-2002)

  12. Food Standards Agency (FSA)La risposta britannica alla BSE

  13. Food Standards Agency (FSA)I nuovi principi 1. Apertura e trasparenza Carattere di apertura teso a (ri)costruire la fiducia del pubblico Tutte le informazioni sono pubblicate su internet Consultazione continuata con gli stakeholder e il pubblico Diffusione di conoscenze che consentono ai cittadini di prendere decisioni informate 2. Benefici dell’apertura Aumenta la credibilità Incoraggia la partecipazione al dibattito 3. Comunicazione di rischi e incertezze Decisione congiunta sui rischi accettabili

  14. Xenotrapianti (innesti di tessuti e organi tra specie diverse): politiche democratiche dell’incertezza in Canada e Australia

  15. Canada: la scienza pubblicamente condivisa • CANADIAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (CPHA) (2001), Trapianti da animale-a-umano: il Canada deve andare avanti? Consultazione pubblica sugli xenotrapianti, Dicembre 2001, http://www.xeno.cpha.ca/english/index_e.htm Contatti via email e telefono Riunioni cittadine (town meeting) in molte città del Canada Focus groups Cittadino-scienziato

  16. Australia: la scienza pubblicamente responsabile Xenotransplatation Working Party, Linee-guida sugli xenotrapianti. Luglio 2002, http://www.nhmrc.gov.au/issues/xeno.htm • Gli xenotrapianti comportano la restrizione di alcuni diritti umani fondamentali (recesso dal consenso informato, libertà personale, libertà procreativa): • “Il gruppo di lavoro ha stabilito che la comunità scientifica deve fornire garanzie di sicurezza adeguate a dimostrare che i cittadini non correrano rischi indebiti se qualche paziente deciderà di abbandonare la sperimentazione”

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