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DIRITTO SINDACALE. Lezione 3 a.a. 2008-2009 Piera Campanella. ART. 40 COST. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. IL DIBATTITO NELLA COSTITUENTE: L’ART. 40 COST. L’ampio spazio attribuito al lavoro nella Costituzione
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DIRITTO SINDACALE Lezione 3 a.a. 2008-2009 Piera Campanella
ART. 40 COST. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano
IL DIBATTITO NELLA COSTITUENTE: L’ART. 40 COST. L’ampio spazio attribuito al lavoro nella Costituzione Il diritto sindacale: lo sciopero come diritto soggettivo. Il rinvio ad una legislazione attuativa di disciplina dell’esercizio del diritto, che è arrivata solo con nel 1990 con la legge n. 146 ed unicamente con riguardo ai servizi pubblici essenziali. Per il resto, la regolamentazione del diritto è giurisprudenziale.
ART. 39 COST. L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
L’ART. 39, 1° COMMA, COST. L’idea di utilizzare l’intelaiatura pubblicistica, democratizzandola era radicata nel gruppo dirigente DC (solo con l’entrata in scena della CISL si avrà un’inversione di tendenza). Perciò emerse l’idea di una disciplina legislativa basata sul riconoscimento giuridico del sindacato, effettivamente democratico, però, e sull’efficacia generalmente obbligatoria del contratto collettivo La sinistra (soprattutto la componente PCI) era a favore di un sindacato libero, indipendente dallo Stato e sottratto ai controlli di questo, basato sulla volontà di iscrizione dei lavoratori. In seno alla I sottocommissione, ci si limitò sulla base della relazione dell’on. Togliatti ad una generica proclamazione della libertà sindacale senza riferimento al contratto collettivo; poi, con un o.d.g. concordato tra la maggiori forze politiche venne proposto l’attuale testo del primo comma: “L’organizzazione sindacale è libera”.
LE FONTI Convenzioni OIL n. 87 e 98 Artt. 12 e 28 Carta dei diritti fondamentali Art. 39, comma 1, Cost. Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) LA LIBERTA’ SINDACALE
I profili individuali: Libertà sindacale positiva Libertà sindacale negativa I profili collettivi Libertà di organizzazione (v. anche oltre) Libertà di azione CONTENUTO DELLA LIBERTA’ SINDACALE: ART. 39, 1° COMMA, COST.
IL CARATTERE SINDACALE DELL’ORGANIZZAZIONE PROTETTA Il criterio teleologico Il criterio degli “strumenti” impiegati Il profilo soggettivo
LA TITOLARITA’ DELLA LIBERTA’ SINDACALE La libertà sindacale degli imprenditori La libertà sindacale dei lavoratori parasubordinati e autonomi La libertà sindacale dei pubblici dipendenti I militari e la polizia di Stato
La libertà sindacale nei confronti dei pubblici poteri La libertà sindacale nei confronti del datore di lavoro LA MULTIDIREZIONALITA’ DELL’ATTIVITA’ SINDACALE
La libertà sindacale nei luoghi di lavoro Titolo II St. lav.: rinvio
L’ART. 39, SECONDA PARTE, COST. L’elaborazione di questa parte fu molto controversa: da un lato, c’era da selezionare i sindacati deputati a stipulare contratti collettivi erga omnes; dall’altra, c’era da garantire la democraticità e l’autonomia del fenomeno sindacale, in accordo con il principio di libertà sindacale. L’immunità dei sindacati dall’ingerenza statale fu sottolineata dalla formula negativa dell’art. 39, comma 2, Cost., per cui al sindacato non può essere imposto altro obbligo se non la registrazione. La registrazione, però, non poteva essere automatica; doveva essere condizionata ad un intervento statuale: si preferì però lasciare alla legge il compito di specificare gli accertamenti necessari e le modalità della registrazione. Si volle comunque sancire che la registrazione avrebbe dovuto essere subordinata alla democrazia interna del sindacato. Quanto alla contrattazione erga omnes, i sindacati stipulanti avrebbero dovuto avere personalità giuridica: la DC era per il sindacato unico di diritto pubblico; la sinistra era per il sindacato maggioritario. Alla fine fu proposta la rappresentanza unitaria costituita in base al principio proporzionale. Restò tuttavia aperta la contraddizione tra il principio di libertà sindacale e la formula della contrattazione obbligatoria posta in essere da sindacati registrati (problematicità dell’intreccio diritto privato-diritto pubblico).
LA MANCATA ATTUAZIONE DELL’ART. 39,SECONDA PARTE, COST. Le ragioni storiche La contrarietà della CISL e della UIL che sarebbero risultate minoritarie nella rappresentanza unitaria. L’estrema complessità e rigidità del meccanismo La diffidenza per un controllo statale del sindacato in sede di registrazione(soprattutto dopo il d.d.l. Rubinacci, che ingabbiava il sindacato, la contrattazione collettiva e lo sciopero in un rigido sistema di regolamentazione e controllo statuale) La contrarietà della stessa Confindustria preoccupata di veder scardinato il sistema accentrato di relazioni sindacali che era andato sviluppandosi fino a quel momento sulla base dei reali rapporti di forza I governi dei primi anni ‘50 capirono che l’assenza di una legge sindacale non avrebbe impedito il controllo sul movimento sindacale. In quegli anni alla repressione dei conflitti e dell’attività sindacali corrispose, sul piano giudiziario, l’orientamento restrittivo dei giudici in tema di sciopero (divieto di sciopero politico e delle forme anomale di lotta sindacale) La stessa dottrina giuslavoristica cominciò a mettere definitivamente da parte le vecchie categorie corporative, valorizzando l’inquadramento privatistico ed il sistema sindacale di fatto che andava ormai consolidandosi in quegli anni
LA PRIVATIZZAZIONE DEL DIRITTO SINDACALE E IL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE (F. Santoro Passarelli, 1959) La teoria dell’autonomia collettiva base del diritto sindacale post-costituzionale Richiamo al codice civile Il “contratto collettivo di diritto comune” come contratto stipulato da associazioni sindacali per la tutela dell’interesse collettivo della categoria professionale di riferimento a cui gli interessi individuali dei singoli sono subordinati
ILSINDACATO: MODELLI ORGANIZZATIVI I Modelli organizzativi del sindacato: come è andato strutturandosi il sindacato italiano all’ombra del nostro regime costituzionale di libertà sindacale? Quali forme organizzative ha assunto?
L’organizzazione sindacale dei lavoratori e degli imprenditori Linee generali • Dal sindacalismo di mestiere al sindacalismo industriale • Sindacalismo confederale e sindacalismo autonomo • Crescita del terziario e modelli organizzativi diversi da quelli del sindacalismo tipicamente industriale
L’organizzazione del sindacato dei lavoratori • La doppia linea organizzativa: verticale e orizzontale • Il pluralismo sindacale: sindacalismo confederale (CGIL – CISL – UIL) • sindacalismo autonomo “tradizionale”: spesso sindacati di mestiere, recentemente riunitisi in confederazioni. • Nuovi soggetti sindacali: presenti specialmente nel settore dei servizi, di tipo movimentista (COBAS, CUB) o professionale (COMU), oggi riuniti in confederazioni.
L’organizzazione del sindacato dei datori di lavoro • L’organizzazione degli imprenditori: la distinzione tra i grandi settori economici (industria, commercio, agricoltura); in quest’ambito, rileva poi la dimensione delle imprese e la natura pubblica o privata del datore di lavoro. • La struttura organizzativa si articola anche qui secondo una doppia linea, orizzontale e verticale, con prevalenza della prima. • Le funzioni non sono esclusivamente sindacali, ma anche economiche (erogazione di servizi, ecc.) • La più consistente associazione sindacale datoriale è la Confindustria
Organizzazioni sindacali a livello sovranazionale • Particolarmente importanti quelle a livello europeo: • Confederazione Europea dei Sindacati (CES) per i lavoratori • Unione delle Industrie della Comunità Europea (UNICE) • Attualità e prospettive del sindacato in ambito comunitario
IL SINDACATO: REGIME GIURIDICO La scelta privatistica ed il sindacato come associazione non riconosciuta La disciplina giuridica dell’associazione non riconosciuta artt. 36, 37 e 38 cod. civ.
LA TEORIA DELL’ORDINAMENTO INTERSINDACALE (G. Giugni, 1960) Limiti della metodologia civilistica: incapacità delle categorie giuridiche tradizionali di interpretare i fenomeni di organizzazione spontanea dei rapporti industriali e di normazione spontanea che ne derivano La teoria dell’ordinamento intersindacale concepisce il sistema sindacale come sistema normativo dinamico dotato di regole proprie (tra cui il riconoscimento reciproco delle parti sulla base della loro rappresentatività effettiva), che non richiede riconoscimenti da parte statuale e che comunica con l’ordinamento dello Stato tramite il canale dell’interpretazione giudiziale dei contratti collettivi La teoria di Giugni dà quindi la definitiva copertura teorica all’astensionismo legislativo in materia sindacale, coerentemente con l’idea che l’autonomo sviluppo del sistema di relazioni industriali fosse premessa per la trasformazione in senso democratico della società italiana.
I RIFLESSI SULLA LEGISLAZIONE: LO STATUTO DEI LAVORATORI Sull’onda delle contestazioni degli anni ‘68-’70 matura l’idea di un intervento legislativo di sostegno all’azione sindacale nei luoghi di lavoro e di difesa dei diritti di libertà e dignità del lavoratore: L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) Riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) con una formula ampia, che poteva ricomprendere nel suo seno anche i CdF Rinvio al sindacato maggiormente rappresentativo in linea con la tradizione sindacale italiana e in funzione di recupero sul piano istituzionale del dissenso della base Continuità rispetto alla tradizione di non intervento regolativo del sindacato e del contratto collettivo anche se il sostegno legale al sindacato rappresentativo altera lo schema privatistico emerso nei primi due decenni della storia del diritto sindacale post-costituzionale.