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« LA TRASPARENZA SECONDO IL d.lgs. 33/2013 Limiti e modalità di applicazione all'Istituzione scolastica ». Anna Armone. Mantova, 25 gennaio 2014. Le case della trasparenza. Art. 26 . 241/1990
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«LA TRASPARENZA SECONDO IL d.lgs. 33/2013Limiti e modalità di applicazione all'Istituzione scolastica» Anna Armone Mantova, 25 gennaio 2014
Le case della trasparenza Art. 26 . 241/1990 sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione………... Art. 1 l. 241/1990 • L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza Diritto all’accesso d.lgs. 150/2009 Art. 1 Le disposizioni del presente decreto assicurano……….., nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità. Art. 11 La trasparenza èintesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
Trasparenza e partecipazione • La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea. Alcune azioni dell'Unione, quali la "Cartaeuropea dei diritti dell'uomo nella città " (2000) e l'Agenda della conferenza di Fuerteventura, "Sviluppo della cittadinanza democratica e di una leadership responsabile a livello locale" (2002), sostengono la partecipazione diretta dei cittadini e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini. • L'impiego delle tecnologie costituisce lo strumento principale per il mutamento delle relazioni fra soggetti, che richiede un rilevante cambiamento culturale, in particolare per i soggetti pubblici, i quali sono tenuti a rendere conoscibili e fruibili i dati in loro possesso, garantendone la qualità e l'aggiornamento. • Il principio della partecipazione attiva e della trasparenza dell'azione amministrativa, ribadito dalla "Carta europea per i diritti del cittadino nella Società dell'informazione e della conoscenza", con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, sancisce quattro diritti fondamentali: il diritto all'accesso, il diritto all'informazione, il diritto alla formazione, il diritto alla partecipazione.
Partecipazione attiva e collaborativa dei cittadini alle scelte amministrative, sul presupposto di un’amministrazione «aperta» che renda fruibili alla collettività le informazioni di cui è in possesso
Trasparenza e partecipazione Partecipazione La partecipazione viaggia, dunque, di pari passo con un altro concetto fondamentale: la "trasparenza". La trasparenza intesa come "accessibilità totale" trova naturale attuazione, nell'era digitale, attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione Trasparenza
Accesso e accessibilità totale L’accesso ex l. 241/1990 è qualificato dalla pertinenza ad un procedimento, cioè a un’attività amministrativa di interesse del singolo L’accessibilità totale si configura come posizione qualificata e diffusa alle informazioni pubbliche in capo a ciascun cittadino, volta a «favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità» Accessibilità totale trasparenza Diritto di accesso Procedimento amministrativo AZIONE AMMINISTRATIVA
Il pericolo dell’opacità per confusione • Occorre evitare che la massa di dati resi pubblici, in particolare sugli assetti organizzativi, renda impossibile l’identificazione dei dati rilevanti cioè dei dati che veramente interessano i cittadini come tali e come utenti dei servizi. L’identificazione dei dati rilevanti deve avvenire essenzialmente attraverso momenti di ascolto con i cittadini e le loro rappresentanze: questi momenti esprimono una «domanda di trasparenza» che va al di là della stessa «offerta di trasparenza» imposta dalla legge, perché seleziona tra i dati potenzialmente pubblici quelli di reale interesse e impone alle amministrazioni realmente aperte di concentrarsi su quelle informazioni che riguardano direttamente l’erogazione dei servizi anche al fine di assumere, nel momento della definizione degli obiettivi soprattutto di outcome, scelte coerenti con i bisogni della collettività Filippo Patroni Griffi
d.lgs. 150/2009CAPO III Trasparenza e rendicontazione della performance Art. 11. • Trasparenza • 1. La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Nel primo Rapporto SAET reso al Parlamento nel febbraio 2009 si ha modo di leggere le seguenti affermazioni: “La pubblica amministrazione non è abituata a misurare i rischi e di conseguenza neanche quello di corruzione anche se questo ha un grande impatto sia economico che di immagine. Probabilmente non è abituata perché non ne ha percezione e tutti i manuali di risk management, affermano logicamente che se non c’è percezione non c’è identificazione del rischio e se non si identifica non si può valutare e quindi non si può “trattare” con appositi interventi organizzativi”. • La domanda che vale la pena porsi allora è: “le strutture della nostra Pubblica Amministrazione possono essere considerate un sistema qualità dal punto di vista della prevenzione della corruzione?”. • È ovvio che se il nostro obiettivo è la riduzione della corruzione prescindendo da quanto di essa viene effettivamente scoperto, denunciato e perseguito, dobbiamo pensare in termini di modello organizzativo, proponendo un sistema di qualità che abbassi il rischio di errore, nel nostro caso di corruzione. Sarebbe inutile aumentare ex post i controlli di qualità su prodotti e servizi omettendo di operare a monte sul sistema qualità: certo verrebbe evidenziato un maggior numero di difetti, ma senza che ciò possa ripercuotersi positivamente sulla qualità del processo. Il ragionamento è analogo nel caso della lotta alla corruzione: se ci si concentra sulla repressione piuttosto che sulla prevenzione, verosimilmente si assisterà ad un incremento delle denunce e conseguentemente di reati scoperti e sanzionati, senza che questo si traduca, tuttavia, in un abbassamento del livello di corruzione. L’obiettivo, in altre parole, non è solo scoprire a giochi ormai fatti, bensì prevenire e dunque scoraggiare eventuali episodi di corruzione. • Quanto finora detto evidenzia il fatto che anche nel caso della corruzione, come in quello della qualità, si rende necessario seguire degli standard: non solo le norme del codice penale, ma gli stessi processi organizzativi devono essere di ausilio nella prevenzione di situazioni di rischio”.
La legge n. 190/2012 • Il nuovo parametro introdotto dalla legge n. 190/2012: Fino ad oggi i controlli di legittimità e i controlli di gestione hanno concorso scarsamente a prevenire fenomeni di corruzione I fatti corruttivi non sempre comportano uno sviamento della funzione pubblica superando i confini della missione affidata dalla legge a un determinato soggetto pubblico, ma all’interno della missione la stessa viene realizzata in un modo completamente diverso da quello che la ratio legis imporrebbe Il controllo di legalità
Definizione di corruzione nel nuovo dettato normativo: un’accezione ampia • Le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza: • un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite; • l’inquinamento dell’azione amministrativa abexterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Delitti contro la pubblica Amministrazione disciplinati dal codice penale VIOLAZIONE DI REGOLE MORALI VIOLAZIONE DI NORME CORRUZIONE = + NON INTEGRITÀ
La “posizione” del legislatore in materia di corruzione • Il concetto di corruzione è inteso in senso lato comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenerne vantaggi privati • La corruzione costituisce una deviazione intenzionale del comportamento dell’agente dal compito di tutela degli interessi del principale e una violazione della fiducia che questo ripone in lui • il “parametro di riferimento” rispetto al quale si può valutare la deviazione del comportamento è costituito non solo da “regole giuridiche” ma anche da “regole morali” ritenute rilevanti in un determinato contesto
Rapporto 2012 Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione Inquadramento normativo del rischio di corruzione Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione Piano Nazionale Anticorruzione Trasparenza D.Lgs. 33/2013 Incandidabilità D.Lgs. 235/2012 Inconferibilità e incompatibilità incarichi c/o PPAA D.Lgs. 39/2013 Codice di Comportamento d.P.R. 62/2013
La relazione tra il PNA e gli altri strumenti di controllo Le amministrazioni a tal fine devono procedere, come da indicazioni già ricevute dalla delibera n. 6 del 2013 della C.I.V.I.T., alla costruzione di un ciclo delle performance integrato, che comprenda gli ambiti relativi: alla performance; agli standard di qualità dei servizi; alla trasparenza ed alla integrità; al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione.
Il completamento del quadro normativo nell’ambito della prevenzione della corruzione
L’ambito soggettivo di applicazione della l. 190/2012 • Terminologia differenziata nel corpo delle diverse disposizioni (“pubbliche amministrazioni statali”, “pubbliche amministrazioni”, “amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001”) • ART. 1 comma 5 • Pubbliche amministrazioni centrali • Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: • a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; • b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
La legge 190/2012Il livello applicativo di sistema primario Le norme «sintomatiche» del livello applicativo primario Premessa Collegamento funzionale d.lgs. n. 150/2009 – l. n. 190/2012 Art. 4 c 1. dlgs 165 Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti Art. 14 dlgs 165 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. Art. 1, c. 5 l. 190 2012 Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. Art. 5. dlgs 150/2009 Obiettivi e indicatori 1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Art. 1 c. 9 Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali e'piu' elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
La legge 190/2012Il livello applicativo di sistema primario • Il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Gli attori: • Ministro adotta il Piano • Dirigenti amministrativi di prima fascia vengono individuati di norma come Responsabili • Dirigenti amministrativi di seconda fascia propongono attività a rischio corruzione
La legge 190/2012Il livello applicativo generalizzato • È necessario individuare nel complesso normativo allargato (in particolare al d.lgs. 150/2009) le norme immediatamente applicabili, che presentano un livello applicativo indipendentemente dall’articolazione e dal livello delle PPAA Comma 15 Pubblicità – trasparenza Comma 16 specificazioni rispetto alla pubblicità – trasparenza Commi 19-27 giurisdizione e contenzioso in materia di contratti Commi 29 e 30 istanze e richieste accesso del cittadino Comma 32 pubblicazione dati nei procedimenti di spesa Comma 32 modifica art. 2 l. 241/1990 Comma 41 introduzione art. 6 bis nella l. 241/1990 Comma 42 modifica all’art. 53 d.lgs 165/2001 Comma 46 introduzione art. 35 bis nel d.lgs 165/2001 Comma 47 modifica art. 11 l. 241/1990 Comma 51 introduzione art. 54 bis nel d.lgs 165/2001 Commi 52 – 59 withe list Commi 75 – 82 norme penali e responsabilità
Legge 190/2012 – art. 1 c. 15 • Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali ART. 35 D.LGS 33/2013
Legge 190/2012 – art. 1 c. 15 • Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. Art. 29 d.lgs 33/2013
Legge 190/2012 – art. 1 c. 15 • Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: • a) autorizzazione o concessione; • b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; • c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; • d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.
Legge 190/2012 – art. 1 c. 32 • Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Articolo richiamato dall’art. 37 del d.lgs33/2013
Legge 190/2012 – art. 1 c. 37 • Art. 1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge Il comma 37 dell’art. 1 della l. n. 190/2012 modifica l’art. 1 ter della l. 241/1190
L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 2 l. 241/1990 Molte amministrazioni commettono un duplice errore. Da un lato, in presenza di istanze carenti dei presupposti necessari per aprire la trattazione del procedimento si limitano a non darvi semplicemente corso, senza adottare alcun provvedimento e spesso senza nemmeno comunicarlo. E’ una violazione sostanziale alle disposizioni della legge 241/1990 la quale, come stabilisce in modo inequivocabile l’articolo 2, comma 1, sin da prima della sua novellazione, pretende che ad ogni istanza corrisponda un provvedimento finale. Vi deve essere, cioè, un rapporto di 1 a 1 tra istanze e provvedimenti finali (quale che sia il loro contenuto sostanziale). Dall’altro lato, alcune altre amministrazioni per giungere alla reiezione della domanda avviano vere e proprie attività amministrative in piena regola, con pienezza di istruttoria ed attività connesse ed impiego di tempi ed energie.
L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 2 l. 241/1990 L’irricevibilità consiste nell’assoluta carenza della possibilità stessa di ricevere l’istanza, ad esempio per assoluta carenza di competenza da parte dell’ente. Ogni procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, ma la norma consente un esame semplificato limitato ai presupposti fondamentali per la stessa apertura del procedimento, che deve comunque concludersi con un provvedimento, sia pure in forma semplificata. Dunque, tutte le istanze debbono essere protocollate ed esaminate. L’irricevibilità è solo una delle motivazioni, uno dei presupposti di fatto che consentono di rigettare l’istanza senza entrare nella fase di istruttoria di merito. L’inammissibilità può essere considerata la mancanza assoluta dei requisiti soggettivi che la norma pretende in capo all’istante, come la carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica. L’improcedibilità è una ragione ostativa all’avvio del procedimento, causata dall’omissione di un’attività esterna o di un’azione oggettiva obbligatoriamente richieste dalla legge all’istante (mancata effettuazione di un tentativo di conciliazione, violazione dei termini entro i quali depositare atti). Nel caso dell’infondatezza non si determina il rigetto della domanda per l’assenza di un presupposto finalizzato all’avvio dell’istruttoria di merito, come nei tre casi precedenti. L’assenza della fondatezza è necessariamente rilevata sulla base di un’analisi non solo di fatti e presupposti, ma anche degli elementi di diritto e del merito.
L. 190/2012 c. 38 Introduzione art. 6 bis l. 241/1990 Collegamento con la modifica apportata dalla stessa l. 190/2012 al comma 5 dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001. Le amministrazioni, nell’autorizzare gli incarichi ai dipendenti non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, sono tenute a verificare anche l’insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziali, che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al medesimo dipendente
L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 11 l. 241/1990 Per quanto si tratti di accordi di natura privatistica, in particolare quelli che sostituiscono il provvedimento finale, essi scaturiscono comunque da un’attività amministrativa e, dunque, non possono sottrarsi alle regole generali che la disciplinano MOTIVAZIONE Nella scuola Accordo di rete ex art. 7 d.p.r. 275/1999 si aggancia all’art. 15 l. 241/1990 che richiama, in quanto applicabili, i commi 2 e 3 dell’art. 11 l. 241/1990
Legge 190/2012 Introduzione dell’art. 35 bis nel d.lgs. 165/2001 Codice Penale LIBRO SECONDO «DEI DELITTI IN PARTICOLARE» TITOLO II «Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione» Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione»
Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio Integrazioni all’art. 53 del d.lgs. N. 165/2001 Regolamentazione degli incarichi vietati
Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio Rilevazione dell’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi
Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio Responsabilità erariale Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio Comunicazione dell’erogazione del compenso entro 15 giorni al DFP e all’Amministrazione di appartenenza I COMMI DAL 7 AL 13 NON SI APPLICANO AI COMPENSI PERCEPITI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTA A DIPENENTI PUBBLICI
c. 14 Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio APPLICAZIONE INDIFFERENZIATA A TUTTI I TIPI DI INCARICHI
Amministrazione pubblica o soggetto privato conferente Richiesta di autorizzazione (c.10) Conferimento incarico a dipendente pubblico AP conferente o dipendente Amministrazione di appartenenza Entro 15 gg dall’erogazione del compenso lo comunica (c.11) 30 gg per risposta Dopo silenzio assenso Entro 15 gg incarichi conferiti o autorizzati con relazione Entro il 30 giugno dichiarazione di non aver conferito o autorizzato incarichi (c.12) Entro 30 giugno per ciascun dipendente e per ogni incarico conferito o autorizzato compensi relativi all’anno precedente Pubblicare nelle proprie banche dati elenchi dei consulenti con dati descrittivi (c. 14) Entro 30 giugno Compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi compresi nei compiti e doveri d’ufficio e l’elenco dei collaboratori esterni e consulenti (c. 14) Dipartimento Funzione Pubblica
Legge 190/2012 comma 51Introduzione dell’art. 54 bis nel d.lgs 165/2001 anche disciplinari D.p.r. n. 32/2013
Legge 190/2012 comma 62 modifica la legge 20/1994 inserendo commi 1-sexies e 1-septies all’art. 1. • Nel giudizio di responsabilità in tema di danno all’immagine della PA derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l’entità del danno si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. In tali giudizi di responsabilità il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.
Legge 190/2012 Modifiche al codice penale • Le disposizioni di cui al comma 75 ss. prevedono numerose modifiche al codice penale e soprattutto una significativa riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. • aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato, del reato di abuso di ufficio e di altre componenti sanzionatorie di alcune fattispecie attraverso l’aumento delle pene principali previste (da quattro a dieci anni); • ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale; • distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria, rimodulando quindi la figura delittuosa; • punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni, provvedendo a sanare una lacuna; • introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.
Le novità sul piano della repressione: • Corruzione per l’esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.). • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.) • Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) • Inasprimento del trattamento sanzionatotrio
Corruzione per l’esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Corruzione per l’esercizio della funzione (Art. 318 c.p.). Segue. • Esercizio della funzione (messa a libro paga del pubblico agente) • Irrilevanza del momento in cui vi è promessa/dazione (c.d. corruzione e antecedente e susseguente) • Art. 1 co. 44 l.n. 190/12 che ha sostituito l’art. 54 D.lgs 165/01 (Codici di comportamento)
Concussione (art. 317 c.p.) Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. • Soggetto attivo • Condotta • Trattamento sanzionatorio
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.). Segue Aspetti problematici • Nozione di induzione • La punibilità del soggetto indotto • Questioni di diritto intertemporale • Rapporti fra corruzione e concussione. Criteri di distinzione: iniziativa – rapporto fra i soggetti – danno/vantaggio
Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
Traffico di influenze illecite. Circostanze • La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. • Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. • Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.